Art. 20.
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, gia' soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, gia' soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.