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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3326/2021 R.G.
OGGETTO: proprietà vertente
TRA
, (CF. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Antonio Rosario Caiazzo, con studio in Santa Maria la Carità (NA) alla Piazza Borrelli n.
9, ove elettivamente domicilia
ATTORE
(cf: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Coticelli, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Gragnano alla via
Brandi n.3
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2 chiedendo di ordinare allo stesso l'immediata rimozione delle telecamere di marca dahua mod. hfw1000rmp: una sul lato Ovest del fabbricato e puntata sul lato sud, ovvero verso il viale Comune su cui insiste una servitù di passaggio (Foto 2 allegata alla Dia); una sul lato sud dell'edificio, ovvero il lato posto sul viale comune e posta sulla sommità dell'edificio (Foto 1 allegata alla Dia);
1 Part una sul lato sud e posta sulla sommità dell'edificio (Foto 1 allegata alla;
sempre e in ogni caso, di fissare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile;
di condannare, altresì, i convenuti al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa, oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al
12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
L'attrice premetteva di essere proprietaria di un fabbricato su due livelli, iscritto al Catasto del Comune di Santa Maria la Carità al Foglio 6, particella 1022, deduceva di aver acquisito la proprietà del fondo per donazione paterna del sig. , che, proprietario di un ampio Persona_1 fondo con estensione da Via Bardascini verso l'interno, frazionava il medesimo donandolo ai propri eredi con atto di donazione per notaio del 31/03/1983 rep 63637; che, a seguito del Per_2 frazionamento il donante, al fine di consentire l'accesso da parte dei rispettivi eredi a tutti i lotti costituiva un viale condominiale lungo tutto il viale Sud del fondo originario della larghezza di mt
4,00; che conviveva nel proprio immobile con il nucleo familiare e, per raggiungere la propria abitazione, transitava necessariamente sulla porzione di viale comune insistente sul fondo del germano convenuto, su cui sussisteva una servitù di passaggio;
che, in particolare, il fabbricato di sua proprietà confinava ad ovest con quello del fratello dallo stesso acquisito sempre per Pt_2 donazione paterna;
che il germano installava dispositivi di videosorveglianza sull'immobile di Pt_2 sua proprietà, orientati verso il viale comune gravato da servitù; che, tali telecamere, di marca
Dahua mod. hfw1000rmp, avevano un angolo di ripresa da 60 a 83° e riprendevano aree non limitate al solo perimetro da proteggere;
che, i cartelli informativi circa la videosorveglianza venivano apposti solo a marzo 2021 e, comunque, in posizione non visibile prima dell'ingresso nel raggio di azione delle telecamere. Ancora l'attrice deduceva che l'installazione avveniva senza il consenso dei soggetti titolari della servitù di passaggio, in violazione delle norme del d.lgs.
196/2003 e del provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010; che, pertanto, derivandone una lesione del diritto alla riservatezza domiciliare, presentava una conseguente richiesta di rimozione delle telecamere a cura e spese del convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.10.2021, si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea. Parte_2
In particolare, il convenuto contestava la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto carente dei requisiti minimi di legge, tale da non consentire di comprendere la violazione effettivamente lamentata dalla controparte e idonea a giustificare la richiesta di rimozione delle telecamere;
eccepiva che non risultava chiaro se si trattasse di una presunta lesione di diritti reali, quali
2 proprietà o servitù, ovvero di una violazione della riservatezza domiciliare. Il convenuto osservava, che, parimenti, non si comprendevano i riferimenti dell'attrice ad un condominio inesistente, ad una strada di pubblico passaggio o ad un viale comune, né l'accenno alla videosorveglianza su aree di uso pubblico.
Parte convenuta rilevava, altresì, che la domanda, oltre che viziata sul piano formale, appariva comunque infondata;
evidenziava, infatti, che anche seguendo la ricostruzione dell'attrice, le telecamere insistevano sulla sua proprietà esclusiva, particella 1012, senza coinvolgere aree comuni inesistenti;
che le apparecchiature risultavano posizionate con angolazione tale da non ledere diritti altrui;
che i cartelli di avviso venivano apposti contestualmente all'installazione e non, come sostenuto, nel marzo 2021; che, non trovava fondamento neppure il richiamo alla presunta videosorveglianza su strada pubblica, non essendovi alcuna strada di uso pubblico nella fattispecie.
Sicché, l'odierno convenuto sosteneva la palese infondatezza della domanda attorea, riconducibile a pregresse liti tra le parti, che lo avevano già costretto a difendersi in sede civile e penale.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., tentata vanamente la conciliazione della lite tra le parti, raccolti gli interrogatori formali delle parti, ritenuta superflua ulteriore attività istruttoria all'udienza del 19.05.2025, sostituita dal deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice, assegnava la causa in decisione, previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Merito
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
In via preliminare alla luce delle risultanze documentali in atti e di quanto espressamente riconosciuto anche dall'attrice in sede di comparsa conclusionale, va rilevato che , Persona_1 padre e dante causa delle parti, dopo aver frazionato l'originario più ampio appezzamento di sua proprietà, procedette a donare ai figli (iniziando dal convenuto sig. la piena proprietà Parte_2 dei fondi risultanti, riservando la sola servitù di passaggio, per metri 4 sul lato meridionale, così da poter permettere a tutti i fondi (altrimenti interclusi) di accedere dalla (e alla) strada pubblica via
Bardascini.
Su tale striscia, in proprietà esclusiva di larga metri 4, la germana detiene Parte_2 Parte_1 il diritto di servitù di passaggio (cfr atto di donazione per notaio del 31/03/1983 rep 63637 Per_2 ed atto donazione per notaio del 22/12/1992 rep 63046, allegati alla produzione attorea) Per_2
Può dirsi altresì pacifico, alla luce della stessa prospettazione difensiva dell'attrice che le telecamere
- montate sulla proprietà esclusiva del convenuto - riprendono unicamente la proprietà di Pt_2 ovvero la particella 1012, di cui fa parte il “viale”, sul quale l'attrice esercita la servitù di
[...] passaggio.
3 Inoltre dalle fotografie in atti risulta chiaramente che le telecamere sono state apposte sulla abitazione di (cfr rilievi fotografici allegato 8, memoria di parte attrice depositata in Parte_2 data 03.01.2022).
Sempre alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti emerge che proprietà su cui insistono le telecamere in oggetto non è strada aperta al pubblico transito, ma per l'appunto una strada privata sulla quale, per il tratto oggetto di lite, gode di servitù di passaggio. Parte_1
Tanto premesso si osserva che al caso in esame si applica il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nella stesura antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del Regolamento), avendo l'attrice allegato che già nel 2019 le telecamere in oggetto erano da tempo posizionate sull'immobile del convenuto.
Con l'ordinanza n. 7289 del 19 marzo 2024 – richiamata da entrambe le parti, la Prima Sezione
Civile della Cassazione afferma che la disciplina del Codice non trova integrale applicazione nel caso di «trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali» qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi: tanto è previsto dall'art.5, comma 3 del Codice, che si premura di sottolineare che, anche in tale ipotesi, resta ferma l'applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e necessaria l'adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati, di cui agli articoli 15 e 31 del Codice..
In particolare, possono rientrare nell'ambito descritto dall'art.5, comma 3, del Codice gli strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati
(videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box), con la precisazione che, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l´angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad esempio antistanti l´accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l´abitazione di altri condomini, come chiarito dallo stesso Garante nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, al par. 6.1. “Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali”.
Di contro, nel caso di “Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali”, anche ad opera di un privato (par.
6.2. del Provvedimento dell'8 aprile 2010) il trattamento può essere effettuato solo ove sia stato espresso il consenso preventivo dell'interessato
4 (art.23 del Codice) oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti dall'art.24 del Codice in alternativa al consenso.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, che per chiarezza espositiva si riporta integralmente: “In merito, il Garante, dopo avere preso atto che nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione, ha ritenuto di dare attuazione all'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice) procedendo all'individuazione dei casi in cui la rilevazione delle immagini, con esclusione della diffusione, può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite nello stesso provvedimento, sia effettuata nell´intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Segnatamente, il Garante ha distinto due ipotesi, per le quali ha escluso la necessità del consenso preventivo informato, avendo attuato il bilanciamento degli interessi ai sensi dell'art.24, comma 1, lett. g) del Codice: - I) Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini). Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale. Nell´uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare
l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.) II) Riprese nelle aree condominiali comuni, qualora i trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per il tramite della relativa amministrazione)”.
La Suprema Corte ribadisce che l'installazione deve rispettare i principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati personali, come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 in coerenza con quanto disposto dal G.D.P.R. che nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, ha osservato che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica;
al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.
La videosorveglianza è dunque ammessa se realizza un corretto bilanciamento tra i diritti delle persone coinvolte e le esigenze di sicurezza, e l'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di privati assume connotazione di liceità “qualora sia motivata da esigenze concrete di sicurezza, relative alla protezione di persone, beni, o patrimonio aziendale”.
5 Nel caso sottoposto al suo esame, analogo a quello oggetto di lite, la Suprema Corte ha dunque affermato che è legittimo collocare una telecamera per sorvegliare una servitù di passaggio su una strada privata senza il consenso delle persone riprese, a condizione che l'apparecchio si limiti a inquadrare la sola area indispensabile.
Orbene, nel caso di specie è emerso con chiarezza che la porzione di fondo su cui risultano installate le telecamere appartiene al convenuto, ma è gravata da servitù di passaggio Parte_2 in favore, tra gli altri, dell'attrice, la quale può accedere alla propria abitazione Parte_1 esclusivamente attraverso detto viale. Tale circostanza risulta documentalmente provata dagli atti notarili di donazione del 31 marzo 1983 e del 22 dicembre 1992, dai quali emerge in modo inequivocabile la costituzione del viale quale servitù destinata all'accesso ai fondi di famiglia.
Risulta parimenti pacifico che la proprietà del convenuto è stata oggetto di reiterati tentativi di furto e di danneggiamento, come lo stesso ha confermato in sede di interrogatorio formale, dichiarando:
«Sul capo 1) domanda n. 2) della memoria, l'interrogando a.d.r.: si è vero, ma le telecamere riprendono solo il viale all'inizio dell'ingresso della mia proprietà ed ho installato le telecamere perché sono stato vittima di due tentativi di furto e di un furto, per cui ho sporto denuncia ai carabinieri di Sant'Antonio Abate».
Tale circostanza risulta confermata dalla denuncia–querela versata in atti dalla parte convenuta, sporta contro ignoti per furto avvenuto nel 2023 cui è allegato un video del fatto criminoso;
da un video e da fotografie che riproducono episodi di danneggiamento della proprietà del convenuto, consistenti nella rottura di sacchi di rifiuti e nel conseguente sversamento del contenuto all'interno della sua area di pertinenza;
dal procedimento penale, tuttora pendente, che vede quale imputato il sig. , figlio dell'attrice e residente presso l'abitazione materna, e quale persona Controparte_1 offesa il sig. Parte_2
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'angolo visuale delle telecamere è limitato alla sola proprietà del convenuto, è distante dall'ingresso della proprietà dell'attrice ed è visibile da chiunque, trattandosi di accesso prospiciente la pubblica via.
Invero la stessa in sede di interrogatorio formale raccolto all'udienza del 03.04.2024, Parte_1 rispondeva affermativamente alle prima due domande aventi ad oggetto l'area di operatività delle telecamere oggetto di lite (cfr verbale di udienza del 03.04.2024 e capi di domanda C.1) “le fotografie allegate da B.1 a B.4 mostrano la proprietà ”C.2) “i fotogrammi di cui Parte_2 all'allegato B11 e il video di cui all'allegato B10 rappresentano un tratto di viale, di proprietà
”). Parte_2
Ne consegue che non si configura alcuna violazione del diritto alla riservatezza né alcuna turbativa all'esercizio della servitù di passaggio in favore dell'attrice. Al contrario, può ritenersi che
6 l'installazione dei dispositivi di videosorveglianza è proporzionata e giustificata dall'esigenza di tutela della proprietà del convenuto, tenuto conto degli eventi a lui occorsi.
