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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/10/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2191 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/03/1972, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlotta ZOCCA
e
DALLA ZA IO AR, , nato ad C.F._2
GN (VI) il 22/09/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura
CALDARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
DA PO IO AR e , ordinando alla Cancelleria Parte_1
di trasmettere copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Vicenza per la trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi Persona_1
i genitori, autorizzando ciascuno di essi ad esercitare disgiuntamente la potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
La minore avrà collocazione prevalente presso la madre a casa della quale fisserà la propria residenza, con facoltà del padre di tenerla con sé, salvo diverso accordo secondo il seguente calendario: tutti i giorni infrasettimanali a pranzo, il lunedì ed il mercoledì sera con pernottamento e, a settimane alternate, dal venerdì sera al lunedì mattina;
una settimana durante le vacanze natalizia - alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di capodanno - ; quattro giorni durante le vacanze pasquali – alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta - ; due settimane - anche non consecutive – durante le vacanze estive.
3) Atteso che i coniugi hanno concordato di porre in vendita la casa coniugale,
assegnare la stessa, solo medio tempore e nelle more del perfezionamento della pattuita prossima alienazione ovvero finchè la signora non rinverrà una diversa soluzione abitativa, alla signora che ivi seguiterà ad abitare Pt_1
2 con la figlia . La sig.ra s'impegna a rimborsare tempestivamente Per_1 Pt_1
i costi per le utenze della casa famigliare (ivi compresi i costi per il wi-fi e i telefoni cellulari) al signor DA PO cui le stesse rimarranno intestate medio tempore. Le spese condominiali e la polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti dalla conduzione dell'immobile saranno a carico delle parti nella misura del 50% cadauno.
4) Disporre un assegno di mantenimento mensile a carico del sig. DA PO
IO AR a favore della moglie a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, nella misura di € 550,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 28 di ogni mese direttamente sul conto corrente della sig.ra , fino a quando abiterà nella casa familiare, da Pt_1
aumentare ad € 650,00 mensili quando la casa verrà rilasciata dalla sig.ra e ciò sia che tale rilascio consegua all'avvenuta vendita della stessa Pt_1
a terzi che nell'ipotesi in cui la signora rinvenisse una diversa soluzione abitativa prima del perfezionarsi dell'alienazione.
5) Il sig. DA PO autorizza la sig.ra a continuare a percepire Pt_1
l'AUUF erogato dall'INPS in via esclusiva.
6) Inoltre, il sig. DA PO pagherà, in via esclusiva, le spese mediche,
scolastiche per i libri di testo, per i contributi alla scuola, per le gite organizzate dalla scuola fino ad un massimale di euro 1.000 all'anno, oltre il quale e per tutte le altre spese straordinarie rimborserà, entro il giorno 28 del mese successivo alla presentazione delle pezze giustificative, il 50% delle spese sostenute dalla moglie per la figlia, distinguendosi tra quelle per le quali è
3 necessario o meno l'accordo preventivo dei genitori in aderenza con quanto previsto dal Protocollo stipulato con il Tribunale di Vicenza che qui si ha per integralmente riportato. Le spese mediche di Persona_1
continueranno ad essere rimborsate dalla Cassa Mutua del padre e quindi verrà ripartita al 50% la spesa per l'eventuale franchigia a carico del sig. DA
PO, non ricompresa nel massimale sopra riportato, e per le spese non ammesse al rimborso.
7) Nulla disporsi a titolo di mantenimento personale del coniuge essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
8) Spese e competenze di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data
27/04/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 7/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
4 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento (ordinario e straordinario) della figlia carico padre, in quanto adeguati alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore di in quanto convivente con la figlia minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora
5 procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
DALLA ZA IO AR, uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data
27/04/2002 con atto trascritto al n. 57, parte I, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente estensore
6 Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2191 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/03/1972, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlotta ZOCCA
e
DALLA ZA IO AR, , nato ad C.F._2
GN (VI) il 22/09/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura
CALDARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
DA PO IO AR e , ordinando alla Cancelleria Parte_1
di trasmettere copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Vicenza per la trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi Persona_1
i genitori, autorizzando ciascuno di essi ad esercitare disgiuntamente la potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
La minore avrà collocazione prevalente presso la madre a casa della quale fisserà la propria residenza, con facoltà del padre di tenerla con sé, salvo diverso accordo secondo il seguente calendario: tutti i giorni infrasettimanali a pranzo, il lunedì ed il mercoledì sera con pernottamento e, a settimane alternate, dal venerdì sera al lunedì mattina;
una settimana durante le vacanze natalizia - alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di capodanno - ; quattro giorni durante le vacanze pasquali – alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta - ; due settimane - anche non consecutive – durante le vacanze estive.
3) Atteso che i coniugi hanno concordato di porre in vendita la casa coniugale,
assegnare la stessa, solo medio tempore e nelle more del perfezionamento della pattuita prossima alienazione ovvero finchè la signora non rinverrà una diversa soluzione abitativa, alla signora che ivi seguiterà ad abitare Pt_1
2 con la figlia . La sig.ra s'impegna a rimborsare tempestivamente Per_1 Pt_1
i costi per le utenze della casa famigliare (ivi compresi i costi per il wi-fi e i telefoni cellulari) al signor DA PO cui le stesse rimarranno intestate medio tempore. Le spese condominiali e la polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti dalla conduzione dell'immobile saranno a carico delle parti nella misura del 50% cadauno.
4) Disporre un assegno di mantenimento mensile a carico del sig. DA PO
IO AR a favore della moglie a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, nella misura di € 550,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 28 di ogni mese direttamente sul conto corrente della sig.ra , fino a quando abiterà nella casa familiare, da Pt_1
aumentare ad € 650,00 mensili quando la casa verrà rilasciata dalla sig.ra e ciò sia che tale rilascio consegua all'avvenuta vendita della stessa Pt_1
a terzi che nell'ipotesi in cui la signora rinvenisse una diversa soluzione abitativa prima del perfezionarsi dell'alienazione.
5) Il sig. DA PO autorizza la sig.ra a continuare a percepire Pt_1
l'AUUF erogato dall'INPS in via esclusiva.
6) Inoltre, il sig. DA PO pagherà, in via esclusiva, le spese mediche,
scolastiche per i libri di testo, per i contributi alla scuola, per le gite organizzate dalla scuola fino ad un massimale di euro 1.000 all'anno, oltre il quale e per tutte le altre spese straordinarie rimborserà, entro il giorno 28 del mese successivo alla presentazione delle pezze giustificative, il 50% delle spese sostenute dalla moglie per la figlia, distinguendosi tra quelle per le quali è
3 necessario o meno l'accordo preventivo dei genitori in aderenza con quanto previsto dal Protocollo stipulato con il Tribunale di Vicenza che qui si ha per integralmente riportato. Le spese mediche di Persona_1
continueranno ad essere rimborsate dalla Cassa Mutua del padre e quindi verrà ripartita al 50% la spesa per l'eventuale franchigia a carico del sig. DA
PO, non ricompresa nel massimale sopra riportato, e per le spese non ammesse al rimborso.
7) Nulla disporsi a titolo di mantenimento personale del coniuge essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
8) Spese e competenze di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data
27/04/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 7/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
4 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento (ordinario e straordinario) della figlia carico padre, in quanto adeguati alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore di in quanto convivente con la figlia minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora
5 procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
DALLA ZA IO AR, uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data
27/04/2002 con atto trascritto al n. 57, parte I, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente estensore
6 Dott.ssa Elena Sollazzo
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