Articolo 2 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1315
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 gennaio 1956
Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 20.000.000 per l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed in lire 12.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sara' provveduto con lo stanziamento esistente negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa delle due Aziende, per l'esercizio finanziario 1954-55 e per quelli successivi.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1956