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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/05/2024, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 960/2020 RGAC, assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 24.4.2024, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, come da procura in atti, dall'Avv Maria Lorusso
Appellante
E
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Placanica Appellata
Conclusioni:
Per l'Appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata:
1) Accogliere il presente gravame e, conseguentemente, annullare e/o riformare
l'impugnata sentenza n. 728/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro, depositata in data 12 giugno 2020.
2) Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio.
In via istruttoria, in subordine per come sopra argomentato si chiede il rinnovo della
CTU per le motivazioni esposte in premessa.
Per l'Appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, previa dichiarazione di inammissibilità delle nuove eccezioni avanzate dalla parte appellante e previo rigetto della richiesta di rinnovo della CTU e della richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza gravata, rigettare l'impugnazione ex adverso proposta, con totale conferma del Provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 CPC.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.
1. Con atto di citazione notificato il 19.12.2013 , proprietaria di un Controparte_1
terreno sito in località Sant'Elia di Catanzaro, ha evocato in giudizio l'
[...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati alla Parte_1
sua proprietà da una frana innescata dai lavori di sbancamento del terreno sottostante, funzionali alla costruzione di una “casa protetta”. L'attrice ha precisato che i danni di cui chiede il risarcimento - comparsi nel 2012 e accertati in contraddittorio nel sopralluogo dell'8.10.2012 - sono diversi da quelli subiti nell'immediatezza dei lavori di sbancamento e che sono stati oggetto di transazione sottoscritta in data 18.10.2002.
L' , subentrata all' (d'ora in poi solo Parte_1 Pt_2
Part
, si è costituita eccependo la prescrizione del credito risarcitorio, l'inammissibilità della domanda per effetto della rinuncia contenuta nell'atto di transazione del 2002 e l'infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria.
Il Tribunale di Catanzaro, espletata la prova testimoniale e la consulenza tecnica affidata all'Ing. , con sentenza del 12.6.2020 così statuito: 1) accoglie la Per_1
domanda attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 299.749,32, a titolo di risarcimento Controparte_1
danni, oltre interessi legali dalla data della presente domanda al soddisfo;
- condanna l' , in persona del suo l.r.p.t., al Parte_1
pagamento in favore dell'attrice delle spese del giudizio, che si liquidano in forza del
D.M. n. 55/2014, in € 7.254,00, oltre accessori di legge;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
In sintesi, il Tribunale:
ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il relativo termine sia iniziato a decorre nel caso di specie nel 2012 allorquando si sono manifestati i danni casualmente collegati alla condotta illecita risalente al 1999; ha ritenuto infondata l'eccezione d'inammissibilità della domanda, poiché i danni oggetto di causa sono danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione avente per oggetto unicamente i danni già prodotti;
ha escluso, perché non dimostrato, l'esimente del caso fortuito;
ha condiviso il responso del CTU nella parte in cui ha considerato lo sbancamento
Part eseguito dall' nel 1999 causa efficiente esclusiva del quadro fessurativo riscontrato sul fabbricato della , ritenendo che l'imponente paratia realizzata CP_1
Part dall' per fronteggiare il movimento franoso iniziato all'indomani dei lavori di sbancamento del terreno sottostante se, per un verso, è risultata idonea a bloccare il movimento franoso al piede della frana, per altro verso, non è stata in grado di bloccare il movimento all'interno della corpo della frana ove è ubicato il fabbricato interessato da numerosi lesioni passanti di recente formazione;
ha, infine, liquidato i danni nella misura accertata dal CTU, pari a € 299.749,32, oltre interessi legali dalla domanda.
Part 1.2. Avverso la sentenza ha proposto appello l' affidato a quattro motivi che saranno di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio per resistere al gravame e per chiederne il rigetto. CP_1
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza e respinta la richiesta di rinnovazione della
CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 9.3.2022 e poi all'udienza del 13.9.2013.
A detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc. Depositate da entrambe le parti le memorie difensive finali, la Corte su richiesta di parte appellata ha fissato l'udienza di discussione orale, tenuta in presenza il giorno 10.1.2024, all'esito della quale ha rinviato la causa all'udienza del
24.4.2024 per un tentativo di bonario componimento della controversia.
Stante l'esito infruttuoso delle trattative, all'udienza del 24.4.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L' ha impugnato la sentenza di primo grado per quattro distinti Parte_4 motivi incentrati sull'an della pretesa risarcitoria:
a) erroneità e insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardive le “nuove argomentazioni” contenute nella comparsa conclusionale per dimostrare l'infondatezza della domanda attrice senza specificare a quali argomentazioni intendeva riferirsi e senza avvedersi che in comparsa conclusionale si era limitata a rimarcare gli argomenti e le osservazioni del CTP;
b) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla rinuncia dei danni futuri;
c) carenza e insufficienza della motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione;
d) erroneità della sentenza nella parte in cui ha recepito le erronee conclusioni del CTU in punto di nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice e i lavori di sbancamento eseguiti dall' . Parte_1
La sentenza non è stata, invece, attinta da specifico motivo di gravame in relazione al
Part quantum. L' difatti, non ha contestato le voci di danno ritenute risarcibili dal
Tribunale sulla base della consulenza tecnica né la quantificazione dei danni operata dal
CTU sulla base dei computi metrici allegati alla relazione. La difesa dell'Asp si è limitata a rilevare che l'importo liquidato dal Tribunale ( € 299.749,32) è addirittura raddoppiato rispetto a quello richiesto dall'attrice con l'atto introduttivo del giudizio” (
€ 158.700,00) senza neppure dedurre il vizio di ultrapetizione;
vizio che, per inciso, va ritenuto inesistente, avendo l'attrice chiesto non solo la rifusione delle spese necessarie per eliminare i danni subiti nella misura di € 158.700,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, ma anche i danni morali, i danni derivanti dall'inedificabilità del suolo e dalla mancata realizzazione della mansarda con tetto. 2.2. Ciò premesso, iniziando a esaminare il primo motivo di gravame, la Corte deve
Part convenire con la difesa dell' che la comparsa conclusionale di primo grado da essa depositata non contiene alcuna “nuova deduzione “preclusa nella fase decisionale, Part poiché in essa l' si era limitata a richiamare la tesi del CTP sulle cause dei danni al fabbricato della già esposta nelle osservazioni critiche alla CTU e che ha CP_1
formato oggetto di esame da parte del CTU. Con ciò si intende dire che, se è vero che
Part nell'atto di citazione la difesa dell' ha allegato a propria discolpa il caso fortuito, imputando ad eventi atmosferici avversi la causa dei danni lamentati dalla , è CP_1
Part pur vero che l'ipotesi alternativa formulata dal consulente di parte dell' (inidoneità delle fondazioni a garantire la stabilità del fabbricato realizzato in zona franosa) è stata
Part oggetto di dibattito tra le parti. In definitiva, l' facendo propria la tesi del CTP in comparsa conclusionale, non ha violato l'art 190 cpc.
2.3. Il secondo motivo di gravame non è fondato.
Ritiene, invero, la Corte che il Tribunale abbia correttamente interpretato la transazione conclusa tra le parti in data 14.10.2002. Dal tenore letterale dell'atto è agevole rilevare che la ha accettato l'importo di € 14.500,00 a titolo di ristoro dei danni che CP_1
fino allora si erano verificati nella sua proprietà a seguito della frana innescata dai lavori Part di sbancamento eseguiti per conto dell' sul terreno sottostante senza con ciò rinunciare ai danni futuri né esplicitamente né implicitamente. Tanto emerge in maniera chiara dalla clausola n 4 della transazione con la quale la testualmente ha CP_1
dichiarato di rinunciare a tutte le pretese di cui alle richieste di risarcimento danni del
14.6.2002 compresi eventuali interessi e rivalutazione monetaria. La rinuncia, quindi, secondo la comune intenzione delle parti ha un oggetto ben circoscritto, in quanto riguarda solo i danni per i quali la aveva chiesto il ristoro in data 14.6.2002 e CP_1
Part che coincidono con i danni che l' aveva verificato in contraddittorio con la Part danneggiata nel sopralluogo eseguito in data 1.7.2002 per il cui ripristino la stessa aveva previsto una spesa di € 21.014,60. Né vale a sostenere il contrario la formulazione della clausola n 3 con la quale la si è impegnata a eseguire a CP_1
propria cura e spese tutti i lavori di ripristino dei suoi immobili senza richiedere nessun altro risarcimento oltre a quello pattuito “anche se non valutato o non valutabile al momento della sottoscrizione del presente atto” giacché con tale ultima espressione le parti hanno inteso chiaramente riferirsi esclusivamente ai danni che si erano già verificati fino alla data di sottoscrizione della transazione, anche se non valutati o non valutabili, escludendo ancora una volta dalla transazione i danni futuri, ovvero i danni che si fossero eventualmente verificati in epoca successiva alla transazione e che, in effetti, si sono verificati nel 2012.
2.4. Destituito di fondamento è pure il terzo motivo di gravame. Il Tribunale ha correttamente applicato l'art 2935 cc a mente del quale il termine quinquennale di prescrizione decorre non già dalla data in cui è stata posta in essere la condotta illecita (
1999 tale essendo l'epoca di sbancamento del terreno), ma dal momento in cui si è verificato il danno ingiusto oggetto di domanda risarcitoria, ovvero dal momento in cui il danno si è manifestato all'esterno, divenendo così percepibile e riconoscibile dal danneggiato. Nel caso specifico non vi è dubbio che i danni oggetto di causa, successivi rispetto a quelli oggetto della transazione del 2002, risalgano al 2012, tale essendo Part l'epoca in cui i danni al fabbricato sono stati accertati e verificati dall' nel sopralluogo eseguito nel contraddittorio con la danneggiata in data 8.10.2012.
Part Del resto l' pur avendone l'onere, non ha dimostrato che le lesioni al fabbricato della fossero comparse in epoca anteriore e che al momento della prima CP_1
richiesta di risarcimento (22.6.2012), reiterata più volte nel 2013 prima dell'introduzione della causa, fosse già decorso il termine di prescrizione.
2.5. Per esaminare il quarto motivo di gravame relativo al ritenuto nesso di causalità tra Part i lavori di sbancamento eseguiti per conto dell' nel 1999 nel terreno sottostante la proprietà e l'evidente quadro fessurativo del fabbricato destinato a CP_1
Part abitazione, accertato dalla stessa nel sopralluogo del 2012 e verificato dal CTU nei sopralluoghi del 2018 e 2019, a sua volta provocato dalla scivolamento del terreno verso valle, occorre dare conto dei passaggi fondamentali dell'annosa vicenda CP_1
Part che dal 1999 vede coinvolti l' ( già ), committente dei lavori di costruzione Pt_2
di una casa protetta ( di fatto mai realizzata) e la proprietaria di un terreno a CP_1 monte del piano di sedime dell'erigenda casa protetta: - nel 1999 l' sulla scorta di un decreto di occupazione d'urgenza ha Parte_5
iniziato i lavori di sbancamento del terreno a valle della proprietà per un fronte CP_1 di circa 40 metri lineari e per un'altezza di circa 4 metri;
- detti lavori hanno determinato l'innesco di un consistente movimento franoso del terreno sovrastante di proprietà della che ha determinato danni localizzati al CP_1
muro di contenimento posto in prossimità del confine, alla strada di accesso al fabbricato e alla scaletta ad esso adiacente, come risulta dalla consulenza redatta dal geologo nell'ambito dell'ATP promosso dalla compagnia di assicurazione CP_2
Part dell' nei confronti della ditta esecutrice dei lavori di sbancamento;
i danni sopra descritti hanno formato oggetto della transazione del 2002 alla quale si è fatto già cenno;
- per porre rimedio allo scivolamento del terreno l' , riconoscendo la propria Pt_6
responsabilità, ha dapprima realizzato delle gabbionate di pietrame, risultate inidonee allo scopo, e successivamente un'imponente paratia costituita da pali in c.a. di grandi dimensioni e tiranti in prossimità del muro di confine con la proprietà ; CP_1
- di fatto è accaduto che, nonostante la paratia, il movimento franoso non si è arrestato, come peraltro aveva previsto il geologo fin dall'epoca del suo sopralluogo CP_2
(22.3.2000);
- dal 2012, infatti, sono comparse nuove e importanti lesioni passanti localizzate, questa volta, sul fabbricato;
CP_1
- detti danni sono stati accertati e verificati in contraddittorio nel sopralluogo del mese Part di ottobre 2012, ma non sono stati risarciti spontaneamente dall'
Da qui l'instaurazione del presente giudizio.
Il CTU, ing. , incaricato di verificare le cause del dissesto e di stimare la Persona_2
spesa occorrente per ripristinare il fabbricato, interessato da numerose lesioni interne ed esterne, e l'adiacente cortile nonché per risarcire gli ulteriori danni lamentati dall'attrice, ha attribuito la causa esclusiva dello scivolamento verso valle del fabbricato alla frana pacificamente innescata nel 1999 dai lavori di sbancamento del terreno eseguiti senza avere preventivamente realizzato opere di contenimento del terreno a monte. Il CTU, con argomentazioni condivisibili e coerenti con lo stato dei luoghi ( che non evidenzia altri segni visibili di frane nei terreni circostanti la proprietà
Part
) ha, altresì, specificato che la paratia realizzata dall' ha impedito il CP_1
movimento del terreno al piede della frana, ma non è stata in grado di bloccare il fabbricato o meglio d'impedire il lento ma inesorabile scivolamento del terreno all'interno del corpo di frana ove è ubicato, appunto, il fabbricato sui pendii laterali e già preannunciato dal geologo Per chiarezza, va pure precisato che l'inidoneità CP_2
della paratia esistente a contenere il terreno sovrastante e sul quale si erge il fabbricato non è smentito dal collaudo statico della paratia effettuato solo in corso di causa dallo
Part stesso CTP dell' dopo molti anni dalla sua realizzazione ( 2000), poiché il dato formale non corroborato da specifiche indagini di per sé non dimostra che la paratia per la sua ubicazione ( sul confine) fosse idonea a impedire il movimento del terreno oltre il confine e del fabbricato. In senso contrario depone l'osservazione del CTU secondo il quale per stabilizzare il pendio ove si erge il fabbricato occorreva – e occorre tuttora essendo la frana in atto - realizzare a ridosso del fabbricato una paratia di minori dimensioni rispetto a quella esistente sul confine.
A tali argomentazioni il consulente di parte contrappone una diversa ricostruzione dei fatti, affermando che la causa dello scivolamento del fabbricato vada ricercata nell'inidoneità delle fondazioni del fabbricato a garantirne la stabilità in ragione del fatto che i dati storici e gli studi eseguiti sulla zona in questione risalenti al 1967 dimostrano che la proprietà della fosse storicamente definita “in frana”. CP_1
Part La tesi, fatta propria dalla difesa dell' supportata da documentazione incompleta e Part peraltro inammissibile, non facendo parte del corredo documentale depositato dall' nel termine all'uopo concesso, non è in ogni caso condivisibile giacché non si confronta con alcuni dati oggettivi: il fabbricato deve ritenersi conforme alle prescrizioni tecniche vigenti all'epoca della sua costruzione, poiché diversamente l'autorità amministrativa preposta al controllo del territorio non avrebbe emesso il provvedimento di concessione edilizia sia pure in sanatoria, sicché non vi sono elementi per ritenere la sussistenza di vizi di progettazione e/o di esecuzione delle fondazioni paventati dal CTP;
il fabbricato ricadeva all'epoca della sua costruzione in zona
Part edificabile;
l' non ha mai negato la propria responsabilità in relazione all'innesco della frana tant'è che per fronteggiarla ha realizzato la paratia a ridosso del muro di contenimento della;
è solo dopo l'evento franoso che ci occupa che il terreno CP_1
è stato inserito nel Pai approvato nel 2001 in zona a rischio frane R3 diventando così, di fatto, inedificabile;
il movimento franoso si è verificato solo all'interno della proprietà
a monte del terreno interessato dai lavori di sbancamento e non in altri terreni CP_1
del pendio. Il CTU, rispondendo alle osservazioni critiche del CTP, ha anche evidenziato che “l'area in frana” alla quale si riferisce il consulente di parte e che è stata Part oggetto di studi in epoca passata è ubicata in aderenza al terreno dell' e non coincide con la zona interna alla proprietà ove si è verificata la frana. CP_1
Del resto, non va dimenticato che l'accertamento del nesso di causalità in ambito civile va effettuato applicando la regola del “più probabile che non”. Nel caso concreto la sequenza dei fatti nel loro ordine temporale consente di ritenere che lo scivolamento verso valle del terreno della sia dipeso in termini probabilistici dalla frana CP_1
Part innescata dall' nel 1999 e non adeguatamente bloccata dalla paratia realizzata a ridosso del confine piuttosto che dal tipo di fondazioni del fabbricato. A riprova di tanto depone l'ulteriore circostanza che secondo il CTU per ridare stabilità al fabbricato non bisogna effettuare interventi di consolidamento delle fondazioni, ma occorre realizzare, come si è già detto, una paratia in prossimità del fabbricato per bloccare lo scivolamento del terreno all'interno del corpo della frana ove si trova il fabbricato.
L'appello, in conclusione, va respinto.
§ 3. Le spese di lite
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2002 tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate, considerando lo scaglione di riferimento – a sua volta determinato in ragione del decisum - e le fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, trattazione, decisionale).
3.2. Stante il tenore della decisione, occorre dare atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' nei confronti di con atto Parte_4 Controparte_1
di citazione notificato il 9.7.2020, avverso la sentenza n. 728/2020 del Tribunale di
Catanzaro, pubblicata il 13.6.2020, notificata il 16.6.2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 10.060,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore ex art 93 cpc.
3. Dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, dpr 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.4.2024
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 960/2020 RGAC, assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 24.4.2024, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, come da procura in atti, dall'Avv Maria Lorusso
Appellante
E
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Placanica Appellata
Conclusioni:
Per l'Appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata:
1) Accogliere il presente gravame e, conseguentemente, annullare e/o riformare
l'impugnata sentenza n. 728/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro, depositata in data 12 giugno 2020.
2) Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio.
In via istruttoria, in subordine per come sopra argomentato si chiede il rinnovo della
CTU per le motivazioni esposte in premessa.
Per l'Appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, previa dichiarazione di inammissibilità delle nuove eccezioni avanzate dalla parte appellante e previo rigetto della richiesta di rinnovo della CTU e della richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza gravata, rigettare l'impugnazione ex adverso proposta, con totale conferma del Provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 CPC.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.
1. Con atto di citazione notificato il 19.12.2013 , proprietaria di un Controparte_1
terreno sito in località Sant'Elia di Catanzaro, ha evocato in giudizio l'
[...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati alla Parte_1
sua proprietà da una frana innescata dai lavori di sbancamento del terreno sottostante, funzionali alla costruzione di una “casa protetta”. L'attrice ha precisato che i danni di cui chiede il risarcimento - comparsi nel 2012 e accertati in contraddittorio nel sopralluogo dell'8.10.2012 - sono diversi da quelli subiti nell'immediatezza dei lavori di sbancamento e che sono stati oggetto di transazione sottoscritta in data 18.10.2002.
L' , subentrata all' (d'ora in poi solo Parte_1 Pt_2
Part
, si è costituita eccependo la prescrizione del credito risarcitorio, l'inammissibilità della domanda per effetto della rinuncia contenuta nell'atto di transazione del 2002 e l'infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria.
Il Tribunale di Catanzaro, espletata la prova testimoniale e la consulenza tecnica affidata all'Ing. , con sentenza del 12.6.2020 così statuito: 1) accoglie la Per_1
domanda attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 299.749,32, a titolo di risarcimento Controparte_1
danni, oltre interessi legali dalla data della presente domanda al soddisfo;
- condanna l' , in persona del suo l.r.p.t., al Parte_1
pagamento in favore dell'attrice delle spese del giudizio, che si liquidano in forza del
D.M. n. 55/2014, in € 7.254,00, oltre accessori di legge;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
In sintesi, il Tribunale:
ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il relativo termine sia iniziato a decorre nel caso di specie nel 2012 allorquando si sono manifestati i danni casualmente collegati alla condotta illecita risalente al 1999; ha ritenuto infondata l'eccezione d'inammissibilità della domanda, poiché i danni oggetto di causa sono danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione avente per oggetto unicamente i danni già prodotti;
ha escluso, perché non dimostrato, l'esimente del caso fortuito;
ha condiviso il responso del CTU nella parte in cui ha considerato lo sbancamento
Part eseguito dall' nel 1999 causa efficiente esclusiva del quadro fessurativo riscontrato sul fabbricato della , ritenendo che l'imponente paratia realizzata CP_1
Part dall' per fronteggiare il movimento franoso iniziato all'indomani dei lavori di sbancamento del terreno sottostante se, per un verso, è risultata idonea a bloccare il movimento franoso al piede della frana, per altro verso, non è stata in grado di bloccare il movimento all'interno della corpo della frana ove è ubicato il fabbricato interessato da numerosi lesioni passanti di recente formazione;
ha, infine, liquidato i danni nella misura accertata dal CTU, pari a € 299.749,32, oltre interessi legali dalla domanda.
Part 1.2. Avverso la sentenza ha proposto appello l' affidato a quattro motivi che saranno di seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio per resistere al gravame e per chiederne il rigetto. CP_1
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza e respinta la richiesta di rinnovazione della
CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 9.3.2022 e poi all'udienza del 13.9.2013.
A detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc. Depositate da entrambe le parti le memorie difensive finali, la Corte su richiesta di parte appellata ha fissato l'udienza di discussione orale, tenuta in presenza il giorno 10.1.2024, all'esito della quale ha rinviato la causa all'udienza del
24.4.2024 per un tentativo di bonario componimento della controversia.
Stante l'esito infruttuoso delle trattative, all'udienza del 24.4.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L' ha impugnato la sentenza di primo grado per quattro distinti Parte_4 motivi incentrati sull'an della pretesa risarcitoria:
a) erroneità e insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardive le “nuove argomentazioni” contenute nella comparsa conclusionale per dimostrare l'infondatezza della domanda attrice senza specificare a quali argomentazioni intendeva riferirsi e senza avvedersi che in comparsa conclusionale si era limitata a rimarcare gli argomenti e le osservazioni del CTP;
b) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla rinuncia dei danni futuri;
c) carenza e insufficienza della motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione;
d) erroneità della sentenza nella parte in cui ha recepito le erronee conclusioni del CTU in punto di nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice e i lavori di sbancamento eseguiti dall' . Parte_1
La sentenza non è stata, invece, attinta da specifico motivo di gravame in relazione al
Part quantum. L' difatti, non ha contestato le voci di danno ritenute risarcibili dal
Tribunale sulla base della consulenza tecnica né la quantificazione dei danni operata dal
CTU sulla base dei computi metrici allegati alla relazione. La difesa dell'Asp si è limitata a rilevare che l'importo liquidato dal Tribunale ( € 299.749,32) è addirittura raddoppiato rispetto a quello richiesto dall'attrice con l'atto introduttivo del giudizio” (
€ 158.700,00) senza neppure dedurre il vizio di ultrapetizione;
vizio che, per inciso, va ritenuto inesistente, avendo l'attrice chiesto non solo la rifusione delle spese necessarie per eliminare i danni subiti nella misura di € 158.700,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, ma anche i danni morali, i danni derivanti dall'inedificabilità del suolo e dalla mancata realizzazione della mansarda con tetto. 2.2. Ciò premesso, iniziando a esaminare il primo motivo di gravame, la Corte deve
Part convenire con la difesa dell' che la comparsa conclusionale di primo grado da essa depositata non contiene alcuna “nuova deduzione “preclusa nella fase decisionale, Part poiché in essa l' si era limitata a richiamare la tesi del CTP sulle cause dei danni al fabbricato della già esposta nelle osservazioni critiche alla CTU e che ha CP_1
formato oggetto di esame da parte del CTU. Con ciò si intende dire che, se è vero che
Part nell'atto di citazione la difesa dell' ha allegato a propria discolpa il caso fortuito, imputando ad eventi atmosferici avversi la causa dei danni lamentati dalla , è CP_1
Part pur vero che l'ipotesi alternativa formulata dal consulente di parte dell' (inidoneità delle fondazioni a garantire la stabilità del fabbricato realizzato in zona franosa) è stata
Part oggetto di dibattito tra le parti. In definitiva, l' facendo propria la tesi del CTP in comparsa conclusionale, non ha violato l'art 190 cpc.
2.3. Il secondo motivo di gravame non è fondato.
Ritiene, invero, la Corte che il Tribunale abbia correttamente interpretato la transazione conclusa tra le parti in data 14.10.2002. Dal tenore letterale dell'atto è agevole rilevare che la ha accettato l'importo di € 14.500,00 a titolo di ristoro dei danni che CP_1
fino allora si erano verificati nella sua proprietà a seguito della frana innescata dai lavori Part di sbancamento eseguiti per conto dell' sul terreno sottostante senza con ciò rinunciare ai danni futuri né esplicitamente né implicitamente. Tanto emerge in maniera chiara dalla clausola n 4 della transazione con la quale la testualmente ha CP_1
dichiarato di rinunciare a tutte le pretese di cui alle richieste di risarcimento danni del
14.6.2002 compresi eventuali interessi e rivalutazione monetaria. La rinuncia, quindi, secondo la comune intenzione delle parti ha un oggetto ben circoscritto, in quanto riguarda solo i danni per i quali la aveva chiesto il ristoro in data 14.6.2002 e CP_1
Part che coincidono con i danni che l' aveva verificato in contraddittorio con la Part danneggiata nel sopralluogo eseguito in data 1.7.2002 per il cui ripristino la stessa aveva previsto una spesa di € 21.014,60. Né vale a sostenere il contrario la formulazione della clausola n 3 con la quale la si è impegnata a eseguire a CP_1
propria cura e spese tutti i lavori di ripristino dei suoi immobili senza richiedere nessun altro risarcimento oltre a quello pattuito “anche se non valutato o non valutabile al momento della sottoscrizione del presente atto” giacché con tale ultima espressione le parti hanno inteso chiaramente riferirsi esclusivamente ai danni che si erano già verificati fino alla data di sottoscrizione della transazione, anche se non valutati o non valutabili, escludendo ancora una volta dalla transazione i danni futuri, ovvero i danni che si fossero eventualmente verificati in epoca successiva alla transazione e che, in effetti, si sono verificati nel 2012.
