Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 20.000.000 per l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed in lire 12.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sara' provveduto con lo stanziamento esistente negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa delle due Aziende, per l'esercizio finanziario 1954-55 e per quelli successivi.
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 20.000.000 per l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed in lire 12.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sara' provveduto con lo stanziamento esistente negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa delle due Aziende, per l'esercizio finanziario 1954-55 e per quelli successivi.