Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 9.4.25, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6444 del ruolo gen. dell'anno 2019
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Nunzia Parte_1
Scognamiglio nonché dall'Avv. Luigi Napolitano, elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Nola rappresentato e difeso dai propri funzionari come in atti, ex art. 10 DL 203/2005, conv. In L. 248/2005 , resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.10.2019 la ricorrente indicata in epigrafe, premetteva: - che con decreto di omologa del 30.4.2019, rg n 6794/2017 emesso in data 30.04.2019 dal Tribunale di
Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, veniva riconosciuta invalida nella misura del 100% con
1
Nola; - di non aver ricevuto il pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dedotto. Chiedeva, pertanto, stante l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario necessario all'indennità di accompagnamento per il periodo dal 13.02.2017 al 31.08.2017, condannarsi l'istituto al pagamento delle relative provvidenze economiche, quantificate in complessivi euro 3.620,64 oltre interessi. Vinte le spese, con attribuzione.
CP_ L' costituitosi in data 14.2.2020 rappresentava di aver provveduto alla liquidazione dei ratei relativi al periodo oggetto di causa, a seguito del provvedimento adottato in “autotutela” in data
12.02.2020, con cui disponeva l'annullamento del diniego alla liquidazione già precedentemente espresso.
Con le note sostitutive dell'udienza del 27.11.2024, anche il procuratore di parte ricorrente (che inizialmente aveva contestato le deduzioni dell' ) si associava alla richiesta di dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere, facendo tuttavia rilevare che il pagamento della prestazione richiesta era avvenuto solo in data 01.04.2020, dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo, e chiedendo, pertanto, la vittoria di spese lite.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 9.4.25, i difensori depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass. 14194/2004).
2 Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione depositata da parte resistente, in particolare della stampa della “comunicazione di riliquidazione –“ datata 12.02.2020, relativa alla ricorrente (in cui è indicata la liquidazione della prestazione oggetto di giudizio) e dell'allegato
“Modello TE8”, con determinazione degli arretrati per il periodo al 13.02.2017 al 31.08.2017 nella misura di euro 3092,58 ( cfr. doc. in atti), nonché alla stampa della “pensione/prestazione rata
04/2020” , in cui è indicato il pagamento della prestazione (cfr. doc. versata in atti da parte ricorrente in data 27.02.2023), nonché delle dichiarazioni dei procuratori della ricorrente, deve ritenersi che il pagamento (pacifico) della prestazione, nella misura determinata nel provvedimento di liquidazione dell' abbia soddisfatto integralmente la pretesa della parte CP_1 ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio, che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Ebbene, la circostanza che parte resistente abbia provveduto alla liquidazione della prestazione in via amministrativa, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta.
3 Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia gravi motivi per la compensazione delle stesse in ragione della metà, in considerazione sia del comportamento collaborativo dell' il quale, CP_1 pur avendo dato causa al giudizio, già nella memoria di costituzione dava atto dell'avvenuta predisposizione della liquidazione della prestazione richiesta, così comprovando l'effettiva volontà di evitare alla parte interessata ulteriori lungaggini processuali, potendosi infatti definire la controversia con una pronuncia di cessata materia del contendere e di regolamentazione delle spese (v.si in tali termini, tra gli altri, Tribunale Trani sez. lav., 05/07/2023, n.1269), sia del brevissimo lasso temporale intercorso tra la data di deposito del ricorso (09.10.2019) e la data di liquidazione della prestazione (12.02.2020). Nella restante parte le spese seguono la soccombenza virtuale dell' e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al Dm CP_1
n.55/2014, stante la bassa complessità della controversia, tenuto conto della assenza di attività istruttoria e dell'importo liquidato.
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) compensa le spese in ragione della metà, e condanna l' al pagamento della restante parte delle spese che si liquida, già ridotto l'importo, in euro 440,00 oltre spese generali
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, 09.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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