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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5730 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. ACAMPORA MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Macedonia n. 10;
E
, nato a [...] il [...], C.F. RT
rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._2 atti, dall'avv. ACAMPORA MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Macedonia n. 10;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 21/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
22/03/2004; che dalla loro unione erano nate le figlie (nata Per_1
a Napoli il 16/07/2004), (nata a [...] il [...]), Per_2
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il ER Per_4
27/12/2015); che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 11/09/2019, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cronol.
5214/2019 del 19/09/2019 reso nel procedimento RG 12735/2019; che dal momento della separazione non si era più ricostruita alcuna communio né i coniugi avevano più coabitato;
che allo stato il sig.
era privo di lavoro stabile e svolgeva lavori saltuari RT come operaio;
che la sig.ra aveva intrapreso una Parte_1 nuova relazione sentimentale da cui era nata un'altra figlia e si dedicava prevalentemente alla cura e crescita delle figlie;
tanto premesso, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
22/04/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come precisate con note sottoscritte, depositate in data 04/07/2025:
“1. disporre che le figlie minori , , restino affidati Per_2 ER Per_4 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
2 amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Le figlie minori e resteranno collocate Per_2 ER Per_4 prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a settimane alterne dal venerdì fino alla domenica sera dopo
l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00; durante i giorni infrasettimanali almeno due volte e specificamente il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 22.00 con facoltà di tenere ulteriormente le minori compatibilmente alle esigenze di salute, scolastiche e sportive dello stesso e con preventiva richiesta alla madre;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale
e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. tramite accredito in c/c intestato alla IG RT
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, verserà Parte_1
l'assegno di mantenimento per le figlie minori e per la figlia maggiorenne pari nel complesso ad € 500,00, assegno che Per_1 sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di divorzio la IG uale contributo di mantenimento per le figlie percepirà Pt_1 per l'intero nella misura del 100% dell' assegno unico familiare per tutte le quattro figlie pari ad euro 600,00 mensili.
Le parti precisano quanto all'assegno di mantenimento stabilito per la figlia maggiorenne e le tre figlie minori e Per_1 Per_2 ER
, concordato in € 500,00 a carico del signor Per_4 RT
3 che lo stesso andrà così ripartito: € 100,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne ed € 400,00 per le tre figlie minori oltre il 100% dell'assegno unico familiare (pari ad € 600,00).
Detto importo andrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito su Poste-Pay intestato alla IG . Parte_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.6/C) per tutte le alte spese si farà riferimento al
Protocollo siglato dal Tribunale di Napoli con l'ordine degli avvocati di
Napoli di cui viene rilasciato copia a ciascuna parte.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio
8. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione altra di carattere patrimoniale.
9.Per tutto quanto non previsto soccorreranno le norme vigenti in materia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter
4 porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 22/03/2004 (atto n. 26, parte I, s. sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp. att. cpc.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 15/7/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Valeria Rosetti
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