2.4. Destituito di fondamento è pure il terzo motivo di gravame. Il Tribunale ha correttamente applicato l'art 2935 cc a mente del quale il termine quinquennale di prescrizione decorre non già dalla data in cui è stata posta in essere la condotta illecita (
1999 tale essendo l'epoca di sbancamento del terreno), ma dal momento in cui si è verificato il danno ingiusto oggetto di domanda risarcitoria, ovvero dal momento in cui il danno si è manifestato all'esterno, divenendo così percepibile e riconoscibile dal danneggiato. Nel caso specifico non vi è dubbio che i danni oggetto di causa, successivi rispetto a quelli oggetto della transazione del 2002, risalgano al 2012, tale essendo Part l'epoca in cui i danni al fabbricato sono stati accertati e verificati dall' nel sopralluogo eseguito nel contraddittorio con la danneggiata in data 8.10.2012.
Part Del resto l' pur avendone l'onere, non ha dimostrato che le lesioni al fabbricato della fossero comparse in epoca anteriore e che al momento della prima CP_1
richiesta di risarcimento (22.6.2012), reiterata più volte nel 2013 prima dell'introduzione della causa, fosse già decorso il termine di prescrizione.
2.5. Per esaminare il quarto motivo di gravame relativo al ritenuto nesso di causalità tra Part i lavori di sbancamento eseguiti per conto dell' nel 1999 nel terreno sottostante la proprietà e l'evidente quadro fessurativo del fabbricato destinato a CP_1
Part abitazione, accertato dalla stessa nel sopralluogo del 2012 e verificato dal CTU nei sopralluoghi del 2018 e 2019, a sua volta provocato dalla scivolamento del terreno verso valle, occorre dare conto dei passaggi fondamentali dell'annosa vicenda CP_1
Part che dal 1999 vede coinvolti l' ( già ), committente dei lavori di costruzione Pt_2
di una casa protetta ( di fatto mai realizzata) e la proprietaria di un terreno a CP_1 monte del piano di sedime dell'erigenda casa protetta: - nel 1999 l' sulla scorta di un decreto di occupazione d'urgenza ha Parte_5
iniziato i lavori di sbancamento del terreno a valle della proprietà per un fronte CP_1 di circa 40 metri lineari e per un'altezza di circa 4 metri;
- detti lavori hanno determinato l'innesco di un consistente movimento franoso del terreno sovrastante di proprietà della che ha determinato danni localizzati al CP_1
muro di contenimento posto in prossimità del confine, alla strada di accesso al fabbricato e alla scaletta ad esso adiacente, come risulta dalla consulenza redatta dal geologo nell'ambito dell'ATP promosso dalla compagnia di assicurazione CP_2
Part dell' nei confronti della ditta esecutrice dei lavori di sbancamento;
i danni sopra descritti hanno formato oggetto della transazione del 2002 alla quale si è fatto già cenno;
- per porre rimedio allo scivolamento del terreno l' , riconoscendo la propria Pt_6
responsabilità, ha dapprima realizzato delle gabbionate di pietrame, risultate inidonee allo scopo, e successivamente un'imponente paratia costituita da pali in c.a. di grandi dimensioni e tiranti in prossimità del muro di confine con la proprietà ; CP_1
- di fatto è accaduto che, nonostante la paratia, il movimento franoso non si è arrestato, come peraltro aveva previsto il geologo fin dall'epoca del suo sopralluogo CP_2
(22.3.2000);
- dal 2012, infatti, sono comparse nuove e importanti lesioni passanti localizzate, questa volta, sul fabbricato;
CP_1
- detti danni sono stati accertati e verificati in contraddittorio nel sopralluogo del mese Part di ottobre 2012, ma non sono stati risarciti spontaneamente dall'
Da qui l'instaurazione del presente giudizio.
