Versione
12 marzo 2006
12 marzo 2006
Art. 8. (Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari) 1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della societa' capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o piu' componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della societa' capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la societa' capogruppo;
d) societa' controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia"; b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell'entita' del patrimonio della banca;
b) dell'entita' della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attivita' bancarie".
2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate"; b) al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2 e 2-bis". (1) ((2))
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AGGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha stabilito che "le disposizioni di cui al comma 2, del presente articolo, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006".
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AGGGIORNAMENTO (2)
Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 , ha disposto (con l'art. 34-quater, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP). "
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della societa' capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o piu' componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della societa' capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la societa' capogruppo;
d) societa' controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia"; b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell'entita' del patrimonio della banca;
b) dell'entita' della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attivita' bancarie".
2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate"; b) al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2 e 2-bis". (1) ((2))
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AGGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha stabilito che "le disposizioni di cui al comma 2, del presente articolo, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006".
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AGGGIORNAMENTO (2)
Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 , ha disposto (con l'art. 34-quater, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP). "
Giurisprudenza • 1
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