Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/1981, n. 5715
CASS
Sentenza 29 ottobre 1981

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L'interpretazione, da parte del giudice del merito, dei contratti collettivi di diritto comune - come quella di ogni altro negozio privatistico - è censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione o per violazione delle norme legali di ermeneutica. (nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'art. 23 n. 6 del contratto collettivo 11 maggio 1976 per i dipendenti di aziende elettriche municipalizzate - concernente i criteri per la preventiva individuazione del lavoratore da assegnare al posto resosi vacante - era stato dalla sentenza impugnata erroneamente interpretato nel senso che esso concede - anziché negare - all'azienda datrice di lavoro un potere discrezionale quanto ai tempi ed ai modi di copertura del posto). ( Conf 738/79, mass n 396913; ( Conf 3792/78, mass n 393340).*

Il potere di autorganizzazione degli enti pubblici economici e delle aziende pubbliche municipalizzate è sindacabile dal giudice ordinario ogni volta che l'Esercizio di esso venga ad incidere, in materia di rapporto di impiego, direttamente sullo stato e sulla carriera del dipendente, sia sotto il profilo dell'osservanza delle regole formali e sostanziali, poste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, sia sotto il profilo dell'osservanza del principio della correttezza nel rapporto obbligatorio, di cui all'art. 1175 cod. civ.. ( V 1015/80, mass n 404469; ( V 926/80, mass n 404366; ( V 786/80, mass n 404237; ( V 5688/79, mass n 402286).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/1981, n. 5715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5715
    Data del deposito : 29 ottobre 1981

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