Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 135 /2024 da:
L'avv. BRUNO GIOVANNI per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Lopez per , le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente CP_1
trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 135 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto a ppello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 279/2023, depositata in data 22 giugno 2023, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Bruno
Appellante
E
(P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Luisa Lopez
Appellata
E
(P.I. , in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cumino
Appellata
E
Controparte_4
Appellato-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 279/23, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Rossano, con cui è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti
1
Rossano, nei pressi della delegazione comunale di viale De Rosis, allorquando l'auto Peugeot tg.
EA 333 NY, di proprietà e condotta da lo ha investito mentre attraversava la Controparte_4 strada.
Ha dedotto: a) l'erroneità della sentenza per aver riconosciuto un concorso di colpa del 20% al pedone per Con non aver attraversato sulle strisce pedonali;
b) l'erroneità della sentenza per aver riconosciuto all' il risarcimento per il danneggiamento della carrozzina utilizzata dall'appellante al momento del sinistro, in Con quanto di sua proprietà e non dell' c) l'erroneità dell'applicazione delle tabelle ex art. 139 Codice assicurazioni in luogo di quelle milanesi;
d) l'erroneità della compensazione delle spese disposta in relazione all'Asp e della previsione del pagamento in favore dello Stato delle spese cui sono state condannate le altre parti in favore dell'appellante, attesa l'intervenuta rinuncia al gratuito patrocinio.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, la condanna di e di CP_1
in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni, ivi inclusi quelli alla carrozzina, Controparte_4 nonché il pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado con distrazione ex art. 93 c.p.c.
1.2. Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
1.3. Si è costituita l' intervenuta nel giudizio di primo grado, nel quale ha chiesto e ottenuto CP_3 il risarcimento per i danni subiti dalla carrozzina in uso all'appellante, chiedendo il rigetto dell'appello.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo di appello è fondato.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente.
Può apparire una regola che agevola gli imprudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti.
Dunque, il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili” (Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2020, n.
5627; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2024, n. 21061, secondo cui “nell'ipotesi di investimento di un pedone, la presunzione di colpa gravante sul conducente non può essere superata dalla sola circostanza che il pedone abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali” e Trib. Frosinone, 21 agosto 2023, n.
2 1110, secondo cui “in materia di circolazione stradale e investimento di pedoni, il conducente dell'autovettura è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, dovendosi compiere la valutazione circa la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento in concreto, tenendo conto degli elementi di spazio e di tempo. (Fattispecie relativa ad investimento mortale di pedone che aveva attraversato la strada in un tratto privo di strisce pedonali)”).
Pertanto, anche in caso di attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, al pedone può essere attribuita una quota di responsabilità soltanto nel caso di comportamento imprevedibile e di investimento inevitabile.
Nel caso di specie, invece, il giudice di primo grado ha attribuito una quota di responsabilità del 20% al pedone per il semplice fatto di aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali, senza alcuna considerazione sulla imprevedibilità del suo comportamento e sull'evitabilità del sinistro da parte dell'automobilista.
Tuttavia, alla luce della ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nella sentenza e non oggetto di appello, risulta che, al momento del sinistro, il pedone stava attraversando da est a ovest in posizione ben visibile da parte del CP_4
Deve, pertanto, escludersi qualsiasi ipotesi di imprevedibilità del comportamento del pedone, il quale, essendo ben visibile da parte dell'automobilista mentre attraversava la strada, avrebbe potuto e dovuto essere evitato da quest'ultimo.
Di conseguenza, la responsabilità per il sinistro va ascritta per intero a Controparte_4
2.2. Il secondo motivo di appello è, invece, infondato.
Infatti, l'art. 4, comma 12, d.m. Ministero Sanità n. 332/1999 prevede che “i dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà”.
La , poi, con del. n. 287/2008 ha disposto “ai sensi dell'articolo 4, comma 12 del Decreto Parte_2 del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332, che i dispositivi protesici specificati nel documento n.
1, che è allegato al presente atto e ne forma parte integrante, vengano concessi in comodato agli utenti aventi diritto dalle ”. Parte_3
In tale documento 1 compaiono:
“6. 12.21 Parte_4
7. 12.24 Accessori per carrozzine
8. 12.27 Veicoli”.
Pertanto, è del tutto evidente che la carrozzina utilizzata dall'appellante al momento del sinistro e fornita dall'Asp era stata concessa in comodato al e non era, quindi, di sua proprietà. Pt_1
2.3. E' infondato anche il terzo motivo di appello, in quanto, ai sensi dell'art. 139 codice assicurazioni, le lesioni micropermanenti derivanti da sinistri stradali devono essere liquidate sulla base della tabella ivi
3 prevista, non trovando applicazione le tabelle milanesi, le quali, peraltro, oggi sono state superate anche sulle lesioni macropermanenti dall'entrata n vigore della relativa tabella unica nazionale.
Pertanto, in applicazione della tabella ex art. 139 cod. ass. va riconosciuto all'appellante il risarcimento integrale, vale a dire senza decurtazione del 20%, del danno subito, pari ad euro 5.207,65 per come accertato in primo grado.
2.4. Con riferimento, infine, all'ultimo motivo di appello, si evidenzia che lo stesso deve essere accolto nella parte in cui lamenta la previsione del pagamento in favore dello Stato delle spese liquidate in favore dell'appellante, in quanto quest'ultimo ha rinunciato agli effetti del gratuito patrocinio.
Pertanto, per il giudizio di primo grado, e devono essere condannati, in solido tra CP_1 Controparte_4 loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da , che vengono liquidate in euro 1.070,00 Parte_1
(di cui euro 220,00 per la fase di studio, euro 180,00 per la fase introduttiva, euro 290,00 per la fase istruttoria ed euro 380,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA
e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Bruno, non dovendosi riconoscere nulla per l'attività stragiudiziale, da ritenersi strettamente connessa ed assorbita da quella giudiziale anche in considerazione dell'assenza di qualsia allegazione specifica sul punto (cfr. Cass. civ., sez.
II, 20 dicembre 2021, n. 40828, secondo cui “i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino una autonoma rilevanza rispetto all'attività svolta in giudizio (art. 20 del d.m. n.
55 del 2014)”.
2.4.1. Il motivo va, invece, respinto nella parte in cui lamenta la compensazione disposta in relazione alla Con posizione dell' in quanto, essendo l'odierno appellante soccombente rispetto alla domanda proposta da Con di ottenere il risarcimento per i danni alla carrozzina, richiesti anche dal , non era e non è in Pt_1 Con alcun modo ipotizzabile una condanna dell' al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante in primo grado.
3. Le spese di lite sostenute dall'appellante per il presente giudizio di appello vengono compensate in ragione della soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento del primo motivo di gravame e dal rigetto del terzo, mentre le spese di lite sostenute dall' vittoriosa rispetto all'appellante in relazione al CP_3 secondo motivo di appello, vengono poste a carico dell'appellante medesimo e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggett o, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità di per il sinistro meglio descritto in parte motiva, condanna Controparte_4 CP_2
e in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante di euro
[...] Controparte_4
5.207,65, oltre interessi legali come liquidati nella sentenza di primo grado;
4 2. Rigetta i motivi di appello relativi ai danni alla carrozzina e all'applicazione delle t abelle milanesi in luogo di quelle di cui all'art. 139 cod. ass.;
3. Riforma la sentenza impugnata e per l'effetto, condanna e Controparte_2 CP_4
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...] Parte_1 per il giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.070,00 (di cui euro 220,00 per la fase di studio, euro 180,00 per la fase introduttiva, euro 290,00 per la fase istruttoria ed euro
380,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali a l 15%, CPA
e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni
Bruno;
4. Rigetta il motivo di appello relativo alla compensazione delle spese sostenute dall' CP_3 per il giudizio di primo grado;
[...]
5. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall' per CP_3 il presente giudizio di appello, che, tenuto conto del valore della carrozzina, liquida in euro 1.600,00 (di cui euro 300,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase istruttoria ed euro 500,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
6. Compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso in Castrovillari, 13 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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