Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 28 maggio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1750/2024
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Notaro, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Luca CP_1
Michele Bellomo
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONTUMACE
OGGETTO: pensione d'inabilità, esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 27 marzo 2024, esponeva: Parte_1
-di avere presentato, in data 28 luglio 2022, domanda alla competente Commissione Medica, per ottenere i benefici economici spettanti in quanto soggetto inabile nella misura del 100%, o, in subordine, in quanto soggetto invalido nella misura pari o superiore al 74%, nonché al fine di poter usufruire dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario;
- aveva, dunque, depositato istanza di ATP, dinanzi a questo Tribunale, iscritto al n. 1255/2023, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire del diritto a percepire la pensione o, in subordine, l'assegno di invalidità civile nonché ai fini del conseguimento dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario e, disposta la CTU medico legale, il consulente aveva negato la sussistenza dei requisiti richiesti;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il ctu non aveva valutato alcune patologie da cui era egli era affetto.
Osservava che sin dall'infanzia risultava affetto da una nevrosi ansiosa reattiva, per la quale era tuttora in corso una terapia farmacologica e che, ai sensi del codice 2205, tale patologia andava valutata con una percentuale di invalidità fissa pari al 25%.
Rappresentava, poi, che da bambino era stato sottoposto numerosi interventi chirurgici per piede torto bilaterale e che tale condizione lo costringeva a adottare posizioni viziate, le quali ripercuotevano negativamente sul rachide e sulle ginocchia e rilevava che tale condizione era stata, tuttavia, sottovalutata dal ctu, il quale si era limitato ad attribuire una percentuale di invalidità esclusivamente alla menomazione congenita ai piedi (cod. 7220:11%), senza valutare l'incidenza invalidante che le conseguenti limitazioni funzionali al rachide e alle ginocchia esercitavano sulla propria capacità lavorativa generica.
Evidenziava, inoltre, che sarebbe stato più opportuno attribuire in via analogica il codice tabellare
7010 con la percentuale minima pari al 31% ed osservava che, trattandosi di patologie incidenti sul medesimo apparato, l'incidenza invalidante complessiva andasse individuata mediante il calcolo
, dal quale risultava una percentuale complessiva pari al 40%. Per_1
Lamentava, altresì, che il ctu aveva omesso di valutare l'incidenza invalidante della bronchite cronica ostruttiva sulla sua capacità lavorativa, patologia che, secondo le Tabelle di Invalidità Civile, risultava classificata in seno al codice 6407 con la percentuale pari al 45%.
Rappresentava di essere affetto da una cardiopatia ischemica da coronaropatia bivasale, con pregresso infarto miocardico, condizione già trattata mediante duplice angioplastica coronarica ed impianto di stent, nonché di essere classificato in II classe funzionale NYHA e che il consulente aveva valutato tale patologia applicando il codice 6442 con una percentuale del 50%.
Affermava, infine, che il consulente disponeva di cinque punti percentuali da aggiungere alla percentuale complessiva ottenuta, qualora avesse ritenuto che le patologie da cui era affetto incidessero sulle occupazioni confacenti alle sue attitudini (c.d. capacità semispecifica), rilevando altresì di svolgere le mansioni di macellaio.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato soggetto inabile nella misura del 100% ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità e dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria nonché o, in subordine, soggetto invalido in misura pari o superiore al 74% ai fini del conseguimento del l'assegno di invalidità, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 28 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituita in giudizio CP_2
sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato
6.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità e dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario o, in subordine, dell'assegno di invalidità
(giudizio iscritto al RG n. 1255/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati aveva riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 69% dalla data di presentazione della domanda amministrativa e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione d'inabilità e dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario o, in subordine, dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Il ctu, nel procedimento per atp, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: “Cardiopatia ischemica da coronaropatia bivasale con pregresso infarto miocardico e già trattata con duplice angioplastica coronarica ed impianto di stent in classe funzionale II NYHA (cod. 6442, applicato 50%). Cecità monoculare da evento traumatico infantile (cod. 5005, 30%). Piede torto congenito bilaterale trattato chirurgicamente efficacemente a destra, con esiti a sinistra (per analogia cod. 7220, 11%)” ed ha concluso ritenendo che il ricorrente “presenta un'invalidità del 69% dal momento della presentazione della domanda in via amministrativa”.
In seguito al disposto richiamo nel presente procedimento il ctu ha rilevato che: “esiste documentazione radiografica di struttura pubblica … datata 20.11.2023, indicante un interessamento artrosico della colonna vertebrale e delle ginocchia bilateralmente. Nonostante io in occasione della visita di CTU non abbia riscontrato limitazioni funzionali significative, è in realtà corretto prendere in considerazione le alterazioni artrosiche sopra citate soprattutto in quanto si associano al piede torto congenito bilaterale. La loro incidenza è inferiore rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente e si ritiene che possa essere per analogia applicato il codice 7008 (12%).
Chiaramente incidendo sullo stesso apparato risultando opportuno applicare il metodo salomonico con l'invalidità già riconosciuta per il piede torto. Quindi il quadro articolare complessivo, applicati
i cod. 7008 (12%) e 7220 (11%) vale, applicato il calcolo salomonico, 22%.... La patologia cardiaca
e quella osteoarticolare incidono effettivamente sulle capacità lavorative di un macellaio e quindi si ritiene di potere applicare i 5 punti previsti dal DM del 1992.”.
Il consulente ha, poi, osservato che “In relazione alla broncopatia non risulta che il periziato abbia mai assunto farmaci broncoattivi (non citati neppure nella relazione di dimissione della cardiologia
e in alcune dettagliatissime successive elazioni cardiologiche) e lo stesso esame spirometrico prodotto in atti non indica significative alterazioni, concludendo che “la spirometria presenta tendenza alla broncoostruzione”. Ricordando che il periziato è fumatore, in ogni caso lo stato clinico
e strumentale rilevato non è rilevante ai fini della presente valutazione….In relazione allo stato depressivo-ansioso rilevo che dopo la certificazione del 23.2.95 …non risulta in nessuna documentazione che il periziato abbia assunto farmaci in cronico o che sia stato seguito da alcun centro specialistico;
anche in occasione del ricovero in cardiologia del novembre 2021 non c'è alcuna traccia né diagnostica né terapeutica della patologia ansioso-depressiva….Solo nel marzo
2024 (documentazione di recente produzione) il paziente risulta in cura per la sua patologia psichiatrica e non essendo chiaramente una situazione inveterata non se ne può escludere la sua transitorietà ”.
Il ctu ha, infine, concluso ritenendo che il ricorrente “presenta un'invalidità del 78% (comprensivi dei 5 punti percentuali sopra specificati) da luglio 2023 (4 mesi prima del primo rilievo radiografico
e della valutazione fisiatrica)”.
Il ctu, pertanto, dopo avere analizzato le patologie ed avere indicato i codici da applicare, ha concluso ritenendo il ricorrente già invalido in misura pari al 69% dal momento della presentazione della domanda in via amministrativa, nonché invalido in misura pari al 78% da luglio 2023.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
7.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili Parte_1 al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal luglio 2023, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso per atp ma antecedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' , CP_1
legittimato passivo in via esclusiva (v. Cass. Civ., sez. Lav., n. 31147/2022) e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia, mentre vengono integralmente compensate nei confronti dell' le spese CP_2
di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno Parte_1
di invalidità da luglio 2023;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP;
c) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate CP_1 nella somma già ridotta di € 1347,75, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
d) compensa nei confronti dell' le spese del presente giudizio;
CP_2
e) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' ; CP_1
f) rigetta per il resto.
Messina, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga