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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2052/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2052 /2020 R.G., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio; promossa da:
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
, ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonio Lorito
- Ricorrente- contro
pagina 1 di 7 , nata il [...] a [...]. Fisc. Controparte_1
) e residente a [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Commendatore, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- Resistente- con l'intervento del pubblico ministero;
***
All'udienza del 13.02.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come ed il giudice istruttore poneva la causa dinanzi al
Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 23.05.2020 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con dalla cui unione nascevano i figli (il Controparte_1 Per_1
14.09.2004, e (il 2.05.2008), chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli Per_2 effetti civili del matrimonio, l'affidamento super esclusivo dei figli (ivi compresa l'amministrazione dei beni dei figli) e la previsione dell'obbligo in capo alla resistente di versare a suo favore un importo di euro 200,00 per entrambi i figli e che nulla è da lui dovuto a favore della moglie.
All' esito dell'udienza presidenziale del 8.09.2020, sentito il solo ricorrente, in assenza di controparte, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., disponeva l'affidamento esclusivo dei minori al padre, con collocamento presso di lui e diritto di visita materno, revocava, conseguentemente, l'assegno di mantenimento per moglie e figli, stabilito in sede di separazione e prevedeva, invece, l'obbligo per la di corrispondere al CP_1
ricorrente la somma complessiva di 200,00 euro per il mantenimento dei figli.
In data 13 luglio 2021, all'udienza innanzi al Giudice istruttore, si costituiva parte resistente la quale, preliminarmente sollevava l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo e dei conseguenti provvedimenti;
e nel merito di disporre l'affidamento pagina 2 di 7 dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, attribuendole in via esclusiva l'amministrazione dei beni dei figli;
disporre l'obbligo di pagamento a carico del padre di un contributo per il mantenimento della moglie e dei figli minori nella misura di € 700,00 – da rivalutarsi annualmente secondo gl'indici ISTAT - da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese - salve le spese straordinarie (delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative, previamente concordate e documentate) da porsi a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%.
Il Giudice, preso atto dell'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo fissava l'udienza per l'esame in contraddittorio della domanda.
Quindi all'esito, con ordinanza del 23.02.2022, rilevata la nullità della notifica del ricorso introduttivo, per le ragioni ivi indicate, che devono intendersi in questa sede richiamate e trascritte, disponeva l'audizione dei figli minori della coppia.
All'udienza del 31.03.2022 venivano ascoltati e TI SA;
quindi, con Per_1 successiva ordinanza del 9.08.2022, a scioglimento della riserva all'uopo assunta, il
Giudice, preso atto delle difese di entrambe le parti, delle dichiarazioni dei minori e tenuto conto della nullità della notifica del ricorso introduttivo, dichiarata con provvedimento del
23.02.2022, disponeva, in sostituzione dei provvedimenti interinali adottati, l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori con collocamento presso la residenza materna, regolamentava il diritto di visita paterno (come concordato dalle parti all'esito dell'audizione dei figli); quanto alle questioni economiche, in mancanza di prova di circostanze sopravvenute alla separazione idonee ad incidere in maniera rilevante sull'assetto economico posto dal provvedimento giudiziale, confermava le statuizioni di cui alla sentenza di separazione.
La causa veniva, per il resto, istruita documentalmente.
All'udienza del 11.02.2025, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle stesse i termini 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
pagina 3 di 7 Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale per il tempo previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a NT il 9.10.2003, trascritto nei registri dello stato civile del comune di NT, atto n. 73, parte
II, serie A, anno 2003.
3. La questione inerente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(affidamento – collocamento dei figli e diritto di visita), oggi attiene unicamente a , Per_2
atteso che nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne. Per_1
Ciò posto, ritiene il Collegio che, alla luce dell'accordo raggiunto all'udienza del
31.03.2022, in ordine all'affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre e diritto di visita paterno, e delle stesse conclusioni delle parti, possano confermarsi i provvedimenti provvisori relativi al regime ordinario di affidamento di TI SA ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo liberi accordi (anche in relazione all'età del ragazzo ormai diciassettenne).
Non esiste infatti ragione per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso idoneo a garantire l'effettivo esercizio del diritto del minore alla bigenitorialità.
4. La domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente è ammissibile, atteso che la dichiarazione di nullità della notifica del ricorso introduttivo, sulla base dell'eccezione sollevata dalla convenuta costituitasi il 13.07.2021, e la conseguente sostituzione del provvedimento presidenziale, ha eliso la precedente fase. Per cui, la resistente è da ritenersi in termini.
Ciò detto, la domanda va tuttavia rigettata nel merito, atteso che, ad oggi, la sproporzione reddituale risulta a favore della resistente.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dalle parti è emerso che il ricorrente, il quale svolgeva attività come agente di commercio, a decorrere dal 23.05.2024 ha cessato la detta pagina 4 di 7 attività (v. comunicazione recesso contratto di agenzia di cui all'allegato 16 di parte ricorrente) e che dal 29.6.2024 è stato invece assunto come impiegato – addetto contabilità per la società cooperativa synergy jobs - con contratto a termine, part time, con paga di
592,00 euro mensili e in seguito con contratto a tempo indeterminato (come da comunicazione ). Dalla dichiarazione dei redditi del 2024 (per l'anno 2023) Pt_2
emerge un reddito complessivo di 6.679 euro, a fronte di redditi ben più elevati emergenti dalla documentazione fiscale degli anni 2020 (pari a 37.861,00), 2021 (pari a 39.000 euro)
e del 2022 (pari a 37.000,00 euro).
Cont Diversamente la resistente è dipendente dell' e il suo reddito netto risulta pari a
15,578,00/ 16.000,00 euro come da dichiarazioni fiscali (2022-2023).
Ne discende che nessuna somma dovrà essere corrisposta dal SA a titolo di assegno divorzile a favore della controparte.
5. In ordine al mantenimento dei figli richiesto dalla resistente, si rileva che è Per_1
divenuto maggiorenne in corso di causa.
Si osserva che, sebbene l'obbligo di mantenimento della prole non cessa automaticamente con la maggiore età del figlio, tuttavia, dovendosi presumere che il figlio maggiorenne sia autonomo economicamente, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Così, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(nella specie, la Corte ha ritenuto che l'iscrizione all'università non può bastare per sancire pagina 5 di 7 il diritto del figlio a percepire il contributo economico del padre, Cassazione n. 17183 del
2020) .
Orbene, la a sostegno della domanda per il mantenimento anche di CP_1 Per_1
divenuto maggiorenne il 14.09.2022, nulla ha nemmeno dedotto sulla persistenza del bisogno economico del ragazzo, sulla impossibilità di reperire una occupazione lavorativa o, per converso, sulla prosecuzione degli studi, con la conseguenza che non ha assolto l'onere probatorio richiesto.
Ne deriva che in assenza di allegazioni sul punto deve accogliersi la domanda del resistente sulla revoca dell'obbligo di mantenimento a favore del figlio Per_1
Mentre, quanto al mantenimento di , ancora minorenne, posto che ciascun genitore è Per_2
tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, appare equo disporre l'obbligo del padre di versare alla la somma mensile di CP_1
150,00 euro, pari al minimo vitale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Visto l'andamento del giudizio, le spese di lite potranno compensarsi per 2/3 e la restante parte dovrà porsi a carico della resistente. La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M 147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), per la fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase e della costituzione tardiva della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 963/2018
R.G.:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in
NT, il 9.10.2003, trascritto nei registri dello stato civile del comune di NT, atto n.
73, parte II, serie A, anno 2003.
Affida il minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la residenza materna.
pagina 6 di 7 Regolamenta il diritto di visita come in parte motiva.
Rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente.
Pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Parte_1
somma di euro 150,00 in favore di a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo vigente di questo
Tribunale.
Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna a corrispondere in favore Controparte_1 del ricorrente la restante parte, liquidata nella somma di € 1.904,00 per compensi oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 22.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2052 /2020 R.G., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio; promossa da:
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
, ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonio Lorito
- Ricorrente- contro
pagina 1 di 7 , nata il [...] a [...]. Fisc. Controparte_1
) e residente a [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Commendatore, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- Resistente- con l'intervento del pubblico ministero;
***
All'udienza del 13.02.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come ed il giudice istruttore poneva la causa dinanzi al
Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 23.05.2020 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con dalla cui unione nascevano i figli (il Controparte_1 Per_1
14.09.2004, e (il 2.05.2008), chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli Per_2 effetti civili del matrimonio, l'affidamento super esclusivo dei figli (ivi compresa l'amministrazione dei beni dei figli) e la previsione dell'obbligo in capo alla resistente di versare a suo favore un importo di euro 200,00 per entrambi i figli e che nulla è da lui dovuto a favore della moglie.
All' esito dell'udienza presidenziale del 8.09.2020, sentito il solo ricorrente, in assenza di controparte, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., disponeva l'affidamento esclusivo dei minori al padre, con collocamento presso di lui e diritto di visita materno, revocava, conseguentemente, l'assegno di mantenimento per moglie e figli, stabilito in sede di separazione e prevedeva, invece, l'obbligo per la di corrispondere al CP_1
ricorrente la somma complessiva di 200,00 euro per il mantenimento dei figli.
In data 13 luglio 2021, all'udienza innanzi al Giudice istruttore, si costituiva parte resistente la quale, preliminarmente sollevava l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo e dei conseguenti provvedimenti;
e nel merito di disporre l'affidamento pagina 2 di 7 dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, attribuendole in via esclusiva l'amministrazione dei beni dei figli;
disporre l'obbligo di pagamento a carico del padre di un contributo per il mantenimento della moglie e dei figli minori nella misura di € 700,00 – da rivalutarsi annualmente secondo gl'indici ISTAT - da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese - salve le spese straordinarie (delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative, previamente concordate e documentate) da porsi a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%.
Il Giudice, preso atto dell'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo fissava l'udienza per l'esame in contraddittorio della domanda.
Quindi all'esito, con ordinanza del 23.02.2022, rilevata la nullità della notifica del ricorso introduttivo, per le ragioni ivi indicate, che devono intendersi in questa sede richiamate e trascritte, disponeva l'audizione dei figli minori della coppia.
All'udienza del 31.03.2022 venivano ascoltati e TI SA;
quindi, con Per_1 successiva ordinanza del 9.08.2022, a scioglimento della riserva all'uopo assunta, il
Giudice, preso atto delle difese di entrambe le parti, delle dichiarazioni dei minori e tenuto conto della nullità della notifica del ricorso introduttivo, dichiarata con provvedimento del
23.02.2022, disponeva, in sostituzione dei provvedimenti interinali adottati, l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori con collocamento presso la residenza materna, regolamentava il diritto di visita paterno (come concordato dalle parti all'esito dell'audizione dei figli); quanto alle questioni economiche, in mancanza di prova di circostanze sopravvenute alla separazione idonee ad incidere in maniera rilevante sull'assetto economico posto dal provvedimento giudiziale, confermava le statuizioni di cui alla sentenza di separazione.
La causa veniva, per il resto, istruita documentalmente.
All'udienza del 11.02.2025, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle stesse i termini 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
pagina 3 di 7 Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale per il tempo previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a NT il 9.10.2003, trascritto nei registri dello stato civile del comune di NT, atto n. 73, parte
II, serie A, anno 2003.
3. La questione inerente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(affidamento – collocamento dei figli e diritto di visita), oggi attiene unicamente a , Per_2
atteso che nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne. Per_1
Ciò posto, ritiene il Collegio che, alla luce dell'accordo raggiunto all'udienza del
31.03.2022, in ordine all'affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre e diritto di visita paterno, e delle stesse conclusioni delle parti, possano confermarsi i provvedimenti provvisori relativi al regime ordinario di affidamento di TI SA ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo liberi accordi (anche in relazione all'età del ragazzo ormai diciassettenne).
Non esiste infatti ragione per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso idoneo a garantire l'effettivo esercizio del diritto del minore alla bigenitorialità.
4. La domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente è ammissibile, atteso che la dichiarazione di nullità della notifica del ricorso introduttivo, sulla base dell'eccezione sollevata dalla convenuta costituitasi il 13.07.2021, e la conseguente sostituzione del provvedimento presidenziale, ha eliso la precedente fase. Per cui, la resistente è da ritenersi in termini.
Ciò detto, la domanda va tuttavia rigettata nel merito, atteso che, ad oggi, la sproporzione reddituale risulta a favore della resistente.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dalle parti è emerso che il ricorrente, il quale svolgeva attività come agente di commercio, a decorrere dal 23.05.2024 ha cessato la detta pagina 4 di 7 attività (v. comunicazione recesso contratto di agenzia di cui all'allegato 16 di parte ricorrente) e che dal 29.6.2024 è stato invece assunto come impiegato – addetto contabilità per la società cooperativa synergy jobs - con contratto a termine, part time, con paga di
592,00 euro mensili e in seguito con contratto a tempo indeterminato (come da comunicazione ). Dalla dichiarazione dei redditi del 2024 (per l'anno 2023) Pt_2
emerge un reddito complessivo di 6.679 euro, a fronte di redditi ben più elevati emergenti dalla documentazione fiscale degli anni 2020 (pari a 37.861,00), 2021 (pari a 39.000 euro)
e del 2022 (pari a 37.000,00 euro).
Cont Diversamente la resistente è dipendente dell' e il suo reddito netto risulta pari a
15,578,00/ 16.000,00 euro come da dichiarazioni fiscali (2022-2023).
Ne discende che nessuna somma dovrà essere corrisposta dal SA a titolo di assegno divorzile a favore della controparte.
5. In ordine al mantenimento dei figli richiesto dalla resistente, si rileva che è Per_1
divenuto maggiorenne in corso di causa.
Si osserva che, sebbene l'obbligo di mantenimento della prole non cessa automaticamente con la maggiore età del figlio, tuttavia, dovendosi presumere che il figlio maggiorenne sia autonomo economicamente, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Così, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(nella specie, la Corte ha ritenuto che l'iscrizione all'università non può bastare per sancire pagina 5 di 7 il diritto del figlio a percepire il contributo economico del padre, Cassazione n. 17183 del
2020) .
Orbene, la a sostegno della domanda per il mantenimento anche di CP_1 Per_1
divenuto maggiorenne il 14.09.2022, nulla ha nemmeno dedotto sulla persistenza del bisogno economico del ragazzo, sulla impossibilità di reperire una occupazione lavorativa o, per converso, sulla prosecuzione degli studi, con la conseguenza che non ha assolto l'onere probatorio richiesto.
Ne deriva che in assenza di allegazioni sul punto deve accogliersi la domanda del resistente sulla revoca dell'obbligo di mantenimento a favore del figlio Per_1
Mentre, quanto al mantenimento di , ancora minorenne, posto che ciascun genitore è Per_2
tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, appare equo disporre l'obbligo del padre di versare alla la somma mensile di CP_1
150,00 euro, pari al minimo vitale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Visto l'andamento del giudizio, le spese di lite potranno compensarsi per 2/3 e la restante parte dovrà porsi a carico della resistente. La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M 147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), per la fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase e della costituzione tardiva della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 963/2018
R.G.:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in
NT, il 9.10.2003, trascritto nei registri dello stato civile del comune di NT, atto n.
73, parte II, serie A, anno 2003.
Affida il minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la residenza materna.
pagina 6 di 7 Regolamenta il diritto di visita come in parte motiva.
Rigetta la domanda di assegno divorzile della resistente.
Pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Parte_1
somma di euro 150,00 in favore di a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo vigente di questo
Tribunale.
Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna a corrispondere in favore Controparte_1 del ricorrente la restante parte, liquidata nella somma di € 1.904,00 per compensi oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 22.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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