Sentenza 7 luglio 2023
Massime • 1
Le dichiarazioni rese "extra moenia" da un parlamentare europeo possono beneficiare della prerogativa dell'immunità, prevista dall'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle funzioni, a condizione che venga accertata l'esistenza di un nesso funzionale con le attività proprie del parlamentare europeo: ai fini del riscontro di detto nesso è necessario un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna ed una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali, non essendo sufficiente un mero contesto politico entro cui le dichiarazioni "extra moenia" possano collocarsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2023, n. 19373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19373 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro MAURIZIO MOTTOLA DI AMATO, in proprio e quale legale rappresen- tante della ditta IMPREMED S.P.A., elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to VALERIO ZIMATORE che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1404/2020 della CORTE D’APPELLO DI CATAN- ZARO depositata il 16/10/2020; Civile Sent. Sez. 3 Num. 19373 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 07/07/2023 2 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI; 3 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 16/10/2020, la Corte d’appello di Ca- tanzaro, in accoglimento dell’appello proposto da ZI OL Di AM, in proprio e quale rappresentante della Impremed s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato LU De Magi- stris al risarcimento, in favore del OL Di AM, dei danni da quest’ultimo subiti a seguito di talune dichiarazioni diffamatorie diffuse dal De Magistris, via Internet, su un proprio blog. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, di- versamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ha evi- denziato come le dichiarazioni del De Magistris non potessero ritenersi in alcun modo coperte dall’immunità di cui lo stesso godeva all’epoca dei fatti in qualità di parlamentare europeo, trattandosi di dichiarazioni che, lungi dal porsi in linea di continuità, anche indiretta, con il ruolo rivestito dal De Magistris all’interno del Parlamento europeo (o con quello più specifico di presidente della Commissione bilancio), erano consistite nella divulgazione di apprezzamenti personali che il De Ma- gistris aveva maturato nell’esercizio dell’attività, allora esercitata, di pubblico ministero. 3. Sotto altro profilo, secondo la corte territoriale, le dichiarazioni diffuse dal De Magistris si erano poste al di là dei limiti del legittimo esercizio del proprio diritto di manifestazione del pensiero, trattandosi di opinioni espresse oltre i limiti della verità, anche putativa, dei fatti narrati e della dovuta continenza formale. 4. Avverso la sentenza d’appello, LU De Magistris propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. 5. ZI OL Di AM, in proprio e quale legale rappresen- tante della Impremed s.p.a. resiste con controricorso, cui ha fatto se- guito il deposito di memoria. 4 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri 6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando la dichiarazione di inammissibilità o, in subor- dine, il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle comunità europee (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che le dichiarazioni rese dal De Magistris sul proprio blog nelle occasioni in esame fossero direttamente collegate all’esercizio delle proprie funzioni di eurodeputato, avuto riguardo al luogo della comunicazione (una piattaforma in rete creata allo scopo di curare le proprie relazioni poli- tiche), nonché ai contenuti della comunicazione, concernente l’anomalo esercizio della funzione giurisdizionale nel Tribunale di Catanzaro (nella specie, da parte della coniuge del OL Di AM), con particolare riguardo a un processo (c.d. processo Why not) nel quale il De Magistris aveva svolto le funzioni di pubblico ministero per il perseguimento di reati connessi alla distrazione o all’indebita percezione di fondi prove- nienti proprio dalle istituzioni europee: una vicenda giudiziaria financo condotta all’esame del parlamento italiano e, pertanto, significativa- mente connotata da indiscutibili aspetti di carattere politico. 2. Il motivo è infondato. 3. Osserva il Collegio come, secondo l’art. 8 del Protocollo sui pri- vilegi e sulle immunità dell'Unione europea (allegato al Trattato sull’Unione europea) “I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni”. 4. A sua volta, l’art. 9 del medesimo Protocollo dispone che “Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso: 5 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri a) beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità̀ riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato, b) non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari. L'immunità̀ li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L'immunità̀ non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può̀ inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità̀ ad uno dei suoi membri”. 5. Con riguardo all’interpretazione di dette disposizioni, la Corte costituzionale italiana ha significativamente rilevato come “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parla- mentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità, di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano rappresentare l’espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le molte, sentenze n. 98 del 2011, n. 301 del 2010, n. 420 e n. 410 del 2008)” (cfr. Corte cost., sentenza n. 333 del 16 dicembre 2011). 6. In particolare, ai fini del riscontro di tale nesso, occorre che sia ravvisabile “il requisito della sostanziale identità di contenuti, al di là delle formule letterali usate, tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne: requisito che, per consolidata giuri- sprudenza di questa Corte, condiziona la riconoscibilità del nesso fun- zionale, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né una mera co- munanza di argomenti, né un mero «contesto politico» cui entrambe possano riferirsi (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2011, n. 420 e n. 410 del 2008, n. 152 del 2007 e n. 258 del 2006)” (cfr. Corte cost., sen- tenza n. 333 del 16 dicembre 2011, cit.; conf. Corte cost., sentenza n. 334 del 16 dicembre 2011). 6 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri 7. In termini più specifici, la Corte costituzionale ha ribadito come, ai fini del riscontro del ridetto nesso, sia “necessario il concorso di due requisiti: a) un legame di ordine temporale fra l’attività parlamentare e l’attività esterna […], tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima;
b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate […], non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti, né un mero ‘contesto politico’ entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi […], né il riferi- mento alla generica attività parlamentare o l’inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento […], né, infine, un generico collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale (sentenza n. 305 del 2013)” (Corte cost., sentenza n. 55 del 25 feb- braio 2014); e ciò sulla base del presupposto per cui “l’esigenza di sal- vaguardia della autonomia e libertà delle assemblee parlamentari dalle possibili interferenze di altri poteri […] deve, infatti, bilanciarsi con l’esigenza, di pari rilievo costituzionale, di garanzia del diritto dei singoli alla tutela della loro dignità di persone, prescritta dall’art. 2 Cost.. E l’individuazione del punto di equilibrio, tra i corrispondenti contrapposti valori, porta, appunto, ad escludere che l’insindacabilità copra la com- plessiva attività politica posta in essere dal membro del Parlamento − poiché ciò trasformerebbe la prerogativa dell’immunità funzionale in un privilegio personale (sentenze n. 313 del 2013, n. 329 del 1999, e n. 289 del 1998) – ed a delimitare l’area di operatività della immunità in correlazione all’ambito di esercizio delle funzioni parlamentari. Dal che la conclusione che il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell’attività politica, per le quali non vale l’immunità, e le opinioni coperte da tale garanzia, è 7 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri costituito dalla inerenza delle opinioni all’esercizio delle funzioni parla- mentari” (Corte cost., sentenza n. 221 del 18 luglio 2014; cfr. altresì Corte costituzionale, sentenza n. 265 del 26 novembre 2014). 8. Con riguardo ai parametri dell’indagine relativa all’inerenza delle opinioni espresse extra moenia all’esercizio delle funzioni parlamentari, la Corte costituzionale ha precisato come “il «contesto politico» o co- munque l’inerenza a temi di rilievo generale, anche dibattuti in Parla- mento, entro cui le dichiarazioni esterne si possano collocare, non vale in sé a connotarle come espressive della funzione, ove esse, non costi- tuendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del particolare contributo che ciascun deputato e ciascun se- natore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall’insindacabilità, a garanzia delle pre- rogative della Camera, e non di un privilegio personale conseguente alla mera qualità di parlamentare), bensì una ulteriore e diversa arti- colazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opi- nione nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall’art. 21 Cost.” (Corte cost., sentenza n. 144 del 9 luglio 2015). 9. Ciò posto, la Consulta ribadisce l’inaccoglibilità della tesi secondo cui “il perimetro dell’insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse extra moenia andrebbe rimodulato in senso estensivo, in con- siderazione del mutato atteggiarsi del mandato parlamentare, fino a ricomprendervi tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando opinioni imputabili o riconducibili alla carica ri- coperta e non riferibili alla propria sfera privata di interessi. Tale tesi appare, «proprio per la eccessiva vaghezza dei termini e dei concetti impiegati, non compatibile con il disegno costituzionale: da un lato, 8 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri infatti, essa si concentra su un’attività (quella ‘politica’) non necessa- riamente coincidente con la funzione parlamentare, posto che, tra l’al- tro, questa si esprime, di regola, attraverso atti tipizzati (non è un caso che l’art. 68 Cost. circoscriva l’irresponsabilità dei membri del Parla- mento alle ‘opinioni espresse’ ed ai ‘voti dati’ ‘nell’esercizio delle loro funzioni’); dall’altro, la tesi in questione non mette in collegamento di- retto opinioni espresse e atti della funzione, ma semplicemente attri- buisce allo stesso parlamentare la selezione dei temi ‘politici’ da divul- gare;
al punto da rendere, in definitiva, lo stesso parlamentare arbitro dei confini entro i quali far operare la garanzia della insindacabilità» (sentenze n. 115 del 2014 e n. 313 del 2013)” (Corte cost., sentenza n. 144 del 9 luglio 2015, cit.). 10. La prerogativa dell’immunità riconosciuta al parlamentare, con- clusivamente, “non può essere estesa «sino a ricomprendere gli insulti – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegati con le ‘battaglie’ condotte da esponenti parlamentari» (sentenza n. 137 del 2001; analogamente sentenza n. 257 del 2002)” (Corte cost. sentenza n. 59 del 23 marzo 2018). 11. In totale coerenza col quadro dei principi così rassegnati dalla Corte costituzionale italiana, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che “l’art. 8 del Protocollo – vista la sua finalità di prote- zione della libertà di espressione e dell’indipendenza dei deputati eu- ropei, e considerato il suo tenore letterale, che fa espresso riferimento, oltre che alle opinioni, anche ai voti espressi dai deputati europei – è essenzialmente destinato ad applicarsi alle dichiarazioni effettuate da questi ultimi nelle aule stesse del Parlamento europeo. Tuttavia, non si può escludere che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo fuori da tali aule possa costituire un’opinione espressa nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 8 del Protocollo, atteso che l’esi- 9 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri stenza di un’opinione siffatta dipende non dal luogo in cui la dichiara- zione è stata effettuata, bensì dalla natura e dal contenuto di quest’ul- tima. Riferendosi alle opinioni espresse dai deputati europei, l’art. 8 del Protocollo è strettamente connesso alla libertà di espressione. Orbene, la libertà di espressione, in quanto fondamento essenziale di una so- cietà democratica e pluralista, rispecchiante i valori sui quali l’Unione si fonda ai sensi dell’art. 2 TUE, costituisce un diritto fondamentale garantito dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu- ropea, la quale, in forza dell’art. 6, n. 1, TUE, ha lo stesso valore giu- ridico dei Trattati. La libertà suddetta è inoltre garantita dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Per- tanto, occorre dichiarare che la nozione di ‘opinione’ ai sensi dell’art. 8 del Protocollo deve essere intesa in senso ampio, includente cioè i di- scorsi o le dichiarazioni che, per il loro contenuto, corrispondono ad asserzioni costituenti valutazioni soggettive. Risulta inoltre dal tenore letterale dell’art. 8 del Protocollo che, per poter beneficiare dell’immu- nità, un’opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo «nell’esercizio delle [sue] funzioni», ciò che presuppone necessaria- mente l’esistenza di un nesso tra l’opinione formulata e le funzioni par- lamentari. […] L’immunità prevista dall’art. 8 del Protocollo è idonea a precludere definitivamente alle autorità giudiziarie e ai giudici nazionali l’esercizio delle loro rispettive competenze in materia di azione penale e di punizione degli illeciti penali al fine di garantire il rispetto dell’or- dine pubblico nel loro territorio, ed è dunque idonea, in modo correlato, a privare totalmente i soggetti lesi da tali dichiarazioni dell’accesso alla giustizia, compresa un’eventuale azione per ottenere dinanzi ai giudici civili il risarcimento del danno subìto. Tenuto conto di tali conseguenze, occorre ammettere che il nesso tra l’opinione espressa e le funzioni parlamentari deve essere diretto e deve imporsi con evidenza”. Da ciò 10 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri la conclusione secondo cui “l’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interes- sato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’eser- cizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale” (Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 6 settembre 2011, Patriciello). 12. In conformità a tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha osservato che le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare europeo - il quale abbia attivato, con esito positivo, la procedura a ‘difesa dei privilegi e delle immunità’ prevista dall'art. 7 del Regola- mento del Parlamento europeo - sono insindacabili da parte del giudice nazionale, sempre che non si sostanzino in mere opinioni personali, pur se a valenza politica e/o di critica politica, allorché l’autorità giudiziaria accerti l’esistenza di un nesso funzionale con le attività proprie del par- lamentare, la cui ricorrenza non esige, però, che tali dichiarazioni siano estrinsecazione, con identità di tempi e di contenuti, di una concreta iniziativa o di atti parlamentari tipici, risultando sufficiente che esse si pongano in linea di continuità con il ruolo rivestito dall'interessato all'interno del Parlamento europeo, o di sue articolazioni, divulgandone l’attività e le finalità politiche perseguite (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5959 del 25/03/2016, Rv. 639342 - 01). 11 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri 13. Ferme tali premesse, varrà osservare come, con riguardo al caso di specie, la Corte d’appello di Catanzaro si sia correttamente at- tenuta al rispetto dei principi così complessivamente riassunti, eviden- ziando come dalle espressioni contenute nei testi del De Magistris, in questa sede denunciati dal OL Di AM, non emergesse “affatto in modo evidente e diretto che le opinioni espresse dal De Magistris sul modo di esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte del giudice Mel- lace nell’ambito del processo Why not e sulla diverse vicende giudizia- rie del di lei marito siano state rese nell’esercizio delle funzioni di eu- rodeputato, apparendo piuttosto il frutto di considerazioni del tutto per- sonali maturate nella veste di ex pubblico ministero di quel processo penale. L’inerenza degli articoli al tema generale dell’utilizzo di fondi comunitari […] rientrante nella sfera di competenza del De Magistris, quale presidente della Commissione bilancio (neppure espressamente evocato) o al tema ancora più generale dello Stato della giustizia in Italia rientrante, secondo la difesa dell’appellato, nella sfera di compe- tenza di ogni eurodeputato, non vale a integrare quel nesso diretto ed evidente che solo legittima l’applicabilità dell’immunità parlamentare”, sì che “le dichiarazioni delle eurodeputato non si pongono, neppure indirettamente, in linea di continuità con il ruolo rivestito all’interno del parlamento europeo o con quello specifico di presidente della commis- sione bilancio ma, come si ripete, sono strettamente connesse a ruolo di ex pubblico ministero del processo Why not” (cfr. fl.
7-8 della sen- tenza impugnata). 14. La valutazione così espressa dal giudice d’appello deve ritenersi correttamente emessa nel rispetto dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte costituzionale italiana (nel relativo ruolo di ausilio interpretativo delle norme di derivazione euro- pea concernenti i limiti delle immunità funzionale richiamate in questa sede del ricorrente), essendosi tale giudice, nell’esercizio del potere di 12 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri discrezionale valutazione dell’effettiva e concreta sussistenza di un nesso diretto ed evidente (o comunque di continuità) tra le dichiara- zioni emesse extra moenia dal parlamentare europeo e l’esercizio delle relative funzioni, legittimamente attenuto ai limiti delle proprie attribu- zioni, consistenti nel mero riscontro in fatto del ridetto nesso funzio- nale, in quanto tale non sindacabile in questa sede. 15. La censura in esame, pertanto, nella misura in cui si duole dell’erroneità del mancato riconoscimento, ad opera del giudice a quo, di un supposto nesso di funzionalità tra le dichiarazioni contestate in questa sede e le proprie funzioni di europarlamentare, deve ritenersi, conseguentemente, del tutto priva di fondamento. 16. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p. e 21 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente escluso che le dichiarazioni nell’occasione rese dal De Magi- stris fossero integralmente coperte dalla scriminante (prevista dall’art. 51 c.p.) connessa all’esercizio del diritto relativo alla libera manifesta- zione del proprio pensiero, con particolare riguardo al preteso mancato rispetto dei requisiti di continenza formale e di verità in ordine alle specifiche vicende poste a oggetto delle proprie dichiarazioni, non avendo il De Magistris mai utilizzato termini scorretti o insulti, né tra- valicato i limiti della personale interpretazione dei fatti in relazione ai quali aveva espresso le proprie considerazioni critiche. 17. Il motivo è inammissibile. 18. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione sto- rica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei 13 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, con la conseguenza che il con- trollo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avve- nuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei re- quisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della con- gruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 2605 del 27/01/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022, Rv. 665016 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019, Rv. 652997 - 01). 19. Con specifico riferimento al requisito della ‘continenza’, la giu- risprudenza di questa Corte ha peraltro sottolineato come lo stesso debba ritenersi escluso allorquando vengano usati toni allusivi, insi- nuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (v. Sez. 3, Sentenza n. 27592 del 29/10/2019, Rv. 655572 - 01). 20. Nel caso di specie, la corte territoriale, dopo aver sottolineato il carattere incontestato dell’interesse pubblico a sostegno della divul- gazione dei testi in questa sede contestati a carico del De Magistris, ha tuttavia sottolineato il carattere solo parziale della verità dei fatti nar- rati da quest’ultimo, avendo il De Magistris, nel delineare la posizione critica del OL Di AM nel quadro del procedimento penale Why not, sottaciuto fatti decisivi e sicuramente rilevanti in relazione alle cir- costanze narrate (di cui il De Magistris doveva ritenersi presumibil- mente a conoscenza, in ragione della relativa posizione qualificata di 14 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri pubblico ministero rivestita nel ridetto procedimento): fatti totalmente favorevoli alla posizione del OL Di AM e concretamente suscet- tibili di articolare secondo una diversa sfumatura le aspre critiche ma- nifestate dal De Magistris. 21. Sotto altro profilo, la corte territoriale ha sottolineato come, nel descrivere i rapporti di amicizia tra il OL Di AM, la sua coniuge e il diverso magistrato che ebbe a occuparsi della fase delle indagini preliminari relative alla vicenda processuale in esame, il De Magistris ebbe a ricorrere a “toni allusivi e insinuanti”, ingenerando “nel lettore il sospetto che il OL, proprio per via dei suoi legami di parentela e di amicizia con i magistrati del Tribunale di Catanzaro, potesse aver beneficiato di un trattamento di favore e più specificatamente di ‘ag- giustamenti processuali’; circostanza questa che, allo stato degli atti, va valutata alla stregua di una mera opinione personale del tutto in- fondata, non avendo avuto alcun seguito, per quanto consti […] sulla base delle evidenze probatorie disponibili, né sul piano disciplinare né su quello giudiziario”. Con la conseguenza che, “pur non potendosi sot- tacere” che le dichiarazioni dirette al OL si inserissero “in un di- scorso di più ampio respiro con il quale l’autore critica con toni polemici e aspri il modo in cui si amministrava la giustizia negli uffici giudiziari di Catanzaro all’epoca dei fatti con specifico riferimento alla gestione del processo Why not e che il riferimento” alla vicenda personale del OL “fosse funzione funzionale ad avvalorare” l’opinione del De Ma- gistris sull’incompatibilità della coniuge del OL, “resta il fatto che l’allusione alla vicinanza del OL Di AM all’apparato giudiziario catanzarese foriera di vantaggi personali espressa in termini sprezzanti e polemici oltre che fortemente suggestivi, provenendo da soggetti al- tamente qualificato, eccede il limite della continenza”. 22. Dall’esame dei passaggi richiamati emerge con evidenza come la corte territoriale abbia espressamente e compiutamente analizzato i 15 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri requisiti dell’interesse pubblico della notizia, della verità, anche puta- tiva, dei fatti narrati e della continenza delle espressioni utilizzate dall’odierno ricorrente, pervenendo, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione discrezionale dei fatti di causa, ad escludere l’effettiva con- testuale compresenza di tali requisiti nel contesto degli articoli pubbli- cati dal De Magistris, conseguentemente escludendo che odierno ricor- rente potesse legittimamente avvalersi del richiamo all’esercizio del di- ritto di cronaca e di critica nei confronti della controparte. 23. Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giu- ridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente. 24. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infonda- tezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ri- corso, con la condanna del ricorrente al rimborso, di favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liqui- dazione di cui al dispositivo. 25. Dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 16 Udienza del 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione