Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2211/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2211 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Parte_1
(c.f. ;
[...] P.IVA_1
p.iva. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. P.IVA_2
SPALMA ALESSIO (c.f. ), da ritenersi elettivamente C.F._1
domiciliata presso il relativo indirizzo p.e.c.:
; Email_1
OPPONENTE
E
(p.iva. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 P.IVA_3 procura in atti, dall'Avv. STRERI CLAUDIO (c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Cuneo, Corso Nizza n.11 ;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 22/10/2024 . In particolare:
1
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis,
- preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e per l'effetto annullare e revocare il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 577/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 10 giugno 2022 (R.G.
n. 1510/2022);
- nel merito, rigettare la domanda avversaria, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice dovesse accertare il diritto al rimborso di eventuali anticipazioni, operare la compensazione con il danno derivante dalla mala gestio del gestore e dal suo inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte;
- in riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere valido ed opponibile il mandato gestorio alla società esponente, accertare e dichiarare l'inadempimento della e per l'effetto condannarla Controparte_1
al risarcimento del danno che si quantifica in euro 120.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore accertata dal giudice;
- con vittoria delle spese del presente giudizio”.
- Per parte opposta:
“Previe le declaratorie di rito, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto previa acquisizione delle prove documentali prodotte e, solo occorrendo, assunzione di quelle altre, orali e documentali, già dedotte entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 577/2022, validamente emesso in data 10 giugno 2022 dal
Tribunale di Cuneo in subordine ed in ogni caso dichiarare tenuta e condannare l'opponente
[...] al pagamento in favore Parte_2
di della somma di euro 135.437,33, oltre interessi al saggio CP_1 CP_1
previsto dal D. Lgs. 231/2022 con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della fattura fino al saldo effettivo;
mandare assolta da ogni domanda nei suoi confronti proposta. Controparte_1
2 Con il favore delle spese di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione notificato in data 1.9.2022, la Parte_3
Parte (d'ora innanzi, per brevità, ha convenuto in giudizio
[...]
la (d'ora innanzi, per brevità, , per ottenere la revoca Controparte_1 CP_1
del decreto ingiuntivo n. 577/2022 (R.G. n°. 1510/2022) emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale in data 10.6.2022, notificato all'opponente in data
22.6.2022, avente ad oggetto la corresponsione di € 135.437,33 (oltre interessi e spese di procedura) a titolo di corrispettivo delle anticipazioni per l'attività svolta da
Parte quale mandataria di CP_1
In particolare, la parte opponente ha eccepito: Parte I. l'inopponibilità del mandato gestorio alla in assenza di delibera del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci, con conseguente difetto di Parte legittimazione passiva della
II. l'invalidità del contratto di mandato gestorio per violazione della disciplina delle
S.r.l. (artt. 2475, 2479 e 2381 Cod. Civ.) nonché la mala gestio della “dato CP_1
che il proventi ricavati sono stati investiti in maniera assolutamente incauta ed è stato completamente omesso il reperimento di nuovi sponsor, attività decisiva per il buon esito dell'esecuzione del contratto”, con conseguente danno per la VBC
“dovuto all'incremento delle passività...nel periodo di presunta gestione della controparte come si avrà modo di dimostrare nel corso del giudizio e che si quantifica nella misura non inferiore ad euro 120.000,00”;
III. in subordine, l'inesistenza del credito per mancato adempimento della prestazione assunta, giustificandosi piuttosto il contratto di mandato nell'interesse della Parte ad entrare nella CP_1
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva
Parte della con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
nel merito, rigettare la
3 domanda monitoria o in subordine, compensare il credito con il danno derivante dalla mala gestio del gestore e del suo inadempimento negoziale, chiedendo in via riconvenzionale subordinata, la condanna della opposta al risarcimento dei danni per inadempimento, quantificati in euro 120.000,00 “ovvero nella misura maggiore o minore accertata dal giudice”.
Con comparsa depositata in data 3.3.2023 si è costituita la società opposta, contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 23.3.2023 (a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione), il Giudice, ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza figurata del 24.10.2023, ove, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/10/2024 , in cui, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva
1. In via logicamente preliminare è necessario affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società opponente.
Tale eccezione non è fondata.
1.1. È nota, al riguardo, la differenza intercorrente tra legittimazione ad agire o contraddire (cd. legitimatio ad causam) e titolarità sostanziale del diritto azionato: la prima, infatti, rappresenta una “condizione dell'azione” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole.
Diversamente, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo
4 della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il “rigetto” della domanda (in tal senso,
Cass. Sez. Un., sent. n. 2951, 16.2.2016).
Parte
1.2. Ebbene, nella specie, la legittimazione passiva della è chiaramente fondata, nella prospettazione della odierna opposta, sulla qualità di contraente del
“contratto di mandato” posto a fondamento della pretesa monitoria.
Merito
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
2.1. Com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venendo in rilievo un rapporto processuale “a parti invertite”, grava sulla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria. Infatti, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali
(Cass. civ. n. 5754/2009; Cass. civ. n. 15339/2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. civ.
n. 5915/2011, Cass. civ. n. 5071/2009, Cass. civ. n. 17371/2003, Cass. civ. n.
21466/2013).
Ebbene, laddove si verta (come nella fattispecie in esame) in materia contrattuale, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c.
e col principio di vicinanza della prova, incombe sul preteso creditore l'onere di allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
5 2.2. Tanto premesso in diritto va evidenziato come nel caso di specie, parte opposta (attrice in senso sostanziale) ha fornito adeguata prova dei fatti costitutivi della domanda monitoria, producendo già in sede di ricorso monitorio, il contratto di
Parte mandato stipulato in data 30.6.2021 dalla in qualità di Mandante e dalla CP_1
in qualità di Mandatario, oltre alla fattura insoluta indicante il totale dell'importo dovuto in base alle prestazioni eseguite in esecuzione del predetto contratto e il prospetto del rendiconto rappresentativo delle singole voci considerate per l'emissione della predetta fattura (cfr. doc.
1-3 allegati al fascicolo monitorio).
3. Le contestazioni svolte da parte opponente circa l'efficacia/invalidità del predetto contratto di mandato non possono essere accolte.
3.1. In primo luogo non è fondata, neppure se analizzata sotto il diverso profilo del
Parte difetto di titolarità passiva del rapporto, l'eccezione della in merito alla inopponibilità nei propri confronti del contratto di mandato del 30.6.2021.
In detto documento, infatti, il sig. (presidente del CdA della Controparte_3
Parte Parte e rappresentante dell'impresa: v. visura sub doc. 3 figura espressamente nella sua qualità di “legale rappresentante della “VOLLEY BALL CLUB MONDOVI'
SRLSD” e dichiara di agire “in nome e per conto della “VBC MONDOVI' SRLSD””.
Com'è noto, infatti, la rappresentanza verso l'esterno della società spetta agli amministratori (ai sensi dell'art. 2475 bis c.c. con riferimento alle società a responsabilità limitata) e affinché il contratto concluso dal rappresentante produca effetti in capo al rappresentato (art. 1388 c.c.), è necessaria la cd. contemplatio domini, cioè la esternazione da parte del rappresentante dei suoi poteri rappresentativi e del fatto che tale soggetto stia concludendo l'affare in nome e per conto non proprio, ma del soggetto rappresentato.
L'evidente spendita del nome della società da parte di soggetto effettivamente amministratore della stessa, rende quindi ininfluente, ai fini della validità ed opponibilità del contratto di mandato nel rapporto esterno con la odierna opposta, le eventuali violazioni, da parte dell'amministratore, delle regole interne di funzionamento dell'ente.
Infatti, ai sensi del disposto del citato art. 2475 bis c.c. (“Rappresentanza della società”) “gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le
6 limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.
Secondo la disciplina dettata dalla norma non hanno rilevanza esterna alla società le dissociazioni tra potere rappresentativo (che peraltro deve essere esistente in capo a chi agisce) e potere gestionale (che trova un ovvio limite intrinseco nell'impossibilità di intervenire sull'oggetto sociale e/o sui diritti dei soci), cioè le situazioni in cui al compimento dell'atto da parte del rappresentante della società non si accompagni il conforme esercizio del potere interno di gestione, salva l'ipotesi in cui il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società.
Nella specie, neppure parte opponente ha allegato alcunché circa tale ultimo elemento soggettivo, che anzi risulta in contrasto con la finalità ultima dell'accordo, dati gli esiti potenzialmente vantaggiosi della complessiva operazione concordata.
3.2. Parimenti infondata è l'eccezione di invalidità del predetto contratto “per violazione della disciplina delle S.r.l.”.
A supporto di tale tesi, la opponente assume che col contratto per cui è causa sarebbe stata delegata alla l'integrale gestione ed amministrazione della CP_1 Parte_1
CP_2
Tale rappresentazione, tuttavia, non rinviene alcun riscontro nel regolamento Parte negoziale, ove il sig. in nome e per conto della conferisce alla CP_3
“mandato di provvedere...alla gestione integrale dell'attività, organizzazione CP_1 ed immagine del specificando che l'oggetto del Controparte_4
mandato comprende le seguenti attività:
“1) Organizzare e gestire il soggiorno degli atleti della prima squadra iscritta al campionato di A2 per tutto il periodo della loro permanenza a Mondovì e, pertanto, per tutta la durata del campionato, presumibilmente a far data dal 1^Settembre 2022 fino al 03 Aprile 2022. Qualora la squadra dovesse accedere ai Play Off il loro soggiorno potrà essere prorogato previo accordo.
2) Anticipare, qualora ce ne fosse l'esigenza e a seguito di richiesta della “VBC
MONDOVI SRLSD”, i compensi agli atleti, e ad eventuali procuratori, sulla base dei contratti stipulati dalla società mandante.
7 3) Gestire l'organizzazione dell'attività sportiva coordinando lo staff tecnico
(allenatori, fisioterapisti e dirigenti), gestire la comunicazione (addetti stampa, webmaster, addetti ai servizi fotografici). Gestire l'immagine dei giocatori a fini pubblicitari.
4) Gestire l'attività commerciale del , ricercando sponsors, anche per il tramite Pt_1 di società terze, e/o gestire collaboratori esterni. La società “ ” è Controparte_1 autorizzata ad incassare in nome e per conto della “ gli introiti. Parte_4
Potrà organizzare eventi a fini promozionali disponendo della presenza dei giocatori che, salvo impegni legati al campionato, non potranno esimersi.”.
Inoltre, è espressamente circoscritta la durata del contratto a “10 mesi, con decorrenza 30 Giugno 2021 e fino al 30 Aprile 2022”, con pattuizione di compenso
“pari al 20% del totale introito derivante dalle sponsorizzazioni, naturalmente oltre iva e imposte di legge”.
Appare, quindi, evidente che ciò che viene delegato alla è non già la gestione CP_1
e l'amministrazione della società opponente ma unicamente la gestione pratica di specifiche attività (organizzazione del soggiorno dei giocatori, pagamenti dei compensi, comunicazione stampa, pubblicità, immagine e sponsorizzazione) involgenti la squadra di pallavolo di sua proprietà, per un periodo ben definito.
Del tutto inconferente è, quindi, il generico richiamo agli artt. 2475, 2479 e 2381 c.c.
4. Neppure può ravvisarsi nella difesa di parte opponente una effettiva contestazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di mandato.
4.1. In primo luogo, va evidenziata l'intrinseca incoerenza tra la prima eccezione subordinata di “mala gestio della – meglio qualificabile sub specie di CP_1
eccezione di inadempimento contrattuale – fondata sulla doglianza che “i proventi ricavati sono stati investiti in maniera assolutamente incauta ed è stato completamente omesso il reperimento di nuovi sponsor” e la successiva eccezione, a sua volta “subordinata” circa il mancato svolgimento di alcuna delle attività oggetto di mandato (“Si eccepisce, infine, l'insistenza del credito in quanto la CP_1 non ha svolto alcuna delle attività, oggetto di mandato”), entrambe generiche.
[...]
4.2. Inoltre, occorre considerare che, ad ulteriore specificazione delle prestazioni eseguite in adempimento del contratto di mandato, in sede di costituzione la ha CP_1
8 prodotto email datata 11.4.2022 trasmessa all'indirizzo Email_2
(doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) – non oggetto di CP_1
replica stragiudiziale né di contestazione processuale (avendo financo l'opponente omesso il deposito della prima memoria istruttoria e non avendo svolto alcuna replica sul punto neppure nei successivi atti difensivi) – ove vengono nel dettaglio allegate tutte le spese anticipate (v. allegato “Schede contabili crediti”) e le somme incassate per sponsorizzazioni e allenamenti (v. allegato “Schede contabili debiti”), come poi riportate nel prospetto e nella fattura già allegate in sede monitoria (docc. 3 e 1
. CP_1
4.3. In tale ottica, a fronte di precise allegazioni della parte creditrice, supportate da plurimi elementi probatori, le difese svolte da parte opponente (convenuto in senso sostanziale), non consento di ritenere contestati i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda monitoria ai fini del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “Il convenuto è tenuto
a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (ex plurimis, Cass. civ. n. 26510/2022).
Infatti, nella dinamica processuale della contestazione dei fatti posti a base delle domande e delle eccezioni, il richiamo al dato astratto della pregnanza degli elementi di prova offerti dalla controparte, avulso dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio, si risolve, a ben vedere, in una contestazione generica e di stile, in quanto tale inidonea a far sorgere in capo al proprio contraddittore l'onere di dimostrare l'esistenza di detti fatti e rapporti.
4.4. Infine, va rilevato che parte opponente non ha formulato alcuna contestazione in merito al quantum richiesto.
9 5. Da tutti gli esposti motivi deriva che l'opposizione proposta risulta infondata e va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c.
Domanda riconvenzionale
6. Quanto alla formulata domanda riconvenzionale subordinata (su cui è fondata la pretesa di compensazione con il credito monitorio), la stessa dev'essere rigettate in ragione della sua evidente genericità.
Parte Infatti, sul punto la si è limitata ad allegare, in sede di citazione, che “i proventi ricavati sono stati investiti in maniera assolutamente incauta ed è stato completamente omesso il reperimento di nuovi sponsor”, sostenendo che “la negligenza e l'inadempimento della parte contraente ha determinato un notevole danno dovuto all'incremento delle passività della società esponente nel periodo di presunta gestione della controparte come si avrà modo di dimostrare nel corso del giudizio e che si quantifica nella misura non inferiore ad euro 120.000,00”, senza neppure avere cura di specificare gli addebiti mossi alla e, soprattutto, i danni CP_1
subiti ed il relativo nesso causale tra l'asserito (ed indimostrato “incremento delle passività”) con la condotta (negligente/inadempiente) della odierna opposta.
Dette allegazioni non sono state neppure meglio precisate nelle successive difese svolte (avendo parte opponente omesso il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. Parte 1 c.p.c.) né si è premurata di fornire possibili elementi probatori di riscontro – nonostante l'espressa riserva fattane in sede di citazione – non avendo prodotto alcuna documentazione a supporto della propria domanda e non avendo neppure articolato istanze istruttorie.
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
10 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 577/2022
(R.G. n°. 1510/2022) emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale, già esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale subordinata formulata da parte opponente;
3. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 13/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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