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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3158/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 05.02.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Alessandro
Russo (c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE-
E
Controparte_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Francesco
Capecci (c.f. ) e presso l'avvocato Luigi Minasi (c.f. C.F._3
) che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._4
APPELLATO-
E
(c.f. ) - CONTUMACE - Controparte_2 C.F._5
c.f. ) - CONTUMACE - Controparte_3 C.F._6
(c.f. ) - CONTUMACE - Controparte_4 C.F._7
Oggetto: appello di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di
[...]
Roma, n. cron. 5220/2024 e pubblicata il 14.05.2024, a definizione del giudizio recante r.g. n. 1 n° R.G. 29634/22 promosso dal nei confronti di CP_1 Parte_1 [...]
- oggetto: opposizione decreto CP_2 Controparte_3 Controparte_4
di liquidazione compenso Ctu -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 15 D.lgs. 150/2011 e art. 170 D.P.R. 115/2002, depositato in data
27.04.2022, il impugna, dinanzi Parte_2
al primo giudice, il decreto emesso dal Tribunale di Roma il 07.04.2022, nell'ambito del procedimento R.g. n. 57706/2017, di liquidazione, in favore dell'architetto di euro Pt_1
15.125,00 oltre accessori ed euro 250,00 per spese, a titolo di compenso per il compito di c.t.u. svolto , concludendo per la liquidazione dell'importo nella misura ritenuta di giustizia, detratti gli acconti già percepiti.
A fondamento della domanda, il condominio allega:
- Di aver introdotto un procedimento nei confronti del condòmino CP_3
(rubricato al n. R.g. 57706/2017) per ottenere, ove fossero sussistiti i presupposti di lesione della statica, dell'aspetto e/o decoro dell'edificio condominiale, la rimozione delle sopraelevazioni realizzate dal convenuto e, in subordine, ove non fossero sussistiti i detti presupposti, il pagamento delle indennità di cui all'art. 1127 c.c. nonché il rifacimento delle tabelle millesimali.
- In detto procedimento, con ordinanza del 05.04.2019, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e nominato c.t.u. l'arch. , “al fine di accertare la Parte_1 ricorrenza delle condizioni di cui all'art.1127 cc nonché se, a seguito dell'accertamento dell'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi - significativo aumento della superficie - sussistano le condizioni per la determinazione delle nuove tabelle millesimali”.
- A seguito dell'espletamento della c.t.u. e dell'integrazione della relazione,
l'arch. ha depositato la parcella professionale del 28.02.2022, per il Pt_1
complessivo importo di euro 15.125,00 (“parcella professionale onorario e spese per perizia e tabelle millesimali per 89 unità immobiliari”).
- Con decreto di liquidazione del 07.04.2022, il c.t.u. si è visto liquidare la somma di euro 15.375,00 oltre 4% ed Iva per onorari.
- In decreto non sono indicati i criteri di liquidazione adottati e non corrisponde alla situazione reale la generica indicazione delle 89 unità immobiliari, dato che oggetto di indagine sono 35 appartamenti, 33 cantine di dimensioni identiche, 7 negozi e 14 box.
r.g. n.
2 - L'importo richiesto e liquidato è esorbitante anche perché i rilievi eseguito dal tecnico non sono stati accurati e la integrazione della c.t.u. si è resa necessaria per un errore in cui era incorso il professionista che ha rappresentato l'esistenza di balconi in effetti non esistenti.
- Con memoria del 17.11.2022 si costituisce deducendo che per l'attività Pt_1
svolta la liquidazione effettuata deve ritenersi congrua, tenuto conto anche della necessaria integrazione e chiedendo la conferma del decreto impugnato.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.5.2024, il Tribunale adotta l'ordinanza oggi impugnata che << accoglie l'opposizione e per l'effetto liquida in favore del CTU arch. la somma di € 3.421,95 titolo di onorario, oltre alla Parte_1 somma di € 250,00 a titolo di spese, confermando per il resto il provvedimento impugnato;
condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore Parte_1 della parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 per compensi, € 145,40 per spese, oltre spese generali, iva e cpa>>.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) In accoglimento del presente appello riformare l'ordinanza (…) e per l'effetto rigettare l'opposizione perché inammissibile e infondata o comunque perché non provata in fatto e in diritto e confermare il decreto di liquidazione oggetto di impugnazione. In via subordinata liquidare in favore del CTU arch. la Parte_1 somma di € 15.125,00 a titolo di onorari oltre iva e cassa previdenza ed € 250,00 per spese o quella maggiore o minore che sarà accertata come dovuta o ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio>>.
Con comparsa del 29.10.2024 si costituisce il Condominio;
resiste all'impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…) IN VIA PRINCIPALE Rigettare integralmente l'Appello svolto dall'Architetto
in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque per tutte le motivazioni Parte_1
sopra esposte: per l'effetto confermare l'Ordinanza emessa in data 14 maggio 2024 dal
Tribunale di Roma, Dott.ssa Valeria Belli, nel giudizio Rg 29634/22 con ogni effetto derivato e con-seguente e con vittoria di spese di lite, oltre spese Parte_3
generali ex TF, CA ed IVA IN VIA ISTRUTTORIA, - si producono i seguenti documenti:
1) DM 30 maggio 2002 n.182 2) Fascicolo primo grado;
- Con ogni altra riserva istruttoria>>.
r.g. n. 3 Con un unico motivo di appello, rubricato: “Errata interpretazione e applicazione di legge – errata valutazione delle circostanze di fatto”, l'appellante contesta i criteri di liquidazione adottati con la ordinanza impugnata.
L'appello ha oggetto l'ordinanza del Tribunale di Roma del 14.05.2024 emessa a seguito dell'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso dell'ausiliare del Giudice liquidato nel procedimento R.g. 57706/2017, ordinanza che ridetermina il compenso liquidato all'odierno appellante per l'incarico di c.t.u. svolto.
L'art. 170 D.P.R. 115/2002 prevede che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
Il decreto di liquidazione del compenso al CTU è impugnabile con l'opposizione ex art.170 DPR 115/2002.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 che dispone il rito sommario di cognizione per i procedimenti introdotti ex art. 170 D.P.R. aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di liquidazione.
L'ordinanza che definisce il giudizio, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del D.lgs. n.
150/2011, non è appellabile, ma ricorribile per cassazione ex art. 111, settimo comma,
Cost. (cfr. Cass.n. 7699/2014), pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; compensi minimi in ragione della semplicità della questione che ha definito il gravame;
esclusa la fase istruttoria che non c'è stata).
Sanzione processuale
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello di nei confronti di Parte_1
avverso Controparte_1
l'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, n. cron. 5220/2024 e pubblicata il r.g. n. 4 14.05.2024, a definizione del giudizio recante n° R.G. 29634/22, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'appello inammissibile.
- Condanna a rifondere, al , le spese di lite che liquida, in euro Parte_1 CP_1
2.938,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 19.02.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 5