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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8076 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3609/22
TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 18.09.2025
È presente per 'Avv. FERDINANDO BISOGNI che discute Parte_1 oralmente la causa e conclude per l'accoglimento dell'appello, riportandosi integralmente al suo contenuto.
È presente per il 'Avv. ILARIA FEMIANO che discute oralmente la causa e Controparte_1 conclude preliminarmente affinchè venga dichiarato il difetto di legittimazione del essendo CP_1 stata opposta ordinanza prefettizia. In subordine chiede il rigetto dell'appello riportandosi all'atto di costituzione. Si rimette al giudice per la pronuncia sulle spese del grado.
L'Avv. FERDINANDO BISOGNI aderisce alla eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal e chiede la compensazione delle spese nei suoi confronti. CP_1
L'Avv. ILARIA FEMIANO prende atto della adesione dell'appellante alla eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva e si rimette al giudice per la pronuncia sulle spese del grado.
I difensori concordemente danno atto del fatto che quanto riportato nel verbale del 19.9.2022, circa il deposito da parte dell'Avv. Antonio Pepe di un atto di rinuncia all'azione nei confronti del CP_1
che sarebbe stato accettato dall'Ente, è frutto di un refuso in quanto l'Avv. Pepe non rappresenta
[...] nessuna parte nel presente giudizio, sicchè quanto verbalizzato deve probabilmente intendersi come riferito ad altro giudizio.
Il Giudice all'esito della discussione;
letto l'art. 429 c.p.c; decide la causa mediante lettura delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3609/22 decisa alla pubblica udienza del 18.9.2025 vertente TRA P.I ), n persona del L.r.p.t, rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 in virtù di mandato in atti dall'Avv. FERDINANDO BISOGNI, presso il cui studio elett.te domicilia in Giugliano in Campania al Viale Dei Pini Nord n. 28; APPELLANTE e (C.F. rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 ILARIA FEMIANO, elett.te domiciliata presso la casa comunale sita in alla Piazza Municipio, CP_1 Palazzo San Giacomo;
APPELLATO
Controparte_2 APPELLATO COTNUMACE OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 FATTO n.q. di obbligato in solido, in persona del L.r.p.t, Dott. Parte_1 CP_3 propose ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., avverso l'Ordinanza-
[...] ingiunzione n. MITPRNAUTG 000521235 emessa dalla in data Controparte_2
02.09.2020, notificata in data 21.10.2020, con cui veniva ingiunto al RICORRENTE il pagamento della somma € 360,50 a titolo di sanzione amministrativa, per violazione dell'art. 142 comma 8 CdS. Tale violazione veniva accertata con verbale n. CC16150378590, R.G. n. 20190804702, elevato dal perché in data 26.09.2019 il veicolo attoreo, modello BMW, tg. FV168BK, superava Controparte_1
i limiti di velocità oltre i 10 km/h e non oltre i 40 km/h in via Coroglio, CP_1
A sostegno della opposizione dedusse:
1. La carenza di motivazione dell'Ordinanza impugnata;
2. La tardività dell'emissione dell'ordinanza impugnata emessa in data 2.9.2020, oltre 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto avvenuta in data 23.1.2020;
3.l'infondatezza e la nullità della contestazione, in quanto sulla strada ove era avvenuto l'accertamento della violazione, Via Coroglio, non era presente alcun cartello visibile indicante il limite di velocità imposto. E ciò perché l'unico cartello indicante il limite di velocità era appoggiato orizzontalmente sul marciapiede e non visibile. La non si costituiva. CP_2
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Con la sentenza n. 22525/2021 pubblicata in data 26.07.2021 il Giudice di Pace di rigettava la CP_1 domanda, compensando le spese di lite. Il Gdp sosteneva che “L'opposizione deve essere rigettata atteso che le argomentazioni difensive non vanno condivise ed, in ogni caso non hanno trovato suffragio probatorio. All'udienza di discussione la Ricorrente non compariva, pertanto. Ex art. 9, lett b) D. Lgs 150/2011, non vi è prova dell'assunto”. Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
La non si costituiva. Controparte_2
Si costituiva il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che nei Controparte_1 giudizi avverso le ordinanze ingiunzione prefettizie, anche in materia di sanzioni per violazione al codice della strada, unico legittimato passivo è il Prefetto che ha emesso l'ordinanza gravata. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non costituitasi. Controparte_2
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado, sostenendo che il GdP avrebbe emesso una motivazione generica e stereotipata a giustificazione del rigetto della domanda, senza specificare la mancata rilevanza degli elementi probatori forniti dal ricorrente. In particolare, il GdP non avrebbe tenuto in considerazione la documentazione fotografica depositata, da cui si evince un cartello stradale di segnaletica verticale, indicante il limite di velocità pari a 30 KM, posto sulla Statale Via Coroglio, divelto, e posto orizzontalmente sul marciapiedi, per cui era CP_1 non visibile al guidatore e non idoneo ad indicare i limiti di velocità. Con il secondo motivo di appello, l'appellante sostiene che erroneamente il GdP avrebbe rigettato la domanda ai sensi dell'art. 9, lettera b) D.lgs 150/11, che prevede: “quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito”. Nella fattispecie, il GdP avrebbe dovuto accogliere la domanda, perché la non si era Controparte_2 costituita e, in ogni caso, le prove prodotte avevano dimostrato sia che l'Ordinanza Ingiunzione era stata emessa oltre il termine di giorni 210 dalla data di ricezione del ricorso in opposizione, sia che la violazione era stata commessa senza coscienza e volontà, in quanto la segnaletica stradale non era idonea a portare a conoscenza dell'utenza il limite di velocità imposto sul tratto di strada ove è stata accertata la violazione. Con il terzo motivo di appello, l'appellante fa rilevare che il verbale di accertamento della violazione del CdS n. CC16150378590, R.G. n. 20190804702 era da ritenersi caducato anche nei confronti della n.q. di obbligato in solido, tenuto conto che il sig. Parte_1 CP_3
n.q. di trasgressore, aveva promosso avverso lo stesso ricorso al Prefetto. Tale ricorso era da
[...] ritenersi accolto, come previsto dall'art. 204. Comma 2 C.d.S.., non essendosi la PA pronunciata. Con gli ultimi due motivi di appello, l'appellante sostiene che il GdP avrebbe omesso di pronunciarsi sulle seguenti eccezioni:
-tardività dell'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione;
-infondatezza e nullità della contestazione, in quanto sulla strada ove avvenne l'accertamento della violazione, Via Coroglio, non era presente alcun cartello visibile indicante il limite di velocità imposto. MOTIVI DELLA DECISIONE Il motivo di appello sub 3) è inammissibile, perché nuovo. In primo grado, il ricorrente non eccepì che il verbale opposto dovrebbe ritenersi caducato, anche nei suoi confronti, per effetto del ricorso proposto al Prefetto dal trasgressore diretto, sig. , su cui la PA non si sarebbe pronunciata. CP_3
Per il resto, l'appello è infondato per le seguenti ragioni. È vero che la motivazione della sentenza appellata è inadeguata, perché il primo giudice non ha spiegato le ragioni della non condivisione delle argomentazioni difensive prospettate dal ricorrente, né ha chiarito perché esse sono anche prive di riscontro probatorio. Tuttavia, tale vizio comporta solo il dovere di integrazione della motivazione, posto che la decisione del GdP è corretta, dal momento che, effettivamente, le doglianze prospettate non meritano condivisione, per essere infondate in diritto e non suffragate dalle prove in atti. In particolare, non trova riscontro l'affermazione secondo cui il limite di velocità pari a 30 KM, posto sulla Statale Via Coroglio, non sarebbe stato adeguatamente segnalato, in quanto il cartello di segnaletica verticale sarebbe stato divelto e posto orizzontalmente sul marciapiedi. Infatti, se è vero che la foto esibita dal ricorrente dimostra che il cartello stradale indicante il limite di velocità di 30 Km/h è a terra, non è dimostrato né che il luogo ritratto è via Coroglio, né che la foto fu fatta il giorno dell'infrazione. Di conseguenza, l'opponente non ha ottemperato all'onere gravante su di lui di dimostrare l'inadeguatezza della segnaletica, così come prescrive la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile, sez. VI, 09/03/2022, n. 7715; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584 “In materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui”).
***** Neppure è condivisibile la tesi, secondo cui il Prefetto emise l'ordinanza ingiunzione opposta oltre il termine di legge.
Ai sensi dell'art. 204 D. Lg. 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata.
Il comma 2 dell'articolo 203 stabilisce che il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis.
L'art. 204 C.d.S., comma 1 bis precisa altresì che detti termini, ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere cumulati tra loro, dovendosi il ricorso intendere accolto solo dopo il decorso degli stessi senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto.
La giurisprudenza ha chiarito che <<ai fini della valutazione della tempestività del provvedimento occorre prendere le mosse dal comma 1-bis dell'art. 204, C.d.S., il quale non si limita a stabilire la perentorietà del termine di centoventi giorni, concesso al prefetto dal primo comma della medesima disposizione, per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione e del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 203, comma 2, C.d.S., per la trasmissione degli atti dal comando al prefetto (così come di quello di trenta giorni di cui al comma 1 del medesimo art. 203, previsto per il caso di presentazione del ricorso direttamente al prefetto), ma precisa altresì che detti termini, ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere cumulati tra loro, dovendosi il ricorso intendere accolto solo dopo il decorso degli stessi senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto. Il disposto di cui al comma 1-bis dell'art. 204, C.d.S., finalizzato a consentire all'amministrazione di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma (cumulo) delle due scansioni operative, ossia 90 giorni quando la domanda sia stata proposta direttamente al prefetto (30 per la trasmissione degli atti da quest'ultimo al comando e 60 per la trasmissione dal comando al primo) oppure 60 quando la domanda sia stata proposta direttamente al comando (ossia per la trasmissione da quest'ultimo al prefetto), e 120 per la decisione prefettizia (in tal senso Cass., Sez. 2, 9/6/2009, n. 13303), non può allora che essere letto nel senso che il prefetto ha a disposizione tutto il tempo massimo previsto dalla somma delle sue scansioni operative, ovvero rispettivamente 90 e 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, per un totale rispettivamente di 210 e 180 giorni, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale l'eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore (Cass., Sez. 2, 11/11/2009, n. 25690; Cass., Sez. 2, 9/6/2009, n. 13303). Peraltro, detti termini, non decorrono dalla trasmissione dell'atto (in tal senso Cass., Sez. 6-2, 15/12/2016, n. 25868), ma dalla presentazione del ricorso>> (Sez. 2, Ordinanza n. 31989 del 2023, in motivazione).
Nella specie, il ricorrente depositò il ricorso direttamente al Prefetto in data 23.1.2020, mentre l'ordinanza ingiunzione fu adottata il 2 settembre 2020, cioè decorsi 222 giorni dalla presentazione del ricorso. Tuttavia, il Prefetto rispettò il termine di legge, tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dall'art. 103 (intitolato Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del D.L. 17/03/2020, n. 18 che recita:
<<ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed < i>
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020>>.
Peraltro, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 dispose (con l'art. 37, comma 1) che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".
Infatti, il procedimento amministrativo già pendeva alla data del 23.2.2020, allorchè entro in vigore il citato D.L. n. 18/2020, per cui trova applicazione la sospensione del termine (endoprocedimentale) introdotto dalla normativa emergenziale pari a 82 gg., di gran lunga superiore ai 12 gg. di sforamento del termine di 210 che il Prefetto aveva per emettere l'ordinanza.
***** Per il resto, va evidenziato che la motivazione dell'atto deve esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, e cioè della irrogazione della sanzione. Nella specie, l'ordinanza opposta è adeguatamente motivata, perché riferisce, anche mediante richiamo al verbale di accertamento notificato al trasgressore, che la sanzione fu comminata perché il veicolo procedeva a velocità superiore al limite consentito in via Domitiana. Infatti, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020). Tali elementi sono presenti nell'ordinanza opposta. Peraltro, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018). Nella specie, tutte le doglianze formulate dal trasgressore appaiono infondate.
***** Alla luce di quanto innanzi evidenziato, appare rispettato anche il disposto dell'art. dell'art. 9, lettera b) D. lgs 150/11, secondo cui “quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito”. Infatti, la documentazione allegata dall'opponente non era idonea a dimostrare la illegittimità della ordinanza opposta. Inoltre, non è vero che la non resistette al ricorso, perché il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma CP_2
9, del d. lgs. n. 150 del 2011, si fece rappresentare in giudizio dall'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore, che vi provvide a mezzo di funzionario delegato (Sez. 2 - , Ordinanza n. 26990 del 24/10/2018). Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
***** L'eccezione del inerente il proprio difetto di legittimazione passiva è fondata, perché Controparte_1 nei giudizi avverso le ordinanze ingiunzione prefettizie, anche in materia di sanzioni per violazione al codice della strada, unico legittimato passivo è il Prefetto che ha emesso l'ordinanza gravata.
***** Le spese del giudizio possono essere compensate tra l'appellante ed il in quanto Controparte_1
l'appellante ha aderito alla eccezione sul difetto di legittimazione dell'ente. Nulla sulle spese nei confronti della rimasta contumace nel presente grado. CP_2
Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 22525/2021 pubblicata in data 26.07.2021; CP_1
-compensa le spese del grado tra ed il Parte_1 CP_1
[...]
-nulla sulle spese tra l'appellante e la Controparte_2
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli il 18.9.2025 Il Giudice Francesco Pastore
TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 18.09.2025
È presente per 'Avv. FERDINANDO BISOGNI che discute Parte_1 oralmente la causa e conclude per l'accoglimento dell'appello, riportandosi integralmente al suo contenuto.
È presente per il 'Avv. ILARIA FEMIANO che discute oralmente la causa e Controparte_1 conclude preliminarmente affinchè venga dichiarato il difetto di legittimazione del essendo CP_1 stata opposta ordinanza prefettizia. In subordine chiede il rigetto dell'appello riportandosi all'atto di costituzione. Si rimette al giudice per la pronuncia sulle spese del grado.
L'Avv. FERDINANDO BISOGNI aderisce alla eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal e chiede la compensazione delle spese nei suoi confronti. CP_1
L'Avv. ILARIA FEMIANO prende atto della adesione dell'appellante alla eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva e si rimette al giudice per la pronuncia sulle spese del grado.
I difensori concordemente danno atto del fatto che quanto riportato nel verbale del 19.9.2022, circa il deposito da parte dell'Avv. Antonio Pepe di un atto di rinuncia all'azione nei confronti del CP_1
che sarebbe stato accettato dall'Ente, è frutto di un refuso in quanto l'Avv. Pepe non rappresenta
[...] nessuna parte nel presente giudizio, sicchè quanto verbalizzato deve probabilmente intendersi come riferito ad altro giudizio.
Il Giudice all'esito della discussione;
letto l'art. 429 c.p.c; decide la causa mediante lettura delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3609/22 decisa alla pubblica udienza del 18.9.2025 vertente TRA P.I ), n persona del L.r.p.t, rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 in virtù di mandato in atti dall'Avv. FERDINANDO BISOGNI, presso il cui studio elett.te domicilia in Giugliano in Campania al Viale Dei Pini Nord n. 28; APPELLANTE e (C.F. rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 ILARIA FEMIANO, elett.te domiciliata presso la casa comunale sita in alla Piazza Municipio, CP_1 Palazzo San Giacomo;
APPELLATO
Controparte_2 APPELLATO COTNUMACE OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 FATTO n.q. di obbligato in solido, in persona del L.r.p.t, Dott. Parte_1 CP_3 propose ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., avverso l'Ordinanza-
[...] ingiunzione n. MITPRNAUTG 000521235 emessa dalla in data Controparte_2
02.09.2020, notificata in data 21.10.2020, con cui veniva ingiunto al RICORRENTE il pagamento della somma € 360,50 a titolo di sanzione amministrativa, per violazione dell'art. 142 comma 8 CdS. Tale violazione veniva accertata con verbale n. CC16150378590, R.G. n. 20190804702, elevato dal perché in data 26.09.2019 il veicolo attoreo, modello BMW, tg. FV168BK, superava Controparte_1
i limiti di velocità oltre i 10 km/h e non oltre i 40 km/h in via Coroglio, CP_1
A sostegno della opposizione dedusse:
1. La carenza di motivazione dell'Ordinanza impugnata;
2. La tardività dell'emissione dell'ordinanza impugnata emessa in data 2.9.2020, oltre 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto avvenuta in data 23.1.2020;
3.l'infondatezza e la nullità della contestazione, in quanto sulla strada ove era avvenuto l'accertamento della violazione, Via Coroglio, non era presente alcun cartello visibile indicante il limite di velocità imposto. E ciò perché l'unico cartello indicante il limite di velocità era appoggiato orizzontalmente sul marciapiede e non visibile. La non si costituiva. CP_2
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Con la sentenza n. 22525/2021 pubblicata in data 26.07.2021 il Giudice di Pace di rigettava la CP_1 domanda, compensando le spese di lite. Il Gdp sosteneva che “L'opposizione deve essere rigettata atteso che le argomentazioni difensive non vanno condivise ed, in ogni caso non hanno trovato suffragio probatorio. All'udienza di discussione la Ricorrente non compariva, pertanto. Ex art. 9, lett b) D. Lgs 150/2011, non vi è prova dell'assunto”. Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
La non si costituiva. Controparte_2
Si costituiva il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che nei Controparte_1 giudizi avverso le ordinanze ingiunzione prefettizie, anche in materia di sanzioni per violazione al codice della strada, unico legittimato passivo è il Prefetto che ha emesso l'ordinanza gravata. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la contumacia della ritualmente citata e non costituitasi. Controparte_2
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado, sostenendo che il GdP avrebbe emesso una motivazione generica e stereotipata a giustificazione del rigetto della domanda, senza specificare la mancata rilevanza degli elementi probatori forniti dal ricorrente. In particolare, il GdP non avrebbe tenuto in considerazione la documentazione fotografica depositata, da cui si evince un cartello stradale di segnaletica verticale, indicante il limite di velocità pari a 30 KM, posto sulla Statale Via Coroglio, divelto, e posto orizzontalmente sul marciapiedi, per cui era CP_1 non visibile al guidatore e non idoneo ad indicare i limiti di velocità. Con il secondo motivo di appello, l'appellante sostiene che erroneamente il GdP avrebbe rigettato la domanda ai sensi dell'art. 9, lettera b) D.lgs 150/11, che prevede: “quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito”. Nella fattispecie, il GdP avrebbe dovuto accogliere la domanda, perché la non si era Controparte_2 costituita e, in ogni caso, le prove prodotte avevano dimostrato sia che l'Ordinanza Ingiunzione era stata emessa oltre il termine di giorni 210 dalla data di ricezione del ricorso in opposizione, sia che la violazione era stata commessa senza coscienza e volontà, in quanto la segnaletica stradale non era idonea a portare a conoscenza dell'utenza il limite di velocità imposto sul tratto di strada ove è stata accertata la violazione. Con il terzo motivo di appello, l'appellante fa rilevare che il verbale di accertamento della violazione del CdS n. CC16150378590, R.G. n. 20190804702 era da ritenersi caducato anche nei confronti della n.q. di obbligato in solido, tenuto conto che il sig. Parte_1 CP_3
n.q. di trasgressore, aveva promosso avverso lo stesso ricorso al Prefetto. Tale ricorso era da
[...] ritenersi accolto, come previsto dall'art. 204. Comma 2 C.d.S.., non essendosi la PA pronunciata. Con gli ultimi due motivi di appello, l'appellante sostiene che il GdP avrebbe omesso di pronunciarsi sulle seguenti eccezioni:
-tardività dell'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione;
-infondatezza e nullità della contestazione, in quanto sulla strada ove avvenne l'accertamento della violazione, Via Coroglio, non era presente alcun cartello visibile indicante il limite di velocità imposto. MOTIVI DELLA DECISIONE Il motivo di appello sub 3) è inammissibile, perché nuovo. In primo grado, il ricorrente non eccepì che il verbale opposto dovrebbe ritenersi caducato, anche nei suoi confronti, per effetto del ricorso proposto al Prefetto dal trasgressore diretto, sig. , su cui la PA non si sarebbe pronunciata. CP_3
Per il resto, l'appello è infondato per le seguenti ragioni. È vero che la motivazione della sentenza appellata è inadeguata, perché il primo giudice non ha spiegato le ragioni della non condivisione delle argomentazioni difensive prospettate dal ricorrente, né ha chiarito perché esse sono anche prive di riscontro probatorio. Tuttavia, tale vizio comporta solo il dovere di integrazione della motivazione, posto che la decisione del GdP è corretta, dal momento che, effettivamente, le doglianze prospettate non meritano condivisione, per essere infondate in diritto e non suffragate dalle prove in atti. In particolare, non trova riscontro l'affermazione secondo cui il limite di velocità pari a 30 KM, posto sulla Statale Via Coroglio, non sarebbe stato adeguatamente segnalato, in quanto il cartello di segnaletica verticale sarebbe stato divelto e posto orizzontalmente sul marciapiedi. Infatti, se è vero che la foto esibita dal ricorrente dimostra che il cartello stradale indicante il limite di velocità di 30 Km/h è a terra, non è dimostrato né che il luogo ritratto è via Coroglio, né che la foto fu fatta il giorno dell'infrazione. Di conseguenza, l'opponente non ha ottemperato all'onere gravante su di lui di dimostrare l'inadeguatezza della segnaletica, così come prescrive la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile, sez. VI, 09/03/2022, n. 7715; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584 “In materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui”).
***** Neppure è condivisibile la tesi, secondo cui il Prefetto emise l'ordinanza ingiunzione opposta oltre il termine di legge.
Ai sensi dell'art. 204 D. Lg. 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata.
Il comma 2 dell'articolo 203 stabilisce che il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis.
L'art. 204 C.d.S., comma 1 bis precisa altresì che detti termini, ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere cumulati tra loro, dovendosi il ricorso intendere accolto solo dopo il decorso degli stessi senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto.
La giurisprudenza ha chiarito che <<ai fini della valutazione della tempestività del provvedimento occorre prendere le mosse dal comma 1-bis dell'art. 204, C.d.S., il quale non si limita a stabilire la perentorietà del termine di centoventi giorni, concesso al prefetto dal primo comma della medesima disposizione, per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione e del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 203, comma 2, C.d.S., per la trasmissione degli atti dal comando al prefetto (così come di quello di trenta giorni di cui al comma 1 del medesimo art. 203, previsto per il caso di presentazione del ricorso direttamente al prefetto), ma precisa altresì che detti termini, ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere cumulati tra loro, dovendosi il ricorso intendere accolto solo dopo il decorso degli stessi senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto. Il disposto di cui al comma 1-bis dell'art. 204, C.d.S., finalizzato a consentire all'amministrazione di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma (cumulo) delle due scansioni operative, ossia 90 giorni quando la domanda sia stata proposta direttamente al prefetto (30 per la trasmissione degli atti da quest'ultimo al comando e 60 per la trasmissione dal comando al primo) oppure 60 quando la domanda sia stata proposta direttamente al comando (ossia per la trasmissione da quest'ultimo al prefetto), e 120 per la decisione prefettizia (in tal senso Cass., Sez. 2, 9/6/2009, n. 13303), non può allora che essere letto nel senso che il prefetto ha a disposizione tutto il tempo massimo previsto dalla somma delle sue scansioni operative, ovvero rispettivamente 90 e 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, per un totale rispettivamente di 210 e 180 giorni, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale l'eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore (Cass., Sez. 2, 11/11/2009, n. 25690; Cass., Sez. 2, 9/6/2009, n. 13303). Peraltro, detti termini, non decorrono dalla trasmissione dell'atto (in tal senso Cass., Sez. 6-2, 15/12/2016, n. 25868), ma dalla presentazione del ricorso>> (Sez. 2, Ordinanza n. 31989 del 2023, in motivazione).
Nella specie, il ricorrente depositò il ricorso direttamente al Prefetto in data 23.1.2020, mentre l'ordinanza ingiunzione fu adottata il 2 settembre 2020, cioè decorsi 222 giorni dalla presentazione del ricorso. Tuttavia, il Prefetto rispettò il termine di legge, tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dall'art. 103 (intitolato Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del D.L. 17/03/2020, n. 18 che recita:
<<ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed < i>
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020>>.
Peraltro, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 dispose (con l'art. 37, comma 1) che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".
Infatti, il procedimento amministrativo già pendeva alla data del 23.2.2020, allorchè entro in vigore il citato D.L. n. 18/2020, per cui trova applicazione la sospensione del termine (endoprocedimentale) introdotto dalla normativa emergenziale pari a 82 gg., di gran lunga superiore ai 12 gg. di sforamento del termine di 210 che il Prefetto aveva per emettere l'ordinanza.
***** Per il resto, va evidenziato che la motivazione dell'atto deve esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, e cioè della irrogazione della sanzione. Nella specie, l'ordinanza opposta è adeguatamente motivata, perché riferisce, anche mediante richiamo al verbale di accertamento notificato al trasgressore, che la sanzione fu comminata perché il veicolo procedeva a velocità superiore al limite consentito in via Domitiana. Infatti, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020). Tali elementi sono presenti nell'ordinanza opposta. Peraltro, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018). Nella specie, tutte le doglianze formulate dal trasgressore appaiono infondate.
***** Alla luce di quanto innanzi evidenziato, appare rispettato anche il disposto dell'art. dell'art. 9, lettera b) D. lgs 150/11, secondo cui “quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito”. Infatti, la documentazione allegata dall'opponente non era idonea a dimostrare la illegittimità della ordinanza opposta. Inoltre, non è vero che la non resistette al ricorso, perché il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma CP_2
9, del d. lgs. n. 150 del 2011, si fece rappresentare in giudizio dall'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore, che vi provvide a mezzo di funzionario delegato (Sez. 2 - , Ordinanza n. 26990 del 24/10/2018). Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
***** L'eccezione del inerente il proprio difetto di legittimazione passiva è fondata, perché Controparte_1 nei giudizi avverso le ordinanze ingiunzione prefettizie, anche in materia di sanzioni per violazione al codice della strada, unico legittimato passivo è il Prefetto che ha emesso l'ordinanza gravata.
***** Le spese del giudizio possono essere compensate tra l'appellante ed il in quanto Controparte_1
l'appellante ha aderito alla eccezione sul difetto di legittimazione dell'ente. Nulla sulle spese nei confronti della rimasta contumace nel presente grado. CP_2
Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 22525/2021 pubblicata in data 26.07.2021; CP_1
-compensa le spese del grado tra ed il Parte_1 CP_1
[...]
-nulla sulle spese tra l'appellante e la Controparte_2
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli il 18.9.2025 Il Giudice Francesco Pastore