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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/09/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Imperia, sezione lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.nella causa iscritta al R.G.L. n. 158/2025 promossa da:
( CF ) Parte_1 C.F._1
(CF ) , entrambi nella qualità di eredi di Parte_2 C.F._2
( C.F.: ) - avv. Federica Badellino Persona_1 C.F._3
contro
contumace Controparte_1
(C. F. ) – avv Pisanu Controparte_2 P.IVA_1
Rita
All'udienza del 26/09/2025 il G.O.T. dott.ssa Cristina Zeppa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA premesso che:
- con ricorso ex art. 445 bis comma 6 cpc attuale ricorrenti, per tramite del proprio difensore, presentavano ricorso avverso le conclusioni a cui era pervenuto il consulente d'ufficio in sede di ATP.
CP_ Si è costituito in giudizio contestando integralmente il ricorso chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, anche attraverso licenziamento di nuova CT , con incarico conferito al dott. . Per_2
Ritenuta, quindi, matura per la decisione le parti venivano invitate alla discussione a seguito della quale viene emessa la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
M in qualità di eredi di , a mezzo di Parte_3Parte_4 Persona_1 difensore, vengono contestate le conclusioni peritali alle quali è pervenuto il CT nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. .
Il consulente tecnico nominato nella presente fase del merito, dott. , alle cui conclusioni, Per_2 questo Giudicante non ha motivo di discostarsi, divergendo totalmente dalle conclusioni peritali del
1 precedente consulente tecnico dott. V. ha ravvisato la sussistenza dei requisiti sanitari, al fine Per_3 dell'ottenimento della provvidenza richiesta a far data dalla domanda amministrativa( “…Esaminata ed analizzando con attenzione la documentazione in atti riguardante la signora , Persona_1 per avvenuto exitus in data 22/6 /2024, si può concludere che Ella presentava le condizioni e i requisiti sanitari per il godimento dell'indennità d'accompagnamento già all'atto della presentazione della domanda amministrativa (27/10/ 023), considerando, infatti, che, soli otto mesi dopo , sia sopravvenuto l'exitus della stessa a causa del già preesistente gr ve e compromesso stato di malattia, nel frattempo aggravatosi fino a comportarne il decesso…Pertanto discordo con la valutazione espressa in primis dai sanitari membri la Commission e ASL Imperiese ed, in seguito , con il parere del collega dottor nel proprio elaborato , in quanto ,a mio giudizio , il complesso di Persona_4 malattia più volte rilevato ed evidenziato, presentava già un quadro clinico di estrema gravità con una prognosi estremamente sfavorevole tanto da determinare, in poco tempo, un peggioramento conclusosi con il decesso avvenuto in data 22 /06 /2024 nonostante gli estremi tentativi di cura effettuati. .”). In punto diritto, necessita precisare che la perizia può essere ammessa come supporto contributivo per la valutazione di quanto è stato già assunto in corso di causa o per accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Non è ammessa invece per supplire alle insufficienti allegazioni delle parti.
Con la sentenza n. 17685/2016 la Cassazione chiarisce che per dimostrare la dannosità e la non tollerabilità di determinate attività non sono sufficienti i certificati medici , ma è necessario verificare tecnicamente la dannosità di tali attività. Secondo la Suprema Corte la CT, pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggettiva di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumentazioni tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). In tali casi la CT non avrà solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti.
Detto quanto sopra, visto l'esito positivo della perizia vergata dal dott. sull'esistenza del Per_2 requisito sanitario in capo alla defunta sig.ra e vista la decorrenza di detto requisito , dalla Per_1 domanda amministrativa, il ricorso deve essere accolto.
In punto spese, dato che il CT in sede di merito , ha ravvisato la presenza del quadro clinico, volto ad ottenere l'indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa , questo Giudicante, ritiene che le spese relative ai CC.TT.UU. e quella del presente giudizio, nonché quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo , debbano essere poste a esclusivo carico di CP_3 per l'intero e liquidate come segue: Applicazione D.M. n. 147 del 13/08/2022, procedimenti di istruzione preventiva, valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00: Fase di studio Euro 350,00, Fase introduttiva Euro 450,00, Fase di trattazione/istruttoria Euro 600,00, Totale Euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Applicazione D.M. n. 147 del 13/08/2022, cause di previdenza, valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Fase di studio della controversia, valore minimo: € 465,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 832,00, Fase
2 decisionale, valore minimo:€ 1.011,00, compenso totale € 2.697,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA di legge , con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Spese di CC.TT.UU. come da decreti già emessi
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
• Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce, in capo alla sig.ra , Persona_1
l'esistenza dei requisiti sanitari volti ad ottenere la provvidenza richiesta a far data dalla domanda amministrativa sino al momento del decesso della stessa;
• Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate per la fase CP_3 di accertamento tecnico in € 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA di legge , oltre le spese per il presente giudizio liquidate in € 2.697,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA di legge, il tutto con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, il tutto da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario
• pone, definitivamente, a carico di le spese relative alle C.C.T.T.U.U liquidate CP_3 come in separato decreto
Imperia il 26.09.2025 Il G.O.T.
Dott.ssa Cristina Zeppa
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