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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
Sezione civile
Il Tribunale di Gela in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Rosaria Carlà, sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. 511/2024 R.G., promosso da:
(C.F , rappresentato e difeso dall' avvocato Cristina Mancuso (C.F. Parte_1 C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agrigento nella Via Mazzini C.F._2
n. 187
Ricorrente
Contro
P.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Filippo Spina (C.F. ), giusta procura allegata alla memoria di CodiceFiscale_3 costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto procuratore, sito in Gela nel C.so Vittorio
Emanuele n. 242
Resistente
Con ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 7/3/2024, ha introdotto in questa sede ricorso ex art. 696 c.p.c. chiedendo di accertare le Parte_1 condizioni e le cause del danno all'autovettura Mercedes Benz GLA 200 tg EW231JK, acquistata presso il punto vendita in Gela in data 9/3/2022, ed arrestatasi dopo appena 210 giorni dalla consegna e dopo CP_1 aver percorso km. 15434, per un guasto identificato in “scarsa lubrificazione a seguito di pompa dell'olio occlusa da morchio per carenza di manutenzione”. Ha quindi allegato l'urgenza dell'accertamento richiesto trattandosi di bene acquistato per esigenze di lavoro ed inserito tra i beni strumentali.
La società costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 difetto dei presupposti di cui all'art. 696 c.p.c. per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito, ha altresì eccepito la decadenza e la prescrizione dalla garanzia prevista dall'art. 1495 c.p.c., ed ha infine dedotto l'infondatezza delle avverse pretese.
L'eccezione di carenza dei presupposti giustificativi dell'accertamento tecnico preventivo sollevata dai resistenti è fondata.
L'art. 696 c.p.c. dispone che “chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità
e la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale”. L'accertamento tecnico preventivo risponde dunque alla necessità di
1 assicurare una prova che si reputi rilevante per un futuro giudizio di merito in situazioni soggette a mutamento, tali da non poter essere più accertate nei tempi propri di un ordinario giudizio di cognizione, e tende all'acquisizione di elementi di prova soggetti a possibile dispersione.
Al riguardo il ricorrente evidenzia l'interesse a procedere ad un urgente accertamento in merito alle cause del guasto all'autovettura acquistata dalla società e ai danni causati alla vettura, deducendo che il veicolo CP_1
è stato acquistato per esigenze di lavoro ed è inserito tra i beni strumentali.
Tuttavia, tale pericolo, peraltro neppure provato, non integra, sotto il profilo del periculum in mora, il necessario presupposto del ricorso allo strumento regolato dall'art. 696 c.p.c.. L'accertamento tecnico preventivo risponde infatti alla necessità in concreto di verificare prima del giudizio o, comunque, in condizioni di urgenza, lo stato dei luoghi o delle cose oggetto di causa a fronte della prospettiva che, in seguito, venga a mancare la concreta possibilità di procedervi. La ratio ispiratrice di tale strumento processuale va dunque rinvenuta nell'esigenza di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni (Corte Cost. 144 del 15.6.2008). In sostanza, la natura cautelare del procedimento intrapreso dal ricorrente, finalizzata alla tutela del diritto ad una prova costituenda, richiede che sia apprezzabile un periculum in mora, da identificarsi nella possibilità che nelle more della instaurazione del giudizio di merito venga meno la possibilità di esperire l'accertamento tecnico necessario, sì da assicurarne l'assunzione anticipata rispetto alla naturale sede della cognizione ordinaria “prima che essa possa divenire impossibile o estremamente difficoltosa, vuoi per eventi estrinseci e incontrollabili da parte dell'interessato vuoi per la necessità urgente, per quest'ultimo, di ripristinare lo status quo ante o, in ogni caso, di rimuovere la situazione di pregiudizio, di pericolo o di inutilizzabilità di propri beni provocata dal fatto o atto lesivo contestato” (così Trib. Roma Sez. V 15.9.2020).
