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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3136/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3136/2021 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
HDI ASSICURAZIONI
TD SRL
Controparte_1
CONVENUTO
CP
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 25 novembre
2024;
La HDI Assicurazioni S.p.a. ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del
22 novembre 2024;
La TD S.r.l. ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 24 novembre
2024;
Lapone nulla ha depositato, già contumace;
CP_1
La ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 25 novembre CP
2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 Con atto di citazione del 8 ottobre 2021 la deduceva che in data 25 marzo 2021 Parte_1 [...]
alla guida del veicolo Scania targato BL454WF di proprietà della TD S.r.l. usciva dal CP_1 capannone ubicato in Borgaro Torinese via America n. 14, sede secondaria dell'attrice dimenticando il secondo braccio del ragno meccanico alzato, così demolendo i portoni e la muratura dell'immobile con un danno ammontante ad €.48.084.97 oltre iva. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi l'accadimento del sinistro e condannarsi la TD S.r.l. in qualità di proprietaria del veicolo e la HDI
Assicurazioni S.p.a., in qualità di compagnia assicurativa del veicolo, al risarcimento dei danni.
Con intervento volontario del 22 febbraio 2022 la deduceva di essere proprietaria CP dell'immobile danneggiato dal sinistro oggetto della domanda attorea e che essa aveva consentito l'azione attorea, concludendo con l'accertamento del sinistro e la condanna della TD S.r.l. e della compagnia assicurativa, in solido tra loro, al pagamento del danno indicato da parte attrice in favore della e/o della stessa parte intervenuta. Parte_1
Con comparsa del 21 dicembre 2021 si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.a. sollevando il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in quanto non proprietaria dell'immobile danneggiato, contestando l'accadimento del sinistro, la compatibilità tra i danni riportati all'immobile e la dinamica del sinistro denunciata in atti, il suo verificarsi nell'alveo della circolazione stradale, la copertura assicurativa e la sussistenza di danni involontari cagionati a terzi, nonché la quantificazione del danno allegato dalla controparte, concludendo con la richiesta di rigetto delle domande avanzate.
Con comparsa del 19 gennaio 2022 si costituiva in giudizio la TD S.r.l. contestando la debenza dei danni indicati da parte attrice e argomentando in punto di sussistenza della copertura assicurativa.
Concludeva in via principale con la richiesta di reiezione delle domande attoree e in via subordinata espletava domanda riconvenzionale volta alla condanna in manleva della compagnia assicurativa per i danni che essa fosse stata chiamata a pagare a favore dell'attrice.
Nessuno si costituiva per e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
***
Le domande avanzate da parte attrice sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
In primo luogo deve rilevarsi come la parte che agisce in giudizio deve fornire una rappresentazione chiara e univoca dei fatti e delle azioni giuridiche che intende porre in essere, e tale non è stata la rappresentazione dei fatti narrata dalla che ha agito in qualità di “titolare della sede Parte_1 secondaria” ove avveniva il sinistro ad un immobile, sì che ha fatto intendere che essa era proprietaria di tali luoghi. Tale rappresentazione è stata, poi, modificata in seno alla prima memoria in cui la parte pagina 2 di 14 ha dedotto, invece, di agire in qualità di conduttrice dell'immobile a cui spetta il diritto di azione per le molestie che essa subisca nel godimento del bene da parte dei terzi ex art. 1585 c.c., di agire in qualità di incaricata della e ancora di agire in quanto titolare di un contratto di cessione del credito CP
risarcitorio della Tale prospettazione è, poi, ulteriormente accompagnata da una nuova CP
modifica dei fatti in seno alla seconda memoria istruttoria in cui la parte rappresenta di agire in quanto nel contratto di locazione intercorso con la sussiste l'obbligo del conduttore di compiere la CP manutenzione dell'immobile e di procedere alla sua restituzione, al termine della locazione, nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto dal locatore ad inizio contratto. Le prospettazioni di cui sopra rappresentano fatti e interpretazioni giuridiche del tutto contrastanti, in insanabile contrasto tra loro, con significativo aggravio delle difese delle controparti chiamate a difendersi su una pluralità di prospettazioni inconciliabili tra loro, per impossibilità di comprendere la posizione attorea non univocamente espressa negli atti del giudizio, con conseguente aumento delle spese di lite che andrà riconosciuto in loro favore per la fase istruttoria, comprensiva delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c..
Orbene, in primo luogo la compagnia assicurativa costituitasi in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della in quanto la stessa non è proprietaria dell'immobile oggetto dei Parte_1 danni allegati dall'attrice, bensì mera conduttrice dello stesso, secondo la prospettazione iniziale attorea di “titolarità” della sede ove è occorso il sinistro. L'eccezione è fondata e merita accoglimento. Infatti, dalla stessa prospettazione attorea dei fatti, emerge che ella agisce in giudizio esercitando un diritto altrui ovvero domandando il risarcimento del danno provocato al danneggiamento di un portone e delle circostanti murature di cui non era proprietaria, di talchè i danni di rispristino della res immobiliare possono essere domandati dal solo locatore, proprietario. Il conduttore della res può subire danni dal sinistro che siano imputabili al mancato godimento dell'immobile per effetto del sinistro provocato dal terzo, danni che tuttavia, non solo quelli di cui si discute nel caso di specie in quanto l'attrice ha allegato di agire per i costi di ripristino del portone e della muratura danneggiati dall'impatto del mezzo con la relativa struttura.
Parte attrice ha, poi, dedotto in seno alla prima memoria che essa aveva ricevuto specifico incarico da parte della per procedere alla denuncia del sinistro e al recupero del credito avverso i CP responsabili civili. Orbene, anche a non voler considerare che di tale “incarico” risulta carente la prova in atti, correttamente inquadrando sul piano giuridico quanto intercorso tra le parti, si ha un contratto di mandato con cui il danneggiato ha disposto che altro soggetto procedesse in sua vece al recupero del pagina 3 di 14 credito spettategli per il sinistro subito. In tal caso sussisteva sì il diritto del mandatario di recuperare il credito ma non già in nome proprio bensì in nome e per conto del mandante. Ne consegue che, al fine dell'azione giudiziaria risarcitoria, la avrebbe dovuto agire in qualità di mandataria della Parte_1 per l'esercizio di un diritto spettante alla mandante e nel suo preciso interesse. Così non è CP stata, tuttavia, esercitata l'azione che risulta per tabulas effettuata dalla in qualità di Parte_1 soggetto danneggiato e non già in qualità di mandataria altrui, di talchè l'azione esperita risulta difforme da quella che la parte tenta, poi, di addurre in seno alla prima memoria istruttoria.
In secondo luogo va analizzata l'eccezione sollevata dalla ed attinente all'intervenuta Parte_1
cessione del credito da parte della a suo favore. Tale assunzione non è oggetto della CP
domanda originaria e viene per la prima volta rappresentata in seno alla prima memoria istruttoria, senza che sia meglio circostanziato il contratto di cessione del credito dedotto dalla parte. Tale ricostruzione è, poi, totalmente confutata dalla che non asserisce in atti alcuna cessione del CP credito bensì una mera tolleranza a che l'attrice agisse in giudizio per proprio conto e non già per il danno ad essa facente capo. Ad ogni buon conto risulta dirimente la non opponibilità della cessione alle parti convenute in quanto non è sufficiente che la cedente e la cessionaria si siano accordate per la cessione del credito ma è, altresì, necessario che tale cessione sia oggetto di notifica in danno del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., elemento che la parte attrice nemmeno allega essere mai avvenuto nel caso di specie. In seguito alla notifica, o al più tardi procedendo alla notifica della cessione con lo stesso atto introduttivo del giudizio, la parte può agire in qualità di cessionaria del credito facente originariamente capo alla cedente. Orbene, anche tale prospettazione attorea, tuttavia, non coincide con quanto avvenuto nel presente giudizio in quanto la ha erroneamente agito Parte_1
con il proprio atto introduttivo per un proprio diritto risarcitorio e non già in qualità di cessionaria del diritto risarcitorio ceduto dalla Ne consegue che l'azione risarcitoria espletata in giudizio è CP
erronea in quanto facente capo ad un diritto rappresentato come proprio ab origine in qualità di parte danneggiata dal sinistro, anziché rammostrare che un terzo era il danneggiato e con il danneggiato era intercorso un contratto di cessione del credito che la parte provvedeva a notificare per l'opponibilità al creditore ceduto. Deve, quindi, concludersi con la reiezione delle domande attoree per difetto di legittimazione attiva di parte attrice che ha agito in qualità di danneggiata per la tutela risarcitoria di un diritto spettante a terzi.
Infine, nulla c'entrano gli obblighi manutentivi che gravano sul conduttore così come l'obbligazione restitutoria che si pone in capo al conduttore alla cessazione del contratto di locazione. Entrambi sono pagina 4 di 14 espressivi del normale dovere di custodia e mantenimento che incombe sul conduttore ma non impongono ad esso di intervenire alla riparazione dei danni che derivino dal fatto illecito di terzi, salvo che il conduttore non vi abbia concorso. Orbene, nel caso di specie non risulta che la abbia Parte_1
tenuto alcuna condotta illecita che sia in nesso di causalità con il danno verificatosi per esclusiva responsabilità del conducente del mezzo, , di talchè il conduttore va esente da Controparte_1
qualsiasi responsabilità di ripristino della res immobiliare nei confronti del locatore. Deve, quindi, concludersi che non sussiste alcun diritto risarcitorio in capo al conduttore dell'immobile per il danneggiamento immobiliare della res condotta in locazione che integra un danno altrui con difetto di legittimazione attiva della Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., di talchè la va condannata a Parte_1
favore della HDI Assicurazioni S.p.a. e della TD S.r.l. quali parte convenute citate per le domande attoree respinte. La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a €.52.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.48.084.97) determinato in base alla domanda respinta di parte attrice (art. 5), e per la
HDI Assicurazione S.p.a. con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di compensi superiore al parametro medio per la fase di trattazione/istruttoria stante il numero di nuove questioni fattuali e giuridiche poste con le memorie istruttorie e la complessità dell'istruttoria espletata, da ritenersi congruo nella misura di €.2.000,00. Gli onorari vengono, pertanto liquidati per la HDI Assicurazione S.p.a. in €.7.810,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Per la TD S.r.l. le spese di lite vanno liquidate, invece, con applicazione dei compensi minimi per tutte le fasi in considerazione della trattazione dell'atto introduttivo rivolta in maniera pressochè esclusiva alla sussistenza del contratto assicurativo per il quale ha esperito domanda di manleva e in misura solo residuale e minoritaria alla contestazione del fatto attoreo, del deposito della sola terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. senza alcuna istanza istruttoria nemmeno documentale a contrasto della domanda attorea, con totale carenza dell'analisi della posizione giuridica della come Parte_1
modificata nel corso dei termini istruttori e la non complessità della fase decisionale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati per la TD S.r.l. in €.7.052,00 per compensi, oltre oneri accessori e pagina 5 di 14 rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
***
Passando all'analisi della posizione della si deve procedersi all'inquadramento giuridico CP dell'intervento esperito che è volto ad ottenere la condanna al risarcimento del danno in via solidale tra due soggetti (TD S.r.l. in qualità di proprietaria del mezzo che ha provocato il sinistro e della relativa compagnia assicurativa che assicurava il mezzo per la responsabilità civile) a favore di due danneggiati cumulativamente tra loro la e la Ne consegue che essa ha esperito un duplice Parte_1 CP
tipo di intervento, adesivo dipendente per la parte volta ad aderire alla domanda di condanna già esperita da parte attrice ed un intervento adesivo autonomo nella parte in cui ha domandato la refusione di propri danni, per lo stesso ammontare, in suo favore. Quest'ultimo connesso è per l'identità del fatto costitutivo su cui si fonda la domanda giudiziale. Con tale tipo di intervento il terzo ha proposto, in sostanza, una domanda nei confronti delle parti convenute originarie, la quale va ad affiancarsi a quella già proposta da parte attrice e che avrebbe potuto essere formulata con quest'ultima, in cumulo originario, in forza delle suindicate ragioni di connessione. La Suprema Corte, ripetutamente pronunciatasi nella materia de qua ha sancito come, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 1
c.p.c., la proposizione di una domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile sicché va escluso che possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale articolata dal convenuto e che, ad essa, vadano conseguentemente applicate le preclusioni previste per quest'ultima dal codice di rito (artt. 167 e 183 c.p.c.), restando unicamente inibito, al soggetto che interviene, di svolgere le attività istruttorie già precluse alle parti originarie di quel giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 20882 del 22/08/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4934 del 02/03/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3186 del 14/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15787 del 28/07/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21060 del
03/11/2004). La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c., non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 25798 del 22/12/2015) e ciò senza che sia ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che ha sancito come “Chi pagina 6 di 14 interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25264 del
16/10/2008). L'ampliamento, sotto il profilo soggettivo, del processo è giustificato dalla esigenza di economia dei giudizi, volendosi assecondare l'esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetto o titolo dei contrapposti diritti, e ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati. Esigenza, questa, che può entrare però in conflitto con quella di economia interna al processo tra le parti originarie, dovendo trovare tutela l'interesse di esse ad una sollecita decisione. E perciò i soggetti che intervengono con la legittimazione di cui all'art. 105 c.p.c. debbono accettare il processo nello stato in cui si trova, operando anche nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento. Ciò, appunto, significa il disposto dell'art. 268 c.p.c. che ammette l'intervento volontario e preclude al terzo intervenuto quella attività istruttoria, preliminare e probatoria, che la fase in ipotesi avanzata del procedimento non consenta alle altre parti. Una tale preclusione non può, invece, estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove, che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 c.p.c.), e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile. Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria, con ciò stesso è riconosciuta, entro quel limite, la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente (e se, al contrario, si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, ne risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 268 c.p.c.).
La conclusione qui accolta è confermata dal confronto con l'art. 419 c.p.c., laddove, volendo il legislatore prescrivere la inammissibilità dell'intervento oltre un termine diverso, ed anticipato rispetto a quello previsto dall'art. 268, primo comma, c.p.c., lo ha disposto espressamente in ragione dei profili peculiari del procedimento in materia di controversie individuali di lavoro, facendo coincidere il termine di proponibilità dell'intervento volontario con quello stabilito per la costituzione del convenuto.
pagina 7 di 14 È appena il caso, peraltro, di aggiungere che la preclusione alla proponibilità stessa della domanda che si facesse derivare dall'art. 268, secondo comma, c.p.c., nella novellata formulazione dell'art. 166 c.p.c., opererebbe generalmente decorso il termine per la costituzione in giudizio del convenuto e, dunque, ancor prima dell'udienza di comparizione, comprimendo se non vanificando la funzionalità di un istituto la cui centralità nel sistema del processo è generalmente riconosciuta. Orbene, nel caso di specie l'intervento della è ammissibile ma per la parte in cui è volto a supportare la CP
posizione attorea di condanna al risarcimento del danno a favore della ne segue gli esiti di Parte_1
soccombenza, in forza di quanto già sopra statuito, ovvero della carenza di alcuna titolarità della res immobiliare danneggiata e, conseguentemente, carenza di titolarità del diritto di credito risarcitorio.
Va, invece, accolta la domanda risarcitoria avanzata dalla con intervento adesivo autonomo CP
e volta ad ottenere il risarcimento del danno subito all'immobile in suo favore in danno della TD S.r.l. quale proprietaria del veicolo e della compagnia assicurativa HDI Assicurazioni S.p.a..
Sul punto va in primo luogo affermata l'esistenza del sinistro per cui è causa in forza delle dichiarazioni rese dai testi: e , che si trovavano il loco ed hanno Testimone_1 Tes_2
assistito al sinistro verificatosi. Essi non hanno alcun interesse nella controversia e le dichiarazioni testimoniali sono risultate lineari ed attendibili. Entrambi i testi erano dipendenti della e si Parte_1 trovavano nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative quando hanno percepito l'impatto tra il veicolo e il capannone. Ne consegue che a nulla rilevano le generiche doglianze mosse dalla HDI
Assicurazioni in ordine all'esistenza di altro sinistro che aveva coinvolto il medesimo veicolo volte ad assumere che la parte attrice abbia agito utilizzando foto di altri luoghi per un evento mai verificatosi in quanto vi sono testi oculari dell'accaduto e d'altro canto spettava alla compagnia procedere già in fase stragiudiziale a recarsi in loco per la verifica dell'integrità o meno del capannone di cui era denunciato il sinistro, acquisendone eventuale documentazione fotografica, di talchè essa si duole di un assunto inesistente evento di danno che altro non deriva che dalla totale carenza di istruttoria e verifica dell'incidente da parte della compagnia a seguito della denuncia stragiudiziale dell'accadimento, secondo i compiti che le sono propri.
In secondo luogo va analizzata la compatibilità della dinamica del sinistro con il danno evento subito all'immobile di proprietà della Sul punto la compagnia assicurativa costituitasi ha CP
lamentato che nelle foto attoree sono presenti macerie in cemento armato che non appartengono al capannone che era in sola muratura, macerie a diversi metri dal luogo dell'impatto in contrasto con la pagina 8 di 14 dinamica descritta e con l'integrità della struttura muraria portante (senza crollo della traversa), tali doglianze sono infondate e prive di pregio. La CTU depositata in data 8 maggio 2023, dopo aver effettuato una compiuta ricostruzione dello stato dei luoghi e delle altezze del capannone e dell'uscita dello stesso in combinato disposto con l'analisi del mezzo e del relativo braccio lasciato alzato dal conducente (salvo solo il mancato riscontro di precisi danni al veicolo il quale è gravato di innumerevoli ammaccature per il tipo di attività a cui è adibito ed in pessimo stato manutentivo) ha concluso per la compatibilità della narrazione attorea con i danni allegati, come da pagina 15 dell'elaborato peritale. Ne consegue che il danno evento lamentato da parte attrice risulta comprovato come da foto prodotte in atti e che esso è in nesso di causa con il sinistro narrato dai testi escussi.
In terzo luogo la compagnia assicurativa ha lamentato che era onere di parte attrice rammostrare che il sinistro fosse avvenuto “nell'ambito della circolazione stradale e che il sinistro sia effettivamente coperto dalla garanzia RC .”. Entrambe le doglianze mosse dalla compagnia assicurativa sono CP_3
generiche e non effettuano alcuna compiuta analisi del fatto di sinistro denunciato da parte attrice, né sussiste alcuna prova in atti che la convenuta abbia mosso tali contestazioni in forza di qualche preciso accertamento svolto in fase stragiudiziale che abbia fatto emergere elementi anomali nel sinistro di che trattasi, salva la mera sussistenza di altro sinistro per lo stesso veicolo e con la medesima dinamica in data antecedente. Tale ultimo elemento non è dirimente in quanto non è anomalo che lo stesso veicolo possa essere coinvolto in più sinistri in varie epoche successive e nemmeno anomalo è che il medesimo veicolo possa provocare danni a terzi andando ad impattare con il braccio meccanico di cui è dotato avverso altri oggetti in muratura. Ne consegue che essendosi verificato il sinistro, da quanto dichiarato dai tesi già sopra indicati in ordine alla sussistenza dell'an, in uscita dal capannone ove operava la e nell'alveo di una normale manovra di movimento del mezzo a motore, non sussistono Parte_1 dubbi sulla riconducibilità dell'evento nell'alveo della circolazione stradale, non sussistendo d'altro canto alcuna miglior deduzione di quale sia il comportamento anomalo del mezzo che induca la compagnia assicurativa a ritenere che quanto narrato da controparte possa essere ricondotto ad un evento estraneo al concetto di circolazione stradale. In ordine, poi, alla copertura assicurativa la doglianza è del tutto generica limitandosi ad eccepire un generico onere probatorio sulla copertura assicurativa, senza avvedersi che si verte in ipotesi di assicurazione per la responsabilità civile, ovvero proprio quella polizza che è contratta dal proprietario di un mezzo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi nell'alveo della circolazione stradale. Ne consegue che o la compagnia contesta l'esistenza della polizza o la sua caratteristica di polizza per la responsabilità civile (elemento che pagina 9 di 14 rientra nella sfera di conoscenza della HDI Assicurazioni S.p.a.) oppure è sufficiente che la parte attrice alleghi l'esistenza della polizza, divenuta elemento provato, per effetto della mancata contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. e conseguentemente ne è, altresì, comprovata l'estensione della copertura a tutti i danni provocati a terzi e derivanti dalla circolazione stradale, come il sinistro del caso di specie.
In quarto luogo la compagnia assicurativa ha dedotto come sia onere della parte attrice comprovare che i danni lamentati rientrino nell'alveo di danni involontari cagionati a terzi. Tale contestazione altro non vale che a muovere un'accusa di volontarietà del danno al conducente del mezzo, . Controparte_1
Infatti, o i danni sono involontari o sono volontari e quest'ultimi integrano un'azione dolosa, particolarmente grave da parte di colui che utilizza un veicolo per il volontario danneggiamento del bene altrui. Orbene le accuse mosse dalla compagnia assicurativa al conducente non trovano alcun riscontro in atti, sussistendo presunzioni gravi, precise e concordanti di segno contrario. Infatti,
[...]
deteneva regolarmente il mezzo (non risultano denunce di furto o altro che possano far CP_1
ritenere che egli abbia sottratto abusivamente il veicolo per poter danneggiare volontariamente il capannone della , era presente in modo lecito nei locali in cui è accaduto il sinistro (dalla CP
memoria dei testi e egli era regolarmente entrato nel capannone con il Testimone_1 Tes_2
consenso della che ivi operava e ha urtato con il braccio meccanico il portone in uscita), Parte_1 non si è sottratto all'accertamento dell'accaduto e non ha tentato in alcun modo di nascondere la propria identità a seguito del sinistro (elementi del tutto anomali ove si vertesse in ipotesi di illecito doloso del conducente) e non sussiste alcun elemento concreto, nemmeno allegato dalla compagnia assicurativa, che fungesse da “movente” affinchè danneggiasse volontariamente il Controparte_1
patrimonio della La mera sussistenza di un precedente sinistro che abbia visto coinvolto il CP veicolo per cui è causa nell'alveo di un impatto dovuto sempre al braccio meccanico non completamente ritratto in fase di movimentazione del veicolo è elemento del tutto inidoneo a rammostrare nella presente sede la sussistenza di un evento volontario di danno da parte del conducente del mezzo. Deve, quindi, concludersi con la sussistenza del sinistro e del danno evento riconducibile al primo, con obbligo della compagnia assicurativa di procedere alla copertura del rischio assicurativo che si è integrato nel danno imputabile alla circolazione stradale del veicolo di proprietà della TD S.r.l..
Deve, quindi, passarsi all'analisi del danno conseguenza ovvero alla verifica della congruità dei lavori di riparazione dell'immobile, esposti nel capitolato prodotto da parte attrice sub. doc.
5. Sul punto vengono in rilievo le pagine 17, 18 e 19 della perizia espletata nel corso del giudizio che ha rilevato come le opere dedotte nel capitolato siano del tutto congrue in termini di lavorazioni necessarie per la pagina 10 di 14 riparazione del danno (peraltro riscontrato in loco come effettivamente riparato da parte del danneggiato) e che corretta ne sia la relativa quantificazione in base al periodo di loro esecuzione marzo/aprile 2021, al netto solo di un errore metrico sul conteggio del ponteggio da ridursi alla metratura di 200 mq. A contrario del tutto generiche sono state le contestazioni mosse da parte della compagnia assicurativa che ha fondato la propria difesa sulla doglianza che quanto allegato da controparte era un mera preventivo di parte ma senza riversare in atti alcuna miglior difforme quantificazione che ella avesse fatto nell'alveo di una qualche istruttoria stragiudiziale del sinistro a mezzo di un proprio perito, che non risulta essere mai stato inviato da parte della compagnia sui luoghi per la miglior verifica dell'accadimento e quantificazione del danno. Alle medesime osservazioni soggiace, poi, la difesa espletata dalla TD S.r.l. che si duole di un contenimento della domanda attorea rispetto alla somma oggetto della domanda di negoziazione assistita e del carattere unilaterale della perizia ma senza alcuna miglior controdeduzione sulle singole voci di danno conseguenza allegate e comprovate dal computo metrico riversato in atti dalla controparte. Ne consegue che le somme da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno per riparazione dell'immobile sono pari ad €.45.596,85 come dettagliatamente e peritamente individuate nell'alveo dell'elaborato peritale in atti.
In ordine all'VA nulla risulta debendo a favore della in quanto ella non ha meglio CP comprovato l'effettivo esborso compiuto a favore dell'appaltatore e più nel dettaglio la mancata detrazione dell'VA. Trattandosi di società a responsabilità limitata si deve presumere che tale imposta non abbia rappresentato un effettivo costo per i lavori di appalto eseguiti in quanto portata in detrazione, ovvero e conseguentemente non si sia integrato alcun danno per il valore dell'imposta in quanto essa è stata neutralizzata proprio per effetto del meccanismo della detrazione, salva diversa prova che gravava sul danneggiato fornire nel presente giudizio mediante ricostruzione dei rapporti fiscali da cui evincersi la non detrazione della stessa e previa comprova invece del relativo pagamento, trattandosi di prova del danno subito. Tale onere è stato omesso da parte della sul piano CP
allegatorio, prima ancora che probatorio, limitandosi essa ad indicare la somma domandata, oltre VA, senza alcuna miglior deduzione in ordine alle detrazioni fiscali di tale imposta che riguardano ex lege le società commerciali. Ne consegue che la domanda avanzata in punto di aggiunta dell'VA alla somma sopra liquidata va respinta.
In ordine agli accessori del credito, deve prendersi atto che il perito ha valutato come congrua la suddetta somma capitale in base al momento di compimento dei lavori nell'immediatezza del sinistro verificatosi (marzo/aprile 2021). Tale somma è stata, quindi, così determinata all'epoca del pagina 11 di 14 marzo/aprile 2021 e integra un debito di valore, ovvero l'equivalente monetario del danno da ristorarsi nella presente sede, di talchè sulla somma di €.45.596,85 vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno (da ultimo Cass. sez. VI, 24/01/2020, n. 1637; Cass. sez. III,
29/10/2019, n. 27602; Cass., sez. III , 28/08/2019, n. 21764), e così dal 31 marzo 2021 fino alla data della presente pronuncia per complessivi €.58.043,53.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., di talchè la TD S.r.l. e la HDI Assicurazioni vanno condannate in solido tra loro a favore della risultando fondata la domanda risarcitoria CP
da essa esperita. La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.52.001,00 - a €.260.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.58.043,53) determinato in base alla domanda respinta di parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, di trattazione/istruttoria e decisionale e con un valore superiore al parametro medio per la fase introduttiva stante il numero di eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa in ordine all'an del sinistro, alla sua non riconducibilità alla circolazione stradale, all'ambito di copertura della polizza, ad un fatto doloso del conducente e al quantum del danno conseguenza, tutte risultate infondate nel corso del giudizio e così per €.2.000,00.
Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.14.475,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
***
Da ultimo deve analizzarsi la domanda di manleva esperita dalla TD S.r.l. avverso la HDI
Assicurazioni S.p.a. per quanto la prima è tenuta a pagare nei confronti della Tale domanda CP
va dichiarata inammissibile in quanto la parte che intende esperire domande riconvenzionali (anche c.d. trasversali avverso gli altri convenuti) è tenuta a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima della prima udienza a norma dell'art. 166 c.p.c. (protempore vigente). Nel caso di specie la convenuta, invece, si è costituita soltanto il giorno antecedente alla prima udienza (19 gennaio 2022). In diritto deve condividersi il principio, ormai granitico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza
pagina 12 di 14 della parte legittimata a dolersene.” (da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17121 del 13/08/2020; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018). Ne consegue che la domanda di manleva esperita da parte della TD S.r.l. avverso la HDI Assicurazioni S.p.a. va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., di talchè la TD S.r.l. deve essere condannata alla refusione delle spese di lite a favore della HDI Assicurazioni S.p.a., in solido con la Parte_1
avendo entrambe dato luogo alla necessaria difesa in giudizio della compagnia assicurativa e risultando entrambe totalmente soccombenti in ordine alle domande poste. La liquidazione già sopra effettuata va, quindi, ribadita nel suo quantum dovendosi solo evidenziare che anche la domanda posta dalla TD
S.r.l. aveva il medesimo valore di quella attorea, essendo volta a domandare la manleva della compagnia assicurativa per i danni che la parte attrice aveva domandato con l'atto introduttivo.
***
Infine, le spese di CTU vanno poste definitivamente in capo alla TD S.r.l. e alla HDI Assicurazioni
S.p.a. nella misura del 50% ciascuna in quanto la perizia è stata necessaria ed utile all'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla nei confronti delle suddette convenute che ne CP
contestavano il fondamento e avanzavano richiesta di reiezione, così determinando la necessità del vaglio tecnico in ordine al sinistro e alla quantificazione dei danni, che ha determinato la loro soccombenza in ordine alla richiesta di reiezione della domanda risarcitoria, risultata, invece, fondata.
***
Da ultimo, la presente sentenza deve essere trasmessa all'Isvap ai sensi del comma 10 dell'art. 148 del
Codice delle Assicurazioni, non sussistendo in atti alcuna prova di un'offerta risarcitoria da parte della
HDI Assicurazioni S.p.a. a favore del danneggiato per il sinistro per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva della (P. VA ); Parte_1 P.IVA_1
- Rigetta la domanda effettuata con l'intervento adesivo dipendente da parte della (P. CP
VA ) volta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno attoreo come P.IVA_2
domandato dalla (P. VA ); Parte_1 P.IVA_1
pagina 13 di 14 - Condanna la TD S.r.l. (P. VA ) e la HDI Assicurazioni S.p.a. (P. VA P.VA
), in solido tra loro, al pagamento della somma di €.58.043,53 oltre interessi al P.IVA_4 tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo, a favore della (P. VA ) a titolo di risarcimento del danno;
CP P.IVA_2
- Dichiara inammissibile la domanda di manleva esperita dalla TD S.r.l. (P. VA ) P.VA
avverso la HDI Assicurazioni S.p.a. (P. VA in quanto tardiva;
P.IVA_4
- Condanna la (P. VA ) e la TD S.r.l. (P. VA ), in solido Parte_1 P.IVA_1 P.VA
tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della HDI Assicurazioni
S.p.a. (P. VA che liquida nella somma di €.7.810,00 per compensi, oltre IVA, P.IVA_4
CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
- Condanna la (P. VA ) alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 P.IVA_1
giudizio in favore della TD S.r.l. (P. VA ) che liquida nella somma di €.7.052,00 P.VA
per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione delle spese a favore dell'avv. PITTALUGA LORENZO (C.F.:
); C.F._1
- Condanna TD S.r.l. (P. VA ) e la HDI Assicurazioni S.p.a. (P. VA ), P.VA P.IVA_4
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della CP
(P. VA che liquida nella somma di €.14.475,,00 per compensi, oltre IVA,
[...] P.IVA_2
CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico della TD S.r.l. (P. VA ) e della P.VA
HDI Assicurazioni S.p.a. (P. VA ), nella misura del 50% ciascuna, come già P.IVA_4
liquidate con separato decreto del 12 giugno 2023, con i conseguenti obblighi restitutori nei confronti delle altre parti.
Dispone che la cancelleria trasmetta la presente sentenza all'Isvap a norma dell'art. 148 comma 10 del
Codice delle Assicurazioni.
Ivrea, 2 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3136/2021 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
HDI ASSICURAZIONI
TD SRL
Controparte_1
CONVENUTO
CP
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 25 novembre
2024;
La HDI Assicurazioni S.p.a. ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del
22 novembre 2024;
La TD S.r.l. ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 24 novembre
2024;
Lapone nulla ha depositato, già contumace;
CP_1
La ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 25 novembre CP
2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 Con atto di citazione del 8 ottobre 2021 la deduceva che in data 25 marzo 2021 Parte_1 [...]
alla guida del veicolo Scania targato BL454WF di proprietà della TD S.r.l. usciva dal CP_1 capannone ubicato in Borgaro Torinese via America n. 14, sede secondaria dell'attrice dimenticando il secondo braccio del ragno meccanico alzato, così demolendo i portoni e la muratura dell'immobile con un danno ammontante ad €.48.084.97 oltre iva. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi l'accadimento del sinistro e condannarsi la TD S.r.l. in qualità di proprietaria del veicolo e la HDI
Assicurazioni S.p.a., in qualità di compagnia assicurativa del veicolo, al risarcimento dei danni.
Con intervento volontario del 22 febbraio 2022 la deduceva di essere proprietaria CP dell'immobile danneggiato dal sinistro oggetto della domanda attorea e che essa aveva consentito l'azione attorea, concludendo con l'accertamento del sinistro e la condanna della TD S.r.l. e della compagnia assicurativa, in solido tra loro, al pagamento del danno indicato da parte attrice in favore della e/o della stessa parte intervenuta. Parte_1
Con comparsa del 21 dicembre 2021 si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.a. sollevando il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in quanto non proprietaria dell'immobile danneggiato, contestando l'accadimento del sinistro, la compatibilità tra i danni riportati all'immobile e la dinamica del sinistro denunciata in atti, il suo verificarsi nell'alveo della circolazione stradale, la copertura assicurativa e la sussistenza di danni involontari cagionati a terzi, nonché la quantificazione del danno allegato dalla controparte, concludendo con la richiesta di rigetto delle domande avanzate.
Con comparsa del 19 gennaio 2022 si costituiva in giudizio la TD S.r.l. contestando la debenza dei danni indicati da parte attrice e argomentando in punto di sussistenza della copertura assicurativa.
Concludeva in via principale con la richiesta di reiezione delle domande attoree e in via subordinata espletava domanda riconvenzionale volta alla condanna in manleva della compagnia assicurativa per i danni che essa fosse stata chiamata a pagare a favore dell'attrice.
Nessuno si costituiva per e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
***
Le domande avanzate da parte attrice sono infondate e non meritano alcun accoglimento.
In primo luogo deve rilevarsi come la parte che agisce in giudizio deve fornire una rappresentazione chiara e univoca dei fatti e delle azioni giuridiche che intende porre in essere, e tale non è stata la rappresentazione dei fatti narrata dalla che ha agito in qualità di “titolare della sede Parte_1 secondaria” ove avveniva il sinistro ad un immobile, sì che ha fatto intendere che essa era proprietaria di tali luoghi. Tale rappresentazione è stata, poi, modificata in seno alla prima memoria in cui la parte pagina 2 di 14 ha dedotto, invece, di agire in qualità di conduttrice dell'immobile a cui spetta il diritto di azione per le molestie che essa subisca nel godimento del bene da parte dei terzi ex art. 1585 c.c., di agire in qualità di incaricata della e ancora di agire in quanto titolare di un contratto di cessione del credito CP
risarcitorio della Tale prospettazione è, poi, ulteriormente accompagnata da una nuova CP
modifica dei fatti in seno alla seconda memoria istruttoria in cui la parte rappresenta di agire in quanto nel contratto di locazione intercorso con la sussiste l'obbligo del conduttore di compiere la CP manutenzione dell'immobile e di procedere alla sua restituzione, al termine della locazione, nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto dal locatore ad inizio contratto. Le prospettazioni di cui sopra rappresentano fatti e interpretazioni giuridiche del tutto contrastanti, in insanabile contrasto tra loro, con significativo aggravio delle difese delle controparti chiamate a difendersi su una pluralità di prospettazioni inconciliabili tra loro, per impossibilità di comprendere la posizione attorea non univocamente espressa negli atti del giudizio, con conseguente aumento delle spese di lite che andrà riconosciuto in loro favore per la fase istruttoria, comprensiva delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c..
Orbene, in primo luogo la compagnia assicurativa costituitasi in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della in quanto la stessa non è proprietaria dell'immobile oggetto dei Parte_1 danni allegati dall'attrice, bensì mera conduttrice dello stesso, secondo la prospettazione iniziale attorea di “titolarità” della sede ove è occorso il sinistro. L'eccezione è fondata e merita accoglimento. Infatti, dalla stessa prospettazione attorea dei fatti, emerge che ella agisce in giudizio esercitando un diritto altrui ovvero domandando il risarcimento del danno provocato al danneggiamento di un portone e delle circostanti murature di cui non era proprietaria, di talchè i danni di rispristino della res immobiliare possono essere domandati dal solo locatore, proprietario. Il conduttore della res può subire danni dal sinistro che siano imputabili al mancato godimento dell'immobile per effetto del sinistro provocato dal terzo, danni che tuttavia, non solo quelli di cui si discute nel caso di specie in quanto l'attrice ha allegato di agire per i costi di ripristino del portone e della muratura danneggiati dall'impatto del mezzo con la relativa struttura.
Parte attrice ha, poi, dedotto in seno alla prima memoria che essa aveva ricevuto specifico incarico da parte della per procedere alla denuncia del sinistro e al recupero del credito avverso i CP responsabili civili. Orbene, anche a non voler considerare che di tale “incarico” risulta carente la prova in atti, correttamente inquadrando sul piano giuridico quanto intercorso tra le parti, si ha un contratto di mandato con cui il danneggiato ha disposto che altro soggetto procedesse in sua vece al recupero del pagina 3 di 14 credito spettategli per il sinistro subito. In tal caso sussisteva sì il diritto del mandatario di recuperare il credito ma non già in nome proprio bensì in nome e per conto del mandante. Ne consegue che, al fine dell'azione giudiziaria risarcitoria, la avrebbe dovuto agire in qualità di mandataria della Parte_1 per l'esercizio di un diritto spettante alla mandante e nel suo preciso interesse. Così non è CP stata, tuttavia, esercitata l'azione che risulta per tabulas effettuata dalla in qualità di Parte_1 soggetto danneggiato e non già in qualità di mandataria altrui, di talchè l'azione esperita risulta difforme da quella che la parte tenta, poi, di addurre in seno alla prima memoria istruttoria.
In secondo luogo va analizzata l'eccezione sollevata dalla ed attinente all'intervenuta Parte_1
cessione del credito da parte della a suo favore. Tale assunzione non è oggetto della CP
domanda originaria e viene per la prima volta rappresentata in seno alla prima memoria istruttoria, senza che sia meglio circostanziato il contratto di cessione del credito dedotto dalla parte. Tale ricostruzione è, poi, totalmente confutata dalla che non asserisce in atti alcuna cessione del CP credito bensì una mera tolleranza a che l'attrice agisse in giudizio per proprio conto e non già per il danno ad essa facente capo. Ad ogni buon conto risulta dirimente la non opponibilità della cessione alle parti convenute in quanto non è sufficiente che la cedente e la cessionaria si siano accordate per la cessione del credito ma è, altresì, necessario che tale cessione sia oggetto di notifica in danno del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., elemento che la parte attrice nemmeno allega essere mai avvenuto nel caso di specie. In seguito alla notifica, o al più tardi procedendo alla notifica della cessione con lo stesso atto introduttivo del giudizio, la parte può agire in qualità di cessionaria del credito facente originariamente capo alla cedente. Orbene, anche tale prospettazione attorea, tuttavia, non coincide con quanto avvenuto nel presente giudizio in quanto la ha erroneamente agito Parte_1
con il proprio atto introduttivo per un proprio diritto risarcitorio e non già in qualità di cessionaria del diritto risarcitorio ceduto dalla Ne consegue che l'azione risarcitoria espletata in giudizio è CP
erronea in quanto facente capo ad un diritto rappresentato come proprio ab origine in qualità di parte danneggiata dal sinistro, anziché rammostrare che un terzo era il danneggiato e con il danneggiato era intercorso un contratto di cessione del credito che la parte provvedeva a notificare per l'opponibilità al creditore ceduto. Deve, quindi, concludersi con la reiezione delle domande attoree per difetto di legittimazione attiva di parte attrice che ha agito in qualità di danneggiata per la tutela risarcitoria di un diritto spettante a terzi.
Infine, nulla c'entrano gli obblighi manutentivi che gravano sul conduttore così come l'obbligazione restitutoria che si pone in capo al conduttore alla cessazione del contratto di locazione. Entrambi sono pagina 4 di 14 espressivi del normale dovere di custodia e mantenimento che incombe sul conduttore ma non impongono ad esso di intervenire alla riparazione dei danni che derivino dal fatto illecito di terzi, salvo che il conduttore non vi abbia concorso. Orbene, nel caso di specie non risulta che la abbia Parte_1
tenuto alcuna condotta illecita che sia in nesso di causalità con il danno verificatosi per esclusiva responsabilità del conducente del mezzo, , di talchè il conduttore va esente da Controparte_1
qualsiasi responsabilità di ripristino della res immobiliare nei confronti del locatore. Deve, quindi, concludersi che non sussiste alcun diritto risarcitorio in capo al conduttore dell'immobile per il danneggiamento immobiliare della res condotta in locazione che integra un danno altrui con difetto di legittimazione attiva della Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., di talchè la va condannata a Parte_1
favore della HDI Assicurazioni S.p.a. e della TD S.r.l. quali parte convenute citate per le domande attoree respinte. La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a €.52.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.48.084.97) determinato in base alla domanda respinta di parte attrice (art. 5), e per la
HDI Assicurazione S.p.a. con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di compensi superiore al parametro medio per la fase di trattazione/istruttoria stante il numero di nuove questioni fattuali e giuridiche poste con le memorie istruttorie e la complessità dell'istruttoria espletata, da ritenersi congruo nella misura di €.2.000,00. Gli onorari vengono, pertanto liquidati per la HDI Assicurazione S.p.a. in €.7.810,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Per la TD S.r.l. le spese di lite vanno liquidate, invece, con applicazione dei compensi minimi per tutte le fasi in considerazione della trattazione dell'atto introduttivo rivolta in maniera pressochè esclusiva alla sussistenza del contratto assicurativo per il quale ha esperito domanda di manleva e in misura solo residuale e minoritaria alla contestazione del fatto attoreo, del deposito della sola terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. senza alcuna istanza istruttoria nemmeno documentale a contrasto della domanda attorea, con totale carenza dell'analisi della posizione giuridica della come Parte_1
modificata nel corso dei termini istruttori e la non complessità della fase decisionale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati per la TD S.r.l. in €.7.052,00 per compensi, oltre oneri accessori e pagina 5 di 14 rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
***
Passando all'analisi della posizione della si deve procedersi all'inquadramento giuridico CP dell'intervento esperito che è volto ad ottenere la condanna al risarcimento del danno in via solidale tra due soggetti (TD S.r.l. in qualità di proprietaria del mezzo che ha provocato il sinistro e della relativa compagnia assicurativa che assicurava il mezzo per la responsabilità civile) a favore di due danneggiati cumulativamente tra loro la e la Ne consegue che essa ha esperito un duplice Parte_1 CP
tipo di intervento, adesivo dipendente per la parte volta ad aderire alla domanda di condanna già esperita da parte attrice ed un intervento adesivo autonomo nella parte in cui ha domandato la refusione di propri danni, per lo stesso ammontare, in suo favore. Quest'ultimo connesso è per l'identità del fatto costitutivo su cui si fonda la domanda giudiziale. Con tale tipo di intervento il terzo ha proposto, in sostanza, una domanda nei confronti delle parti convenute originarie, la quale va ad affiancarsi a quella già proposta da parte attrice e che avrebbe potuto essere formulata con quest'ultima, in cumulo originario, in forza delle suindicate ragioni di connessione. La Suprema Corte, ripetutamente pronunciatasi nella materia de qua ha sancito come, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 1
c.p.c., la proposizione di una domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile sicché va escluso che possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale articolata dal convenuto e che, ad essa, vadano conseguentemente applicate le preclusioni previste per quest'ultima dal codice di rito (artt. 167 e 183 c.p.c.), restando unicamente inibito, al soggetto che interviene, di svolgere le attività istruttorie già precluse alle parti originarie di quel giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 20882 del 22/08/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4934 del 02/03/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3186 del 14/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15787 del 28/07/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21060 del
03/11/2004). La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c., non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 25798 del 22/12/2015) e ciò senza che sia ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che ha sancito come “Chi pagina 6 di 14 interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25264 del
16/10/2008). L'ampliamento, sotto il profilo soggettivo, del processo è giustificato dalla esigenza di economia dei giudizi, volendosi assecondare l'esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetto o titolo dei contrapposti diritti, e ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati. Esigenza, questa, che può entrare però in conflitto con quella di economia interna al processo tra le parti originarie, dovendo trovare tutela l'interesse di esse ad una sollecita decisione. E perciò i soggetti che intervengono con la legittimazione di cui all'art. 105 c.p.c. debbono accettare il processo nello stato in cui si trova, operando anche nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento. Ciò, appunto, significa il disposto dell'art. 268 c.p.c. che ammette l'intervento volontario e preclude al terzo intervenuto quella attività istruttoria, preliminare e probatoria, che la fase in ipotesi avanzata del procedimento non consenta alle altre parti. Una tale preclusione non può, invece, estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove, che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 c.p.c.), e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile. Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria, con ciò stesso è riconosciuta, entro quel limite, la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente (e se, al contrario, si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, ne risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 268 c.p.c.).
La conclusione qui accolta è confermata dal confronto con l'art. 419 c.p.c., laddove, volendo il legislatore prescrivere la inammissibilità dell'intervento oltre un termine diverso, ed anticipato rispetto a quello previsto dall'art. 268, primo comma, c.p.c., lo ha disposto espressamente in ragione dei profili peculiari del procedimento in materia di controversie individuali di lavoro, facendo coincidere il termine di proponibilità dell'intervento volontario con quello stabilito per la costituzione del convenuto.
pagina 7 di 14 È appena il caso, peraltro, di aggiungere che la preclusione alla proponibilità stessa della domanda che si facesse derivare dall'art. 268, secondo comma, c.p.c., nella novellata formulazione dell'art. 166 c.p.c., opererebbe generalmente decorso il termine per la costituzione in giudizio del convenuto e, dunque, ancor prima dell'udienza di comparizione, comprimendo se non vanificando la funzionalità di un istituto la cui centralità nel sistema del processo è generalmente riconosciuta. Orbene, nel caso di specie l'intervento della è ammissibile ma per la parte in cui è volto a supportare la CP
posizione attorea di condanna al risarcimento del danno a favore della ne segue gli esiti di Parte_1
soccombenza, in forza di quanto già sopra statuito, ovvero della carenza di alcuna titolarità della res immobiliare danneggiata e, conseguentemente, carenza di titolarità del diritto di credito risarcitorio.
Va, invece, accolta la domanda risarcitoria avanzata dalla con intervento adesivo autonomo CP
e volta ad ottenere il risarcimento del danno subito all'immobile in suo favore in danno della TD S.r.l. quale proprietaria del veicolo e della compagnia assicurativa HDI Assicurazioni S.p.a..
