Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2026, proposto da Expertmed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B73C785FC9, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Catarisano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via G.B. Bazzoni n. 2;
contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ON CA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo La Rocca, Claudia Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ditta Individuale ON IE (Security System di ON IE), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
- della Determinazione dirigenziale del Dirigente dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ON CA n. 1181 del 22/10/2025 limitatamente all’aggiudicazione, in favore di Security System di ON IE, del Lotto n. 1 – CIG B73C785FC9 della “ Procedura aperta (Rdo evoluta aperta a tutti gli operatori economici presenti sul mercato) ” indetta sulla piattaforma MEPA per la “ fornitura annuale di buste di sicurezza per trasporto chemioterapici varie misure ” (doc. 1), comunicata il 23/10/2025 (doc. 2);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi – per quanto occorrer possa – la nota dell’esperto tecnico del 05/09/2025 con cui “…in riferimento all’oggetto si conferma che i prodotti offerti dalle ditte [e, quindi, anche quelli di Security System di ON IE] sono conformi alla richiesta… per il lotto 1…” (doc. 3), richiamata nella determina di aggiudicazione (doc. 1), il verbale n. 3 del 26/09/2025 nella parte in cui, recependo la suddetta nota, ammette all’apertura delle offerte economiche del lotto n. 1 anche l’offerta di Security System di ON IE (doc. 4), tutti trasmessi, unitamente all’offerta di Security System di ON IE, dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ON CA con pec del 25/11/2025 in riscontro all’istanza di accesso presentata da Expertmed S.r.l. il 28/10/2025 (doc. 5), la documentazione di gara della RDO n. 5433386 (doc. 6) e l’allegato 1 Capitolato tecnico di gara (doc. 7), nonché il provvedimento implicito di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela presentata da Expertmed S.r.l. il 10/12/2025;
nonché per la declaratoria,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 c.p.a., dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
e per la condanna,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 121, 122 e 124 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ON CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa SS FU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, la Determinazione dirigenziale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ON CA n. 1181 del 22.10.2025 nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione, in favore della controinteressata, della “fornitura annuale di buste di sicurezza per trasporto chemioterapici varie misure” ;
Considerato che l’Amministrazione, in ragione della determina dirigenziale 212 del 18.02.2026 che ha revocato l’aggiudicazione della fornitura annuale di cui in discorso alla controinteressata e l’ha aggiudicata alla ricorrente, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio;
Considerato che la parte ricorrente ha insistito per la condanna alle spese dell’Amministrazione, secondo il principio della soccombenza virtuale;
Ritenuto, dunque, di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in dispositivo, secondo il principio della soccombenza virtuale, tenuto conto della richiesta di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente medesima in data 15.12.2025, prima della notifica del ricorso e contenente tutti i rilievi poi confluiti nel gravame, nonché dell’ordinanza di questa Sezione n. 201 del 16.01.2026, di accoglimento della richiesta cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre oneri di legge, oltre il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG LL Di NA, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
SS FU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS FU | UG LL Di NA |
IL SEGRETARIO