Nel caso di specie tale presupposto non risulta apprezzabile, poiché la necessità, pure rappresentata dal ricorrente, di procedere ad urgente accertamento delle cause del guasto subito dall'autovettura per cui è causa, anche al fine di evitare ulteriori imprecisati danni, non integra il presupposto dell'urgenza necessaria ad assicurare che elementi di prova rilevanti in un futuro giudizio di merito, soggetti nelle more a modificazione o dispersione, possano essere utilmente e tempestivamente acquisiti. Né può ravvisarsi un pericolo nel ritardo per la inutilizzabilità di un bene strumentale, non essendo stata fornita prova dell'attività esercitata e della natura strumentale del veicolo in questione.
Per questi motivi
, il ricorso ex art. 696 c.p.c. proposto da va dichiarato inammissibile. Parte_1
In virtù dell'art. 669 quaterdecies c.p.c. - che espressamente estende l'applicazione dell'art. 669 septies c.p.c. ai procedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione IV del medesimo capo III - il giudice deve provvedere alla statuizione sulle spese processuali nel caso in cui dichiari la propria incompetenza, o l'inammissibilità del ricorso, o quando il ricorso sia rigettato senza che si procede all'espletamento del mezzo istruttorio (Cass. Sez. VI 22/10/2018 n. 26573; conf. Trib. Roma 15/9/2020).
Pertanto, ex art. 91 c.p.c., il ricorrente, stante l'inammissibilità del proposto ricorso, deve essere condannato alla refusione alla parte resistente delle spese del presente procedimento, liquidate, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147, ed in base al valore della causa, in complessivi € 638,00 per compensi
2 professionali (procedimenti di istruzione preventiva, fasi di studio, ed introduttiva, con riduzione del compenso ex art. 4 co. 1 D.P.R. 115/2002 in ragione dell'attività professionale concretamente espletata e della mancanza di questioni giuridiche complesse), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
IVA e CPA come per legge;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso ex art. 696 c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 condanna il ricorrente alla refusione in favore della resistente delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 638,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Gela, 2/4/2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
3
Sezione civile
Il Tribunale di Gela in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Rosaria Carlà, sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. 511/2024 R.G., promosso da:
(C.F , rappresentato e difeso dall' avvocato Cristina Mancuso (C.F. Parte_1 C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agrigento nella Via Mazzini C.F._2
n. 187
Ricorrente
Contro
P.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Filippo Spina (C.F. ), giusta procura allegata alla memoria di CodiceFiscale_3 costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto procuratore, sito in Gela nel C.so Vittorio
Emanuele n. 242
Resistente
Con ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 7/3/2024, ha introdotto in questa sede ricorso ex art. 696 c.p.c. chiedendo di accertare le Parte_1 condizioni e le cause del danno all'autovettura Mercedes Benz GLA 200 tg EW231JK, acquistata presso il punto vendita in Gela in data 9/3/2022, ed arrestatasi dopo appena 210 giorni dalla consegna e dopo CP_1 aver percorso km. 15434, per un guasto identificato in “scarsa lubrificazione a seguito di pompa dell'olio occlusa da morchio per carenza di manutenzione”. Ha quindi allegato l'urgenza dell'accertamento richiesto trattandosi di bene acquistato per esigenze di lavoro ed inserito tra i beni strumentali.
La società costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 difetto dei presupposti di cui all'art. 696 c.p.c. per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito, ha altresì eccepito la decadenza e la prescrizione dalla garanzia prevista dall'art. 1495 c.p.c., ed ha infine dedotto l'infondatezza delle avverse pretese.
L'eccezione di carenza dei presupposti giustificativi dell'accertamento tecnico preventivo sollevata dai resistenti è fondata.
L'art. 696 c.p.c. dispone che “chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità
e la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale”. L'accertamento tecnico preventivo risponde dunque alla necessità di
1 assicurare una prova che si reputi rilevante per un futuro giudizio di merito in situazioni soggette a mutamento, tali da non poter essere più accertate nei tempi propri di un ordinario giudizio di cognizione, e tende all'acquisizione di elementi di prova soggetti a possibile dispersione.
Al riguardo il ricorrente evidenzia l'interesse a procedere ad un urgente accertamento in merito alle cause del guasto all'autovettura acquistata dalla società e ai danni causati alla vettura, deducendo che il veicolo CP_1
è stato acquistato per esigenze di lavoro ed è inserito tra i beni strumentali.
Tuttavia, tale pericolo, peraltro neppure provato, non integra, sotto il profilo del periculum in mora, il necessario presupposto del ricorso allo strumento regolato dall'art. 696 c.p.c.. L'accertamento tecnico preventivo risponde infatti alla necessità in concreto di verificare prima del giudizio o, comunque, in condizioni di urgenza, lo stato dei luoghi o delle cose oggetto di causa a fronte della prospettiva che, in seguito, venga a mancare la concreta possibilità di procedervi. La ratio ispiratrice di tale strumento processuale va dunque rinvenuta nell'esigenza di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni (Corte Cost. 144 del 15.6.2008). In sostanza, la natura cautelare del procedimento intrapreso dal ricorrente, finalizzata alla tutela del diritto ad una prova costituenda, richiede che sia apprezzabile un periculum in mora, da identificarsi nella possibilità che nelle more della instaurazione del giudizio di merito venga meno la possibilità di esperire l'accertamento tecnico necessario, sì da assicurarne l'assunzione anticipata rispetto alla naturale sede della cognizione ordinaria “prima che essa possa divenire impossibile o estremamente difficoltosa, vuoi per eventi estrinseci e incontrollabili da parte dell'interessato vuoi per la necessità urgente, per quest'ultimo, di ripristinare lo status quo ante o, in ogni caso, di rimuovere la situazione di pregiudizio, di pericolo o di inutilizzabilità di propri beni provocata dal fatto o atto lesivo contestato” (così Trib. Roma Sez. V 15.9.2020).
Nel caso di specie tale presupposto non risulta apprezzabile, poiché la necessità, pure rappresentata dal ricorrente, di procedere ad urgente accertamento delle cause del guasto subito dall'autovettura per cui è causa, anche al fine di evitare ulteriori imprecisati danni, non integra il presupposto dell'urgenza necessaria ad assicurare che elementi di prova rilevanti in un futuro giudizio di merito, soggetti nelle more a modificazione o dispersione, possano essere utilmente e tempestivamente acquisiti. Né può ravvisarsi un pericolo nel ritardo per la inutilizzabilità di un bene strumentale, non essendo stata fornita prova dell'attività esercitata e della natura strumentale del veicolo in questione.
Per questi motivi
, il ricorso ex art. 696 c.p.c. proposto da va dichiarato inammissibile. Parte_1
In virtù dell'art. 669 quaterdecies c.p.c. - che espressamente estende l'applicazione dell'art. 669 septies c.p.c. ai procedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione IV del medesimo capo III - il giudice deve provvedere alla statuizione sulle spese processuali nel caso in cui dichiari la propria incompetenza, o l'inammissibilità del ricorso, o quando il ricorso sia rigettato senza che si procede all'espletamento del mezzo istruttorio (Cass. Sez. VI 22/10/2018 n. 26573; conf. Trib. Roma 15/9/2020).
Pertanto, ex art. 91 c.p.c., il ricorrente, stante l'inammissibilità del proposto ricorso, deve essere condannato alla refusione alla parte resistente delle spese del presente procedimento, liquidate, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147, ed in base al valore della causa, in complessivi € 638,00 per compensi
2 professionali (procedimenti di istruzione preventiva, fasi di studio, ed introduttiva, con riduzione del compenso ex art. 4 co. 1 D.P.R. 115/2002 in ragione dell'attività professionale concretamente espletata e della mancanza di questioni giuridiche complesse), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
IVA e CPA come per legge;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso ex art. 696 c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 condanna il ricorrente alla refusione in favore della resistente delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 638,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Gela, 2/4/2025
Il giudice
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