Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N° 1999/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1999 del Registro Generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto rimborso spese per lavori urgenti, e vertente
TRA
, nata ad [...] in data [...] (C.F. Parte_1
), e nato a Casoria (NA) in [...] C.F._1 Parte_2
19/08/1968 (C.F. ); entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Sant'Anastasia (NA) alla Via G. Marconi n. 9/10, presso lo studio dell'Avv. Paola
Lanzuolo (C.F. ), che li rappresenta e difende, congiuntamente C.F._3
e disgiuntamente all'Avv. Angela Esposito (C.F. ), giusta C.F._4
procura alle liti in atti;
ATTORI
E
, nata a [...] in data [...], (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in FR (NA) alla Via della C.F._5
), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
C.F._6
NONCHÈ
nata a [...] in data [...] (C.F. CP_1
) elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) C.F._7
alla Via Surripa n. 30, presso lo studio dell'Avv. Grazia Abagnale (C.F.
) che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
C.F._8
CONVENUTE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa, da intendersi qui integralmente riportati.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, sulla premessa di essere comproprietari, quali eredi di e , unitamente Persona_1 Persona_2
alle convenute del fabbricato sito in FR (NA), alla via G. Amendola n. 62 , identificato nel registro NCEU dell'ufficio provinciale di Napoli, al foglio 7, particella
784, composto da tre piani fuori terra, un suppenno e un piano cantinato, e, precisamente gli istanti esponevano di essere nudi proprietari dell'unità abitativa posta al piano secondo di tale fabbricato nonché del suppenno al piano terzo, foglio 10, particella 519, sub. 7, catg. A4 del catasto fabbricati nonché del terreno ad uso esclusivo (posto a dx rispetto all'ingresso), riportato in catasto terreni al foglio 3, particella 1336, sui quali , loro germana, ha il diritto di usufrutto;
di Persona_3
essere l'istante altresì, usufruttuaria del locale commerciale Parte_1
ubicato al piano terra, foglio 10, particella 519, sub 6, catg. C1 del catasto fabbricati, del quale le figlie e sono nude proprietarie, ciascuna nella CP_2 CP_3
misura del 50%; di essere la convenuta nuda proprietaria degli Parte_1 immobili siti nel medesimo fabbricato, unità abitativa al primo piano, foglio 10, particella 519, sub 3; unità abitativa al primo piano, foglio 10, particella 519, sub 2; abitazione al piano terra, foglio 10, particella 519, sub 4; locale commerciale antistante detta abitazione al piano terra;
nonché del terreno ad uso esclusivo (posto a sx rispetto all'ingresso) riportato in catasto al folio 3, particella 161; beni immobili di cui la di lei madre, , è usufruttuaria. CP_1
Nel merito esponevano che il predetto fabbricato, la cui costruzione risale agli anni trenta, nel corso degli anni sia per la vetustà sia per la mancanza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aveva raggiunto uno stato di degrado tale da provocare il distacco di materiali della facciata esterna. Tale condizione aveva determinato già nel 2017 l'emissione di una ordinanza del Sindaco del Comune di
FR di procedere ad horas all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza della facciata interna ed esterna, a cui non era seguito un intervento di risistemazione definitiva, sollecitato dagli istanti ma ritenuto non urgente dalle convenute. A seguito di ciò la situazione si era aggravata e nel luglio del 2019 si erano verificati fenomeni di distacco e caduta di materiali dalla facciata del fabbricato tanto da richiedere in data
10/07/2019 l'intervento dei VV.FF. cui seguiva una nuova ordinanza sindacale n.
277/2019 del 19/07/2019 con cui si ordinava l'immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato. Considerata l'urgenza, dopo vani tentativi di contattare l'amministratore di condominio e stante l'inerzia degli altri destinatari dell'ordinanza, considerata, oltretutto, la presenza in loco di un soggetto con invalidità, gli istanti, di propria iniziativa provvedevano a dare incarico ad un tecnico per l'accertamento dello stato dei luoghi e l'individuazione degli interventi necessari a rimuovere definitivamente lo stato di pericolo e conseguentemente eseguivano a mezzo della ditta i lavori necessari ed impellenti, Controparte_4
dandone comunicazione all'amministratore del condominio con nota del 25/07/2019 ed alle odierne convenute con telegramma del 28.7.2019 ed accollandosi la spesa complessiva di €. 45.284,28, oltre iva comprensiva di lavori eseguiti nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva degli istanti, resisi necessari, per un importo pari ad €. 9.808,88; venivano, quindi, emesse le fatture n. 40/19 e 43/19, ciascuna dell'importo complessivo di €. 13.200,00 (€.12.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria oltre
10% di iva), relative al primo stato di avanzamento, lavori il cui importo complessivo di €. 26.400,00 veniva corrisposto dalla istante a mezzo Parte_1
bonifico bancario e, in data 5/11/2020 veniva emessa fattura a saldo dell'importo di €.
14.822,50 (€. 13.475,00 per lavori di manutenzione straordinaria, oltre 10% di iva), corrisposta dall'altro istante a mezzo bonifico del 12/11/2020; Nel Parte_2
perdurare dell'inerzia delle convenute gli istanti inviavano una nota racc.ta con messa in mora per ottenere il pagamento della somma anticipata, e, successivamente, previo tentativo di mediazione andato infruttuoso, evocavano in giudizio le predette convenute chiedendone la condanna al pagamento, in ragione dei millesimi di cui sono titolari, nella misura di €. 13.892,47, oltre €. 277, 32 per oneri di occupazione di suolo pubblico a favore dell'istante ed €. 6.642,56 a favore Parte_1
dell'istante o nella diversa misura che l'adito Tribunale riterrà dovuta, Parte_3
oltre interessi moratori dal dì del dovuto e fino al soddisfo e oltre spese legali.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente la nullità Controparte_5
dell'atto di citazione per indeterminatezza ed incertezza dell'oggetto; nel merito evidenziava che gli attori avevano provveduto all'esecuzione dei lavori senza interpellare l'amministratore del condominio o convocare l'assemblea decidendo autonomamente la natura degli interventi da espletarsi;
contestava, altresì, il carattere di urgenza di alcune delle opere che erano state eseguite riferendosi l'ordinanza sindacale soltanto ai lavori di eliminazione del pericolo conseguente al distacco e dissesto di intonaco della facciata esterna attigua alla pubblica strada dall'ultimo piano
; spiegava domanda riconvenzionale per il rimborso delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori di eliminazione del pericolo al fabbricato condominiale a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale n. 119 del 30/11/2017; chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento della domanda riconvenzionale con conseguente rimborso delle spese anticipate nella misura di €. 382,22 per ciascuno degli attori oppure in via subordinata la compensazione parziale delle spese;
con condanna alle spese di giudizio, con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione passiva CP_1
per essere usufruttuaria dei beni siti nel fabbricato condominiale in FR, alla via
Amendola n. 62, essendo tenuta, pertanto, alle sole spese relative alla custodia, all'amministrazione e alla manutenzione ordinaria mentre rimanevano a carico del nudo proprietario le spese di manutenzione straordinaria. Nel merito, contestava il carattere di urgenza di alcuni lavori eseguiti di cui si chiedeva il rimborso della relativa spesa non collegati direttamente con la problematica attinente alla eliminazione del distacco di intonaco della facciata esterna da cui era derivata la emissione della ordinanza sindacale;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, commisurarsi l'importo del rimborso agli attori solo per i lavori urgenti collegati con l'intimazione contenuta nell'ordinanza sindacale e all'importo che residua a carico degli attori al netto delle detrazioni fiscali di cui gli attori hanno beneficiato ai sensi dell'art. 16, comma 1 bis. DPR 916/86; con vittoria delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria, previa concessione dei termini ex art. 183, 6 comma c.p.c., mediante una consulenza tecnica d'ufficio dell'Arch. all'udienza del Persona_4
19/03/2024 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c a decorrere dal 1° settembre 2024.
La domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
La nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c. sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della
“causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati sia che la nullità della domanda deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (fr. Cass. n. 11751 del 15/5/2013). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, "la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum, postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), in modo da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa (cfr.
Cass. 12.11.2003, n. 17023). Si evidenzia, altresì, che secondo la Suprema Corte "la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva" (cfr. Cass. sez. lav. 19.3.2001, n.
3911). Tanto premesso, considerato che, nel caso di specie, la convenuta ha, comunque, contro dedotto nel merito alle avverse prospettazioni, deve ritenersi che la predetta abbia "inteso" l'oggetto e la ragione dell'avversa pretesa (cfr. Corte appello Lecce, sez.
II, sentenza 27.1.2016 n. 60; Cassazione civile, sez. II, sentenza 29.1.2015, n. 1681), ragion per cui l'eccezione di nullità della citazione non è meritevole di accoglimento. Sempre in via preliminare sussiste la legittimazione passiva della convenuta CP_1
[...]
In tema di ripartizione delle spese di manutenzione tra usufruttuario e nudo proprietario, il primo è tenuto a quelle relative alla manutenzione ordinaria, ma gli competono anche le riparazioni straordinarie se queste ultime sono state causate dal suo inadempimento agli obblighi di normale manutenzione. In pratica, tutte le volte in cui il bene si sia deteriorato per omessa manutenzione ordinaria, l'usufruttuario - in quanto negligente - sarà tenuto anche alle spese straordinarie (Cass. Civ. sent. n.
22703/2015).
Orbene, nella fattispecie in esame sia l'ordinanza sindacale n. 277 del 2019 e sia la relazione tecnica d'ufficio hanno riconosciuto come causa del verificarsi del distacco del materiale dalla facciata del fabbricato de quo la mancanza di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In particolare, il nominato CTU ha riferito: “…la caduta di calcinacci è dovuta sicuramente alla cattiva manutenzione sia ordinaria che straordinaria del fabbricato… sicuramente la cattiva manutenzione ordinaria e straordinaria dei balconi, ha consentito che l'acqua penetrando attraverso il pavimento, ha raggiunto le puttrelles in ferro che si sono ossidate, causando il distacco dei calcinacci, questa problematica poteva essere pericolo per la sicurezza dei passanti…”.
Ciò posto, le domande attoree vanno accolte nei limiti di seguito precisati.
In ordine alla rilevanza delle spese anticipate dal singolo condomino, l'art. 1134 cod. civile fissa criteri particolari, in deroga al disposto dell'art. 1110 cod. civile, dettato in tema di comunione, che riconosce il diritto al rimborso in favore del comunista, il quale ha anticipato le spese necessarie per la cosa comune nel caso di "trascuranza degli altri partecipanti e dell'amministratore".
Nel condominio la "trascuranza" degli altri partecipanti e dell'amministratore non è sufficiente. Il condomino non può, senza interpellare gli altri condomini e l'amministratore e, quindi, senza il loro consenso, provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di "spese urgenti" (Cass. Civ. Sez. UU., 31 gennaio 2006, n.
2046; Cass. Civ. Sez. 2, 12 ottobre 2011, n. 21015). Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle cose comuni cessa quando si tratta di opere urgenti, per tali intendendosi quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass. Civ. Sez. 2, 6 dicembre 1984, n. 6400; Cass. Civ.
Sez. 2, 26 marzo 2001, n. 4364), l'urgenza dovendo essere commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass. Civ. Sez. 2, 19 dicembre 2011, n. 27519; Cass.
Civ. Sez. 6-2, 19 marzo 2012, n. 4330). Quindi, per dirsi configurata la fattispecie della spesa urgente rimborsabile ex art. 1134 cod. civile al condomino intervenuto a riparare la cosa comune, occorre che si tratti evento imprevisto, imprevedibile e gravemente dannoso della cosa comune. In particolare, il concetto di urgenza, nell'ambito dell'art. 1134 cod. civile è da intendere in senso rigoroso, ossia come condizione di impellenza tale da non consentire i tempi materiali per interessare l'amministratore o l'assemblea dei condomini, senza che il danno abbia a verificarsi. Il diritto al rimborso in seguito all'attività gestoria, svolta dal singolo condomino in deroga alla competenza dell'assemblea e dell'amministratore, si giustifica, quindi, soltanto in ragione dell'urgenza delle spese (Cass. Civ. Sez. 2, 27 ottobre 1995, n. 11197; Cass. Civ. Sez.
6-2, 19 marzo 2012, n. 4330). In ipotesi di interventi indifferibili è consentito l'intervento diretto del condomino anche dall'art. 1105 cod. civile per rimediare all'inerzia/opposizione da parte degli altri condomini.
Ben vero, nel caso in esame, sussiste il carattere dell'urgenza delle opere realizzate da parte attrice per gli interventi eseguiti.
Dalla verifica effettuata dai Vigili del Fuoco in data 10/07/2019 al fabbricato, sito in
FR alla via G. Amendola n. 62, non vi è alcun dubbio sulla necessità di intervenire repentinamente onde eliminare i pericoli derivanti dal distacco di intonaco della facciata esterna attigua alla pubblica strada dall'ultimo piano. L'urgenza dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza è indiscutibilmente insita altresì, nell'ordine proveniente dall'ente comunale preposto di provvedere alla
“immediata messa in sicurezza” di detto fabbricato (Ordinanza Sindacale n. 277/2019).
Risulta, altresì, depositato in atti il certificato di eliminato pericolo come da relazione del geom. . CP_6
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto al rimborso, occorre procedere alla relativa quantificazione delle opere ritenute indifferibili.
Con l'elaborato peritale, il nominato consulente non ha ristretto l'ambito delle indagini ai lavori indifferibili per l'eliminazione dei pericoli come riportato nella ridetta verifica dei Vigile del Fuoco e nella successiva Ordinanza Sindacale n. 277/2019, ma ha indicato, sulla scorta dei prodotti rilievi fotografici, una serie di opere per l'eliminazione dello stato di degrado del fabbricato o porzioni dello stesso, fornendo la relativa quantificazione.
Tanto puntualizzato, occorre evidenziare, alla luce del computo metrico allegato alla relazione di c.t.u., le opere la cui esecuzione non poteva essere differita senza danno o pericolo, le quali ad avviso di questo Giudicante riguardano le voci sub punti: n. 1 (per la metà dell'importo previsto); n. 3; n 6; n. 7; n. 8; n. 9; n. 11; n. 12; n. 13; n. 14; n. 15;
n. 16; n. 17; n. 18 e n. 19; oltre €. 527,00 quali oneri di occupazione di suolo pubblico, il tutto per complessivi €. 5.067,91.
Tale importo, così come determinato va ripartito tra tutte le parti, secondo le tabelle millesimali (dep. in atti) tenendo conto, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta della compensazione parziale con Parte_1
quanto dovuto dagli attori per l'esecuzione dei lavori intimati con ordinanza del
Sindaco del Comune di FR n. 113 del 2017.
La convenuta ha, infatti, documentalmente provato e, non Controparte_5
contestato da parte attrice, di aver anticipato le spese necessarie per i lavori urgenti effettuati in ottemperanza alla suddetta ordinanza (fattura Edil Guerra con copia di bonifico dep. in atti) e il compenso dovuto al geometra incaricato di redigere la CP_6 relazione di eliminato pericolo (fattura geom. con allegata copia bonifico dep. CP_6
in atti).
Tant'è che, in virtù delle tabelle millesimali, gli attori sono tenuti a rimborsare la suddetta convenuta della somma di €. 382,22 ciascuno.
Le convenute, alla luce di quanto sopra esposto, a loro volta, sono obbligate, solidalmente, a pagare €. 2.666,89 (€. 5.067,91 x 526,23 millesimi : 1000), al netto dell'iva che non è dovuta essendo stata oggetto di detrazioni fiscali di cui gli attori ne beneficiano ai sensi dell'art. 16, comma 1 bis, DPR 916/86 (cfr. copia bonifici dep. in atti) in ragione della citata somma a loro dovuta.
Tali somme vanno ripartite tra gli attori in proporzione ai diversi importi da essi anticipati per l'esecuzione delle opere ritenute necessarie ed urgenti.
Quanto alle spese di giudizio, l'esito della controversia giustifica, ad avviso di questo giudice, l'integrale loro compensazione tra le parti.
Sul punto, si segnala la sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale mediante la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” ovvero di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando nella causa contrassegnata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza od eccezione, in accoglimento della domanda attorea nonché della spiegata domanda riconvenzionale come richiamato in parte motiva, così provvede:
1) Condanna solidalmente le convenute al pagamento, a titolo di rimborso delle spese occorse ed anticipate per l'esecuzione dei lavori al fabbricato sito in FR (NA) alla via Amendola n. 62, delle seguenti somme (già defalcate di quanto dovuto per compensazione alla convenuta in ragione dell'accolta domanda Parte_1
riconvenzione): €. 1.370,80 (mille-trecento-settanta/80) in favore dell'attrice ed €. 913,87 (novecento-tredici/87) in favore dell'attore Parte_1
con l'aggiunta degli interessi, come per legge, a decorrere dalla Parte_2
domanda al soddisfo;
2) Compensa le spese di lite tra le parti;
3) Pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate da separato decreto.
Così deciso in Aversa il 11-06-2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.