Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 18/04/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2632/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Anna Maria Parte_1
Balsamo;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti, dall'avv. Silvana Mariotti;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 59320230006087223, notificato a mezzo posta in data 30/01/2024 con il CP_ quale l' sede di Catania intimava il pagamento o di complessivi Euro 3182,74, in ipotesi dovuti a titolo di contribuzione alle gestioni pensionistiche dei lavoratori per la gestione agricola –
Lavoratori Autonomi ed associati per l'anno 2022/1.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che i contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto sono relativi alla matricola 0144227; che il sig. è in Parte_1
pensione già da parecchi anni, pur tuttavia, ha continuato a pagare gli importi per la contribuzione prevista per il coltivatore diretto fino al 2009 ritenendo di dover assolvere l'onere sol perché era proprietario di fondi agricoli;
che in realtà dette somme non erano dovute atteso che il sig. Pt_1
era già pensionato e non più soggetto all'obbligo della contribuzione, infatti, il 02/10/2009 ha
89 anni non svolge più alcuna attività lavorativa, e la di lui moglie, anch'essa anziana è in pensione dal 01/11/2006; che la legge prevede i requisiti soggettivi ed oggettivi affinchè un soggetto possa essere ritenuto obbligato all'assicurazione, nel caso che ci occupa il sig. , complice la Pt_1
veneranda età, quasi 89 anni, non è più nelle condizioni di coltivare il fondo traendone reddito o allevare bestiame, tant'è che ha richiesto la cancellazione nel lontano 2009 e che la cancellazione è stata disposta retroattivamente nell'anno 2013; che anche la moglie non svolge nessuna attività per cui scatti l'obbligo di assicurazione a causa dell'età ed in ragione della circostanza che la medesima
è in pensione dal 2006; che, il sig. , come è ben noto all' , è affetto da demenza senile ed Pt_1 CP_1
al contempo percepisce, addirittura, indennità di accompagnamento;
che il sig. è Parte_1 cancellato a far data dal 01/10/2009 e non è soggetto al versamento della contribuzione di cui l'ente ha intimato il pagamento.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: dichiarare che il ricorrente è cancellato giusta richiesta del 02/10/2009 accolta dall' e, pertanto, non è soggetto legittimato CP_1 passivo per la riscossione dei contributi e, per l'effetto, le somme intimate non sono dovute e conseguentemente venga dichiarata la nullità dell'atto; dichiarare nullo e/o invalido, e/o inefficace per le ragioni sopra esposte, l'avviso di addebito opposto in questa sede e, per l'effetto voglia comunque annullare e/o revocare, l'atto oggetto di vexata questio dichiarando non dovute le somme intimate.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente eccependo in via Controparte_2 preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, deudendo che la richiesta contributiva era relativa alla posizione della moglie del quale unità operativa dell'azienda coltivatrice Pt_1 nonché svolgendo ulteriori difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatti ed in diritto della decisione.
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Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Infatti, il termine ultimo per il deposito del ricorso era il giorno 10.03.2024, domenica, termine che pertanto slitta ex lege al giorno 11.03.2024, lunedì, data nella quale il ricorso risulta depositato. Relativamente alle eccezioni sollevate dal ricorrente aventi ad oggetto vizi formali dell'atto impugnato o del procedimento di riscossione, si osserva che le ridette eccezioni essendo relative alla regolarità formale del titolo devono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi.
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.:
Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005,
n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Orbene, parte ricorrente ha eccepito i ridetti vizi e tali motivi di opposizione, costituendo motivi di opposizione agli atti esecutivi, vanno dichiarati inammissibili per il decorso del termine fissato dall'art. 617 c.p.c., ciò già solo tenendo conto della data in cui viene dichiarato di aver avuto notificata l'intimazione di pagamento (30.01.2024) rispetto alla data di deposito del ricorso
(11.03.2024).
Procedendo all'esame degli ulteriori motivi di opposizione, va innanzitutto premesso che è onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo in capo al CP_1 ricorrente, con riferimento agli anni in contestazione. Al riguardo, l'ente previdenziale, pur riconoscendo l'intervenuta cancellazione di detto ultimo, a far tempo dall'1/10/2009, dagli elenchi dei coltivatori diretti del Comune di Belpasso (in seguito alla presentazione di idonea documentazione medica), ha tuttavia insistito nell'obbligo in capo allo stesso di pagare, per il periodo in esame, i contributi afferenti alla posizione assicurativa della moglie, signora
[...]
, che ha assunto essere a tutt'oggi iscritta nei suddetti elenchi ed essere unità attiva del CP_3 nucleo CD, di cui lo stesso fosse rimasto titolare non attivo. L' , più precisamente, ha allegato e CP_1
provato (cfr. dettaglio nucleo CD) che il nucleo coltivatore diretto n. 144227 fosse costituito dai due soggetti, signori e asserendo che, pur essendo intervenuta Parte_1 Controparte_3
la cancellazione del ricorrente, in assenza di una richiesta di cancellazione relativa alla collaboratrice del nucleo, il titolare non più attivo fosse comunque obbligato a pagare la contribuzione della stessa, quale parte ancora attiva e soggetto che avesse continuato a gestire i fondi agricoli. Ha pertanto affermato la sussistenza nella specie dei presupposti di legge per qualificare l'attività svolta dalla moglie del ricorrente come attività di coltivatrice diretta. Il ricorrente, dal canto suo, ha contestato gli assunti di parte resistente, rilevando che la di lui moglie, anche in considerazione della sua età, fosse in pensione già dall'1/11/2006 (come da documentazione che allegava) e che, pertanto, non svolgesse alcuna attività lavorativa presso i fondi in questione.
Ciò posto, occorre prendere le mosse dalla normativa che regola l'assicurazione presso la gestione previdenziale lavoratori autonomi agricoli, dettata dalla legge 1047/1957 che, all'art. 1, prevede che
“L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Il successivo art. 2 della citata legge stabilisce inoltre che “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”. Ed ancora l'art. 2 della Legge 09.01.1963 n. 9, stabilisce che “E' condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre
1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. Il successivo art. 3 della suddetta legge n. 9 prevede inoltre che “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, ferme restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purchè non trattisi di esposti regolarmente affidati”. Alla luce del superiore quadro normativo, l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, sussiste, tra l'altro, in capo ai coltivatori diretti, da identificare in coloro che “direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame. Come precisato dalla citata legge 9/1963, peraltro, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame sussiste laddove i soggetti in esame si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, precisando che
“Per attività prevalente,…, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato che, in ogni caso, sono esclusi dalla assicurazione de qua i coltivatori diretti che coltivino fondi per cui il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative annue. In definitiva, l'iscrizione presso l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, presuppone l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa. Venendo al caso in esame, premessa l'intervenuta cancellazione del ricorrente dagli elenchi in questione (quale fatto pacifico fra le parti), si ritiene che non sussistano i requisiti per l'iscrizione della moglie dello stesso, signora Controparte_3
nella gestione agricola - lavoratori autonomi ed associati, quale coltivatrice diretta, poiché
[...]
non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa suindicata. Difetta infatti la prova dei presupposti di legge per l'iscrizione della nella CP_3
gestione agricola ex R.D.L. 1827/1935, non risultando provato il requisito soggettivo della diretta ed abituale dedizione alla manuale coltivazione dei fondi e della prevalenza di tale attività per impegno di lavoro e per il conseguente reddito percepito;
l'ente previdenziale avrebbe dovuto provare la diretta ed abituale dedizione della “collaboratrice” alla coltivazione dei fondi nel periodo in contestazione, con i caratteri della esclusività e della prevalenza e con l'indicazione del fabbisogno di manodopera nella misura richiesta dalle disposizioni richiamate. Non risulta provato neanche il requisito oggettivo della coltivazione di un fondo per cui è necessaria un'attività lavorativa superiore a 104 giornate annue. Come affermato dalla Corte di Cassazione, occorreva dimostrare, oltre alla diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi (nei modi dianzi indicati), anche che la prestazione lavorativa del nucleo familiare non fosse inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (Cass. Civ. sez. lav. 9 giugno 2003, n. 9208). Al riguardo va precisato che, nei giudizi di opposizione contro il ruolo, l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore (Cfr. Cass. Sez. Lav. 28.04.2017 n.
10583). Occorre infatti evidenziare che, nei giudizi di opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , sebbene formalmente convenuto, analogamente CP_1
a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, e che quindi grava su quest'ultimo il c.d. onere della prova degli elementi costitutivi del diritto preteso. Come precisato dalla Suprema Corte, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costituitivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'istituto previdenziale la CP_1
prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (Cfr: Cass. civ. Sez. lavoro, 18.05.2010 n. 12108; Cass. civ. Sez. lavoro, 10.11.2010 n.
22862). Alla stregua di quanto sopra, deve ritenersi non provata nella specie la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della moglie del ricorrente nella gestione agricola - lavoratori autonomi ed associati, quale coltivatrice diretta;
in considerazione della sua età avanzata, risulta peraltro difficile credere che la stessa, già da tempo in pensione, si sia occupata nel periodo in esame direttamente, abitualmente e manualmente della coltivazione dei fondi. Va dunque dichiarata illegittima l'iscrizione di nella predetta gestione per l'anno 2022, con la Controparte_3 conseguenza che va ritenuto infondato il credito contributivo vantato dall' nei confronti del CP_1
ricorrente, quale titolare non più attivo del nucleo CD cui fa parte la stessa.
Vanno pertanto dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e le somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito impugnato che, per l'effetto, va annullato.
Quanto alle spese di giudizio, atteso l'esito e la natura della controversia, le stesse vanno poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce;
Dichiara illegittima l'iscrizione di (c.f. nella Controparte_3 C.F._1
gestione agricola - lavoratori autonomi ed associati per l'anno 2022; Conseguentemente, dichiara non dovuti i contributi previdenziali e le somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito impugnato che, per l'effetto, annulla;
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva CP_1
somma di euro 1.768,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 18 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta