TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 296/2022 tra le parti:
cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. POLLONI ROBERTO (cf ) e C.F._2
l'avv. FABRIZIO MIRKO (cf ) C.F._3
ATTORE OPPONENTE
Controparte_1
(cf , P.IVA_1 con l'avv. FERA FRANCESCO (cf ) C.F._4
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 14/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti p.c., dep.
8.11.2024 e da intendersi qui integralmente richiamate
Convenuta: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti p.c., dep.
7.11.2024 e da intendersi qui integralmente richiamate
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione promossa da avverso il d.i. n. Parte_1
1270/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 13-15.11.2021 in favore dei per l'importo di euro 428.805,90 oltre interessi e spese Controparte_1 di procedura a titolo di complessivo saldo debitore di un contratto di conto corrente n. 88610960 - 37166/73 e tre contratti di mutuo fondiario (stipulati rispettivamente in data 2.3.2005, 26.9.2008 e 7.3.2011) conclusi tra
[...]
poi e Controparte_2 Controparte_3 medio tempore fallita e in relazione ai quali la parte ricorrente in Controparte_4 monitorio ha fatto valere le garanzie fideiussorie prestate da e Parte_2
una specifica in relazione al mutuo 2.3.2005 e l'altra omnibus. Parte_1
Nel presente giudizio attore opponente è unicamente il quale Parte_1 lamenta:
- (i) carenza di legittimazione attiva della società convenuta e/o delle sue procuratrici e Controparte_1 Controparte_5
- (ii) carenza di titolarità del credito ingiunto in capo alla società convenuta;
- (iii) nullità dei mutui fondiari per eccesso dei limiti di finanziabilità ex art. 38
T.U.B. e conseguente nullità della trascrizione ipotecaria e non debenza degli interessi per mancanza di forma ex art. 117 T.U.B.;
- (iv) indeterminatezza assoluta delle condizioni economiche relative al regime finanziario adottato per il calcolo della rata e del piano d'ammortamento nonché indeterminatezza assoluta del tasso di interesse applicato ai rapporti di mutuo fondiario;
- (v) invalidità relative al rapporto di c/c: carenza di prova in ordine alla certezza del credito e inidoneità a tal fine della certificazione ex art. 50 T.U.B., nullità del tasso ultra legale e della capitalizzazione trimestrale degli interessi
(violazione artt. 1283 e 1284 c.c., art. 117 T.U.B., Delibera CICR 9.2.2000), violazione l. n. 108/1996, nullità di altre spese e oneri (c.m.s., c.i.v., indennità di sconfinamento, corrispettivo di disponibilità creditizia), inefficacia delle modifiche unilaterali nonché inefficacia e nullità dello ius variandi;
- (vi) nullità delle fideiussioni e decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957
c.c.;
e, previa istanza per la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, conclude per sentir
“1. in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1270/2021 (R.G. n. 2496/21) del Tribunale di Pistoia per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
2. nel merito, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto:
3. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società CP_6
e/o della società e/o della società
[...] Controparte_1 Controparte_5
[...]
4. Accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito per cui è causa in capo a parte convenuta;
5. In riferimento ai mutui fondiari: 2 Marzo 2005 Rep. 35146 Fascicolo 12671 stipulato in Montecatini Terme, 26 Settembre 2008 Rep. 15557 Fascicolo nr. 6768 stipulato in Montecatini Terme e 7 Marzo 2011 Rep. 7338 Racc. 4653 stipulato in Montecatini Terme:
a) accertare e dichiarare la nullità dei medesimi e/o inefficacia per avvenuto superamento del limite di finanziabilità e conseguentemente dichiarare nulla e priva di effetti l'ipoteca iscritta.
b) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB e conseguentemente rideterminare il dare avere senza alcun interesse
c) Accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultra legale o comunque la non debenza del medesimo per violazione dei canoni di trasparenza, correttezza, buona fede e determinatezza ex. art. 117 TUB e 1284 1375, 1175c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al tasso legale o BOT di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente la rata precedentemente pagata a quella successiva.
d) Rimettere nei termini l' attore nel pagamento delle rate del mutuo essendo illegittima la decadenza intimata con la notifica del precetto opposto
6. In riferimento ai contratti di apertura di credito nr. 88610960 – 37166/73
a) Accertare e dichiarare l'inidoneità del saldaconto ex. art. 50 TUB e comunque del documento prodotto a provare il saldo del conto corrente e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto.
b) Accertata e dichiarata incidenter tantum la violazione da parte della banca dell'art.644.c.p., previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico contabile, dichiarare la nullità e/o invalidità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa, compresi i conti collegati e confluenti, e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti previa rideterminazione di tutte le somme illegittimamente percepite anche a titolo di interessi e/o commissioni e/o spese.
c) In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della banca per interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, e comunque di ogni previsione contrattuale che all'esito dell'espletanda istruttoria risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L.108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei periodi di riferimento e, di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti.
d) In ogni caso, accertata e dichiarata l'applicazione da parte della banca di interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, che all'esito dell'espletanda istruttoria risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L.108/96 in quanto eccedenti il
T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei periodi di riferimento, di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
e) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale e spese in riferimento ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito, compresi i conti collegati e confluenti, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
f) Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente, compresi i conti collegati e confluenti, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni (c.m.s. e di quelle che l'anno sostituita) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alle parti istanti;
in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
g) Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra l'attrice e la convenuta compresi i conti collegati e CP_7 confluenti, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto, delle commissioni che l'anno sostituita, della capitalizzazione degli interessi e/o di qualsiasi costo o spesa che dovesse risultare non dovuto;
accertare e dichiarare, inoltre, la nullità di ogni prassi anatocistica ex adverso invocata e comunque di ogni altra pattuizione non scritta di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
h) Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per le commissioni e/o remunerazioni che hanno sostituito la prima, calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, in aggiunta agli interessi passivi di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti.
i) Rideterminare, previa effettuazione di CTU tecnico contabile, di cui si chiede sin da ora
l' ammissione, l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari in oggetto, compresi i conti collegati e confluenti, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione
(trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni, eliminando altresì le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti j) Accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, previa eliminazione di quanto risulterà indebitamente e/o illegittimamente addebitato e/o riscosso per le causali di cui in premessa;
7. In riferimento alle fideiussioni rilasciate dal sig. Parte_1
a) Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla deroga al diritto riconosciuto al fideiussore ex. art. 1957 c.c e pertanto dichiarare la convenuta decaduta dall'azione.
b) Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per contrarietà alle norme anti trust di cui alla L. 287/90.
c) Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione per contrarietà alle norme anti trust di cui alla L. 287/90 e per l'effetto dichiarare la convenuta decaduta dall' azione ex. art. 1957 c.c.
8. Con vittoria di diritti onorari e spese”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando le singole doglianze attoree e chiedendo “il rigetto di tutte le avverse domande, nessuna esclusa, perché infondate in fatto e in diritto, ivi compresa l'istanza di ammissione di
