Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4047/2024, avente per oggetto “separazione consensuale”, promossa da (C.F. ) difeso e rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Russo presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E
(C.F. ) difesa e rappresentata dall'avv. Gianluca D'Alò Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 26/03/2025, di seguito riportate:
“1 ) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
in particolare la IG.ra CP_1 continuerà ad abitare presso l'immobile che fu casa coniugale sito in Tissi nella Via Pertini n.10 condotto in locazione con regolare contratto registrato, mentre il IG. continuerà ad abitare Pt_1
presso altro immobile sito in Ossi nella Via G.M. Angjoi parimenti condotto in locazione giusta regolare contratto.
2) Il minore figlio verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni della Persona_1
L. 54 / 06 sull'affidamento condiviso ed i genitori provvederanno a mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente il figlio, attuando insieme ogni decisione nel preminente interesse dello stesso,
pagina 1 di 5
3) I genitori si impegnano reciprocamente a collaborare affinché trovi attuazione il diritto del bambino di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori nonché con i parenti, tra cui i nonni, gli zii ed i cugini.
Fermo restando l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, questi ultimi concordano che il Per_ figlio , in considerazione della tenera età, venga collocato prevalentemente presso il domicilio della madre.
4) Al fine di consentire al bambino di mantenere relazioni significative con entrambi i genitori, questi ultimi concordano che il padre - già collocato in pensione e non vincolato da impegni lavorativi cogenti - potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando vorrà, concordandone con la madre gli orari di volta in volta, compatibilmente con le esigenze di carattere scolastico e didattico del minore ed anche al fine di consentire alla IG.ra , ancora abile al lavoro , di svolgere il CP_1
proprio impiego.
5) In mancanza di diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori, gli stessi si impegnano a rispettare il seguente calendario di massimo: nei giorni feriali e nel week-end durante l'anno solare
Nel corso di ciascuna settimana, nei giorni feriali, il padre terrà con sé il figlio per due giorni alla settimana, dalle ore 16.00 alle 20.00, indicativamente nellegiornate del martedì e giovedì mentre il sabato dalle 10.00 fino alle 20.00; negli altri giorni della settimana e la domenica il bambino resterà con la madre. vacanze natalizie e pasquali e festività minori
Per_ Nelle vacanze natalizie, negli anni pari, , trascorrerà le stesse con il padre a partire dalle ore 9:00 del 24 dicembre sino alle ore 18:00 del 25 dicembre;
mentre trascorrerà con la madre il
25 dicembre dalle ore 18:00 ed il giorno di S. Stefano;
viceversa negli anni dispari.
Le stesse modalità saranno seguite per il 31 dicembre ed il 1 gennaio nonché nelle festività della
Pasqua e del lunedì dell'Angelo, e così a seguire secondo il principio dell'alternanza.
Per tutte le altre festività minori (epifania, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ferragosto, ognissanti, immacolata) nonché per il giorno del compleanno del minore, i coniugi seguiranno il calendario dei giorni feriali e dei fine settimana sopra descritto. vacanze estive
Nel periodo delle vacanze estive il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno due settimane, possibilmente consecutive, da stabilirsi concordemente sulla base dei rispettivi impegni e sulla base delle inclinazioni del minore.
pagina 2 di 5 Resta espressamente inteso che il sopra articolato calendario di massima, potrà essere modificato di volta in volta e di comune accordo, dando priorità alle esigenze ed inclinazioni del minore e tenuto conto degli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori.
I genitori si impegnano a prestare la reciproca e massima collaborazione nel soddisfare le richieste del bambino relative alla permanenza con ciascuno di loro, anche al di fuori delle condizioni pattuite nel presente atto, impegnandosi altresì a non porre ostacoli nei rapporti tra il figlio e l'altro genitore né tra il figlio e glialtri parenti (in primis nonni, zii e cugini). Per_ 5. Il IG. corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento del figlio , la somma Pt_1 mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), con adeguamento secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno successivo alla separazione.
Le parti concordano che l'assegno unico, attualmente pari ad € 175,00, spetterà integralmente alla
IG.ra , che lo sta percependo dalla sua introduzione normativa sino all'attualità. CP_1
Le parti danno atto che il IG. ha già corrisposto il predetto importo mensile da ottobre Pt_1
2023 alla data di deposito del presente ricorso congiunto.
La predetta somma verrà corrisposta dal IG. in favore dalla IG.ra , senza soluzione di Pt_1 CP_1 continuità sino all'omologa della separazione e successivamente alla stessa, mediante bonifico bancario o assegno – oppure regolata in contanti con rilascio da parte della madre di apposita ricevuta per quietanza - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
I IG.ri e si faranno carico altresì, nella misura del 50% per ciascuno, delle spese Pt_1 CP_1
straordinarie di seguito meglio specificate -a mero titolo esemplificativo e non esaustivo-, in relazione alle quali si precisa che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta:
SPESE MEDICHE (da documentare)
- che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal pagina 3 di 5 medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare)
- che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con o senza pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare)
- che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b);
- che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
4 ) Le parti danno atto di aver già suddiviso tra essi i regali di nozze ed i rispettivi oggetti ed effetti personali, dichiarando altresì che non vi sono beni comuni, conti cointestati da estinguere né altre rivendicazioni patrimoniali. Gli arredi della casa che fu coniugale acquistati in costanza di matrimonio (cucina componibile / camera bambino / divani e poltrona) vengono lasciati in uso alla
IG.ra . CP_1
pagina 4 di 5 5 ) Il IG. è pensionato e percepisce la relativa pensione di 1.700 euro netti circa;
la IG.ra Pt_1
è abile al lavoro ed ha attualmente un'occupazione part time presso un Panificio ad Ossi;
ciò CP_1
nondimeno le parti concordano che il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento di quest'ultima, la somma di € 100,00 (cento euro mensili) mediante bonifico bancario o assegno - oppure regolata in contanti con rilascio da parte della IG.ra di CP_1
apposita ricevuta per quietanza - entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
Spese e compensi professionali interamente compensati, con rinunzia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà di cui alla L.P.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del
26/03/2025 sopra riportate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TISSI (SS) alle trascrizioni di legge (v.
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune di TISSI (SS), Atto N. 3, Parte I, Anno 2017). Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di Trattazione scritta del 26/03/2025 come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 4.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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