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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7868/2024 R.G. promossa dal:
, con il patrocinio dell'avv. Polimeno Luciana, Parte_1 appellante contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Rao Mariangela, CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Cafagna Paolo, COtroparte_2 appellati
COclusioni: come da verbale di udienza del 02.07.2025 quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
CO atto di citazione notificato l'11.07.2024, il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 76/2024, notificata in data 12.01.2024, resa a conclusione del giudizio n. 2758/2020 R.G. dal Giudice di Pace di Bari di rigetto della domanda proposta da nei confronti di COtroparte_2 ed accoglimento della stessa nei confronti del . CP_1 Parte_1
, dipendente delle Poste Italiane S.p.A, agiva al fine di ottenere il ristoro delle COtroparte_2 lesioni patite il 2.12.2016 verso le ore 10.15 allorquando, intenta ad espletare l'attività di portalettere, percorrendo in la via Einaudi (strada a senso unico di marcia) alla guida del motociclo Parte_1
Piaggio Liberty tg. DZ67917, con direzione via Indipendenza, giunta all'altezza del civico n. 5, rovinava sull'asfalto, unitamente al motociclo, a causa di un avvallamento/dislivello presente sul manto stradale a ridosso di un tombino della COtroparte_3 A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto che il primo Giudice errava nel ritenere che la caduta fosse avvenuta, non già a causa di un tombino della , bensì di un avvallamento presente su CP_3 quel tratto della carreggiata. L'Ente appellante eccepiva il difetto di legittimazione passiva per essere tanto la realizzazione del tombino, quanto la sistemazione delle aree circostanti, state affidate alla CO
, da ritenersi unica responsabile ai sensi del D. Lgs. 259/2003.
Il ha, altresì, precisato che la pronuncia gravata gli veniva notificata Parte_1
12.01.2024 dalla (già – esecutrice dei lavori di realizzazione COtroparte_4 CP_5 di infrastrutture per servizi di telefonia nel Comune di per la e da quest'ultima Parte_1 CP_3 chiamata in causa nel corso del primo grado di giudizio. La , a sua volta, aveva chiamato in CP_5 causa - subappaltatrice, rimasta contumace nel giudizio - nei cui confronti non CP_6 avanzava alcuna domanda “vertendosi in tema di cause scindibili”.
Per l'effetto, il ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con conseguente Parte_1 rigetto della domanda avanzata dalla nei propri confronti;
in via gradata ha domandato CP_2 dichiararsi unica responsabile delle lesioni subite dall'attrice in prime cure la ovvero CP_1 condannarsi quest'ultima a tenere indenne il dalle conseguenze pregiudizievoli CP_7 discendenti dall'accoglimento della domanda, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
CO comparsa depositata il 29.10.2024, si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto, CP_1 in via preliminare, dichiararsi la inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione, avanzata una volta decorso il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza ad opera della
CP_5
Parte appellata ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'appello altresì ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e l'inammissibilità delle domande nuove ai sensi dell'art. 345 c.p.c. rappresentando, a tal fine, che l'odierno appellante si era limitato, innanzi al Giudice di pace, a chiedere il rigetto della domanda attorea ovvero il riconoscimento del concorso di colpa della . CP_2
La ha chiesto: “nel merito, in via principale, rigettarsi il proposto appello e confermarsi CP_1 la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Bari per i motivi di cui al presente atto;
in via subordinata, preliminarmente, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
sempre subordinatamente, in via CP_3 principale, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande svolte dal Parte_1
nei confronti di in subordine, per il caso in cui il Giudice ritenesse
[...] COtroparte_3 fondate le domande del condannarsi la ) a mallevare e tenere indenne Pt_1 CP_5 [...] da qualsiasi conseguenza dovesse derivare dall'accoglimento, anche parziale, di CP_3 qualsivoglia domanda proposta avverso la medesima e/o condannare in via diretta la società CP_3
a risarcire i danni lamentati dalla;
b) a risarcire a ogni e CP_5 CP_2 COtroparte_3 qualsivoglia somma che la stessa sarà costretta a pagare a chicchessia in forza dell'emananda sentenza;
in via di ulteriore subordine, accertarsi e dichiararsi il concorso delle altre parti processuali nel determinismo dell'evento lesivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, diminuirsi il relativo risarcimento secondo la gravità dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, incluso rimborso spese forfettario al 15%.”
CO comparsa depositata il 20.11.2024, si è costituita in giudizio , la quale ha COtroparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. di cui, nel merito, ha domandato il rigetto con conferma della sentenza resa dal Giudice di Pace.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa, matura per la definizione, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies, all'esito dell'udienza celebrata il 02.07.2025 con termine per il deposito di note conclusive.
L'appello è inammissibile.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. il termine, perentorio, per proporre l'appello è di trenta giorni, i quali decorrono dalla notificazione della sentenza impugnata. La regola dell'unitarietà del termine per impugnare (sicché la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del detto termine breve per la proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti e non anche quando si tratti di cause scindibili o tra loro indipendenti.
Per queste ultime, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 326 cpv. e 332 c.p.c., il termine per impugnare non è unico ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti mentre per le altre parti (non destinatarie della notifica) trova applicazione il termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. 2557/2010, Cass.
239/2008, nonché, più di recente, Cass. 19274/2022, Cass. 8556/2023).
Orbene, ad integrare il presupposto dell'inscindibilità ovvero della dipendenza di cause, deve ricorrere una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale o processuale (c.d. litisconsorzio unitario o quasi necessario - cfr. Cass. 15734/2004, Cass. 2661/2001, Cass. 11386/2013).
La chiamata in garanzia, quantunque impropria (allorché le responsabilità dell'obbligato principale e del garante traggano origine da titoli diversi), determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, se il terzo non si limiti a contrastare la richiesta di manleva ma confuti anche l'obbligazione principale così contestando la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante (cfr. C. n. 23315/2020; conf. C. n. 12174/2020 “Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale”; C. n. 11055/2009, C. n. 20552/2014). Similmente a dirsi nel caso in cui il convenuto in causa di un risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità potendo, la responsabilità dell'uno, comportare l'esclusione di quella dell'altro (cfr. Cass. 35257/2023, ove la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui,
a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento – in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia – aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).
Tanto premesso, nel caso di specie è incontestato che la sentenza sia stata notificata dal terzo chiamato dalla al , odierno appellante, in data 12.01.2024. La CP_1 CP_5 Parte_1 presente impugnazione è stata notificata dal agli odierni appellati, e Pt_1 CP_1 CP_2
, l'11.07.2024, dunque decorso il termine breve per impugnare. Detto termine trova
[...] applicazione poiché la chiamata in causa del terzo, da parte della innanzi al Giudice di CP_1 pace mirava, in primis, ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla chiamante (per essere esecutrice diretta dei lavori di realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni nel Comune di l'appaltatrice su cui gravava l'obbligo contrattuale di provvedere anche al Parte_1 CP_5 ripristino della pavimentazione stradale oggetto degli scavi). In subordine, secondo la prospettazione della vi sarebbe stato l'obbligo dell'appaltatrice di tenere indenne la committente dalle CP_1 conseguenze pregiudizievoli sulla stessa eventualmente ricadenti a seguito dell'accoglimento della domanda risarcitoria della . A sua volta, la costituendosi dinanzi al primo CP_2 CP_5
Giudice, contestava la fondatezza della domanda principale proposta dalla nei confronti CP_2 del e della vieppiù, la otteneva l'ulteriore estensione Parte_1 CP_1 CP_5 del contradditorio nei confronti della subappaltatrice, replicando l'estensione Parte_2 del contraddittorio in garanzia.
La inscindibilità/dipendenza delle domande proposte in prime cure ha determinato, quindi, a seguito di notifica della sentenza del Giudice di Pace, l'applicabilità del termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del gravame nei confronti di tutte le parti processuali, con la conseguenza che la scadenza di detto termine ha esplicato i suoi effetti non solo riguardo a chi ha assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche di tutte le altre (ancora in tal senso Cass. 19869/2011). La inammissibilità dell'appello ha reso ultronea l'integrazione del contraddittorio nei confronti della COtro
e della che avrebbe esclusivamente prolungato la tempistica processuale ed aggravato le CP_5 spese a carico delle parti.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; finca n. 2 – disputatum) con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna il a rifondere, in favore di ciascuno degli appellati, la somma di Parte_1 euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7868/2024 R.G. promossa dal:
, con il patrocinio dell'avv. Polimeno Luciana, Parte_1 appellante contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Rao Mariangela, CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Cafagna Paolo, COtroparte_2 appellati
COclusioni: come da verbale di udienza del 02.07.2025 quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
CO atto di citazione notificato l'11.07.2024, il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 76/2024, notificata in data 12.01.2024, resa a conclusione del giudizio n. 2758/2020 R.G. dal Giudice di Pace di Bari di rigetto della domanda proposta da nei confronti di COtroparte_2 ed accoglimento della stessa nei confronti del . CP_1 Parte_1
, dipendente delle Poste Italiane S.p.A, agiva al fine di ottenere il ristoro delle COtroparte_2 lesioni patite il 2.12.2016 verso le ore 10.15 allorquando, intenta ad espletare l'attività di portalettere, percorrendo in la via Einaudi (strada a senso unico di marcia) alla guida del motociclo Parte_1
Piaggio Liberty tg. DZ67917, con direzione via Indipendenza, giunta all'altezza del civico n. 5, rovinava sull'asfalto, unitamente al motociclo, a causa di un avvallamento/dislivello presente sul manto stradale a ridosso di un tombino della COtroparte_3 A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto che il primo Giudice errava nel ritenere che la caduta fosse avvenuta, non già a causa di un tombino della , bensì di un avvallamento presente su CP_3 quel tratto della carreggiata. L'Ente appellante eccepiva il difetto di legittimazione passiva per essere tanto la realizzazione del tombino, quanto la sistemazione delle aree circostanti, state affidate alla CO
, da ritenersi unica responsabile ai sensi del D. Lgs. 259/2003.
Il ha, altresì, precisato che la pronuncia gravata gli veniva notificata Parte_1
12.01.2024 dalla (già – esecutrice dei lavori di realizzazione COtroparte_4 CP_5 di infrastrutture per servizi di telefonia nel Comune di per la e da quest'ultima Parte_1 CP_3 chiamata in causa nel corso del primo grado di giudizio. La , a sua volta, aveva chiamato in CP_5 causa - subappaltatrice, rimasta contumace nel giudizio - nei cui confronti non CP_6 avanzava alcuna domanda “vertendosi in tema di cause scindibili”.
Per l'effetto, il ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con conseguente Parte_1 rigetto della domanda avanzata dalla nei propri confronti;
in via gradata ha domandato CP_2 dichiararsi unica responsabile delle lesioni subite dall'attrice in prime cure la ovvero CP_1 condannarsi quest'ultima a tenere indenne il dalle conseguenze pregiudizievoli CP_7 discendenti dall'accoglimento della domanda, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
CO comparsa depositata il 29.10.2024, si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto, CP_1 in via preliminare, dichiararsi la inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione, avanzata una volta decorso il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza ad opera della
CP_5
Parte appellata ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'appello altresì ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e l'inammissibilità delle domande nuove ai sensi dell'art. 345 c.p.c. rappresentando, a tal fine, che l'odierno appellante si era limitato, innanzi al Giudice di pace, a chiedere il rigetto della domanda attorea ovvero il riconoscimento del concorso di colpa della . CP_2
La ha chiesto: “nel merito, in via principale, rigettarsi il proposto appello e confermarsi CP_1 la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Bari per i motivi di cui al presente atto;
in via subordinata, preliminarmente, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
sempre subordinatamente, in via CP_3 principale, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande svolte dal Parte_1
nei confronti di in subordine, per il caso in cui il Giudice ritenesse
[...] COtroparte_3 fondate le domande del condannarsi la ) a mallevare e tenere indenne Pt_1 CP_5 [...] da qualsiasi conseguenza dovesse derivare dall'accoglimento, anche parziale, di CP_3 qualsivoglia domanda proposta avverso la medesima e/o condannare in via diretta la società CP_3
a risarcire i danni lamentati dalla;
b) a risarcire a ogni e CP_5 CP_2 COtroparte_3 qualsivoglia somma che la stessa sarà costretta a pagare a chicchessia in forza dell'emananda sentenza;
in via di ulteriore subordine, accertarsi e dichiararsi il concorso delle altre parti processuali nel determinismo dell'evento lesivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, diminuirsi il relativo risarcimento secondo la gravità dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, incluso rimborso spese forfettario al 15%.”
CO comparsa depositata il 20.11.2024, si è costituita in giudizio , la quale ha COtroparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. di cui, nel merito, ha domandato il rigetto con conferma della sentenza resa dal Giudice di Pace.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa, matura per la definizione, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies, all'esito dell'udienza celebrata il 02.07.2025 con termine per il deposito di note conclusive.
L'appello è inammissibile.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. il termine, perentorio, per proporre l'appello è di trenta giorni, i quali decorrono dalla notificazione della sentenza impugnata. La regola dell'unitarietà del termine per impugnare (sicché la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del detto termine breve per la proposizione dell'impugnazione nei confronti di tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti e non anche quando si tratti di cause scindibili o tra loro indipendenti.
Per queste ultime, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 326 cpv. e 332 c.p.c., il termine per impugnare non è unico ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti mentre per le altre parti (non destinatarie della notifica) trova applicazione il termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. 2557/2010, Cass.
239/2008, nonché, più di recente, Cass. 19274/2022, Cass. 8556/2023).
Orbene, ad integrare il presupposto dell'inscindibilità ovvero della dipendenza di cause, deve ricorrere una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale o processuale (c.d. litisconsorzio unitario o quasi necessario - cfr. Cass. 15734/2004, Cass. 2661/2001, Cass. 11386/2013).
La chiamata in garanzia, quantunque impropria (allorché le responsabilità dell'obbligato principale e del garante traggano origine da titoli diversi), determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, se il terzo non si limiti a contrastare la richiesta di manleva ma confuti anche l'obbligazione principale così contestando la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante (cfr. C. n. 23315/2020; conf. C. n. 12174/2020 “Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale”; C. n. 11055/2009, C. n. 20552/2014). Similmente a dirsi nel caso in cui il convenuto in causa di un risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità potendo, la responsabilità dell'uno, comportare l'esclusione di quella dell'altro (cfr. Cass. 35257/2023, ove la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui,
a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento – in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia – aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).
Tanto premesso, nel caso di specie è incontestato che la sentenza sia stata notificata dal terzo chiamato dalla al , odierno appellante, in data 12.01.2024. La CP_1 CP_5 Parte_1 presente impugnazione è stata notificata dal agli odierni appellati, e Pt_1 CP_1 CP_2
, l'11.07.2024, dunque decorso il termine breve per impugnare. Detto termine trova
[...] applicazione poiché la chiamata in causa del terzo, da parte della innanzi al Giudice di CP_1 pace mirava, in primis, ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla chiamante (per essere esecutrice diretta dei lavori di realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni nel Comune di l'appaltatrice su cui gravava l'obbligo contrattuale di provvedere anche al Parte_1 CP_5 ripristino della pavimentazione stradale oggetto degli scavi). In subordine, secondo la prospettazione della vi sarebbe stato l'obbligo dell'appaltatrice di tenere indenne la committente dalle CP_1 conseguenze pregiudizievoli sulla stessa eventualmente ricadenti a seguito dell'accoglimento della domanda risarcitoria della . A sua volta, la costituendosi dinanzi al primo CP_2 CP_5
Giudice, contestava la fondatezza della domanda principale proposta dalla nei confronti CP_2 del e della vieppiù, la otteneva l'ulteriore estensione Parte_1 CP_1 CP_5 del contradditorio nei confronti della subappaltatrice, replicando l'estensione Parte_2 del contraddittorio in garanzia.
La inscindibilità/dipendenza delle domande proposte in prime cure ha determinato, quindi, a seguito di notifica della sentenza del Giudice di Pace, l'applicabilità del termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del gravame nei confronti di tutte le parti processuali, con la conseguenza che la scadenza di detto termine ha esplicato i suoi effetti non solo riguardo a chi ha assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche di tutte le altre (ancora in tal senso Cass. 19869/2011). La inammissibilità dell'appello ha reso ultronea l'integrazione del contraddittorio nei confronti della COtro
e della che avrebbe esclusivamente prolungato la tempistica processuale ed aggravato le CP_5 spese a carico delle parti.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; finca n. 2 – disputatum) con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna il a rifondere, in favore di ciascuno degli appellati, la somma di Parte_1 euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco