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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/11/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4734/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUNIBERTI SARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANZANI Controparte_1 C.F._2
SILVIA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio dell'11.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Somma Lombardo in data 30.09.2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.67, Parte II, Serie A, anno 2000), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Somma Lombardo, via Pandolfi n. 61 di proprietà esclusiva della ricorrente.
Dall'unione nasceva, il 19.07.2003, la figlia . Per_1
Con ricorso depositato il 19.12.2024 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione e proponeva, altresì, domanda divorzile ex art. 473bis.49 c.p.c.
Il resistente si costituiva proponendo autonome domande.
All'esito della prima udienza, avendo le parti trovato un accordo, con sentenza n. 411 del 25.3.2025, ad oggi passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione alle seguenti condizioni: Per_
“- danno atto dell'autosufficienza di e che, pertanto, non è dovuto alcun assegno per lei;
- il resistente rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento e divorzile e di assegnazione della casa familiare, nonché alle domande relative ai conti correnti. La ricorrente accetta le rinunce;
- spese compensate”.
La causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza dell'11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e chiedevano che venisse emessa sentenza divorzile.
Mentre parte resistente chiedeva solo che venisse emessa sentenza sullo status, con autorizzazione all'asportazione dalla casa coniugale dei suoi beni ed effetti personali, parte ricorrente domandava anche l'assegnazione della casa familiare e l'accoglimento delle seguenti domande:
“a) Residenza anagrafica del Sig. CP_1
Si chiede che il Sig. venga invitato a provvedere tempestivamente alla variazione della CP_1 propria residenza anagrafica, avendo egli abbandonato l'abitazione coniugale sin dal mese di ottobre
2023, al fine di evitare oneri fiscali e tributari indebiti in capo alla Sig.ra (tasse e imposte Pt_1 comunali calcolate sul numero dei residenti).
b) Libretto postale cointestato n.
1-1010311965 Nominativo Ordinario n. 00019118115 presso Poste
Italiane – Ufficio 89111 di GO RI (VA). Si chiede che il Sig. venga autorizzato e CP_1 diffidato a presentarsi presso qualsiasi ufficio postale, munito di documento di identità valido, al fine
pagina 2 di 4 di consentire il prelievo e la divisione paritetica del saldo del libretto postale cointestato con la Sig.ra
, entro un termine congruo da fissarsi dal Giudice. Pt_1
c) Buono postale n. 00001129553700413 nominativo intestato al Sig. per € 1.000,00 CP_1
Si chiede che il Sig. venga tenuto a trasferire la somma corrispondente al buono in favore CP_1 della figlia come concordato tra le parti ancora in costanza di matrimonio, entro un Persona_2 termine congruo stabilito da codesto Tribunale.
d) Utenza telefonica Vodafone Italia S.p.A. n. 0331-730540, codice cliente 217438532, codice di migrazione OOC033114737610011K, intestata al Sig. CP_1
Si chiede che il Sig. provveda a disdire o volturare a proprio nome il contratto di utenza CP_1 telefonica attualmente intestato a suo nome ma riferibile all'abitazione già coniugale, entro un termine congruo fissato dal Giudice.
e) Ritiro effetti personali del Sig. CP_1
Si chiede che il Sig. venga invitato a prelevare tutti i propri effetti personali (abiti, scarpe, CP_1 effetti vari) ancora presenti nell'abitazione già coniugale, entro un termine congruo da determinarsi, previo accordo con la Sig.ra per la consegna”. Pt_1
Tutto ciò premesso va, in primo luogo, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge (nel caso di specie sei mesi), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
Le istanze di parte ricorrente, invece, non possono essere accolte.
Si osserva che tutte dette domande erano state rinunciate, avendo le parti alla prima udienza chiesto che sia la separazione che il divorzio venissero pronunciati alle condizioni sopra trascritte.
A ciò si aggiunga che:
- non può essere disposta l'assegnazione della casa familiare, essendo pacifico che la figlia della coppia sia autosufficiente;
- quanto alla richiesta sub a), la ricorrente poteva e può autonomamente attivarsi per fare accertare dal Comune che il resistente non vive più nell'immobile ove ha la residenza;
- quanto alle richieste sub b), c), d), e), si rileva che trattasi di domande inammissibili per mancanza di connessione qualificata. In ogni caso, le parti potranno accordarsi per il ritiro dei beni del non essendovi contrasto sul punto. CP_1
pagina 3 di 4 Le spese vengono compensate nonostante le richieste formulate dalla ricorrente in quanto il resistente domandava la compensazione anche dopo aver preso visione delle note con cui la ricorrente formulava le domande sopraindicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e il 30/09/2000 nel Comune di Somma Lombardo, trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello stato civile del Comune di Somma Lombardo all'Anno 2000 Parte II Serie A n. 67 e, per l'effetto, disporre la trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dello Stato Civile;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
3) dichiara inammissibili le domande formulate da parte ricorrente alle lettere a), b), c), d), e);
4) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Somma Lombardo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4734/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUNIBERTI SARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANZANI Controparte_1 C.F._2
SILVIA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio dell'11.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Somma Lombardo in data 30.09.2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.67, Parte II, Serie A, anno 2000), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Somma Lombardo, via Pandolfi n. 61 di proprietà esclusiva della ricorrente.
Dall'unione nasceva, il 19.07.2003, la figlia . Per_1
Con ricorso depositato il 19.12.2024 la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione e proponeva, altresì, domanda divorzile ex art. 473bis.49 c.p.c.
Il resistente si costituiva proponendo autonome domande.
All'esito della prima udienza, avendo le parti trovato un accordo, con sentenza n. 411 del 25.3.2025, ad oggi passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione alle seguenti condizioni: Per_
“- danno atto dell'autosufficienza di e che, pertanto, non è dovuto alcun assegno per lei;
- il resistente rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento e divorzile e di assegnazione della casa familiare, nonché alle domande relative ai conti correnti. La ricorrente accetta le rinunce;
- spese compensate”.
La causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza dell'11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e chiedevano che venisse emessa sentenza divorzile.
Mentre parte resistente chiedeva solo che venisse emessa sentenza sullo status, con autorizzazione all'asportazione dalla casa coniugale dei suoi beni ed effetti personali, parte ricorrente domandava anche l'assegnazione della casa familiare e l'accoglimento delle seguenti domande:
“a) Residenza anagrafica del Sig. CP_1
Si chiede che il Sig. venga invitato a provvedere tempestivamente alla variazione della CP_1 propria residenza anagrafica, avendo egli abbandonato l'abitazione coniugale sin dal mese di ottobre
2023, al fine di evitare oneri fiscali e tributari indebiti in capo alla Sig.ra (tasse e imposte Pt_1 comunali calcolate sul numero dei residenti).
b) Libretto postale cointestato n.
1-1010311965 Nominativo Ordinario n. 00019118115 presso Poste
Italiane – Ufficio 89111 di GO RI (VA). Si chiede che il Sig. venga autorizzato e CP_1 diffidato a presentarsi presso qualsiasi ufficio postale, munito di documento di identità valido, al fine
pagina 2 di 4 di consentire il prelievo e la divisione paritetica del saldo del libretto postale cointestato con la Sig.ra
, entro un termine congruo da fissarsi dal Giudice. Pt_1
c) Buono postale n. 00001129553700413 nominativo intestato al Sig. per € 1.000,00 CP_1
Si chiede che il Sig. venga tenuto a trasferire la somma corrispondente al buono in favore CP_1 della figlia come concordato tra le parti ancora in costanza di matrimonio, entro un Persona_2 termine congruo stabilito da codesto Tribunale.
d) Utenza telefonica Vodafone Italia S.p.A. n. 0331-730540, codice cliente 217438532, codice di migrazione OOC033114737610011K, intestata al Sig. CP_1
Si chiede che il Sig. provveda a disdire o volturare a proprio nome il contratto di utenza CP_1 telefonica attualmente intestato a suo nome ma riferibile all'abitazione già coniugale, entro un termine congruo fissato dal Giudice.
e) Ritiro effetti personali del Sig. CP_1
Si chiede che il Sig. venga invitato a prelevare tutti i propri effetti personali (abiti, scarpe, CP_1 effetti vari) ancora presenti nell'abitazione già coniugale, entro un termine congruo da determinarsi, previo accordo con la Sig.ra per la consegna”. Pt_1
Tutto ciò premesso va, in primo luogo, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge (nel caso di specie sei mesi), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
Le istanze di parte ricorrente, invece, non possono essere accolte.
Si osserva che tutte dette domande erano state rinunciate, avendo le parti alla prima udienza chiesto che sia la separazione che il divorzio venissero pronunciati alle condizioni sopra trascritte.
A ciò si aggiunga che:
- non può essere disposta l'assegnazione della casa familiare, essendo pacifico che la figlia della coppia sia autosufficiente;
- quanto alla richiesta sub a), la ricorrente poteva e può autonomamente attivarsi per fare accertare dal Comune che il resistente non vive più nell'immobile ove ha la residenza;
- quanto alle richieste sub b), c), d), e), si rileva che trattasi di domande inammissibili per mancanza di connessione qualificata. In ogni caso, le parti potranno accordarsi per il ritiro dei beni del non essendovi contrasto sul punto. CP_1
pagina 3 di 4 Le spese vengono compensate nonostante le richieste formulate dalla ricorrente in quanto il resistente domandava la compensazione anche dopo aver preso visione delle note con cui la ricorrente formulava le domande sopraindicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e il 30/09/2000 nel Comune di Somma Lombardo, trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello stato civile del Comune di Somma Lombardo all'Anno 2000 Parte II Serie A n. 67 e, per l'effetto, disporre la trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dello Stato Civile;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
3) dichiara inammissibili le domande formulate da parte ricorrente alle lettere a), b), c), d), e);
4) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Somma Lombardo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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