Decreto cautelare 26 luglio 2022
Decreto cautelare 27 luglio 2022
Sentenza breve 13 settembre 2022
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CategoriaAnno 2022 L'Adunanza plenaria riconosce il diritto del padre lavoratore dipendente alla fruizione dei riposi giornalieri anche se la madre è ‘casalinga' (Cons. Stato, A.P. 28 dicembre 2022, n. 17) L'articolo 40, comma 1, lett. c), del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non […] Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla facoltà del lavoratore caregiver all'esonero dai servizi notturni. (Consiglio di Stato, sent. 17 ottobre 2022, n. …
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- 3. Il soccorso istruttorio e l’omologazione del concordato in continuità nelle procedure ad evidenza pubblica (nota a Cons. St., Sez. III, n. 9147/2022)Tania Linardi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 4. Il soccorso istruttorio e l’omologazione del concordato in continuità nelle procedure ad evidenza pubblica (nota a Cons. St., Sez. III, n. 9147/2022)Tania Linardi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 5. Tar e Consiglio di Statohttps://dirittifondamentali.it/
CategoriaTar e Consiglio di Stato Alla Corte Costituzionale la dispensa per i giudici onorari per malattia ultrasemestrale (T.A.R. Lazio, sez. I, 6 ottobre 2022, n.12674) Il decreto legislativo ha previsto la dispensa per qualsiasi impedimento che si protragga oltre sei mesi, senza riportare, in difformità dal criterio posto dalla delega, il trattamento più favorevole previsto dalla legge n. 374 del 1991 per le infermità, e senza operare alcuna distinzione tra i tipi di impedimento. Risarcibilità del danno derivante da illegittima bocciatura scolastica (T.A.R. Liguria, sez. I, sent. 22 luglio 2022 – 5 ottobre 2022, n. 834) In caso di illegittima bocciatura scolastica, il danno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, decreto cautelare 27/07/2022, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2022
N. 00482/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01261/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2022, proposto da
Datamanagement Italia S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Matteo Padellaro, Giulia De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Archiviazione e Digitalizzazione Service S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a.,
- del provvedimento del Ministero del 27/5/2022, comunicato in pari data con nota prot. DOG07.0017176 (anch'essa impugnata), e di quello identico del 10/6/2022, prot. DOG07.0003725, trasmesso a seguito di accesso agli atti l'11/6/2022, con i quali è stata disposta l'esclusione di DM (collettivamente, “Provvedimento” o “Esclusione”), in relazione al lotto 13 (CIG 9101106642), dalla procedura negoziata, suddivisa in 15 lotti, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice”), “finalizzata all'affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari di Tribunali, Corti d'Appello e Suprema Corte di Cassazione, da aggiudicare al minor prezzo – CUP J59J21015330006” (“Gara”);
- dell'art. 7.1 del Capitolato Tecnico (“Capitolato”), ove interpretato nei sensi meglio precisati infra
- ove occorrer possa, dei chiarimenti nn. 12, 46 e 106;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi i verbali n. 7 del 4/4/2022, n. 20 del 25/5/2022 e della graduatoria ivi stilata nella parte in cui non vede DM collocata al primo posto, nonché la nota del RUP del 16/5 prot. DOG07.0015827;
- della determina prot. n. 3909.ID del 20/6/2022 – non conosciuta – con cui il Ministero ha disposto l'aggiudicazione del lotto 13 della Gara in favore di ADS, per un importo massimo di € 2.798.880,00 (“Aggiudicazione”);
- ove occorrer possa, della nota prot. DOG07.19788 del 21/6/2022, con cui il Ministero ha comunicato anche a DM l'Aggiudicazione;
e per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, previa declaratoria di inefficacia
del contratto del Lotto 13 nelle more eventualmente stipulato con ADS, con espressa dichiarazione di DM di disponibilità al subentro nello stesso (artt. 122-124 c.p.a.).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Vista l’istanza di revoca del decreto cautelare n. 474/2022;
Rilevato che, come attestato dalla parte ricorrente nell’istanza di revoca depositata in data 27.07.2022, il contratto non risulta essere stato ancora stipulato, benché il termine di trentacinque giorni dall’aggiudicazione sia ormai scaduto;
Rilevato che è opportuno preservare la res adhuc integra , fino alla celebrazione della prossima udienza camerale;
- che, pertanto, sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, di cui all’art. 56 comma 1 c.p.a.;
P.Q.M.
Revoca il decreto cautelare n. 474/2022;
Accoglie l’istanza cautelare di cui all’art. 56 c.p.a. e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo il giorno 27 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO