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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, in sostituzione dell'udienza del 19 febbraio 2025 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 360/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Montagnese per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 febbraio 2024 premesso di essere un Parte_1
docente in servizio presso l'Istituto "Michele Maria Milano" Polistena, di aver lavorato durante gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente con contratto a tempo determinato e di non aver percepito Controparte_1
la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento del contributo CP_1
alla formazione di parte ricorrente. Nella contumacia dell'amministrazione convenuta, la causa, istruita in via documentale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che nella materia in esame è intervenuta la Corte di Giustizia
Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
È stato quindi chiarito che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
Tale essendo l'apporto della giurisprudenza Euro-unitaria, seguito anche dalla Corte di Cassazione con una recente pronuncia del 27/10/2023, questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsene.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, va chiarito che correttamente la parte ricorrente richiede il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la Carte Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, L.n. 107/2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, indicati in ricorso e documentati, il va quindi condannato all'adozione delle attività necessarie CP_1
a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo
2.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore, della limitata attività svolta e della circostanza che viene in rilievo un contenzioso seriale, in
250,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e condanna il all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il Controparte_1
godimento tramite la Carta Docente;
3) condanna l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 250,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Palmi, 20/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos