Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3997 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
Dott.ssa Elena Contessi Giudice
nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 03/07/2024 promosso da
(Cod. fisc. ) con l'Avv. BUSSINI NORA ANTONIETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
nei confronti di
(cod. fisc. ), con l'Avv. CONSONNI Controparte_1 C.F._2
CECILIA RESISTENTE
Oggetto: modifica condizioni di regolamentazione responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio art. 473bis- 29 cpc
Conclusioni come da verbale di udienza del 19/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente premetteva di aver avuto una relazione sentimentale con la resistente da cui era nata il 20 Per_1
Febbraio 2021 ed anche la regolamentazione giudiziale della responsabilità genitoriale con il decreto di questo
Tribunale n. 3314/23 del 25 giugno 2023, ove era stato disposto l'affido condiviso della minore, stabilito il diritto di visita del padre e anche il mantenimento a suo carico per un assegno mensile di 250 €. Assumeva che successivamente al detto decreto le parti si erano riavvicinate, ripreso la convivenza ed avuto, in data 2 ottobre
2023, il secondo figlio Rilevava così che però si erano ricreate le problematiche di relazione, tanto Per_2
ricattandolo con la richiesta di una somma elevata assolutamente non consona alle sue disponibilità. Dopo
aver ricordato di versare in contanti la somma totale di 400 € a titolo di mantenimento dei due minori ,
affermava di svolgere l'attività di muratore presso l'impresa Paro Costruzioni srl e di percepire una retribuzione mensile di Euro 2000,00 a fronte invece del lavoro della resistente presso l'Agenzia Logistica, lavoro turnario,
per il quale ella percepiva una retribuzione mensile netta di 1500/1.600,00 euro mensili. Dopo aver evidenziato quelle le spese relative ai due figli, la prima di tre anni ed il secondo di 9 mesi, concludeva chiedendo, in considerazione delle vicende intervenute successivamente al deposito del decreto del 2023, - l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei tuoi minori con il collocamento presso la madre, - la predisposizione del diritto di visita differenziato per rispetto a quello per nei confronti del quale prevedeva un pernotto e Per_1 Per_2
delle modalità gradualmente maggiori a partire dai tre anni di età, - si dichiarava disponibile a versare € 400,00
complessivi per il mantenimento dei figli (€ 200,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, affermando altresì di non voler autorizzare l'espatrio con la madre di due bambini.
Si costituiva la resistente che contestava di fatto la richiesta del ricorrente per la Controparte_2
ricostruzione fattuale del rapporto, e ciò in quanto asseriva che proprio il ricorrente aveva manifestato spesso degli stati di alterazioni, sfociati in aggressioni verbali nei confronti suoi e che avevano anche comportato la sottrazione di oggetti dalla casa ove abitava, ricordando altresì come, nel marzo 2024 quando egli aveva lasciato la casa parafamiliare le aveva versato € 350,00 per a titolo di mantenimento per i due bambini ed €
220,00 per la baby sitter, senza versare più nulla. Si doleva del fatto che il ricorrente continuava ad avere atteggiamenti aggressivi, così da costringerla a rivolgersi ai Servizi Sociali di Curno. Asseriva di essere l'unico genitore ad occuparsi in via esclusiva dei minori e di avere un lavoro distribuito su due turni – 6- 14 e 14- 22
– così da doversi avvalere di una baby sitter con il costo mensile di € 500,00 che si sommava al canone di locazione pari a € 570,00 ciò di contro alla situazione economica migliore del ricorrente, il quale aveva uno stipendio di € 2.000,00 al mese. Ella concludeva chiedendo il collocamento dei figli presso di lei, la disposizione secondo giustizia del regime di affido con le modalità di visita dei minori e eventualmente anche previa valutazione del ricorrente, a mezzo del servizio sociale, chiedeva di un assegno la cui misura comunque lasciava alla determinazione del tribunale oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso dell'udienza innanzi al Giudice delegato in data 19/11/2024 le parti hanno raggiunto un accordo integrale riportato nel verbale, che si intende integralmente richiamato. Tale accordo veniva così recepito dal
Giudice delegato quale provvedimento provvisorio ed urgente e la causa veniva immediatamente rimessa per la decisione
IL Collegio, preso atto dell'accordo, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole, così come previsto dall'art. 337 ter commi 2 e 4, c.c..
Conformemente a quanto concordato dalle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, a modifica del decreto n. n. 3314/23 del 25 giugno
2023 di questo Tribunale così provvede:
- - Affido condivo di entrambi i minori ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- - Il padre potrà vedere per due fine settimana al mese dal venerdì h 18.00 fino alla Per_1 domenica h 17.00, oltre ad un ulteriore sabato dalle h 10.00 fino alle h 19,30 dopo cena;
il minore Per_3
a fine settimana alternati dalle h 10.00 del sabato e domenica fino alle h 18.00 , per i prime tre mesi con orario ridotto dalle 10 - alle 15.00 ;- la permanenza per le feste natalizie, pasquali e per le vacanze estive, sulla base dell'accordo tra genitori
- - Il padre verserà a titolo di assegno per i due minori alla resistente l'importo di € 250,00 a figlio
(totale € 500,00) entro il 27 di ogni mese ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, tramite bonifico che la resistente farà avere al ricorrente tramite legale;
- .dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 28/11/2024
IL PRESIDENTE
Maria Concetta Elda Caprino