TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15680/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15680/2024
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. RHO CHANTAL. Si riporta ai propri atti e insiste nelle conclusioni Parte_1 di cui all'atto d'appello.
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell'appellato.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15680/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), dell'avv. TAVANO ANNA ( ), dell'avv. SILVIA C.F._1 C.F._2
DONATELLA ( , dell'avv. RHO CHANTAL ( ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici Pt_1 dell'Avvocatura Comunale
ATTORE/APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._5
CONVENUTO/APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da atto introduttivo del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 12.12.2022 propone opposizione avverso 8 verbali relativi Controparte_1
all'accertamento di violazioni al codice della strada, rilevando la mancata notifica dei medesimi e il decorso del termine prescrizionale di cinque anni. Conclude chiedendo l'annullamento dei verbali e dell'ingiunzione di pagamento ad essi correlata n. 20220430546502437311303 del 24.10.2022.
Si costituisce in giudizio il , evidenziando l'infondatezza del ricorso e chiedendone Parte_1
il rigetto.
Con sentenza n. 6433 del 26.10.2023 il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso, ritenendo Pt_1
intervenuta la prescrizione.
Il propone appello avverso detta sentenza per due motivi: Parte_1
pagina 2 di 5 1) erroneità della sentenza nella parte in cui individua la parte resistente nella Controparte_2
invece del;
[...] Parte_1
2) erroneità dell'interpretazione e applicazione dell'art. 68 D.L. 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12, comma 2 D.Lgs. 159/2015.
Il chiede dunque, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione Parte_1 presentata da avverso l'ingiunzione di pagamento con conseguente conferma della Controparte_1
debenza di € 13.702,43 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, nonché la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
***
Preliminarmente si dà atto dell'erroneità della sentenza emessa dal Giudice di Pace nella parte in cui ha indicato la in luogo del . È, infatti, il ad aver Controparte_2 Pt_1 Parte_1 Pt_1
emesso l'ingiunzione di pagamento notificata a ed è il ad essersi Controparte_3 Pt_1
ritualmente costituito nel giudizio di primo grado.
Il propone appello avverso la decisione del giudice di prime cure in tema di prescrizione. Pt_1
L'appello è fondato.
Non si è, infatti, verificata la prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento in virtù dell'operatività dell'art. 68 D.L. 18/2020, intervenuto tra le date di notifica dei verbali relativi alle infrazioni (marzo, aprile, maggio e giugno 2016) e quella della notifica dell'ingiunzione di pagamento
(novembre 2022).
Diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata, l'art. 68 D.L. 18/2020 si applica anche alle ingiunzioni di pagamento per violazioni del cds.
Tale norma, infatti, al comma 1 fa espressamente riferimento sia alle entrate tributarie, sia a quelle non tributarie (come le sanzioni previste dal CdS) e prevede che siano sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
il comma 2 estende l'applicazione della norma anche alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910; inoltre, l'art. 68 richiama l'art.12, comma 2 D.Lgs. 159/2015, che prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (ossia, nella fattispecie in esame, tra l'8.3.2020 e il 31.12.2021) sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, nel computo del termine di prescrizione si deve tenere conto della proroga stabilita dall'art. 68 D.L. 18/2020, laddove l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 2021,
pagina 3 di 5 termine ricompreso nel periodo di sospensione previsto dalla legislazione speciale adottata nel periodo emergenziale dovuto al Covid 19.
Nello stesso senso si è già espresso il Tribunale di Milano, che ha condivisibilmente affermato che “tra la data di accertamento e quella di notifica dell'impugnata cartella di pagamento, non è trascorso il quinquennio richiesto, per l'applicazione delle disposizioni urgenti in materia di riscossione emanate durante l'emergenza sanitaria da COVID 19, atteso che il Decreto Cura Italia ed il Decreto Sostegni
(rispettivamente D.L-.18/2020 e D.L.41/2021) hanno previsto nel periodo compreso fra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021, la sospensione della notifica delle nuove cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell , nonché del decorso dei termini prescrizionali. In particolare, Controparte_4
lo Stato Italiano con una serie di norme specifiche, ha prorogato i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadenti nel periodo indicato, non solo relativamente ai termini di pagamento delle cartelle esattoriali già emesse, ma anche relativamente ai termini di prescrizione delle cartelle da emettere” (Tribunale di Milano, sentenza n. 2607/2023 del 03.04.2023).
Al momento in cui l'ingiunzione di pagamento è stata notificata, dunque, il termine di prescrizione non era decorso.
Nessuna osservazione deve essere svolta con riferimento all'ulteriore motivo di ricorso sviluppato in primo grado da , che non si è costituito nel presente giudizio e non ha ripreso gli Controparte_1
argomenti spesi nel giudizio di primo grado.
Dalle considerazioni che precedono derivano l'accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6433 del 26.10.2023, il rigetto dell'opposizione
[...]
presentata da . Controparte_1
Le decisioni in tema di spese processuali seguono il principio della soccombenza con riferimento a entrambi i gradi del giudizio e tengono conto delle fasi nelle quali si è effettivamente articolata l'attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma della sentenza n. Parte_1
6433/23 emessa il 20.6.2023 e pubblicata il 26.10.2023 dal Giudice di Pace di , rigetta Pt_1
l'opposizione originariamente presentata da e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione Controparte_1
di pagamento n. 20220430546502437311303 del 24.10.2022.
2) Condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del procedimento di primo grado N. 55552/2022 R.G. presso il Giudice di Pace di , Pt_1
pagina 4 di 5 che si liquidano in € 1.523,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
3) Condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in € 382,50 per spese, € 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15680/2024
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. RHO CHANTAL. Si riporta ai propri atti e insiste nelle conclusioni Parte_1 di cui all'atto d'appello.
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell'appellato.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15680/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), dell'avv. TAVANO ANNA ( ), dell'avv. SILVIA C.F._1 C.F._2
DONATELLA ( , dell'avv. RHO CHANTAL ( ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici Pt_1 dell'Avvocatura Comunale
ATTORE/APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._5
CONVENUTO/APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da atto introduttivo del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 12.12.2022 propone opposizione avverso 8 verbali relativi Controparte_1
all'accertamento di violazioni al codice della strada, rilevando la mancata notifica dei medesimi e il decorso del termine prescrizionale di cinque anni. Conclude chiedendo l'annullamento dei verbali e dell'ingiunzione di pagamento ad essi correlata n. 20220430546502437311303 del 24.10.2022.
Si costituisce in giudizio il , evidenziando l'infondatezza del ricorso e chiedendone Parte_1
il rigetto.
Con sentenza n. 6433 del 26.10.2023 il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso, ritenendo Pt_1
intervenuta la prescrizione.
Il propone appello avverso detta sentenza per due motivi: Parte_1
pagina 2 di 5 1) erroneità della sentenza nella parte in cui individua la parte resistente nella Controparte_2
invece del;
[...] Parte_1
2) erroneità dell'interpretazione e applicazione dell'art. 68 D.L. 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12, comma 2 D.Lgs. 159/2015.
Il chiede dunque, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione Parte_1 presentata da avverso l'ingiunzione di pagamento con conseguente conferma della Controparte_1
debenza di € 13.702,43 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, nonché la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
***
Preliminarmente si dà atto dell'erroneità della sentenza emessa dal Giudice di Pace nella parte in cui ha indicato la in luogo del . È, infatti, il ad aver Controparte_2 Pt_1 Parte_1 Pt_1
emesso l'ingiunzione di pagamento notificata a ed è il ad essersi Controparte_3 Pt_1
ritualmente costituito nel giudizio di primo grado.
Il propone appello avverso la decisione del giudice di prime cure in tema di prescrizione. Pt_1
L'appello è fondato.
Non si è, infatti, verificata la prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento in virtù dell'operatività dell'art. 68 D.L. 18/2020, intervenuto tra le date di notifica dei verbali relativi alle infrazioni (marzo, aprile, maggio e giugno 2016) e quella della notifica dell'ingiunzione di pagamento
(novembre 2022).
Diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata, l'art. 68 D.L. 18/2020 si applica anche alle ingiunzioni di pagamento per violazioni del cds.
Tale norma, infatti, al comma 1 fa espressamente riferimento sia alle entrate tributarie, sia a quelle non tributarie (come le sanzioni previste dal CdS) e prevede che siano sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
il comma 2 estende l'applicazione della norma anche alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910; inoltre, l'art. 68 richiama l'art.12, comma 2 D.Lgs. 159/2015, che prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (ossia, nella fattispecie in esame, tra l'8.3.2020 e il 31.12.2021) sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, nel computo del termine di prescrizione si deve tenere conto della proroga stabilita dall'art. 68 D.L. 18/2020, laddove l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 2021,
pagina 3 di 5 termine ricompreso nel periodo di sospensione previsto dalla legislazione speciale adottata nel periodo emergenziale dovuto al Covid 19.
Nello stesso senso si è già espresso il Tribunale di Milano, che ha condivisibilmente affermato che “tra la data di accertamento e quella di notifica dell'impugnata cartella di pagamento, non è trascorso il quinquennio richiesto, per l'applicazione delle disposizioni urgenti in materia di riscossione emanate durante l'emergenza sanitaria da COVID 19, atteso che il Decreto Cura Italia ed il Decreto Sostegni
(rispettivamente D.L-.18/2020 e D.L.41/2021) hanno previsto nel periodo compreso fra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021, la sospensione della notifica delle nuove cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell , nonché del decorso dei termini prescrizionali. In particolare, Controparte_4
lo Stato Italiano con una serie di norme specifiche, ha prorogato i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadenti nel periodo indicato, non solo relativamente ai termini di pagamento delle cartelle esattoriali già emesse, ma anche relativamente ai termini di prescrizione delle cartelle da emettere” (Tribunale di Milano, sentenza n. 2607/2023 del 03.04.2023).
Al momento in cui l'ingiunzione di pagamento è stata notificata, dunque, il termine di prescrizione non era decorso.
Nessuna osservazione deve essere svolta con riferimento all'ulteriore motivo di ricorso sviluppato in primo grado da , che non si è costituito nel presente giudizio e non ha ripreso gli Controparte_1
argomenti spesi nel giudizio di primo grado.
Dalle considerazioni che precedono derivano l'accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6433 del 26.10.2023, il rigetto dell'opposizione
[...]
presentata da . Controparte_1
Le decisioni in tema di spese processuali seguono il principio della soccombenza con riferimento a entrambi i gradi del giudizio e tengono conto delle fasi nelle quali si è effettivamente articolata l'attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma della sentenza n. Parte_1
6433/23 emessa il 20.6.2023 e pubblicata il 26.10.2023 dal Giudice di Pace di , rigetta Pt_1
l'opposizione originariamente presentata da e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione Controparte_1
di pagamento n. 20220430546502437311303 del 24.10.2022.
2) Condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del procedimento di primo grado N. 55552/2022 R.G. presso il Giudice di Pace di , Pt_1
pagina 4 di 5 che si liquidano in € 1.523,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
3) Condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in € 382,50 per spese, € 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5