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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/06/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato la seguente
sentenza ex art. 190 cpc
nella causa iscritta al n. 3328/2019 di R.G., avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cianniello , domiciliato come in atti Parte_1
ATTORE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Capone , domiciliato come in Controparte_1
atti ;
CONVENUTO
conclusioni : come da verbale d'udienza del 18 febbraio 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda proposta dall' attore è accolta per quanto di ragione.
Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti dall'attore a seguito di un evento verificatosi il 14 09 2017 , alle ore 02,15 circa, in , in via Calzolaio . CP_1
Deduceva l'istante che , mentre percorreva, in qualità di pedone il luogo descritto, si imbatteva in una insidia rappresentata da una buca posta sulla pavimentazione stradale, non visibile e non segnalata.
Per lo effetto della prefata cadeva al suolo procurandosi conseguenze fisiche di natura permanente.
Pertanto incoava il presente giudizio risarcitorio nei confronti dell'Ente responsabile del tratto viario.
Si costituiva il il quale confutava le avverse conclusioni a mezzo articolate argomentazioni. Controparte_1 In via preliminare e sul piano strettamente processuale ,non coglie nel segno l'allegazione difensiva sollevata dal convenuto Ente Pubblico afferente la nullità dell'atto introduttivo per carenza espositiva dei fatti di causa, posto che tale circostanza può assumere rilievo unicamente nella ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda giudiziali siano carenti o manchino del tutto, in tal guisa da non consentire una idonea difesa alla parte costituita convenuta, fatto questo non rilevabile nel presente giudizio, potendosi agevolmente, dalla lettura dell'oggetto del libello introduttivo, ricavare elementi sufficienti a descrivere gli eventi accaduti e l'istanza giudiziale conseguenziale.
Ciò posto, il giudizio va delibato nel merito.
All'uopo, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice
è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, occorre precisare che , secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale, e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il causo fortuito.
In punto di diritto, sulla fattispecie abbonda giurisprudenza costante la cui sintesi puo'definirsi in due fasi salienti: la natura oggettiva della responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia una concausa con un elemento esterno, dall'altro che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( Cass.sez II 25243 del 29/11/2006).
Ancora sul punto , un'altra interessante decisione..”l'art 2051c.c non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”(Cass. Sez III
n 7062 del 5/04/2005).
Ora, nel caso in esame, è incontestabile il rapporto di custodia che esiste a carico dell' convenuto CP_2 il quale deve consentire una sicurezza ambientale a tutti coloro che si trovano a percorrere la pubblica strada,
a prescindere da eventuali rapporti di malleva che dovranno essere dimostrati nel corso del giudizio.
Tuttavia, giurisprudenza consolidata, ritiene che , in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare la esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e , quindi della imprevedibilità e della eccezionalità.
Peraltro,quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno, costituito dalla cosa in custodia ed il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato( v. Cass.sez III n. 11227/2008; n. 10641/2002 rv 556028;n.
2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911; )
Occorre, dunque, analizzare sul piano processuale gli elementi di prova forniti dalla sola parte costituita ai fini della declaratoria di responsabilità piena o proporzionata. Sul piano strettamente probatorio, il Tribunale ha ritenuto di procedere da una istruttoria orale, seguita dalla nomina di un CTU al fine di valutare le conseguenze sul ciclista in termini di danno biologico patito.
Orbene, veniva data prova delle doglianze espresse a mezzo interpello dell'unico teste di parte attorea , sig.
( dichiaratosi indifferente) , stante la dichiarazione di decesso dell'altro teste citato Tes_1 [...]
Testimone_2
Dalla sintesi della deposizione resa alla udienza del 01 06 2021 sievince quanto segue :
ADR:sul capo 1 risponde: “mi trovavo verso le ore 2,00 del mattino del mese di settembre dell'anno 2017 in
, in quanto attendevo che il mio datore di lavoro mi venisse a prendere in autocarro, quando ho CP_1 riconosciuto per strada il mio amico connazionale “ . Per_1
ADR : l'ho visto, mentre camminava, cadere a terra dove ho riscontrato la presenza di una buca sul marciapiede ove si trovava.
ADR: il fatto è accaduto in una zona centrale di e ricordo che era scarsamente illuminata. CP_1
ADR: ricordo che sul posto ho constatato una sola buca…”
ADR: esibite al teste le foto stratte dal fascicolo di parte attorea lo stesso riconosce i luoghi del fatto indicando con un dito il punto della caduta dell'attore.
Orbene, dalla dichiarazione resa, non può revocarsi in dubbio che la tipologia della insidia in cui risulta incorso l'attore denota i caratteri tipici della sua pericolosità intrinseca , oltre che della imprevedibilità, atteso che , in virtù delle caratteristiche del la pavimentazione percorsa, risultava arduo prevedere a tempo debito l'insidia nascita sul suolo, tant'è che la stessa non risultava neppure segnalata.
Va , altresì, osservato che la tipologia di infortunio descritto in atti, confermato dal teste , risulta del tutto coerente con quanto dichiarato al drappello del pronto soccorso di Villa Dei Fiori di Acerra , conservando la documentazione natura fidefacente.
Ne consegue che vi siano pochi dubbi che tra gli elementi che concorrono a produrre uno stato di sicurezza, vi sia quella di garantire, attraverso una corretta manutenzione, l'integrità dei tratti viari di competenza.
Ad avviso di questo giudice, tuttavia, integra , ai fini del libero convincimento, la rappresentazione dello stato dei luoghi figurato dai rilevi fotografici versati in atti i quali rappresentano una estensione rilevante della sconnessione del manto stradale in tal guisa da poter essere percepito con debito anticipo, consentendo , in ipotesi di normale diligenza , come si addice percorrendo un centro urbano, l'attuazione di una manovra diversiva finalizzata ad evitare la sconnessione.
Tanto a maggior ragione se si valuta che il tratto viario è rappresentato da una percorrenza in rettilineo , ovvero, in una situazione nella quale il pedone , se fosse stato più avveduto, avrebbe probabilmente potuto evitare , con una piccola attenzione , l' insidia.
Il richiamo in punto di diritto, dunque, va fatto all'art. 2729 cc a mente del quale…” Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice , il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti..”
Ovvero, le presunzioni semplici sono quelle che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.
In sostanza questo procedimento è comune ad ogni mezzo di prova : il giudice opera sempre deducendo da un fatto provato che può sostanziarsi in un documento o dichiarazione, il fatto da provarsi.
Tanto, tuttavia, tenuto conto della contestuale gradazione di rilevanza delle altre prove emerse nel giudizio. Ciò posto, appare, “più probabile che non “, che il pedone , se avesse tenuto una condotta più consona allo stato dei luoghi , con ragionevole probabilità avrebbe evitato l'ostacolo.
Ne consegue che ricorrano gli estremi applicativi dell'art. 1227 cc comma 1 in misura paritaria, ovvero, del
50% a carico delle parti del processo.
All'uopo, va evidenziato che tali conclusioni vengono formulate unicamente sulla scorta delle evidenze fitografiche versate in atti prima dello scadere dei termini ex art.183 cpc, no dovendosi tener conto della allegazione tardiva rinvenuta nella comparsa di replica prodotta dalla parte convenuta.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti conferito incarico al CTU, dott.ssa
[...]
, al quale venivano posti i quesiti attinenti alla quantificazione delle Persona_2 lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Fatta tale premessa, passando ad analizzare le singole voci rilevate in CTU, si ritiene congruo applicare le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da responsabilità per custodia .
Orbene, il consulente cosi' conclude: invalidità permanente nell'ordine del 9 % ; temporanea assoluta giorni 15; temporanea parziale al 75 % gg 40:temporanea parziale al 50 % di gg 40 ; temporanea parziale al 25 % di gg 60 ;.
Per le spese mediche documentate si limita a dichiararle congrue senza dettagliatamente elencarle.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 49 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 14.349,00 ( valore punto danno biologico tratto dalle tabelle di Milano correnti ).
Per la temporanea totale di gg 15 , si applica il valore di € 122,50 al di', pertanto il sub- totale sarà di €1.837,50 ; per la temporanea parziale di 40 gg, si applica il valore di € 122,50 percentualizzato al 75%, ovvero il sub- totale sarà € 3.675,00; per la temporanea parziale di 40 gg, si applica il valore di € 122,50 percentualizzato al 50%, ovvero il sub- totale sarà € 2.450,00 ; per la temporanea parziale di 60 gg, si applica il valore di € 122,50 percentualizzato al 25% , ovvero il sub totale sarà di € 1.837,50.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 24.149,00 al netto delle spese mediche non quantificate .
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna incidenza, inoltre, è stata rilevata dal consulente in merito alla ridotta capacità lavorativa.
Nessuna altra voce di danno va riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria.
Pertanto, la somma a cui va condannata la convenuta responsabile ammonta ad € 12.074,50 ( ovvero 24.149,00 fratto due in virtù della concorrente corresponsabilità paritaria) a cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma escludendo gli interessi sugli interessi già maturati.
Difatti, assolvendo l'indennizzo una funzione reintegratoria della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato esso ha natura di debito di valore , con la conseguenza che deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro ed il risarcimento( v.Cass.Sez III n. 10488 del 70/5/2009).
Le spese e competenze seguono la soccombenza della parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 in misura proporzionale alla quantificazione emersa.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede:
in accogliento parziale della domanda attorea,
dichiara la concorrente responsabilità del in misura del 50% nella Controparte_1
causazione del sinistro;
condanna il prefato, in persona del Sindaco p.t. a pagare la somma di € 12.074,50 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata sulla somma originariamente devalutata , dalla data del sinistro, in favore dell' attore;
condanna, altresi', il al pagamento delle spese e competenze di lite Controparte_1
che si liquidano in € 5.077,00 oltre iva e cap, oltre art. 2 DM55/14 per spese gen. per compensi ed € 300,00 per verosimili esborsi, il tutto con attribuzione .
Pone definitivamente a carico della convenuta ut sopra le spese e competenze della
CTU liquidate in separato decreto, detratto l'acconto già versato.
Così deciso in Nola 31 maggio 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata