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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/12/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott. Daniele Bravi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2314 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Fabiola Marchetti
Ricorrente
E
(c.f.: , rappresentato e difeso nel presente giudizio, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Carpineti
Resistente
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 31.5.2024 – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con , in data 5.6.1988, e che dal matrimonio erano nate due figlie, (6.1.1990) e Controparte_1 Per_1
(14.4.1996), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti - chiedeva al Tribunale Per_2
1 adito di: “a) autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda di fissare la propria residenza;
b) pronunciare, ai sensi dell'art. 473 bis 4) C.P.C., la separazione personale dei coniugi nel matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Parte_1 Controparte_1 annotazione della sentenza;
c) assegnare alla ricorrente i mobili come meglio specificati in premessa;
d) autorizzare la sig.ra a ritirare i propri effetti personali ed il mobilio non appena la stessa riesca a reperire una nuova Parte_1 sistemazione per sé stessa;
e) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Controparte_1
, almeno finché la stessa non riesca a trovare un posto di lavoro che le possa garantire di mantenere uno Parte_1 stile di vita adeguato, pari ad euro 400,00 mensili, alla luce dei redditi percepiti dal sig. e degli Controparte_1 investimenti da lui eseguiti, compresi i periodici acquisti di autovetture, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; g) disporre la suddivisione di tutti i beni immobili e mobili registrati acquistati in costanza di matrimonio, e disporre la liquidazione del 50% del loro valore in favore della sig.ra
, oltre la intestazione della casa coniugale alla figlia con usufrutto ad entrambi i coniugi;
h) Parte_1 Per_2 ordinare al sig. di saldare il finanziamento della Opel Corsa, acquistata usata in costanza di Controparte_1 matrimonio, e intestarne la proprietà alla ricorrente ”. Parte_1
A sostegno della propria richiesta parte ricorrente deduceva che: da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più avuto una unione affettiva e sentimentale ed era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
la ricorrente non aveva Parte_1 disponibilità economiche tali da poter sostenere una vita autonoma;
la era disponibile a Parte_1 lasciare la casa coniugale, di cui ambedue i coniugi erano usufruttuari al 50% e la figlia nuda Per_2 proprietaria;
la ricorrente era proprietaria di un altro appartamento sito in Cisterna di Latina (LT), Via
Appia Nord n. 1; i coniugi avevano acquistato, in costanza di matrimonio, due terreni seminativi ed un frutteto, entrati nella comunione dei beni, anche mediante risorse della ricorrente, sostenuta economicamente dai propri genitori;
la era proprietaria della quota di 1/7 del garage distinto Parte_1 al Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina al Foglio 17, p.lla 263, sub 2, e desiderava che il marito le liquidasse tale quota intestandosi l'intero cespite;
i coniugi dovevano ripartire al 50% il valore degli autoveicoli dello acquistati in costanza di matrimonio ed in regime di comunione dei CP_1 beni;
lo doveva saldare il finanziamento contratto per l'acquisto del veicolo in uso alla CP_1 ricorrente;
aveva sempre partecipato attivamente ed economicamente, anche mediante Parte_1
l'aiuto dei proprio genitori, alla vita familiare, occupandosi della gestione domestica e della manutenzione dei terreni confinanti con la casa coniugale;
era necessario riconoscere un assegno di mantenimento pari ad almeno € 400,00 mensili alla “fino a che la ricorrente non troverà un posto di Parte_1 lavoro stabile e con uno stipendio tale da poterle permettere di vivere in maniera autonoma e svincolata dal marito.
Eventualmente, la sig.ra è disponibile ad accettare una liquidazione una tantum, da quantificare e concordare Parte_1 tra le parti in misura non inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00), anche alla luce del prestito di € 12.000,00 utilizzato dal sig. per la copertura dei kiwi nel terreno in comproprietà tra gli stessi”. CP_1
2 , costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione e chiedeva di Controparte_1 autorizzare la suddivisione e/o la vendita dei beni immobili cointestati e disporre la suddivisone del ricavato in ragione del 50% ciascuno, con rigetto delle ulteriori domande proposte.
Al riguardo deduceva che: la casa coniugale era di proprietà esclusiva del marito avendola ricevuta per donazione dal proprio padre prima del matrimonio e la se ne era già allontanata a far data da Parte_1 settembre 2024; la era titolare di contratto di lavoro a tempo determinato con mansione di Parte_1 parrucchiera, impiego che la stessa aveva già ricoperto in precedenza presso un diverso salone;
la ricorrente era proprietaria di “beni immobili personali, quali un appartamento in Cisterna di Latina Via Appia
Nord n. 1 attualmente concesso in locazione, per l'acquisto del quale il Sig. elargiva, in costanza di CP_1 matrimonio, alla moglie la somma di quaranta milioni del vecchio conio e n. tre garages sempre in Cisterna di Latina, di cui due concessi in locazione, nonchè altri beni in comproprietà con i familiari e con il marito, il quale nulla oppone alla vendita degli stessi ed alla suddivisione del ricavato al 50% tra i coniugi, non avendo al momento il medesimo alcuna possibilità economica di acquistare la quota della moglie, né di liquidarla con un importo pari ad euro 30.000,00, come dalla stessa richiesto”; il resistente era disponibile a trasferire alla moglie la proprietà dell'autovettura in uso alla stessa purché la sostenesse i costi del trasferimento;
il resistente svolgeva la mansione di Parte_1 autotrasportatore contoterzista presso la propria ditta individuale e percepiva un reddito mensile pari ad euro 1.700,00 circa;
la moglie aveva una situazione economica assai più florida di quella rappresentata e non necessitava di un assegno di mantenimento, ben potendo la stessa godere di uno tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 18.2.2025, il Giudice istruttore, sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, disponeva che parte ricorrente depositasse la certificazione unilav, e rinviava all'uopo all'udienza del 5.3.2025.
Con successiva ordinanza del 6.5.2025, il Giudice istruttore “considerato che la ricorrente risulta assunta da gennaio 2025 con contratto a tempo determinato e con retribuzione pari ad euro 776.00 (v. bonifico gennaio 2025), ha un reddito da locazione di euro 400,00 mensili (sebbene la conduttrice – allo stato – sia morosa), è comproprietaria di diversi immobili, anche unitamente al marito;
atteso che il resistente percepisce euro 1.700,00 mensili ed ha un finanziamento di euro 496,00 con scadenza ad agosto 2025; ritenuto, pertanto, che non ricorrono i presupposti per
l'attribuzione dell'assegno di mantenimento alla moglie”, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art.473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 2.12.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo Giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.9.2025) - la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
*******
Preliminarmente, va rilevato che la causa appare matura per la decisione e non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori.
3 Sempre, in via preliminare, va ulteriormente rilevato che parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha espressamente rinunciato: “alla richiesta di assegnazione dei beni mobili indicati nel ricorso in quanto sono stati già prelevati dalla ricorrente senza contestazione alcuna da parte del marito (lett. c) e Controparte_1
d) delle conclusioni di cui al ricorso); - alla richiesta dell'assegno di mantenimento (“almeno finché la stessa non riesca a trovare un posto di lavoro che le possa garantire uno stile di vita adeguato”), anche alla luce del provvedimento di rigetto emesso dalla Corte d'Appello di Roma nel giudizio di reclamo promosso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra emesso dal G.I. del Tribunale di Latina in Parte_1 data 05/03/2025 (lett. e) delle conclusioni di cui al ricorso), nonché alla luce del contratto di lavoro in essere dal mese di gennaio c.a. e fino al prossimo gennaio 2026; - alla richiesta di divisione al 50% dei mobili registrati, nonché al saldo del finanziamento acceso a nome di per l'acquisto della Opel Corsa usata, essendo stato completamente Controparte_1 pagato dal resistente nelle more del presente giudizio, come anche dichiarato dalla controparte nelle proprie conclusioni del
30/09/2025, mentre la ricorrente dichiara di non avanzare nessuna pretesa sulla autovettura Alfa Romeo Stelvio acquistata e saldata dal resistente (lett. e ed h di cui al ricorso); - alla richiesta di intestazione della casa coniugale alla figlia (lett. g)”. Per_2
Pertanto, nessuna statuizione dovrà essere adottata in ordine alle domande di cui “ai punti c), d), e), h) e parzialmente g) di cui al ricorso per la separazione personale dei coniugi” di parte ricorrente, in quanto espressamente rinunciate in sede di precisazione delle conclusioni.
Sulla domanda di separazione
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, le allegazioni delle parti, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si evince, quindi, che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4 Sulle ulteriori domande
Come noto, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Ne deriva che la domanda avanzata da ambedue le parti di autorizzare la suddivisione e/o la vendita dei beni immobili cointestati e disporre la suddivisone del ricavato in ragione del 50% ciascuno, non può che essere dichiarata inammissibile in questa sede.
Sulle spese processuali
Motivi di equità, suggeriti dall'iter processuale e dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, in atti generalizzati, che hanno contratto matrimonio in Latina in data 5.6.1988 (con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 143, P. II, Serie A dell'anno 1988);
DICHIARA inammissibile la domanda di divisione avanzata da ambedue le parti;
COMPENSA le spese di lite;
MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Latina, 22.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott. Daniele Bravi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2314 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Fabiola Marchetti
Ricorrente
E
(c.f.: , rappresentato e difeso nel presente giudizio, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Carpineti
Resistente
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 31.5.2024 – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con , in data 5.6.1988, e che dal matrimonio erano nate due figlie, (6.1.1990) e Controparte_1 Per_1
(14.4.1996), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti - chiedeva al Tribunale Per_2
1 adito di: “a) autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda di fissare la propria residenza;
b) pronunciare, ai sensi dell'art. 473 bis 4) C.P.C., la separazione personale dei coniugi nel matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Parte_1 Controparte_1 annotazione della sentenza;
c) assegnare alla ricorrente i mobili come meglio specificati in premessa;
d) autorizzare la sig.ra a ritirare i propri effetti personali ed il mobilio non appena la stessa riesca a reperire una nuova Parte_1 sistemazione per sé stessa;
e) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Controparte_1
, almeno finché la stessa non riesca a trovare un posto di lavoro che le possa garantire di mantenere uno Parte_1 stile di vita adeguato, pari ad euro 400,00 mensili, alla luce dei redditi percepiti dal sig. e degli Controparte_1 investimenti da lui eseguiti, compresi i periodici acquisti di autovetture, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; g) disporre la suddivisione di tutti i beni immobili e mobili registrati acquistati in costanza di matrimonio, e disporre la liquidazione del 50% del loro valore in favore della sig.ra
, oltre la intestazione della casa coniugale alla figlia con usufrutto ad entrambi i coniugi;
h) Parte_1 Per_2 ordinare al sig. di saldare il finanziamento della Opel Corsa, acquistata usata in costanza di Controparte_1 matrimonio, e intestarne la proprietà alla ricorrente ”. Parte_1
A sostegno della propria richiesta parte ricorrente deduceva che: da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più avuto una unione affettiva e sentimentale ed era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
la ricorrente non aveva Parte_1 disponibilità economiche tali da poter sostenere una vita autonoma;
la era disponibile a Parte_1 lasciare la casa coniugale, di cui ambedue i coniugi erano usufruttuari al 50% e la figlia nuda Per_2 proprietaria;
la ricorrente era proprietaria di un altro appartamento sito in Cisterna di Latina (LT), Via
Appia Nord n. 1; i coniugi avevano acquistato, in costanza di matrimonio, due terreni seminativi ed un frutteto, entrati nella comunione dei beni, anche mediante risorse della ricorrente, sostenuta economicamente dai propri genitori;
la era proprietaria della quota di 1/7 del garage distinto Parte_1 al Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina al Foglio 17, p.lla 263, sub 2, e desiderava che il marito le liquidasse tale quota intestandosi l'intero cespite;
i coniugi dovevano ripartire al 50% il valore degli autoveicoli dello acquistati in costanza di matrimonio ed in regime di comunione dei CP_1 beni;
lo doveva saldare il finanziamento contratto per l'acquisto del veicolo in uso alla CP_1 ricorrente;
aveva sempre partecipato attivamente ed economicamente, anche mediante Parte_1
l'aiuto dei proprio genitori, alla vita familiare, occupandosi della gestione domestica e della manutenzione dei terreni confinanti con la casa coniugale;
era necessario riconoscere un assegno di mantenimento pari ad almeno € 400,00 mensili alla “fino a che la ricorrente non troverà un posto di Parte_1 lavoro stabile e con uno stipendio tale da poterle permettere di vivere in maniera autonoma e svincolata dal marito.
Eventualmente, la sig.ra è disponibile ad accettare una liquidazione una tantum, da quantificare e concordare Parte_1 tra le parti in misura non inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00), anche alla luce del prestito di € 12.000,00 utilizzato dal sig. per la copertura dei kiwi nel terreno in comproprietà tra gli stessi”. CP_1
2 , costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione e chiedeva di Controparte_1 autorizzare la suddivisione e/o la vendita dei beni immobili cointestati e disporre la suddivisone del ricavato in ragione del 50% ciascuno, con rigetto delle ulteriori domande proposte.
Al riguardo deduceva che: la casa coniugale era di proprietà esclusiva del marito avendola ricevuta per donazione dal proprio padre prima del matrimonio e la se ne era già allontanata a far data da Parte_1 settembre 2024; la era titolare di contratto di lavoro a tempo determinato con mansione di Parte_1 parrucchiera, impiego che la stessa aveva già ricoperto in precedenza presso un diverso salone;
la ricorrente era proprietaria di “beni immobili personali, quali un appartamento in Cisterna di Latina Via Appia
Nord n. 1 attualmente concesso in locazione, per l'acquisto del quale il Sig. elargiva, in costanza di CP_1 matrimonio, alla moglie la somma di quaranta milioni del vecchio conio e n. tre garages sempre in Cisterna di Latina, di cui due concessi in locazione, nonchè altri beni in comproprietà con i familiari e con il marito, il quale nulla oppone alla vendita degli stessi ed alla suddivisione del ricavato al 50% tra i coniugi, non avendo al momento il medesimo alcuna possibilità economica di acquistare la quota della moglie, né di liquidarla con un importo pari ad euro 30.000,00, come dalla stessa richiesto”; il resistente era disponibile a trasferire alla moglie la proprietà dell'autovettura in uso alla stessa purché la sostenesse i costi del trasferimento;
il resistente svolgeva la mansione di Parte_1 autotrasportatore contoterzista presso la propria ditta individuale e percepiva un reddito mensile pari ad euro 1.700,00 circa;
la moglie aveva una situazione economica assai più florida di quella rappresentata e non necessitava di un assegno di mantenimento, ben potendo la stessa godere di uno tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 18.2.2025, il Giudice istruttore, sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, disponeva che parte ricorrente depositasse la certificazione unilav, e rinviava all'uopo all'udienza del 5.3.2025.
Con successiva ordinanza del 6.5.2025, il Giudice istruttore “considerato che la ricorrente risulta assunta da gennaio 2025 con contratto a tempo determinato e con retribuzione pari ad euro 776.00 (v. bonifico gennaio 2025), ha un reddito da locazione di euro 400,00 mensili (sebbene la conduttrice – allo stato – sia morosa), è comproprietaria di diversi immobili, anche unitamente al marito;
atteso che il resistente percepisce euro 1.700,00 mensili ed ha un finanziamento di euro 496,00 con scadenza ad agosto 2025; ritenuto, pertanto, che non ricorrono i presupposti per
l'attribuzione dell'assegno di mantenimento alla moglie”, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art.473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 2.12.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo Giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.9.2025) - la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
*******
Preliminarmente, va rilevato che la causa appare matura per la decisione e non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori.
3 Sempre, in via preliminare, va ulteriormente rilevato che parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha espressamente rinunciato: “alla richiesta di assegnazione dei beni mobili indicati nel ricorso in quanto sono stati già prelevati dalla ricorrente senza contestazione alcuna da parte del marito (lett. c) e Controparte_1
d) delle conclusioni di cui al ricorso); - alla richiesta dell'assegno di mantenimento (“almeno finché la stessa non riesca a trovare un posto di lavoro che le possa garantire uno stile di vita adeguato”), anche alla luce del provvedimento di rigetto emesso dalla Corte d'Appello di Roma nel giudizio di reclamo promosso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra emesso dal G.I. del Tribunale di Latina in Parte_1 data 05/03/2025 (lett. e) delle conclusioni di cui al ricorso), nonché alla luce del contratto di lavoro in essere dal mese di gennaio c.a. e fino al prossimo gennaio 2026; - alla richiesta di divisione al 50% dei mobili registrati, nonché al saldo del finanziamento acceso a nome di per l'acquisto della Opel Corsa usata, essendo stato completamente Controparte_1 pagato dal resistente nelle more del presente giudizio, come anche dichiarato dalla controparte nelle proprie conclusioni del
30/09/2025, mentre la ricorrente dichiara di non avanzare nessuna pretesa sulla autovettura Alfa Romeo Stelvio acquistata e saldata dal resistente (lett. e ed h di cui al ricorso); - alla richiesta di intestazione della casa coniugale alla figlia (lett. g)”. Per_2
Pertanto, nessuna statuizione dovrà essere adottata in ordine alle domande di cui “ai punti c), d), e), h) e parzialmente g) di cui al ricorso per la separazione personale dei coniugi” di parte ricorrente, in quanto espressamente rinunciate in sede di precisazione delle conclusioni.
Sulla domanda di separazione
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, le allegazioni delle parti, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si evince, quindi, che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4 Sulle ulteriori domande
Come noto, nei giudizi di separazione e di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione e di divorzio, soggette al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Ne deriva che la domanda avanzata da ambedue le parti di autorizzare la suddivisione e/o la vendita dei beni immobili cointestati e disporre la suddivisone del ricavato in ragione del 50% ciascuno, non può che essere dichiarata inammissibile in questa sede.
Sulle spese processuali
Motivi di equità, suggeriti dall'iter processuale e dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, in atti generalizzati, che hanno contratto matrimonio in Latina in data 5.6.1988 (con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. 143, P. II, Serie A dell'anno 1988);
DICHIARA inammissibile la domanda di divisione avanzata da ambedue le parti;
COMPENSA le spese di lite;
MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Latina, 22.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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