Articolo 20 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 19Articolo 21
Versione
26 novembre 1957
Art. 20.
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, gia' soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.
Entrata in vigore il 26 novembre 1957
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