Sul punto va in primo luogo affermata l'esistenza del sinistro per cui è causa in forza delle dichiarazioni rese dai testi: e , che si trovavano il loco ed hanno Testimone_1 Tes_2
assistito al sinistro verificatosi. Essi non hanno alcun interesse nella controversia e le dichiarazioni testimoniali sono risultate lineari ed attendibili. Entrambi i testi erano dipendenti della e si Parte_1 trovavano nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative quando hanno percepito l'impatto tra il veicolo e il capannone. Ne consegue che a nulla rilevano le generiche doglianze mosse dalla HDI
Assicurazioni in ordine all'esistenza di altro sinistro che aveva coinvolto il medesimo veicolo volte ad assumere che la parte attrice abbia agito utilizzando foto di altri luoghi per un evento mai verificatosi in quanto vi sono testi oculari dell'accaduto e d'altro canto spettava alla compagnia procedere già in fase stragiudiziale a recarsi in loco per la verifica dell'integrità o meno del capannone di cui era denunciato il sinistro, acquisendone eventuale documentazione fotografica, di talchè essa si duole di un assunto inesistente evento di danno che altro non deriva che dalla totale carenza di istruttoria e verifica dell'incidente da parte della compagnia a seguito della denuncia stragiudiziale dell'accadimento, secondo i compiti che le sono propri.
In secondo luogo va analizzata la compatibilità della dinamica del sinistro con il danno evento subito all'immobile di proprietà della Sul punto la compagnia assicurativa costituitasi ha CP
lamentato che nelle foto attoree sono presenti macerie in cemento armato che non appartengono al capannone che era in sola muratura, macerie a diversi metri dal luogo dell'impatto in contrasto con la pagina 8 di 14 dinamica descritta e con l'integrità della struttura muraria portante (senza crollo della traversa), tali doglianze sono infondate e prive di pregio. La CTU depositata in data 8 maggio 2023, dopo aver effettuato una compiuta ricostruzione dello stato dei luoghi e delle altezze del capannone e dell'uscita dello stesso in combinato disposto con l'analisi del mezzo e del relativo braccio lasciato alzato dal conducente (salvo solo il mancato riscontro di precisi danni al veicolo il quale è gravato di innumerevoli ammaccature per il tipo di attività a cui è adibito ed in pessimo stato manutentivo) ha concluso per la compatibilità della narrazione attorea con i danni allegati, come da pagina 15 dell'elaborato peritale. Ne consegue che il danno evento lamentato da parte attrice risulta comprovato come da foto prodotte in atti e che esso è in nesso di causa con il sinistro narrato dai testi escussi.
In terzo luogo la compagnia assicurativa ha lamentato che era onere di parte attrice rammostrare che il sinistro fosse avvenuto “nell'ambito della circolazione stradale e che il sinistro sia effettivamente coperto dalla garanzia RC .”. Entrambe le doglianze mosse dalla compagnia assicurativa sono CP_3
generiche e non effettuano alcuna compiuta analisi del fatto di sinistro denunciato da parte attrice, né sussiste alcuna prova in atti che la convenuta abbia mosso tali contestazioni in forza di qualche preciso accertamento svolto in fase stragiudiziale che abbia fatto emergere elementi anomali nel sinistro di che trattasi, salva la mera sussistenza di altro sinistro per lo stesso veicolo e con la medesima dinamica in data antecedente. Tale ultimo elemento non è dirimente in quanto non è anomalo che lo stesso veicolo possa essere coinvolto in più sinistri in varie epoche successive e nemmeno anomalo è che il medesimo veicolo possa provocare danni a terzi andando ad impattare con il braccio meccanico di cui è dotato avverso altri oggetti in muratura. Ne consegue che essendosi verificato il sinistro, da quanto dichiarato dai tesi già sopra indicati in ordine alla sussistenza dell'an, in uscita dal capannone ove operava la e nell'alveo di una normale manovra di movimento del mezzo a motore, non sussistono Parte_1 dubbi sulla riconducibilità dell'evento nell'alveo della circolazione stradale, non sussistendo d'altro canto alcuna miglior deduzione di quale sia il comportamento anomalo del mezzo che induca la compagnia assicurativa a ritenere che quanto narrato da controparte possa essere ricondotto ad un evento estraneo al concetto di circolazione stradale. In ordine, poi, alla copertura assicurativa la doglianza è del tutto generica limitandosi ad eccepire un generico onere probatorio sulla copertura assicurativa, senza avvedersi che si verte in ipotesi di assicurazione per la responsabilità civile, ovvero proprio quella polizza che è contratta dal proprietario di un mezzo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi nell'alveo della circolazione stradale. Ne consegue che o la compagnia contesta l'esistenza della polizza o la sua caratteristica di polizza per la responsabilità civile (elemento che pagina 9 di 14 rientra nella sfera di conoscenza della HDI Assicurazioni S.p.a.) oppure è sufficiente che la parte attrice alleghi l'esistenza della polizza, divenuta elemento provato, per effetto della mancata contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. e conseguentemente ne è, altresì, comprovata l'estensione della copertura a tutti i danni provocati a terzi e derivanti dalla circolazione stradale, come il sinistro del caso di specie.
In quarto luogo la compagnia assicurativa ha dedotto come sia onere della parte attrice comprovare che i danni lamentati rientrino nell'alveo di danni involontari cagionati a terzi. Tale contestazione altro non vale che a muovere un'accusa di volontarietà del danno al conducente del mezzo, . Controparte_1
Infatti, o i danni sono involontari o sono volontari e quest'ultimi integrano un'azione dolosa, particolarmente grave da parte di colui che utilizza un veicolo per il volontario danneggiamento del bene altrui. Orbene le accuse mosse dalla compagnia assicurativa al conducente non trovano alcun riscontro in atti, sussistendo presunzioni gravi, precise e concordanti di segno contrario. Infatti,
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deteneva regolarmente il mezzo (non risultano denunce di furto o altro che possano far CP_1
ritenere che egli abbia sottratto abusivamente il veicolo per poter danneggiare volontariamente il capannone della , era presente in modo lecito nei locali in cui è accaduto il sinistro (dalla CP
memoria dei testi e egli era regolarmente entrato nel capannone con il Testimone_1 Tes_2
consenso della che ivi operava e ha urtato con il braccio meccanico il portone in uscita), Parte_1 non si è sottratto all'accertamento dell'accaduto e non ha tentato in alcun modo di nascondere la propria identità a seguito del sinistro (elementi del tutto anomali ove si vertesse in ipotesi di illecito doloso del conducente) e non sussiste alcun elemento concreto, nemmeno allegato dalla compagnia assicurativa, che fungesse da “movente” affinchè danneggiasse volontariamente il Controparte_1
patrimonio della La mera sussistenza di un precedente sinistro che abbia visto coinvolto il CP veicolo per cui è causa nell'alveo di un impatto dovuto sempre al braccio meccanico non completamente ritratto in fase di movimentazione del veicolo è elemento del tutto inidoneo a rammostrare nella presente sede la sussistenza di un evento volontario di danno da parte del conducente del mezzo. Deve, quindi, concludersi con la sussistenza del sinistro e del danno evento riconducibile al primo, con obbligo della compagnia assicurativa di procedere alla copertura del rischio assicurativo che si è integrato nel danno imputabile alla circolazione stradale del veicolo di proprietà della TD S.r.l..
Deve, quindi, passarsi all'analisi del danno conseguenza ovvero alla verifica della congruità dei lavori di riparazione dell'immobile, esposti nel capitolato prodotto da parte attrice sub. doc.
5. Sul punto vengono in rilievo le pagine 17, 18 e 19 della perizia espletata nel corso del giudizio che ha rilevato come le opere dedotte nel capitolato siano del tutto congrue in termini di lavorazioni necessarie per la pagina 10 di 14 riparazione del danno (peraltro riscontrato in loco come effettivamente riparato da parte del danneggiato) e che corretta ne sia la relativa quantificazione in base al periodo di loro esecuzione marzo/aprile 2021, al netto solo di un errore metrico sul conteggio del ponteggio da ridursi alla metratura di 200 mq. A contrario del tutto generiche sono state le contestazioni mosse da parte della compagnia assicurativa che ha fondato la propria difesa sulla doglianza che quanto allegato da controparte era un mera preventivo di parte ma senza riversare in atti alcuna miglior difforme quantificazione che ella avesse fatto nell'alveo di una qualche istruttoria stragiudiziale del sinistro a mezzo di un proprio perito, che non risulta essere mai stato inviato da parte della compagnia sui luoghi per la miglior verifica dell'accadimento e quantificazione del danno. Alle medesime osservazioni soggiace, poi, la difesa espletata dalla TD S.r.l. che si duole di un contenimento della domanda attorea rispetto alla somma oggetto della domanda di negoziazione assistita e del carattere unilaterale della perizia ma senza alcuna miglior controdeduzione sulle singole voci di danno conseguenza allegate e comprovate dal computo metrico riversato in atti dalla controparte. Ne consegue che le somme da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno per riparazione dell'immobile sono pari ad €.45.596,85 come dettagliatamente e peritamente individuate nell'alveo dell'elaborato peritale in atti.
In ordine all'VA nulla risulta debendo a favore della in quanto ella non ha meglio CP comprovato l'effettivo esborso compiuto a favore dell'appaltatore e più nel dettaglio la mancata detrazione dell'VA. Trattandosi di società a responsabilità limitata si deve presumere che tale imposta non abbia rappresentato un effettivo costo per i lavori di appalto eseguiti in quanto portata in detrazione, ovvero e conseguentemente non si sia integrato alcun danno per il valore dell'imposta in quanto essa è stata neutralizzata proprio per effetto del meccanismo della detrazione, salva diversa prova che gravava sul danneggiato fornire nel presente giudizio mediante ricostruzione dei rapporti fiscali da cui evincersi la non detrazione della stessa e previa comprova invece del relativo pagamento, trattandosi di prova del danno subito. Tale onere è stato omesso da parte della sul piano CP
allegatorio, prima ancora che probatorio, limitandosi essa ad indicare la somma domandata, oltre VA, senza alcuna miglior deduzione in ordine alle detrazioni fiscali di tale imposta che riguardano ex lege le società commerciali. Ne consegue che la domanda avanzata in punto di aggiunta dell'VA alla somma sopra liquidata va respinta.
In ordine agli accessori del credito, deve prendersi atto che il perito ha valutato come congrua la suddetta somma capitale in base al momento di compimento dei lavori nell'immediatezza del sinistro verificatosi (marzo/aprile 2021). Tale somma è stata, quindi, così determinata all'epoca del pagina 11 di 14 marzo/aprile 2021 e integra un debito di valore, ovvero l'equivalente monetario del danno da ristorarsi nella presente sede, di talchè sulla somma di €.45.596,85 vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno (da ultimo Cass. sez. VI, 24/01/2020, n. 1637; Cass. sez. III,
29/10/2019, n. 27602; Cass., sez. III , 28/08/2019, n. 21764), e così dal 31 marzo 2021 fino alla data della presente pronuncia per complessivi €.58.043,53.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., di talchè la TD S.r.l. e la HDI Assicurazioni vanno condannate in solido tra loro a favore della risultando fondata la domanda risarcitoria CP
da essa esperita. La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.52.001,00 - a €.260.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.58.043,53) determinato in base alla domanda respinta di parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, di trattazione/istruttoria e decisionale e con un valore superiore al parametro medio per la fase introduttiva stante il numero di eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa in ordine all'an del sinistro, alla sua non riconducibilità alla circolazione stradale, all'ambito di copertura della polizza, ad un fatto doloso del conducente e al quantum del danno conseguenza, tutte risultate infondate nel corso del giudizio e così per €.2.000,00.
Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.14.475,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
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Da ultimo deve analizzarsi la domanda di manleva esperita dalla TD S.r.l. avverso la HDI
Assicurazioni S.p.a. per quanto la prima è tenuta a pagare nei confronti della Tale domanda CP
va dichiarata inammissibile in quanto la parte che intende esperire domande riconvenzionali (anche c.d. trasversali avverso gli altri convenuti) è tenuta a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima della prima udienza a norma dell'art. 166 c.p.c. (protempore vigente). Nel caso di specie la convenuta, invece, si è costituita soltanto il giorno antecedente alla prima udienza (19 gennaio 2022). In diritto deve condividersi il principio, ormai granitico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza
pagina 12 di 14 della parte legittimata a dolersene.” (da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17121 del 13/08/2020; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018). Ne consegue che la domanda di manleva esperita da parte della TD S.r.l. avverso la HDI Assicurazioni S.p.a. va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., di talchè la TD S.r.l. deve essere condannata alla refusione delle spese di lite a favore della HDI Assicurazioni S.p.a., in solido con la Parte_1
avendo entrambe dato luogo alla necessaria difesa in giudizio della compagnia assicurativa e risultando entrambe totalmente soccombenti in ordine alle domande poste. La liquidazione già sopra effettuata va, quindi, ribadita nel suo quantum dovendosi solo evidenziare che anche la domanda posta dalla TD
S.r.l. aveva il medesimo valore di quella attorea, essendo volta a domandare la manleva della compagnia assicurativa per i danni che la parte attrice aveva domandato con l'atto introduttivo.
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Infine, le spese di CTU vanno poste definitivamente in capo alla TD S.r.l. e alla HDI Assicurazioni
S.p.a. nella misura del 50% ciascuna in quanto la perizia è stata necessaria ed utile all'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla nei confronti delle suddette convenute che ne CP
contestavano il fondamento e avanzavano richiesta di reiezione, così determinando la necessità del vaglio tecnico in ordine al sinistro e alla quantificazione dei danni, che ha determinato la loro soccombenza in ordine alla richiesta di reiezione della domanda risarcitoria, risultata, invece, fondata.
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Da ultimo, la presente sentenza deve essere trasmessa all'Isvap ai sensi del comma 10 dell'art. 148 del
Codice delle Assicurazioni, non sussistendo in atti alcuna prova di un'offerta risarcitoria da parte della
HDI Assicurazioni S.p.a. a favore del danneggiato per il sinistro per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva della (P. VA ); Parte_1 P.IVA_1
- Rigetta la domanda effettuata con l'intervento adesivo dipendente da parte della (P. CP
VA ) volta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno attoreo come P.IVA_2
domandato dalla (P. VA ); Parte_1 P.IVA_1
pagina 13 di 14 - Condanna la TD S.r.l. (P. VA ) e la HDI Assicurazioni S.p.a. (P. VA P.VA
), in solido tra loro, al pagamento della somma di €.58.043,53 oltre interessi al P.IVA_4 tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo, a favore della (P. VA ) a titolo di risarcimento del danno;
CP P.IVA_2
- Dichiara inammissibile la domanda di manleva esperita dalla TD S.r.l. (P. VA ) P.VA
avverso la HDI Assicurazioni S.p.a. (P. VA in quanto tardiva;
P.IVA_4
- Condanna la (P. VA ) e la TD S.r.l. (P. VA ), in solido Parte_1 P.IVA_1 P.VA
tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della HDI Assicurazioni
S.p.a. (P. VA che liquida nella somma di €.7.810,00 per compensi, oltre IVA, P.IVA_4
CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
- Condanna la (P. VA ) alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 P.IVA_1
giudizio in favore della TD S.r.l. (P. VA ) che liquida nella somma di €.7.052,00 P.VA
per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione delle spese a favore dell'avv. PITTALUGA LORENZO (C.F.:
); C.F._1
- Condanna TD S.r.l. (P. VA ) e la HDI Assicurazioni S.p.a. (P. VA ), P.VA P.IVA_4
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della CP
(P. VA che liquida nella somma di €.14.475,,00 per compensi, oltre IVA,
[...] P.IVA_2
CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico della TD S.r.l. (P. VA ) e della P.VA
HDI Assicurazioni S.p.a. (P. VA ), nella misura del 50% ciascuna, come già P.IVA_4
liquidate con separato decreto del 12 giugno 2023, con i conseguenti obblighi restitutori nei confronti delle altre parti.
Dispone che la cancelleria trasmetta la presente sentenza all'Isvap a norma dell'art. 148 comma 10 del
Codice delle Assicurazioni.
Ivrea, 2 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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