CTU - di cui le considerazioni sopra formulate evidenziano il carattere esplorativo - di ordine d'esibizione della documentazione, nonché di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
I.3. Accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. ed esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione, obbligatorio vista la materia del contendere, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. la causa viene ritenuta matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria quindi – cessata la supplenza temporanea del g.o.p. in costanza di congedo maternale del magistrato titolare – la stessa viene trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea è parzialmente accoglibile nei limiti che si vengono a esporre, ciò determinando comunque la revoca del d.i. opposto. Seguendo l'ordine delle questioni sollevate dall'opponente, si osserva:
- (i) sulla carenza di legittimazione attiva, non ulteriormente argomentata da parte attrice in sede conclusionale, l'eccezione attorea merita di essere disattesa avendo la convenuta depositato, sin dalla fase monitoria, la procura notarile da a per il Controparte_1 Controparte_1 compimento (fra l'altro) dell'attività di recupero crediti con espressa menzione sia della costituzione in giudizio dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria sia della predisposizione di ricorsi per ingiunzione “provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura” nonché la procura notarile da Controparte_1
e con indicazioni del tutto analoghe a
[...] Controparte_5 quelle appena viste per l'attività di recupero crediti, la costituzione in giudizio dinnanzi all'autorità giudiziaria, la predisposizione di ricorsi per ingiunzione e il compimento di ogni atto della conseguente procedura: et de hoc satis;
- (ii) sulla carenza di titolarità del credito, le disquisizioni attoree non convincono, dovendosi piuttosto dare continuità a diffuso e consolidato indirizzo esegetico anche della Suprema Corte circa la non necessità, ai fini della prova dell'avvenuta regolare cessione dello specifico credito in contesa, della produzione in giudizio del contratto di cessione ovvero di tutti i contratti della “catena” di cessioni, potendo desumere la titolarità sostanziale di esso da una serie di indici presuntivi fra i quali: l'avvenuta pubblicazione in G.U. di avviso di cessione in blocco, con specifica delle caratteristiche dei crediti ceduti, la disponibilità in capo all'asserita cessionaria della documentazione contrattuale afferente la creditoria in discorso, ancora la dichiarazione resa dal cedente in ordine all'avvenuta cessione del credito in favore della cessionaria agente in giudizio.
Trattasi di elementi tutti presenti nel contenzioso che ci occupa, cfr. documenti di cui al deposito integrativo curato nel fascicolo monitorio in data
9.11.2021 con avvisi in G.U. e dichiarazione della cedente, cfr. docc.
1-26 fasc. monitorio aventi a oggetto tutta la documentazione contrattuale relativa ai 4 rapporti azionati comprese note di iscrizione ipotecaria, contabili di erogazione dei mutui, atti di frazionamento o riduzione degli stessi, atti fideiussori
(fideiussione specifica e fideiussione omnibus), cfr. all. A alla comparsa di costituzione e riposta della convenuta nel presente giudizio contenente - in replica di quanto già depositato in fase monitoria - dichiarazione della cedente
Banco BPM di avvenuta cessione a dei crediti per cui Controparte_1 quest'ultima ha agito ex art. 633 c.p.c. specificamente indicati nella dichiarazione de qua.
A fronte di tale corredo documentale, pare effettivamente ultroneo esigere anche obbligatoriamente la produzione in giudizio del contratto di cessione, posto che non trattasi di contratto richiedente forma scritta ad substantiam o ad probationem talché l'accoglimento della prospettazione attorea si tradurrebbe in una sorta di superamento della regola probatoria cardine di cui all'art. 2729 c.c..
In argomento, si intende quindi convintamente aderire a pronunce quali Cass. ord. n. 10200/2021, che così ha efficacemente motivato:
“nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi x. e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto;
[…] nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello
(Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento
e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”;
- (iii) sulla nullità dei mutui fondiari per asserito superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., oltre a trattarsi di eccezione sollevata in modo del tutto generico e non circostanziato, è da dire che la stessa neppure è stato coltivata in sede conclusionale pur non risultando espressamente rinunciata.
Ad ogni modo, e a fronte della già richiamata aspecificità dell'eccezione rimasta a livello di mera asserzione di parte priva di elementi probatori di conforto e di confronto, anche solo presuntivo, vale in senso tombale il richiamo alle note SS.UU. n. 33719/2022 circa la non configurabilità di una causa di invalidità del mutuo nell'avvenuta superamento del limite anzidetto:
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del
d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (così la massima ufficiale;
conf. Cass. ord. n. 6907/2023, Cass. n. 7949/2023);
- (iv) sulla indeterminatezza dei contratti di mutuo con riferimento al regime finanziario di calcolo delle rate e al tasso d'interesse applicato, sono da svolgere due ordini di considerazioni: in primis, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, integra evidenza documentale di causa quella per cui i contratti di finanziamento 26.9.2008 e
7.3.2011 recano in allegato il piano di ammortamento, sottoscritto dalla parte mutuataria (cfr. docc. 4 e 6 fasc. monitorio); in secondo luogo, tutti e tre i contratti di mutuo azionati recano espressa pattuizione in ordine al calcolo degli interessi: cfr. artt. 3 e 5 mutuo 2.3.2005 e documento di sintesi a esso allegato (all. B) e sottoscritto dalla mutuataria, recante tutte le condizioni economiche del rapporto ivi compresi i tassi d'interesse specificamente indicati (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), cfr. art. 3 contratto di mutuo 26.9.2008 e ancora relativo documento di sintesi (all. D) sottoscritto dalla mutuataria (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), cfr. art. 3 contratto di mutuo 7.3.2011 e relativo documento di sintesi (all. C) sottoscritto dalla mutuataria (cfr. doc. 6 fasc. monitorio) dovendosi specificare, con riferimento a tutti e tre i predetti contratti di finanziamento, come l'ancoraggio del calcolo dei tassi d'interessi al parametro Euribor/Libor appaia del tutto legittimo e scevro dal dar adito ad addebiti di indeterminatezza/indeterminabilità delle pattuizioni contrattuali in parte qua, atteso che siffatto riferimento è ben dettagliato nelle Condizioni economiche allegate all'atto notarile di mutuo con specifica dei calcoli da operare e dei criteri di individuazione del parametro stesso nel tempo;
in terzo luogo, forti ormai del noto pronunciamento a Sezioni Unite n.
15130/2024 che avalla un indirizzo interpretativo già da tempo seguito da questo ufficio giudiziario, occorre disattendere la tesi attorea laddove intende limitare l'applicabilità dei principi sanciti dalle Sez. Unite cit. in punto di rilevanza del regime finanziario applicato al piano di ammortamento dei mutui circoscrivendolo ai mutui a tasso fisso - ossia, quelli direttamente e unicamente interessati dalla vicenda concreta poi giunta all'esame della
Suprema Corte - e, comunque, ai mutui assistiti da piano di ammortamento espressamente pattuito e sottoscritto dalle parti.
Ritiene invece questo Tribunale, in adesione ad altri arresti di merito del distretto, che i principi di cui al citato arresto delle SS.UU. non possono dirsi rigidamente limitati ai mutui cd. a tasso fisso, occorrendo piuttosto valutare la ratio della pronuncia e la relativa trasponibilità o meno a contratti cd. a tasso variabile alla luce delle caratteristiche proprie degli stessi.
Afferma la Corte, sent. n. 15130/2024: da un lato, che “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”, così escludendo in radice che la problematica inerente l'esplicitazione o meno del regime finanziario applicato al rapporto abbia a che vedere con la validità del contratto di mutuo, costituendo rispetto a questo un profilo distonico perché non incidente sulla struttura contrattuale, né sull'integrità del consenso negoziale, né sulla meritevolezza degli interessi sottesi alla pattuizione in disamina;
dall'altro lato, che il requisito della determinatezza è soddisfatto qualora il contratto di mutuo contenga “le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss.
c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Ebbene, la prima asserzione, per cui la specificazione del regime finanziario non attiene alla struttura del contratto né alla corretta formazione del consenso negoziale assume, a ben considerare, valenza generale e dunque difficilmente può essere circoscritta, nella sua portata applicativa, ai cd. mutui a tasso fisso atteso che, indipendentemente dalla tipologia del tasso concordato (fisso o variabile), resta ferma e valida la considerazione per cui il regime finanziario afferisce a profili di convenienza economica dell'operazione negoziale e non alla struttura fondante della stessa;
quanto invece alla seconda asserzione, è fin troppo evidente come i criteri di determinatezza individuati dalle Sezioni Unite ben possano rinvenirsi anche in mutui a tasso variabile, purché essi contengano indicazione precisa degli elementi essenziali del tipo negoziale (mutuo) ossia, secondo le parole della Corte, (i) l'importo erogato, (ii) la durata del prestito, (iii) la periodicità del rimborso, (iv) il tasso di interesse predeterminato, tutti elementi che si rinvengono in tutti i contratti di mutuo all'origine dell'odierno contendere perché presenti nel “Documento di sintesi” di ciascuno dei suddetti contratti (cfr. all. B al mutuo 2.3.2005, all. D al mutuo 26.9.2008, all. C al mutuo 7.3.2011, rispettivamente docc. 2, 4, 6 fasc. monitorio cit.) indipendentemente dalla presenza o meno del piano di ammortamento (pure allegato, come visto, ai mutui 26.9.2008 e 7.3.2011), il quale non integra requisito a pena di nullità del contratto di mutuo essendo sufficienti gli anzidetti elementi per assolvere al presupposto di determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto;
- (v) sulle denunciate invalidità del contratto di conto corrente, reputa questo
Tribunale che al riguardo la domanda attorea meriti accoglimento non tanto per intervenuto accertamento in giudizio delle invalidità negoziali in questione, quanto per mancato assolvimento a opera della convenuta/attrice in senso sostanziale dell'onere probatorio sulla medesima gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ordine alla creditoria da essa azionata.
Costituisce principio esegetico consolidato che la banca che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento mediante la produzione, oltre che del contratto di conto corrente, altresì degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. già Cass. n. 23974/2010), in quanto solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione: la produzione degli estratti conto deve coprire l'intero periodo, sin dall'inizio del rapporto e senza cesure di continuità (cfr., ex aliis, Cass. n.
23313/2018 così recante nella massima ufficiale “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare
l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”, conf. Cass. ord. n. 13258/2017, Cass. n.
9365/2018); d'altronde, come già affermato dalla citata Cass. n. 23974/2010 e numerosi successivi conformi (Cass. n. 1842/2011, Cass. n. 19696/2014, Cass. n.
7972/2016), l'istituto bancario non può sottrarsi alla produzione in giudizio dell'intera serie degli estratti conto relativi al rapporto in contesa invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritte contabili oltre dieci anni,
“perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito”.
Tanto premesso, si osserva come nel presente giudizio - secondo quanto già rilevato in sede di ordinanza ex art. 649 c.p.c. (cfr. verbale di udienza cd. cartolare 24.5.2022) - parte convenuta ha prodotto gli estratti conto del rapporto di c/c solo a far data dal II semestre 2012 (cfr. all. C alla comparsa di costituzione e risposta) e, nonostante il rilievo di lacuna documentale già formulato appunto da questo giudice nella suddetta ordinanza, non ha più prodotto in giudizio alcunché né ha avanzato istanza di c.t.u. per la ricostruzione del saldo del rapporto, né depositato perizia econometrica i contabile di parte a sostegno della propria ricostruzione del rapporto stesso:
v'è da dire del resto come, trattandosi di un rapporto aperto a ottobre 2003
(cfr. doc. 1 fasc. monitorio), il gap temporale da colmare sarebbe troppo ampio
(quasi un decennio, 2003-2012) sì da rendere comunque inattendibili i risultati di una eventuale indagine tecnico/contabile al riguardo, ragion per cui questa non è stata disposta neppure ex officio né risultano applicabili gli arresti giurisprudenziali che consentono la ricostruzione del saldo del rapporto pur in presenza di lacune documentali nella serie continua degli estratti conto, ma quando le lacune non sono così consistenti e dunque una rielaborazione complessiva del rapporto è possibile perché esigui i “salti” da colmare e conseguentemente ricostruibile con una buona dose di credibilità e verosimiglianza quanto accaduto a livello “contabile” in tali “salti”.
Per le ragioni ora dette, il credito fondato sul contratto di c/c è rimasto privo di adeguato supporto probatorio e quindi il d.i. in parte qua deve essere revocato;
- (vi) sull'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'attore per conformità della stessa al cd. schema ABI e sull'eccezione di decadenza della
Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., val la pena sotto il primo profilo (nullità) evidenziare che, anche a prescindere dalla distinzione tra fideiussioni specifiche e fideiussioni omnibus - alle quali ultime unicamente si applicano, secondo l'impostazione seguita anche da questo giudice, i principi dettati in materia a tutela della libertà di concorrenza - una eventuale nullità ha portata parziale e quindi non invalida l'intero contratto, non avendo nella specie parte attrice specificamente dedotto né provato che la fideiussione non sarebbe stata conclusa senza le clausole colpite dalla censura di nullità.
Ad ogni modo, e il rilievo è dirimente, pur non potendosi qualificare la fideiussione rilasciata dall'odierno opponente come contratto autonomo di garanzia per i motivi già espositi nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 24.5.2022 cit.1, neppure può predicarsi l'invalidità anche solo parziale della garanzia in 1 In tal senso, sovviene il rilievo per cui non risulta sufficiente a qualificare un negozio di prestazione di garanzia personale quale “contratto autonomo di garanzia” la discorso atteso che questa prevede per un verso la clausola di pagamento
“immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” e, per altro verso, l'estinzione della fideiussione non già alla scadenza dell'obbligazione principale bensì al suo integrale adempimento (cfr. rispettivamente artt. 7 e 6 di entrambe le fideiussioni rilasciate dall'opponente e di cui ai docc. 25 e 26 fasc. monitorio, clausole peraltro corredate da doppia sottoscrizione).
Ne discende che, sotto il primo aspetto, trova applicazione il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità e di merito per cui in presenza di garanzie fideiussorie cd. a prima/a semplice richiesta il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi osservato anche tramite una semplice richiesta stragiudiziale (cfr. ex pluribus Cass. n. 22346/2017, Cass. ord. n.
31509/2021, C. App. Venezia n. 1834/2022, C. App. Milano n. 220/2023 e di recente C. App. Firenze n. 1163/20242) quale, nel caso di specie, la ha CP_7
circostanza che esso contenga la clausola di pagamento cd. a prima richiesta: integra infatti opinione di questo giudicante, confortata dalla prassi sia dell'ufficio di appartenenza, sia di altri uffici di merito e dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex aliis Cass. n. 25860/2020, Cass. n. 12152/2016, Cass. n. 22233/2014, Cass. n. 7320/2012, Cass. n. 19736/2011 sino a risalire alle notissime Cass. S.U. n. 3947/2010) che l'autonomia della garanzia prestata rispetto al rapporto negoziale garantito debba necessariamente passare dalla pattuizione inerente l'impossibilità per il garante di sollevare, nei confronti del creditore, le eccezioni che spetterebbero al debitore garantito (clausola cd. “senza eccezioni”), solo così venendo effettivamente a mancare il carattere tipico di accessorietà della garanzia fideiussoria rispetto al rapporto negoziale sottostante (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 3947/2010 cit., “L'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria”). 2 “Occorre, quindi, verificare se l'iniziativa assunta da [omississ] nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e con le corrette modalità correlate al tipo di garanzia prestata dai ove Parte_3 si consideri che la clausola n. 7 della fideiussione costituisce una clausola c.d. solve et repete, che – pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale – consente comunque alla di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei CP_7 medesimi. Essendo, come detto, la fideiussione del 19.03.2014 del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020). Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare
“immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la provato di aver inviato alla creditrice principale e al fideiussore (cfr. doc. J allegato alla mem. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte convenuta) e contenente espressa intimazione di pagamento per lo scoperto dei mutui e del c/c azionati nel procedimento monitorio posto all'origine della presente opposizione;
quanto al secondo profilo, torna applicabile l'ulteriore consolidato principio interpretativo per cui, qualora “la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento,
l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (cfr. ex pluribus Cass. n. 16836/2015,
Cass. ord. n. 26906/2023).
In definitiva, l'opposizione merita accoglimento limitatamente al saldo debitore portato dal contratto di c/c siccome privo di adeguata prova.
III. La parziale soccombenza reciproca fra le parti vale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 1270/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 13-15.11.2021;
2) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta, dell'importo complessivo di euro 341.408,23 quale saldo debitore riveniente dai tre contratti di mutuo fondiario 2.3.2005, 26.9.2008 e 7.3.2011 oltre interessi su tali somme come da domanda monitoria e al netto del saldo debitore del contratto di c/c n. 88610960 - 37166/73;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Pistoia, 14/05/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini
decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass., 26/09/2017, n. 22346)”.