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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/09/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 184/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Federico Scioli Consigliere
- dott. Elena Quaranta Consigliere rel.
ha pronunciato, scaduto il termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 184/2024 R.G. Lav. promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tonino Ferrante, elettivamente domiciliata come in atti appellante
contro
:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giada Luciani e Luca Ciarallo, elettivamente Parte_2 domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 1. Con ricorso del 12/07/2023, proposto dinanzi al Tribunale di Larino, Parte_2 conveniva in giudizio l domandando l'accertamento della “violazione degli artt. 52 D. Lgs. Pt_1
N. 165/2001 e 2087 c.c. consistente nel totale svuotamento delle mansioni operato dall'
[...]
(P.Iva: nei confronti del Dott. a far data Controparte_1 P.IVA_1 Pt_2 dal 2018 con conseguente violazione anche dell'art. 97 della Costituzione che impone imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché degli artt. 2, 4, 32 Cost.”.
Deduceva, a riguardo, di essere dipendente a tempo indeterminato della resistente dal 1992, dapprima in qualità di Operatore Tecnico disinfestatore, successivamente -fino al 2003- quale Assistente Tecnico di Livello C e, infine, dal 2010, quale Collaboratore Tecnico di Livello D, presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione - Medico Competente nella sede di Termoli, attività che veniva condivisa negli anni 2011-2017, con la collega alla quale, a partire dal 2018, veniva assegnato Parte_3 in via esclusiva lo svolgimento di tale attività. Rappresentava, quindi, di essere stato destinatario di un protratto svotamento di mansioni, posto in essere dai responsabili dell'unità operativa di competenza del ricorrente (Dott. -responsabile del Persona_1 Controparte_2
Competente e Dott. -responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), fino a Persona_2 giungere ad una totale e forzata inattività.
Lamentava, segnatamente, la mancata esecuzione dell'ordine di servizio del 16 luglio 2019 (con il quale era stato assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione per collaborare allo svolgimento delle attività di Sorveglianza Fisica della Radioprotezione, in coordinazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con l'Esperto Qualificato a decorrere dal 01/08/2019) e che, nonostante continui e ripetuti solleciti ai predetti responsabili e anche ai dirigenti amministrativi preposti, nulla veniva fatto per porre fine a tale prolungata e forzata inattività.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della condotta della datrice di lavoro e, per l'effetto, la condanna della resistente al reintegro nelle mansioni proprie riconducibili al suo inquadramento contrattuale, con conseguente condanna al risarcimento del danno alla professionalità, del danno patrimoniale e non patrimoniale.
2. La società, regolarmente costituitasi, contrastava le avverse deduzioni, ritenute infondate in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il Tribunale di Larino accoglieva il ricorso, ritenendo, sulla base della documentazione versata in atti, illegittima la condotta posta in essere dalla consistente nella “graduale e prolungata Pt_1 marginalizzazione del ricorrente fino al totale svuotamento delle sue mansioni di pertinenza a partire dal 2018”. pagina 2 di 6 Condannava, pertanto, la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Pt_2 quantificato in €40.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5. Avverso tale decisione proponeva appello la che, ritenendola errata, ne chiedeva la riforma. Pt_1
Con il primo motivo di appello lamentava l'errore del primo giudice nella interpretazione della documentazione richiamata a sostegno dello svuotamento di mansioni di pertinenza del Pt_2 dall'anno 2018. Deduceva, al riguardo, di avere, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, dedotto che “…….l'attività di registrazione della movimentazione dei rifiuti ospedalieri sui registri di carico e scarico e sul portale SISTRI (sistema per la tracciabilità dei rifiuti istituito e disciplinato dal decreto ministeriale 17 dicembre 2019 e operativo dal 204 al 2018) veniva affidata principalmente alla dipendente , anche se non in via esclusiva, siccome in grado di Pt_3 assicurare il rispetto delle stringenti tempistiche di lavorazione in ossequio agli obblighi di legge” e che, poiché tali attività erano svolte principalmente ma non in via esclusiva alla dipendente , Pt_3 dalla documentazione versata “non emerge affatto che il ricorrente appellato è stato marginalizzato e che è stato svuotato delle mansioni di sua pertinenza” (cfr. atto di appello – pag. 6) Sosteneva che con la nota prot. N. 41/U.O.G.A. del 16/01/2018, il dr. forniva una mera “relazione delle attività Per_1 svolte e degli obiettivi di performance raggiunti nell'anno 2017 dal personale afferente all'U.O.
Gestione Ambientale”, oltre ad un elenco dei collaboratori della U.O. Ambientale stessa (tra i quali risultava presente anche il ricorrente – odierno appellato) e che, pertanto, non era comprensibile come dalla stessa il primo giudice avesse potuto evincere “in maniera incontrovertibile la graduale e prolungata marginalizzazione del ricorrente fino al totale svuotamento delle sue mansioni a partire dal
2018” (cfr. atto di appello – pag. 7)
Censurava la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il primo giudice aveva posto a fondamento della domanda introduttiva la mancata attuazione dell'ordine di servizio del 16 luglio
2019, precisando che lo stesso era “stato disposto dal dott. , Responsabile dell' Per_1 [...]
al fine di stimolare il ricorrente - odierno appellato - a Parte_4 partecipare alle attività della Unità Operativa, e ciò anche in ragione dell'attestato dallo stesso conseguito e in virtù della riorganizzazione dei compiti all'interno della Unità Operativa”. Per tale motivo il giudice di prime cure avrebbe dovuto attribuire scarsa rilevanza anche ai solleciti inviati dal per l'attuazione della disposizione contenuta nell'ordine di servizio stesso. Aggiungeva, Pt_2 inoltre, di avere fornito la prova (con il doc. 15 allegato alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado) che l'esercizio delle attività di cui all'ordine di servizio non richiedevano autorizzazioni, in quanto il avrebbe dovuto prendere contatti direttamente e in maniera autonoma con Pt_2
l'Esperto qualificato e che, tuttavia, ciò non era mai avvenuto. pagina 3 di 6 L lamentava, altresì, l'errore del giudice di prime cure nel non avere considerato che l'ordine Pt_1 di servizio conteneva l'assegnazione di ulteriori mansioni al il quale avrebbe, al contempo, Pt_2 dovuto continuare a svolgere anche le attività precedentemente svolte in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (e ciò a riprova del fatto che “il non è stato emarginato, isolato, Pt_2 svuotato delle mansioni di sua pertinenza” - cfr. atto di appello pag. 12).
Infine, lamentava il richiamo alla L. n. 104/92 e al mancato godimento di ferie operato dal quale, a suo dire, il primo giudice, avrebbe incomprensibilmente ricavato l'ammissione da parte dell' di Pt_1 aver sottratto al le proprie mansioni. Pt_2
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione del danno per violazione dell'art.2697 c.c., sostenendo che “Nel caso di specie, il primo
Giudice, senza uniformarsi al principio secondo cui il danno da demansionamento non è in re ipsa ma va provato, senza tenere in alcuna considerazione l'assenza di prova del danno lamentato né men che meno del nesso di causalità con il presunto inadempimento datoriale, e in assenza degli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ha disposto una quantificazione in via equitativa dello stesso del tutto arbitraria oltreché esorbitante”.(cfr. atto di appello – pag. 17)
Concludeva, quindi, per la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Larino – giudice del lavoro
- del 22 ottobre 2024, con conseguente rigetto di tutte le domande e conclusioni del ricorso di primo grado. In via subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi il demansionamento del con Pt_2 decorrenza dall'anno 2023 (data ordine di servizio del 13/06/2023) con conseguente rideterminazione del danno come quantificato nella sentenza appellata.
6. , regolarmente costituitosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del Parte_2 proposto appello in ragione della sua genericità e carenza di specificità dei motivi di doglianza.
Nel merito sosteneva la correttezza dell'operato del primo giudice, concludendo per il rigetto dell'appello poiché infondato.
7. All'esito, acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
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9. L'appello è inammissibile.
Osserva la Corte che l'appellante, dopo aver offerto una lunga esposizione degli atti del giudizio di primo grado e degli errori in cui, a suo dire, sarebbe incorso il primo giudice, non chiarisce le ragioni alla base dei motivi di censura, impedendo di fatto al Collegio di individuare le doglianze mosse alla sentenza impugnata ed effettivamente rilevanti per la fattispecie in esame. pagina 4 di 6 E' noto che “In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata” (Cass. sez. I, sentenza n. 21566 del 18.9.2017).
Più di recente la Suprema Corte ha affermato, con ordinanza n. 26151/2023 dell'8 settembre 2023 che
“La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 36481/2022, Cass., Sez. U.,
27199/2017). In questa prospettiva interpretativa, poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, cod. proc. civ. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. 2320/2023)”.
Nel caso di specie, lo si ribadisce, parte appellante si limita ad indicare i capi della sentenza che ritiene errata non considerando che tale indicazione attiene alla individuazione del perimetro di devoluzione e non ai motivi, in fatto o in diritto, di impugnazione, i quali restano, tuttavia, non manifesti.
Non è dato, infatti, rinvenire gli specifici errori e vizi della sentenza che l'appellante richiede di correggere/riformare, essendosi limitato ad affermare genericamente di non aver posto in essere alcuna condotta illegittima e, pertanto, di non aver commesso nessuna violazione in danno del dipendente, tale da provocare il dedotto svuotamento di mansioni.
pagina 5 di 6 I motivi di appello in questione sono, pertanto, inammissibili, per violazione dei criteri di cui agli artt.
342 e 434 c.p.c.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
5. Si dà atto, infine della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Larino –
Giudice del Lavoro - in data 22/10/2024 e con ricorso qui depositato il 25/11/2024 da Parte_5 nei confronti di , Parte_2 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €2.000,00 oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, IVA,
e CAP, come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello.
Campobasso, 19 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Quaranta dott. Vincenzo Pupilella
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