Articolo 1 della Legge 4 novembre 1949, n. 831
Articolo 2
Versione
11 dicembre 1949
Art. 1.
Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 , nonche' in applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, e' autorizzata una prima spesa di lire 600 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
E' altresi' autorizzata una prima spesa, di lire 400 milioni da devolversi in accreditamento in conto bancario al rappresentante della Marina francese in Roma, in esecuzione dell'Accordo intervenuto in data 14 luglio 1948 tra il Governo italiano e quello francese per l'applicazione del citato art. 57. Detta spesa di lire 400 milioni sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1949