Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 336 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata in [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. BOSI FEDERICO matrimonio contratto in data 09/01/1993 a DZIERZONIOW (POLONIA) - trascritto in data 19/10/2017 nel registro dello Stato Civile del comune di PREDAPPIO – hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso
Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
1
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate: 1) I coniugi potranno vivere separati e saranno liberi, in futuro, di stabilire ove credano le rispettive residenze e dimore;
la attuale casa familiare sita in Predappio (FC), Via Gramsci n. 25/D con tutte le dotazioni, arredi e pertinenze (salvo quanto spettante al marito, già separatamente concordato tra le parti), viene in questa sede assegnata alla madre la quale continuerà a risiedervi unitamente ai CP_1 figli maggiorenni e studenti universitari ed ancora non autosufficienti;
Per_1 Per_2 mentre il padre che ha già trasferito altrove la propria dimora, Parte_1 provvede entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, a trasferire altrove anche la residenza anagrafica;
egli provvede a rimborsare alla moglie, con cadenza mensile entro il giorno 30 di ogni mese, il 50% delle spese ordinarie e straordinarie: sia della casa familiare di Predappio quali, a titolo esemplificativo, utenze gas, elettricità, acqua, smaltimento rifiuti, manutenzione caldaia, spese condominiali;
che quelle della vettura Fiat Panda tg. EM 227 CK, quali tassa proprietà, assicurazione r.c.a., manutenzioni e che con il presente atto viene trasferita in comproprietà indivisa alla madre ed ai figli ed CP_1 Per_1 Per_2 formalizzandosi a richiesta il relativo passaggio;
si onera in via Parte_1 esclusiva del rimborso integrale del restante debito, per il quale alla data dell'1/1/2024 residuava un debito capitale di € 5.173,83, del mutuo ipotecario sulla prefata casa familiare, tenendo indenne e manlevata la moglie CP_2
da ogni e qualunque pretesa della banca mutuante. CP_1
2) I figli, conviventi e residenti con la madre, attesa la maggiore età decideranno autonomamente come e quando frequentare il padre e/o trascorrere periodi con lui.
3) A titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, il padre verserà alla madre, entro il primo giorno di ogni mese e con decorrenza dal mese di marzo 2025, la somma di € 400,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente come per legge;
il padre si fa carico integrale delle spese mediche non mutuabili, di istruzione universitaria e straordinarie (come specificate dal protocollo famiglia vigente del
Tribunale di Forlì) da sostenersi nell'interesse dei figli e, se anticipate da loro o
2 dalla madre, provvede a rimborsarli;
da quando la figlia maggiore avrà Per_1 raggiunto l'autosufficienza economica, il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinari di la somma mensile di € 500,00 Per_2 rivalutabili annualmente come per legge, oltre a tutte le spese mediche non mutuabili, di istruzione universitaria e straordinarie (come specificate dal protocollo famiglia vigente del Tribunale di Forlì) da sostenersi nel suo interesse e, se anticipate da o dalla madre, provvede a rimborsarli. Per_2
4) A titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi ed anche in favore dei figli, in occasione ed a causa della separazione personale e del divorzio i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74, come estesi ai procedimenti di separazione personale dalla Sent. C. Cost. n. 154 del 10 maggio 1999 e così come disposto da Cass. Civ. n. 3110/2016 secondo cui tutti i trasferimenti immobiliari comunque collegati od occasionati da una separazione o un divorzio sono esenti da qualunque imposta, convengono quanto appresso: a)
e dichiarano di voler trasferire in proprietà indivisa CP_1 Parte_1 ad entrambi i figli ed , a titolo di una tantum parzialmente Per_1 CP_3 contributiva (ferma restando la debenza del contributo paterno di cui al punto 3) al loro mantenimento ordinario e straordinario anche futuro, la intera nuda proprietà - volendo riservarne in favore della madre l'usufrutto sull'intero - CP_1 dell'immobile ad uso abitativo sito in Predappio (FC), Via Gramsci n. 25/D, composto da: <<appartamento con ingresso indipendente posto al primo piano di fabbricato condominiale annesso sottotetto nonch vano garage seminterrato e due porzioni corte pertinenza in propriet esclusiva il tutto distinto n.c.e.u. detto comune foglio le particelle sub t-1-2 cat. a classe vani rendita s1 c sup. mq. quota compropriet ragione sulle parti comuni ex a. c.c. tra quali trovansi l coperta scoperta quest distinta part. destinata parcheggio parte ad uso pubblico privato t anche come ente urbano complessivi la striscia terreno strada nceu>>, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova noto alle parti, gravato da iscrizione ipotecaria a favore della , concessa a garanzia del mutuo imm.re Controparte_4 in regolare ammortamento, per il quale alla data dell'1/1/2024 residuava un debito capitale di € 5.173,83; b) dichiara di voler trasferire gratuitamente Parte_1 ad che dichiara di accettare, la propria quota (50%) di proprietà CP_1 indivisa, dell'immobile ad uso abitativo costituito da un appartamento indipendente di 41,05 mq. sup., dalle relative parti comuni e dal 5,12 % del terreno n. 237/1 di 592 mq. sup., siti in Polonia a Ostroszowice, Via Bielawska n. 70/3 e n. 70, come meglio identificati dai registri immobiliari polacchi;
c) dichiara di CP_1 rinunciare in favore di , a qualunque diritto, domanda, pretesa Parte_1
3 eventuale che potesse vantare anche secondo il diritto polacco, per effetto della comunione coniugale o per ogni altro effetto di legge o pattizio sul terreno agricolo n. 102 di sup. 1,0 ha (un ettaro) sito in Polonia ad Ostroszowice, distinto al locale catasto al foglio n. 0013, foglio mappa 1 reg. cat. Tribunale distrett. n. SWID/00004135/5, in proprietà esclusiva di in quanto pervenutogli Parte_1 per donazione dalla madre;
al contempo, Controparte_5 Parte_1 dichiara di rinunciare in favore di a qualunque diritto, domanda, CP_1 pretesa eventuale che potesse vantare anche secondo il diritto polacco, per effetto della comunione coniugale o per ogni altro effetto di legge o pattizio, sulla di lei quota di proprietà dell'appartamento in comunione pro indiviso col di lei fratello sito in Polonia - Ostroszowice, Via Bielawska n. 70/1, pervenuto Controparte_6 loro da successione della madre I predetti ricorrenti si Persona_3 impegnano a provvedere alla stipulazione dei rispettivi necessari atti notarili e ad ogni attività necessaria per eseguire i prefati trasferimenti, a semplice richiesta di uno dei due;
i predetti, per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari da stipularsi di cui sopra, dichiarano di voler fruire, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74 e per ogni altro titolo spettante, della totale esenzione da imposte e tasse. 5) I coniugi, adempiuti gli obblighi sopra assunti e le relative formalità, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dotati di autonome professioni retribuite e patrimoni, rinunciando pertanto reciprocamente, a richieste di assegno di contribuzione al mantenimento ex art. 156 c.c.; dichiarano altresì di avere prima d'ora sciolto (fatta eccezione per quanto sub 4) ogni residua comunione patrimoniale e di avere separatamente regolamentato altri rapporti patrimoniali tra loro;
si impegnano in ogni caso a prestarsi reciprocamente gli assensi di legge eventualmente richiesti per rendere esecutivo il regime di separazione dei beni;
si prestano, fin d'ora, reciproco consenso all'espatrio ove necessario. Spese compensate, come da accordo1.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PREDAPPIO (atto n. 24 parte II serie C anno 2017). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 20/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 336/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 336/2025 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. BOSI FEDERICO e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. BOSI FEDERICO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 14/01/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 20/05/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. note depositate in data 19/02/2025