Il CTU, ing. , incaricato di verificare le cause del dissesto e di stimare la Persona_2
spesa occorrente per ripristinare il fabbricato, interessato da numerose lesioni interne ed esterne, e l'adiacente cortile nonché per risarcire gli ulteriori danni lamentati dall'attrice, ha attribuito la causa esclusiva dello scivolamento verso valle del fabbricato alla frana pacificamente innescata nel 1999 dai lavori di sbancamento del terreno eseguiti senza avere preventivamente realizzato opere di contenimento del terreno a monte. Il CTU, con argomentazioni condivisibili e coerenti con lo stato dei luoghi ( che non evidenzia altri segni visibili di frane nei terreni circostanti la proprietà
Part
) ha, altresì, specificato che la paratia realizzata dall' ha impedito il CP_1
movimento del terreno al piede della frana, ma non è stata in grado di bloccare il fabbricato o meglio d'impedire il lento ma inesorabile scivolamento del terreno all'interno del corpo di frana ove è ubicato, appunto, il fabbricato sui pendii laterali e già preannunciato dal geologo Per chiarezza, va pure precisato che l'inidoneità CP_2
della paratia esistente a contenere il terreno sovrastante e sul quale si erge il fabbricato non è smentito dal collaudo statico della paratia effettuato solo in corso di causa dallo
Part stesso CTP dell' dopo molti anni dalla sua realizzazione ( 2000), poiché il dato formale non corroborato da specifiche indagini di per sé non dimostra che la paratia per la sua ubicazione ( sul confine) fosse idonea a impedire il movimento del terreno oltre il confine e del fabbricato. In senso contrario depone l'osservazione del CTU secondo il quale per stabilizzare il pendio ove si erge il fabbricato occorreva – e occorre tuttora essendo la frana in atto - realizzare a ridosso del fabbricato una paratia di minori dimensioni rispetto a quella esistente sul confine.
A tali argomentazioni il consulente di parte contrappone una diversa ricostruzione dei fatti, affermando che la causa dello scivolamento del fabbricato vada ricercata nell'inidoneità delle fondazioni del fabbricato a garantirne la stabilità in ragione del fatto che i dati storici e gli studi eseguiti sulla zona in questione risalenti al 1967 dimostrano che la proprietà della fosse storicamente definita “in frana”. CP_1
Part La tesi, fatta propria dalla difesa dell' supportata da documentazione incompleta e Part peraltro inammissibile, non facendo parte del corredo documentale depositato dall' nel termine all'uopo concesso, non è in ogni caso condivisibile giacché non si confronta con alcuni dati oggettivi: il fabbricato deve ritenersi conforme alle prescrizioni tecniche vigenti all'epoca della sua costruzione, poiché diversamente l'autorità amministrativa preposta al controllo del territorio non avrebbe emesso il provvedimento di concessione edilizia sia pure in sanatoria, sicché non vi sono elementi per ritenere la sussistenza di vizi di progettazione e/o di esecuzione delle fondazioni paventati dal CTP;
il fabbricato ricadeva all'epoca della sua costruzione in zona
Part edificabile;
l' non ha mai negato la propria responsabilità in relazione all'innesco della frana tant'è che per fronteggiarla ha realizzato la paratia a ridosso del muro di contenimento della;
è solo dopo l'evento franoso che ci occupa che il terreno CP_1
è stato inserito nel Pai approvato nel 2001 in zona a rischio frane R3 diventando così, di fatto, inedificabile;
il movimento franoso si è verificato solo all'interno della proprietà
a monte del terreno interessato dai lavori di sbancamento e non in altri terreni CP_1
del pendio. Il CTU, rispondendo alle osservazioni critiche del CTP, ha anche evidenziato che “l'area in frana” alla quale si riferisce il consulente di parte e che è stata Part oggetto di studi in epoca passata è ubicata in aderenza al terreno dell' e non coincide con la zona interna alla proprietà ove si è verificata la frana. CP_1
Del resto, non va dimenticato che l'accertamento del nesso di causalità in ambito civile va effettuato applicando la regola del “più probabile che non”. Nel caso concreto la sequenza dei fatti nel loro ordine temporale consente di ritenere che lo scivolamento verso valle del terreno della sia dipeso in termini probabilistici dalla frana CP_1
Part innescata dall' nel 1999 e non adeguatamente bloccata dalla paratia realizzata a ridosso del confine piuttosto che dal tipo di fondazioni del fabbricato. A riprova di tanto depone l'ulteriore circostanza che secondo il CTU per ridare stabilità al fabbricato non bisogna effettuare interventi di consolidamento delle fondazioni, ma occorre realizzare, come si è già detto, una paratia in prossimità del fabbricato per bloccare lo scivolamento del terreno all'interno del corpo della frana ove si trova il fabbricato.
L'appello, in conclusione, va respinto.
§ 3. Le spese di lite
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2002 tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate, considerando lo scaglione di riferimento – a sua volta determinato in ragione del decisum - e le fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, trattazione, decisionale).
3.2. Stante il tenore della decisione, occorre dare atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' nei confronti di con atto Parte_4 Controparte_1
di citazione notificato il 9.7.2020, avverso la sentenza n. 728/2020 del Tribunale di
Catanzaro, pubblicata il 13.6.2020, notificata il 16.6.2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 10.060,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore ex art 93 cpc.
3. Dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, dpr 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.4.2024
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto