TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11989/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRANATA MATTEO MARIO e dell'avv. GRANATA GIUSEPPE LUIGI ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 5 20122 MILANO, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. GRANATA MATTEO MARIO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REDAELLI Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA DONIZETTI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. REDAELLI ROBERTO;
CONVENUTO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.10.2024:
Email_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, previe le opportune declaratorie, accertamenti e statuizioni: - condannare al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 della somma di € 12.163,00 oltre interessi legali dalla messa in Parte_1 pagina 1 di 7 mora al saldo, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, tassa di registro ed ulteriori occorrende, come per legge;
In via istruttoria: - ammettere le istanze formulate in atti, con ogni più ampia riserva.
: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvedere:
In via principale e nel merito: − previa ogni opportuna declaratoria e accertamento, rigettare ogni domanda, istanza, deduzione, eccezione e produzione svolta dall'attore nei confronti di per infondatezza in fatto e Parte_1 Controparte_2 in diritto;
In ogni caso:
- porre a carico dell'attore, le spese, i compensi professionali e tutti gli oneri accessori del presente giudizio, liquidando un rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del signor Parte_1 per avere proposto con lite temeraria un'azione del tutto infondata, nella
[...] consapevolezza dell'infondatezza delle proprie contestazioni, e, in ogni caso, e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore di
[...] da quantificarsi e liquidarsi in corso di causa e, se del caso, in via Controparte_2 equitativa;
In via istruttoria: - rigettarsi fin d'ora ogni richiesta di prova formulata dall'attore, e in particolare l'ordine di esibizione richiesto, per inammissibilità, irrilevanza, genericità e per finalità esplorativa.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha convenuto in giudizio chiedendone Parte_1 Controparte_1 la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 12.163,90 dovuti in forza della polizza assicurativa per il rimborso delle spese mediche e sanitarie stipulata fra le parti (doc.1 fascicolo attoreo).
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato:
- di essere titolare, dal 2009, della polizza n. 43774 per il rimborso delle spese mediche e sanitarie denominata “BPM DOC EXTRA” stipulata con Controparte_2
pagina 2 di 7 - di aver sempre provveduto al pagamento dei premi di polizza;
- che, a seguito di una caduta in montagna in data 20 luglio 2020, era stato trasportato presso l'Ospedale di Sondrio – Asst Valtellina e Alto Lario (doc. 2);
- che la degenza presso il predetto ospedale si prolungava fino al 27 agosto 2020 (doc.3);
- che il 27 agosto 2020 veniva trasferito presso il Centro Riabilitativo Fondazione ON CA CC LU di Rovato (BS), ove rimaneva sino al 13 novembre 2020;
- che, anche causa della pandemia Covid-19, il 13 novembre 2020 si trovava costretto a cambiare struttura per proseguire la riabilitazione e trovava ricovero presso l'I.R.C.C.S. Fondazione Santa LU di Roma ove rimaneva fino al 19 dicembre 2020;
- che l'assicurazione gli ha indennizzato solamente una parte delle spese sanitarie sostenute, per un totale di € 19.946, così calcolati:
• Diaria di ricovero Ospedale di Sondrio € 4.900,00;
• Diaria di ricovero ON CC € 7.700,00; Pt_2
• Santa LU € 6.786,00; CP_3
• Ass. Infermieristica € 560,00;
- che il rimborso relativo alla degenza presso la Fondazione Santa LU è stato effettuato sulla base della fattura U200000533 (doc. 8) relativa alla degenza dal 13 novembre al 2 dicembre 2020 per complessivi € 10.442,00;
- che tale fattura è stata rimborsata per il minor importo di € 6.786,00, senza alcuna specifica spiegazione, lasciando così un saldo credito dell'Assicurato per € 3.656,00;
- che le spese relative alla degenza presso la Fondazione Santa LU nel periodo 3 dicembre 2020 – 19 dicembre 2020 non sono state indennizzate dall'assicurazione;
- che, pertanto, tenuto conto della franchigia del 20% contrattualmente prevista, l'assicurazione deve rimborsare ulteriori € 10.024,00 per la degenza presso la Fondazione Santa LU;
- che inoltre ha diritto alla somma di € 950,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute dall'accompagnatore nel periodo di ricovero presso la suddetta Fondazione (50 € al giorno per 19 giorni, doc. 9);
- che, infine, ha diritto ad ulteriori € 1.189,00 a titolo di rimborso di spese mediche per visite e spese sanitarie (doc. 11);
- che, pertanto, ha diritto alla refusione da parte dell'assicurazione della somma complessiva di € 12.163,00; pagina 3 di 7 - che le richieste stragiudiziali di rimborso all'assicurazione non hanno avuto buon esito;
- che, preso atto della posizione dell'assicurazione, si è visto costretto ad instaurare il presente giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta.
si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
In sintesi, l'assicurazione ha sottolineato che la polizza prevede il rimborso per le spese di degenza durante il ricovero ospedaliero, nonché il rimborso per le spese sostenute dall'accompagnatore durante tale periodo (50 euro al giorno per un massimo di 30 giorni). Le spese mediche e sanitarie sostenute nel periodo successivo alla fine del ricovero in ospedale, tuttavia, sono rimborsate per un periodo limitato di 90 giorni, come espressamente previsto dalla clausola 5 della polizza:
Poiché Il ricovero ordinario, ha evidenziato l'assicurazione, è terminato il 27.8.2020, dal tale data decorre il termine di 90 giorni previsto dalla polizza per il rimborso delle spese mediche post-ricovero che include anche i trattamenti fisioterapici e rieducativi. I 90 giorni sono scaduti il giorno 25.11.2020 e, pertanto, le spese successive a tale data non sono rimborsabili.
Conclusivamente, nel merito, in via principale, ha chiesto di Controparte_1 respingere la domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto. Inoltre, ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del signor per avere proposto con lite temeraria un'azione del tutto infondata, Parte_1 nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie contestazioni, e, conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore di da Controparte_1 quantificarsi e liquidarsi in corso di causa e, se del caso, in via equitativa. Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
*** La domanda di parte attrice merita accoglimento. pagina 4 di 7 Si osserva innanzitutto che è pacifica tra le parti, nonché oggetto di prova documentale
(doc. 1 fascicolo attoreo), la stipulazione della polizza n. 43774 per il rimborso delle spese mediche e sanitarie denominata “BPM DOC EXTRA”. È altresì pacifico, poiché non contestato, che in forza di tale polizza l'assicurazione abbia già indennizzato al sig. parte delle spese mediche sostenute a seguito del ricovero Parte_1 ospedaliero avvenuto in data 20 luglio 2020.
L'attore, tuttavia, lamenta che l'indennizzo ricevuto dall'assicurazione non sia sufficiente e ritiene di aver diritto ad un ulteriore rimborso da parte della compagnia per un totale di euro € 12.163,00, così suddivisi:
- € 10.024,00 per la degenza presso la Fondazione Santa LU;
- € 950,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute dall'accompagnatore nel periodo di ricovero presso la suddetta Fondazione (50 € al giorno per 19 giorni, doc. 9);
- € 1.189,00 a titolo di rimborso di spese mediche per visite e spese sanitarie (doc. 11)
Le condizioni di polizza oggetto del presente procedimento prevedono quanto segue:
pagina 5 di 7 Dagli atti emerge un contrasto fra le parti in merito alla definizione di “ricovero”.
L'attore, in sostanza, ritiene di essere stato sottoposto ad un unico ricovero, seppur in tre diverse strutture, prolungatosi dal 20 luglio 2020 (data di ingresso all'Ospedale di Sondrio) al 19 dicembre (dimissioni dalla Fondazione Santa LU). Alla luce di ciò, ha chiesto all'assicurazione il rimborso delle spese di degenza relative a tutto il periodo ai sensi della clausola n.2 della polizza, nonché le spese per l'accompagnatore.
L'assicurazione, invece, ritiene che il “ricovero” in senso proprio consista solamente nel ricovero ospedaliero e pertanto sostiene che lo stesso è terminato in data 27.08.2020
(data di dimissioni dall'Ospedale di Sondrio). Da tale data l'assicurazione ha fatto decorrere il termine di 90 giorni previsto dalla clausola n. 5 della polizza per il rimborso delle spese per “assistenze post operatorie” tra cui rientrano anche i trattamenti
“fisioterapici e rieducativi”. L'assicurazione, dunque, ritiene che le spese relative al periodo di riabilitazione non siano indennizzabili ai sensi della clausola n. 2 della polizza, ma solamente ai sensi e nei limiti della clausola n. 5.
Appare dirimente, ai fini della decisione, una corretta interpretazione del termine
“ricovero” anche alla luce delle definizioni contrattuali contenute nella polizza assicurativa.
Nella polizza oggetto di causa, il “ricovero” viene definito come segue:
Appare inoltre rilevante la definizione di “istituto di cura”:
Ora, dagli atti emerge che il sig. è stato ricoverato presso l'ospedale di Sondrio Pt_1 dal 20 luglio 2020 fino al 27 agosto 2020; che il 27 agosto 2020 veniva trasferito presso il Centro Riabilitativo Fondazione ON CA CC LU di Rovato (BS), ove rimaneva sino al 13 novembre 2020; che, infine, il 13 novembre 2020 si trasferiva presso l'I.R.C.C.S. Fondazione Santa LU di Roma per proseguire la riabilitazione e ivi rimaneva fino al 19 dicembre 2020. Alla luce della definizione di ricovero contenuta nella polizza, ovvero “degenza ininterrotta che richiede pernottamento in istituto di cura”, è possibile affermare che, seppur in tre strutture differenti, il sig. sia Pt_1 stato di fatto sottoposto ad un unico ricovero, stante il trasferimento da una struttura all'altra senza soluzione di continuità.
pagina 6 di 7 Non vi è dubbio, inoltre, che il Centro Riabilitativo Fondazione ON CA CC LU di Rovato e l'I.R.C.C.S. Fondazione Santa LU rientrino nella definizione di
“istituto di cura” contenuta nella polizza, non essendo le stesse né stabilimenti termali, né strutture di convalescenza né case di cura aventi finalità dietologiche o estetiche. Si ritiene pertanto che l'attore, ai sensi della clausola n. 2 della polizza, abbia diritto ad ottenere l'indennizzo per tutte le spese di degenza sostenute durante il periodo di ricovero e pertanto l'assicurazione è tenuta a versare la somma di € 10.024,00 per le spese sostenute presso la Fondazione Santa LU non ancora rimborsate.
È fondata, conseguentemente, anche la richiesta di € 950,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute dall'accompagnatore nel periodo di ricovero presso la suddetta Fondazione (50 € al giorno per 19 giorni, doc. 9).
Infine, merita accoglimento anche la richiesta della somma di € 1.189,00 a titolo di rimborso di spese mediche per visite e spese sanitarie. Il rimborso di tali spese è dovuto ai sensi della clausola n. 5 della polizza, in quanto risulta provato che tali visite siano state svolte entro il termine di 90 giorni dalla fine del ricovero (termine che, per quanto supra argomentato, decorre dal 19 dicembre 2020, giorno di dimissioni dalla Fondazione Santa LU). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 soma di € 12.163,00 oltre interessi al tasso ex art. 1284 comma 1 dal 26.01.2021 alla introduzione del presente giulio e da tale data al saldo ex art.1284 comma 4 c.c.;
-condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi e € 237,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva.
Milano, 23 gennaio 2025
Il giudice Laura Massari pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11989/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRANATA MATTEO MARIO e dell'avv. GRANATA GIUSEPPE LUIGI ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 5 20122 MILANO, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. GRANATA MATTEO MARIO;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REDAELLI Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA DONIZETTI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. REDAELLI ROBERTO;
CONVENUTO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.10.2024:
Email_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, previe le opportune declaratorie, accertamenti e statuizioni: - condannare al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 della somma di € 12.163,00 oltre interessi legali dalla messa in Parte_1 pagina 1 di 7 mora al saldo, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, tassa di registro ed ulteriori occorrende, come per legge;
In via istruttoria: - ammettere le istanze formulate in atti, con ogni più ampia riserva.
: Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvedere:
In via principale e nel merito: − previa ogni opportuna declaratoria e accertamento, rigettare ogni domanda, istanza, deduzione, eccezione e produzione svolta dall'attore nei confronti di per infondatezza in fatto e Parte_1 Controparte_2 in diritto;
In ogni caso:
- porre a carico dell'attore, le spese, i compensi professionali e tutti gli oneri accessori del presente giudizio, liquidando un rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del signor Parte_1 per avere proposto con lite temeraria un'azione del tutto infondata, nella
[...] consapevolezza dell'infondatezza delle proprie contestazioni, e, in ogni caso, e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore di
[...] da quantificarsi e liquidarsi in corso di causa e, se del caso, in via Controparte_2 equitativa;
In via istruttoria: - rigettarsi fin d'ora ogni richiesta di prova formulata dall'attore, e in particolare l'ordine di esibizione richiesto, per inammissibilità, irrilevanza, genericità e per finalità esplorativa.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha convenuto in giudizio chiedendone Parte_1 Controparte_1 la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 12.163,90 dovuti in forza della polizza assicurativa per il rimborso delle spese mediche e sanitarie stipulata fra le parti (doc.1 fascicolo attoreo).
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato:
- di essere titolare, dal 2009, della polizza n. 43774 per il rimborso delle spese mediche e sanitarie denominata “BPM DOC EXTRA” stipulata con Controparte_2
pagina 2 di 7 - di aver sempre provveduto al pagamento dei premi di polizza;
- che, a seguito di una caduta in montagna in data 20 luglio 2020, era stato trasportato presso l'Ospedale di Sondrio – Asst Valtellina e Alto Lario (doc. 2);
- che la degenza presso il predetto ospedale si prolungava fino al 27 agosto 2020 (doc.3);
- che il 27 agosto 2020 veniva trasferito presso il Centro Riabilitativo Fondazione ON CA CC LU di Rovato (BS), ove rimaneva sino al 13 novembre 2020;
- che, anche causa della pandemia Covid-19, il 13 novembre 2020 si trovava costretto a cambiare struttura per proseguire la riabilitazione e trovava ricovero presso l'I.R.C.C.S. Fondazione Santa LU di Roma ove rimaneva fino al 19 dicembre 2020;
- che l'assicurazione gli ha indennizzato solamente una parte delle spese sanitarie sostenute, per un totale di € 19.946, così calcolati:
• Diaria di ricovero Ospedale di Sondrio € 4.900,00;
• Diaria di ricovero ON CC € 7.700,00; Pt_2
• Santa LU € 6.786,00; CP_3
• Ass. Infermieristica € 560,00;
- che il rimborso relativo alla degenza presso la Fondazione Santa LU è stato effettuato sulla base della fattura U200000533 (doc. 8) relativa alla degenza dal 13 novembre al 2 dicembre 2020 per complessivi € 10.442,00;
- che tale fattura è stata rimborsata per il minor importo di € 6.786,00, senza alcuna specifica spiegazione, lasciando così un saldo credito dell'Assicurato per € 3.656,00;
- che le spese relative alla degenza presso la Fondazione Santa LU nel periodo 3 dicembre 2020 – 19 dicembre 2020 non sono state indennizzate dall'assicurazione;
- che, pertanto, tenuto conto della franchigia del 20% contrattualmente prevista, l'assicurazione deve rimborsare ulteriori € 10.024,00 per la degenza presso la Fondazione Santa LU;
- che inoltre ha diritto alla somma di € 950,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute dall'accompagnatore nel periodo di ricovero presso la suddetta Fondazione (50 € al giorno per 19 giorni, doc. 9);
- che, infine, ha diritto ad ulteriori € 1.189,00 a titolo di rimborso di spese mediche per visite e spese sanitarie (doc. 11);
- che, pertanto, ha diritto alla refusione da parte dell'assicurazione della somma complessiva di € 12.163,00; pagina 3 di 7 - che le richieste stragiudiziali di rimborso all'assicurazione non hanno avuto buon esito;
- che, preso atto della posizione dell'assicurazione, si è visto costretto ad instaurare il presente giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta.
si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
In sintesi, l'assicurazione ha sottolineato che la polizza prevede il rimborso per le spese di degenza durante il ricovero ospedaliero, nonché il rimborso per le spese sostenute dall'accompagnatore durante tale periodo (50 euro al giorno per un massimo di 30 giorni). Le spese mediche e sanitarie sostenute nel periodo successivo alla fine del ricovero in ospedale, tuttavia, sono rimborsate per un periodo limitato di 90 giorni, come espressamente previsto dalla clausola 5 della polizza:
Poiché Il ricovero ordinario, ha evidenziato l'assicurazione, è terminato il 27.8.2020, dal tale data decorre il termine di 90 giorni previsto dalla polizza per il rimborso delle spese mediche post-ricovero che include anche i trattamenti fisioterapici e rieducativi. I 90 giorni sono scaduti il giorno 25.11.2020 e, pertanto, le spese successive a tale data non sono rimborsabili.
Conclusivamente, nel merito, in via principale, ha chiesto di Controparte_1 respingere la domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto. Inoltre, ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del signor per avere proposto con lite temeraria un'azione del tutto infondata, Parte_1 nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie contestazioni, e, conseguentemente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore di da Controparte_1 quantificarsi e liquidarsi in corso di causa e, se del caso, in via equitativa. Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
*** La domanda di parte attrice merita accoglimento. pagina 4 di 7 Si osserva innanzitutto che è pacifica tra le parti, nonché oggetto di prova documentale
(doc. 1 fascicolo attoreo), la stipulazione della polizza n. 43774 per il rimborso delle spese mediche e sanitarie denominata “BPM DOC EXTRA”. È altresì pacifico, poiché non contestato, che in forza di tale polizza l'assicurazione abbia già indennizzato al sig. parte delle spese mediche sostenute a seguito del ricovero Parte_1 ospedaliero avvenuto in data 20 luglio 2020.
L'attore, tuttavia, lamenta che l'indennizzo ricevuto dall'assicurazione non sia sufficiente e ritiene di aver diritto ad un ulteriore rimborso da parte della compagnia per un totale di euro € 12.163,00, così suddivisi:
- € 10.024,00 per la degenza presso la Fondazione Santa LU;
- € 950,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute dall'accompagnatore nel periodo di ricovero presso la suddetta Fondazione (50 € al giorno per 19 giorni, doc. 9);
- € 1.189,00 a titolo di rimborso di spese mediche per visite e spese sanitarie (doc. 11)
Le condizioni di polizza oggetto del presente procedimento prevedono quanto segue:
pagina 5 di 7 Dagli atti emerge un contrasto fra le parti in merito alla definizione di “ricovero”.
L'attore, in sostanza, ritiene di essere stato sottoposto ad un unico ricovero, seppur in tre diverse strutture, prolungatosi dal 20 luglio 2020 (data di ingresso all'Ospedale di Sondrio) al 19 dicembre (dimissioni dalla Fondazione Santa LU). Alla luce di ciò, ha chiesto all'assicurazione il rimborso delle spese di degenza relative a tutto il periodo ai sensi della clausola n.2 della polizza, nonché le spese per l'accompagnatore.
L'assicurazione, invece, ritiene che il “ricovero” in senso proprio consista solamente nel ricovero ospedaliero e pertanto sostiene che lo stesso è terminato in data 27.08.2020
(data di dimissioni dall'Ospedale di Sondrio). Da tale data l'assicurazione ha fatto decorrere il termine di 90 giorni previsto dalla clausola n. 5 della polizza per il rimborso delle spese per “assistenze post operatorie” tra cui rientrano anche i trattamenti
“fisioterapici e rieducativi”. L'assicurazione, dunque, ritiene che le spese relative al periodo di riabilitazione non siano indennizzabili ai sensi della clausola n. 2 della polizza, ma solamente ai sensi e nei limiti della clausola n. 5.
Appare dirimente, ai fini della decisione, una corretta interpretazione del termine
“ricovero” anche alla luce delle definizioni contrattuali contenute nella polizza assicurativa.
Nella polizza oggetto di causa, il “ricovero” viene definito come segue:
Appare inoltre rilevante la definizione di “istituto di cura”:
Ora, dagli atti emerge che il sig. è stato ricoverato presso l'ospedale di Sondrio Pt_1 dal 20 luglio 2020 fino al 27 agosto 2020; che il 27 agosto 2020 veniva trasferito presso il Centro Riabilitativo Fondazione ON CA CC LU di Rovato (BS), ove rimaneva sino al 13 novembre 2020; che, infine, il 13 novembre 2020 si trasferiva presso l'I.R.C.C.S. Fondazione Santa LU di Roma per proseguire la riabilitazione e ivi rimaneva fino al 19 dicembre 2020. Alla luce della definizione di ricovero contenuta nella polizza, ovvero “degenza ininterrotta che richiede pernottamento in istituto di cura”, è possibile affermare che, seppur in tre strutture differenti, il sig. sia Pt_1 stato di fatto sottoposto ad un unico ricovero, stante il trasferimento da una struttura all'altra senza soluzione di continuità.
pagina 6 di 7 Non vi è dubbio, inoltre, che il Centro Riabilitativo Fondazione ON CA CC LU di Rovato e l'I.R.C.C.S. Fondazione Santa LU rientrino nella definizione di
“istituto di cura” contenuta nella polizza, non essendo le stesse né stabilimenti termali, né strutture di convalescenza né case di cura aventi finalità dietologiche o estetiche. Si ritiene pertanto che l'attore, ai sensi della clausola n. 2 della polizza, abbia diritto ad ottenere l'indennizzo per tutte le spese di degenza sostenute durante il periodo di ricovero e pertanto l'assicurazione è tenuta a versare la somma di € 10.024,00 per le spese sostenute presso la Fondazione Santa LU non ancora rimborsate.
È fondata, conseguentemente, anche la richiesta di € 950,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute dall'accompagnatore nel periodo di ricovero presso la suddetta Fondazione (50 € al giorno per 19 giorni, doc. 9).
Infine, merita accoglimento anche la richiesta della somma di € 1.189,00 a titolo di rimborso di spese mediche per visite e spese sanitarie. Il rimborso di tali spese è dovuto ai sensi della clausola n. 5 della polizza, in quanto risulta provato che tali visite siano state svolte entro il termine di 90 giorni dalla fine del ricovero (termine che, per quanto supra argomentato, decorre dal 19 dicembre 2020, giorno di dimissioni dalla Fondazione Santa LU). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 soma di € 12.163,00 oltre interessi al tasso ex art. 1284 comma 1 dal 26.01.2021 alla introduzione del presente giulio e da tale data al saldo ex art.1284 comma 4 c.c.;
-condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per compensi e € 237,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva.
Milano, 23 gennaio 2025
Il giudice Laura Massari pagina 7 di 7