Alle stesse conclusioni si perviene anche se alla fattispecie non si ritenesse applicabile ratione temporis l'art. 5 dlgs 196/2003 abrogato dal successivo d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, dal momento che, pacifico che le telecamere in oggetto riprendono il solo viale di proprietà del convenuto,
l'attrice non ha assolto il proprio onere probatorio circa l'esistenza del nesso di causalità materiale, prima ancora che giuridica, fra l'installazione di un sistema di videosorveglianza da parte del convenuto e la lesione del diritto alla riservatezza asseritamente patito nella sua prospettazione difensiva.
Nè nella fattispecie risulta applicabile l'art. 1122 ter c.c., che disciplina le delibere delle assemblee condominiali concernenti “l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la video sorveglianza su di esse”, posto che nel caso di specie non ricorre una fattispecie né di condominio, né di assemblea condominiale e non si controverte sull'installazione di impianti su “parti comuni dell'edificio”.
In proposito, va rammentato che, come ricordato dalla Cassazione nella richiamata sentenza
7289/2024 la “Corte, ha già escluso l'applicabilità analogica, in materia di protezione dei dati personali, delle disposizioni dettate in tema di condominio a fattispecie a questa non assimilabili – come quella delle servitù in esame per le ragioni già illustrate - non essendo consentito il ricorso all'analogia in materie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni (Cass. n. 14346/2012) e che tale arresto non è inciso né dall'introduzione dell'art.1122 ter c.c., né della adozione del
Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010”.
La domanda va pertanto rigettata.
L'evoluzione giurisprudenziale e normativa nella materia in esame, in difetto di una norma codicistica sulla legittimità e sulle condizioni di installazione di una videocamera in un'ottica di bilanciamento di vari interessi in gioco, inducono a compensare tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite che per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, cause di valore indeterminabile basso (da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00), valori minimi, in assenza di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
7 2. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna al pagamento in Parte_1 favore di dei restanti 2/3 delle spese che liquida in euro 2.540,00 per competenze oltre Parte_2 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e Iva e CPA se dovute.
Torre Annunziata, 10.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3326/2021 R.G.
OGGETTO: proprietà vertente
TRA
, (CF. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Antonio Rosario Caiazzo, con studio in Santa Maria la Carità (NA) alla Piazza Borrelli n.
9, ove elettivamente domicilia
ATTORE
(cf: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Coticelli, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Gragnano alla via
Brandi n.3
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2 chiedendo di ordinare allo stesso l'immediata rimozione delle telecamere di marca dahua mod. hfw1000rmp: una sul lato Ovest del fabbricato e puntata sul lato sud, ovvero verso il viale Comune su cui insiste una servitù di passaggio (Foto 2 allegata alla Dia); una sul lato sud dell'edificio, ovvero il lato posto sul viale comune e posta sulla sommità dell'edificio (Foto 1 allegata alla Dia);
1 Part una sul lato sud e posta sulla sommità dell'edificio (Foto 1 allegata alla;
sempre e in ogni caso, di fissare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile;
di condannare, altresì, i convenuti al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa, oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al
12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
L'attrice premetteva di essere proprietaria di un fabbricato su due livelli, iscritto al Catasto del Comune di Santa Maria la Carità al Foglio 6, particella 1022, deduceva di aver acquisito la proprietà del fondo per donazione paterna del sig. , che, proprietario di un ampio Persona_1 fondo con estensione da Via Bardascini verso l'interno, frazionava il medesimo donandolo ai propri eredi con atto di donazione per notaio del 31/03/1983 rep 63637; che, a seguito del Per_2 frazionamento il donante, al fine di consentire l'accesso da parte dei rispettivi eredi a tutti i lotti costituiva un viale condominiale lungo tutto il viale Sud del fondo originario della larghezza di mt
4,00; che conviveva nel proprio immobile con il nucleo familiare e, per raggiungere la propria abitazione, transitava necessariamente sulla porzione di viale comune insistente sul fondo del germano convenuto, su cui sussisteva una servitù di passaggio;
che, in particolare, il fabbricato di sua proprietà confinava ad ovest con quello del fratello dallo stesso acquisito sempre per Pt_2 donazione paterna;
che il germano installava dispositivi di videosorveglianza sull'immobile di Pt_2 sua proprietà, orientati verso il viale comune gravato da servitù; che, tali telecamere, di marca
Dahua mod. hfw1000rmp, avevano un angolo di ripresa da 60 a 83° e riprendevano aree non limitate al solo perimetro da proteggere;
che, i cartelli informativi circa la videosorveglianza venivano apposti solo a marzo 2021 e, comunque, in posizione non visibile prima dell'ingresso nel raggio di azione delle telecamere. Ancora l'attrice deduceva che l'installazione avveniva senza il consenso dei soggetti titolari della servitù di passaggio, in violazione delle norme del d.lgs.
196/2003 e del provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010; che, pertanto, derivandone una lesione del diritto alla riservatezza domiciliare, presentava una conseguente richiesta di rimozione delle telecamere a cura e spese del convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.10.2021, si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea. Parte_2
In particolare, il convenuto contestava la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto carente dei requisiti minimi di legge, tale da non consentire di comprendere la violazione effettivamente lamentata dalla controparte e idonea a giustificare la richiesta di rimozione delle telecamere;
eccepiva che non risultava chiaro se si trattasse di una presunta lesione di diritti reali, quali
2 proprietà o servitù, ovvero di una violazione della riservatezza domiciliare. Il convenuto osservava, che, parimenti, non si comprendevano i riferimenti dell'attrice ad un condominio inesistente, ad una strada di pubblico passaggio o ad un viale comune, né l'accenno alla videosorveglianza su aree di uso pubblico.
Parte convenuta rilevava, altresì, che la domanda, oltre che viziata sul piano formale, appariva comunque infondata;
evidenziava, infatti, che anche seguendo la ricostruzione dell'attrice, le telecamere insistevano sulla sua proprietà esclusiva, particella 1012, senza coinvolgere aree comuni inesistenti;
che le apparecchiature risultavano posizionate con angolazione tale da non ledere diritti altrui;
che i cartelli di avviso venivano apposti contestualmente all'installazione e non, come sostenuto, nel marzo 2021; che, non trovava fondamento neppure il richiamo alla presunta videosorveglianza su strada pubblica, non essendovi alcuna strada di uso pubblico nella fattispecie.
Sicché, l'odierno convenuto sosteneva la palese infondatezza della domanda attorea, riconducibile a pregresse liti tra le parti, che lo avevano già costretto a difendersi in sede civile e penale.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., tentata vanamente la conciliazione della lite tra le parti, raccolti gli interrogatori formali delle parti, ritenuta superflua ulteriore attività istruttoria all'udienza del 19.05.2025, sostituita dal deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice, assegnava la causa in decisione, previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Merito
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
In via preliminare alla luce delle risultanze documentali in atti e di quanto espressamente riconosciuto anche dall'attrice in sede di comparsa conclusionale, va rilevato che , Persona_1 padre e dante causa delle parti, dopo aver frazionato l'originario più ampio appezzamento di sua proprietà, procedette a donare ai figli (iniziando dal convenuto sig. la piena proprietà Parte_2 dei fondi risultanti, riservando la sola servitù di passaggio, per metri 4 sul lato meridionale, così da poter permettere a tutti i fondi (altrimenti interclusi) di accedere dalla (e alla) strada pubblica via
Bardascini.
Su tale striscia, in proprietà esclusiva di larga metri 4, la germana detiene Parte_2 Parte_1 il diritto di servitù di passaggio (cfr atto di donazione per notaio del 31/03/1983 rep 63637 Per_2 ed atto donazione per notaio del 22/12/1992 rep 63046, allegati alla produzione attorea) Per_2
Può dirsi altresì pacifico, alla luce della stessa prospettazione difensiva dell'attrice che le telecamere
- montate sulla proprietà esclusiva del convenuto - riprendono unicamente la proprietà di Pt_2 ovvero la particella 1012, di cui fa parte il “viale”, sul quale l'attrice esercita la servitù di
[...] passaggio.
3 Inoltre dalle fotografie in atti risulta chiaramente che le telecamere sono state apposte sulla abitazione di (cfr rilievi fotografici allegato 8, memoria di parte attrice depositata in Parte_2 data 03.01.2022).
Sempre alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti emerge che proprietà su cui insistono le telecamere in oggetto non è strada aperta al pubblico transito, ma per l'appunto una strada privata sulla quale, per il tratto oggetto di lite, gode di servitù di passaggio. Parte_1
Tanto premesso si osserva che al caso in esame si applica il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nella stesura antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del Regolamento), avendo l'attrice allegato che già nel 2019 le telecamere in oggetto erano da tempo posizionate sull'immobile del convenuto.
Con l'ordinanza n. 7289 del 19 marzo 2024 – richiamata da entrambe le parti, la Prima Sezione
Civile della Cassazione afferma che la disciplina del Codice non trova integrale applicazione nel caso di «trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali» qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi: tanto è previsto dall'art.5, comma 3 del Codice, che si premura di sottolineare che, anche in tale ipotesi, resta ferma l'applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e necessaria l'adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati, di cui agli articoli 15 e 31 del Codice..
In particolare, possono rientrare nell'ambito descritto dall'art.5, comma 3, del Codice gli strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati
(videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box), con la precisazione che, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l´angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad esempio antistanti l´accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l´abitazione di altri condomini, come chiarito dallo stesso Garante nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, al par. 6.1. “Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali”.
Di contro, nel caso di “Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali”, anche ad opera di un privato (par.
6.2. del Provvedimento dell'8 aprile 2010) il trattamento può essere effettuato solo ove sia stato espresso il consenso preventivo dell'interessato
4 (art.23 del Codice) oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti dall'art.24 del Codice in alternativa al consenso.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, che per chiarezza espositiva si riporta integralmente: “In merito, il Garante, dopo avere preso atto che nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione, ha ritenuto di dare attuazione all'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice) procedendo all'individuazione dei casi in cui la rilevazione delle immagini, con esclusione della diffusione, può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite nello stesso provvedimento, sia effettuata nell´intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Segnatamente, il Garante ha distinto due ipotesi, per le quali ha escluso la necessità del consenso preventivo informato, avendo attuato il bilanciamento degli interessi ai sensi dell'art.24, comma 1, lett. g) del Codice: - I) Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini). Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale. Nell´uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare
l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.) II) Riprese nelle aree condominiali comuni, qualora i trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per il tramite della relativa amministrazione)”.
La Suprema Corte ribadisce che l'installazione deve rispettare i principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati personali, come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 in coerenza con quanto disposto dal G.D.P.R. che nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, ha osservato che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica;
al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.
La videosorveglianza è dunque ammessa se realizza un corretto bilanciamento tra i diritti delle persone coinvolte e le esigenze di sicurezza, e l'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di privati assume connotazione di liceità “qualora sia motivata da esigenze concrete di sicurezza, relative alla protezione di persone, beni, o patrimonio aziendale”.
5 Nel caso sottoposto al suo esame, analogo a quello oggetto di lite, la Suprema Corte ha dunque affermato che è legittimo collocare una telecamera per sorvegliare una servitù di passaggio su una strada privata senza il consenso delle persone riprese, a condizione che l'apparecchio si limiti a inquadrare la sola area indispensabile.
Orbene, nel caso di specie è emerso con chiarezza che la porzione di fondo su cui risultano installate le telecamere appartiene al convenuto, ma è gravata da servitù di passaggio Parte_2 in favore, tra gli altri, dell'attrice, la quale può accedere alla propria abitazione Parte_1 esclusivamente attraverso detto viale. Tale circostanza risulta documentalmente provata dagli atti notarili di donazione del 31 marzo 1983 e del 22 dicembre 1992, dai quali emerge in modo inequivocabile la costituzione del viale quale servitù destinata all'accesso ai fondi di famiglia.
Risulta parimenti pacifico che la proprietà del convenuto è stata oggetto di reiterati tentativi di furto e di danneggiamento, come lo stesso ha confermato in sede di interrogatorio formale, dichiarando:
«Sul capo 1) domanda n. 2) della memoria, l'interrogando a.d.r.: si è vero, ma le telecamere riprendono solo il viale all'inizio dell'ingresso della mia proprietà ed ho installato le telecamere perché sono stato vittima di due tentativi di furto e di un furto, per cui ho sporto denuncia ai carabinieri di Sant'Antonio Abate».
Tale circostanza risulta confermata dalla denuncia–querela versata in atti dalla parte convenuta, sporta contro ignoti per furto avvenuto nel 2023 cui è allegato un video del fatto criminoso;
da un video e da fotografie che riproducono episodi di danneggiamento della proprietà del convenuto, consistenti nella rottura di sacchi di rifiuti e nel conseguente sversamento del contenuto all'interno della sua area di pertinenza;
dal procedimento penale, tuttora pendente, che vede quale imputato il sig. , figlio dell'attrice e residente presso l'abitazione materna, e quale persona Controparte_1 offesa il sig. Parte_2
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'angolo visuale delle telecamere è limitato alla sola proprietà del convenuto, è distante dall'ingresso della proprietà dell'attrice ed è visibile da chiunque, trattandosi di accesso prospiciente la pubblica via.
Invero la stessa in sede di interrogatorio formale raccolto all'udienza del 03.04.2024, Parte_1 rispondeva affermativamente alle prima due domande aventi ad oggetto l'area di operatività delle telecamere oggetto di lite (cfr verbale di udienza del 03.04.2024 e capi di domanda C.1) “le fotografie allegate da B.1 a B.4 mostrano la proprietà ”C.2) “i fotogrammi di cui Parte_2 all'allegato B11 e il video di cui all'allegato B10 rappresentano un tratto di viale, di proprietà
”). Parte_2
Ne consegue che non si configura alcuna violazione del diritto alla riservatezza né alcuna turbativa all'esercizio della servitù di passaggio in favore dell'attrice. Al contrario, può ritenersi che
6 l'installazione dei dispositivi di videosorveglianza è proporzionata e giustificata dall'esigenza di tutela della proprietà del convenuto, tenuto conto degli eventi a lui occorsi.
Alle stesse conclusioni si perviene anche se alla fattispecie non si ritenesse applicabile ratione temporis l'art. 5 dlgs 196/2003 abrogato dal successivo d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, dal momento che, pacifico che le telecamere in oggetto riprendono il solo viale di proprietà del convenuto,
l'attrice non ha assolto il proprio onere probatorio circa l'esistenza del nesso di causalità materiale, prima ancora che giuridica, fra l'installazione di un sistema di videosorveglianza da parte del convenuto e la lesione del diritto alla riservatezza asseritamente patito nella sua prospettazione difensiva.
Nè nella fattispecie risulta applicabile l'art. 1122 ter c.c., che disciplina le delibere delle assemblee condominiali concernenti “l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la video sorveglianza su di esse”, posto che nel caso di specie non ricorre una fattispecie né di condominio, né di assemblea condominiale e non si controverte sull'installazione di impianti su “parti comuni dell'edificio”.
In proposito, va rammentato che, come ricordato dalla Cassazione nella richiamata sentenza
7289/2024 la “Corte, ha già escluso l'applicabilità analogica, in materia di protezione dei dati personali, delle disposizioni dettate in tema di condominio a fattispecie a questa non assimilabili – come quella delle servitù in esame per le ragioni già illustrate - non essendo consentito il ricorso all'analogia in materie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni (Cass. n. 14346/2012) e che tale arresto non è inciso né dall'introduzione dell'art.1122 ter c.c., né della adozione del
Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010”.
La domanda va pertanto rigettata.
L'evoluzione giurisprudenziale e normativa nella materia in esame, in difetto di una norma codicistica sulla legittimità e sulle condizioni di installazione di una videocamera in un'ottica di bilanciamento di vari interessi in gioco, inducono a compensare tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite che per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, cause di valore indeterminabile basso (da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00), valori minimi, in assenza di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
7 2. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna al pagamento in Parte_1 favore di dei restanti 2/3 delle spese che liquida in euro 2.540,00 per competenze oltre Parte_2 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e Iva e CPA se dovute.
Torre Annunziata, 10.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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