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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2492/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VERDERICO NICOLA e dall'AVV. VERDERICO ANTONIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/11/2024 ha adito il Tribunale Parte_1 chiedendo l'annullamento della Ordinanza - Ingiunzione n. 000762584, notificata per compiuta giacenza il 27/10/2024 (data tentativo consegna raccomandata A.G. del
17/10/24 – raccomandata comunicazione avvenuto deposito notificata il 22/10/2024), a mezzo della quale, il Direttore pro tempore della sede di Messina, ha ingiunto il CP_1 pagamento della somma complessiva di € 301,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per il presunto mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2020. CP_
2- L' costituendosi, dopo aver contestato i motivi di opposizione, ha dedotto di avere comunque provveduto ad annullare in autotutela la ordinanza-ingiunzione opposta ed ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio. CP_
3- Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' documentato di aver annullato in autotutela l'ordinanza-ingiunzione opposta con Disposizione n°
480000-25-0285 del 05/05/2025 avente ad oggetto: Provvedimento di annullamento in
Autotutela del provvedimento, notificato in data 22/10/2024, in materia di "Contributi -
AZIENDE" Ordinanza - Ingiunzione n. OI-00762584 prot.
4800.11/10/2024.0654183. CP_1
4- Per quanto concerne le spese, va evidenziato che la Suprema Corte (cfr Cass. n. 35144 pubb. il 31.12.2024), in accoglimento del regolamento di competenza proposto in un caso analogo dal Tribunale di Caltagirone a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, ha ritenuto che “in quanto la controversia riguarda un'opposizione a ordinanza-ingiunzione che ha ad oggetto gli obblighi dei datori di lavoro e l'applicazione delle sanzioni per l'inadempimento di tali obblighi, per i quali
è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, “del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente”, ai sensi dell'art. 444, 3° comma c.p.c., richiamato, tramite il riferimento agli art. 442 e ss. c.p.c., dall'art. 35 della legge n. 89/81 (disciplina delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie).
Trattasi di competenza speciale inderogabile.
2. La sede giudiziaria competente è quindi il Tribunale di Catania, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha proceduto alla contestazione, ha emesso CP_1
l'ordinanza ingiunzione impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente
a ricevere il pagamento;
invece, la sede di Caltagirone è solo una sede operativa, CP_1 non investita del potere di gestione esterna, quindi, non è legittimata a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento ovvero a restituirne l'eccedenza.
3. L'affermazione del predetto principio, dal quale deriva la individuazione della competenza territoriale del tribunale di Catania a conoscere e decidere sulla controversia relativa agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è in linea con altri precedenti della Corte
(ord. n.6178/19 in tema di avviso di addebito, ord. n.5850/2018 per una cartella di pagamento INAIL, ord. n.10702/15 per l'individuazione dell'ufficio investito del potere di gestione esterna legittimato a pretendere il pagamento dei contributi, ed altre pronunce ivi richiamate)”. In senso conforme, la S.C. (cfr Cass. n. 31429/2024 pubbl. il 06.12.2024) ha ritenuto che “Va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania. Trattandosi di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, trova applicazione l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica preso il luogo della commessa violazione. Nel caso, si tratta di omesso pagamento di contributi, sicchè vale la regola dell'art. 1182, comma 3, cod. civ. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, nella specie CP_1 essendo l'obbligazione portable, la violazione si consuma nel luogo in cui il pagamento doveva essere effettuato, dunque presso la sede dell'ente creditore. Sul punto, questa
Corte ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. civ., le controversie inerenti agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento ed a restituirne l'eventuale eccedenza (ex multis, Cass. n.10055/2020, 30472/2019; n. 6178/2019; n. 10702/2015,
n. 23893/2004).
Nel caso di specie, poiché è stata la sede territoriale dell' di Catania a procedere CP_1 alla contestazione e ad emettere le ordinanze ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento dell'ufficio di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava CP_1 eseguito alla sede di Catania”.
Nel caso in esame, è la sede di Messina ad aver proceduto alla contestazione della CP_1 violazione con gli atti di accertamento richiamati nella ordinanza-ingiunzione.
Pertanto, sulla scorta dei richiamati pronunciamenti della Suprema Corte, la sede giudiziaria competente era il Tribunale di Messina, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha proceduto alla contestazione, ha emesso l'ordinanza ingiunzione CP_1 impugnata ed ha irrogato le sanzioni, ed è pertanto competente a ricevere il pagamento.
Tuttavia, la statuizione di cessazione della materia del contendere è pregiudiziale rispetto al vaglio della questione della competenza che può rilevare solo ai fini delle spese.
Si osserva, in proposito, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di competenza e finanche di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia (cfr Cassazione n. 4951/2023; Cass. S.U. n.
18956/2003).
Le spese del giudizio devono, dunque, essere per intero compensate tra le parti, in ragione, per un verso, della fondatezza della domanda - che emerge dall'annullamento CP_ in autotutela operato dall' - e, per altro verso, dell'incompetenza di questo Tribunale
e della circostanza che l'annullamento è intervenuto in data comunque antecedente alla prima udienza del 8 Luglio 2025.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2492/2024 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 09.07.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano