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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/12/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1423 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. MAINARDI CHIARA, presso Parte_1 C.F._1 il cui Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'avv. BRACHI LUCA, presso il cui Studio Parte_2 C.F._2 ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.10.2025, anno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
19.07.2010 a Montemurlo (PO), trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Montemurlo, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2010, Parte II, Serie A, atto n. 12.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dall'unione delle parti è nata la figlia in data 6.12.2002, oggi Per_1 maggiorenne, ancora non del tutto autosufficiente;
(2) che essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi le parti hanno chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto di
1 omologazione di separazione dal Tribunale di Prato in data 15.06.2022; (3) che la convivenza tra i coniugi non è più ripresa;
(4) che le parti sono economicamente indipendenti e che la figlia Per_1 ha avviato da pochi mesi la propria attività lavorativa, pertanto non risulta ancora economicamente indipendente.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1. La casa familiare sita in Montemurlo (PO), Via Meucci 5, di proprietà di entrambe le parti, rimarrà in uso e godimento della SI.ra unitamente alla figlia maggiorenne, Parte_3 Per_2
.
[...]
2. il SI. si impegna a provvedere – con successivo e distinto atto notarile - al Parte_1 trasferimento in favore della figlia della propria quota di proprietà dell'abitazione familiare Per_1 di Via Meucci 5;
3. Il SI. si impegna comunque a continuare a provvedere al pagamento del 50% Parte_1 delle restanti rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione;
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragion per cui reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni integrativi di mantenimento.
8. Le parti convengono che a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente parzialmente autosufficiente, il SI. corrisponderà un assegno Parte_1 mensile di € 350,00 alla figlia per i 18 mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo Per_1 di divorzio e, dunque, fino al mese di marzo 2027 compreso, superato il quale lo stesso non dovrà più nulla alla figlia maggiorenne a titolo di contributo al mantenimento. Il predetto assegno verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla figlia entro il giorno 10 (dieci) di Per_1 ogni mese;
9. il SI. nulla dovrà per le spese straordinarie della figlia alle quali la Parte_1 Per_1 stessa potrà provvedere autonomamente con gli introiti della propria attività lavorativa;
10. il SI. si impegna a trasferire alla SI.ra l'intera somma che Parte_1 Parte_2 gli verrà liquidata alla scadenza della polizza assicurativa n. 21930700 a lui intestata, prevista per il 2.05.2035 (V. All.);
11. il SI. si impegna altresì a corrispondere le spese documentate relative alla Parte_1 cura ed al mantenimento del cane CI in custodia presso l'abitazione della SI.ra .”. Parte_2
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i
2 termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi anche in relazione al mantenimento della prole;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, non sono in Per_1 contrasto con gli interessi della stessa;
rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale, accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge,
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
in data 19.07.2010 a Montemurlo (PO), trascritto nei
[...] Parte_2 registri dello Stato civile del Comune di Montemurlo, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2010, Parte II, Serie A, atto n. 12;
2. Omologa le seguenti condizioni:
a) La casa familiare sita in Montemurlo (PO), Via Meucci 5, di proprietà di entrambe le parti, rimarrà in uso e godimento della SI.ra unitamente alla figlia maggiorenne, Parte_3
. Persona_2
b) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragion per cui reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni integrativi di mantenimento.
c) Le parti convengono che a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente parzialmente autosufficiente, il SI. corrisponderà un Parte_1 assegno mensile di € 350,00 alla figlia per i 18 mesi successivi alla sottoscrizione Per_1 del presente accordo di divorzio e, dunque, fino al mese di marzo 2027 compreso, superato il quale lo stesso non dovrà più nulla alla figlia maggiorenne a titolo di contributo al mantenimento. Il predetto assegno verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla figlia entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
Per_1
d) il SI. nulla dovrà per le spese straordinarie della figlia alle Parte_1 Per_1 quali la stessa potrà provvedere autonomamente con gli introiti della propria attività lavorativa;
3 3. Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
a) il SI. si impegna a provvedere – con successivo e distinto atto Parte_1 notarile - al trasferimento in favore della figlia della propria quota di proprietà Per_1 dell'abitazione familiare di Via Meucci 5;
b) Il SI. si impegna comunque a continuare a provvedere al Parte_1 pagamento del 50% delle restanti rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione;
c) il SI. si impegna a trasferire alla SI.ra l'intera Parte_1 Parte_2 somma che gli verrà liquidata alla scadenza della polizza assicurativa n. 21930700 a lui intestata, prevista per il 2.05.2035;
d) il SI. si impegna altresì a corrispondere le spese documentate Parte_1
CP_ relative alla cura ed al mantenimento del cane in custodia presso l'abitazione della SI.ra ; Parte_2
4. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montemurlo (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
5. Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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