Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2025, proposto da
SA UN, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno a seguito di primo ingresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente è entrato in Italia a seguito di nulla osta all’ingresso dell’1 maggio 2023, instando, di poi, per una convocazione al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione il ricorrente insorgeva avanti questo TAR con la domanda in esame.
Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando, tra l’altro e per ciò che quivi massimamente viene in rilievo, di avere provveduto, con atto del 10 marzo 2025, a revocare il suddetto nulla osta, stante profili ostativi afferenti al preteso datore di lavoro e alla attività da questi esercitata.
Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
Alle medesime conclusioni può giungersi nella fattispecie in esame, ove la revoca del primigenio nulla osta costituisce ex se manifestazione di volontà provvedimentale tale da “chiudere” la fattispecie procedimentale, per la cui conclusione con atto espresso quivi si ricorreva, costituendo implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento (con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero con il rilascio di un permesso per attesa occupazione).
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’ agere dei pubblici poteri.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, siccome peraltro richiesto dalla patrocinante del ricorrente.
Differisce la trattazione della istanza di ammissione al gratuito patrocinio all’esito dell’assolvimento degli incombenti istruttori disposti dalla competente Commissione con il decreto del 7 marzo 2025.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Differisce la definizione della istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio all’esito della integrazione documentale richiesta dalla competente Commissione con il decreto del 7 marzo 2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 aprile 2025 e 16 aprile 2025, con l’intervento dei signori magistrati:
Angela Fontana, Presidente FF
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Angela Fontana |
IL SEGRETARIO