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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 4686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4686 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
AN ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3521 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio Bruno e Parte_1
RA LA, con elezione di domicilio a Palermo, via Nicolò Gallo
n. 2/E attore contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bellomo Controparte_1 con elezione di domicilio a Palermo, piazza Marina n°39 convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13.11.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento emessa dal
[...]
Controparte_2
in data 1 12 2022, con la quale gli è stato ingiunto, nella
[...] qualità di erede della madre defunta, , il Controparte_3 pagamento della complessiva somma di euro 7.005,00, comprensiva di interessi dal 31.5.2012 al 30.12.2022.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere stato istituito erede dalla madre che in vita aveva disposto delle sue sostanze mediante testamento olografo, nominando suoi eredi universali alcuni enti ecclesiastici ed in ogni caso la prescrizione della pretesa creditoria che scaturirebbe dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 390/2003 che aveva determinato l'indennità di espropriazione oggetto della pretesa senza che siano seguiti successivi atti interruttivi.
Il costituitosi ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1 per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione.
Così ricostruita la vicenda preliminarmente osserva il Tribunale che l'ordinanza di ingiunzione impugnata è riconducibile all'ingiunzione di cui al R.D. 639 /10, attraverso la quale l'amministrazione comunale ha inteso recuperare le somme anticipate per la messa in sicurezza dell'immobile di proprietà anche degli odierni opponenti.
Ed infatti, il r.d. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione non soltanto delle pretese tributarie [detto di ingiunzione fiscale] che si pone quale alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario, nel giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere di imperio della pubblica amministrazione, legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento delle somme assunte dovute, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del r.
d. n. 639 del 1910 è, dunque, un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale l'opponente assume la posizione dell'attore sia in senso formale che in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione.
In altri termini, l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di tal ché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
Di conseguenza, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione,
l'amministrazione, costituendosi, avanza una domanda consistente nel vedere riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato e, quindi, la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa sulla cui fondatezza il giudice è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica domanda riconvenzionale in tal senso, sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto.
Ciò posto, nel merito si osserva che l'esercizio dell'azione di riduzione comporta l'accettazione tacita pura e semplice dell'eredità, in quanto è un atto che presuppone la volontà di essere erede e che non si potrebbe compiere altrimenti, con la conseguenza che in seguito all'accettazione anche in forma tacita l'erede è tenuto a rispondere dei debiti ereditari, esistenti nel patrimonio del de cuius a quella data (v. tra le tante
Cassazione n.29891/2023).
L'azione di riduzione per impugnare un testamento implica, infatti, la conoscenza della massa ereditaria, ciò in quanto il legittimario che assume di essere stato leso, deve dimostrare il calcolo della propria quota di riserva e la lesione subita, il che presuppone la ricostruzione dell'intero patrimonio ereditario sia dal lato attivo che passivo.
Ora, nella specie, è incontestato oltre che dimostrato che l'attore ha proposto nel 2007, unitamente alla sorella il Persona_1 giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie della madre defunta - testamento pubblicato con atto in Notaio del Per_2
25.5.2005 -, nella parte in cui eccedevano la quota di riserva in favore dei legittimari pretermessi.
Ebbene, all'esito di tale giudizio, con sentenza nr. 182/18 il Tribunale di
Palermo ha ridotto le disposizioni testamentarie perché ritenute lesive della quota di legittima.
Non può quindi dubitarsi, sulla scorta di quanto osservato che l'attore abbia acquisito la qualità di erede né che fosse a conoscenza del debito della propria dante causa verso il . Controparte_1
Nessun elemento contrario può derivare dalla circostanza che la ctu espletata nel giudizio di riduzione di cui si è detto abbia inserito nella massa attiva dell'eredità della l'importo di euro 146.023,00 CP_3 liquidato dalla Corte d'Appello con sentenza n.390/2003, atteso che tale valore rappresenta soltanto una riduzione di quanto già liquidato e percepito dalla all'esito del giudizio di primo grado. CP_3
Consegue che l'odierno attore non può sostenere nel presente giudizio di non avere avuto cognizione dell'esistenza a carico dell'eredità (e quindi pro quota anche a suo carico), del debito del quale si discute, posto che già nel giudizio di riduzione era evidente che la sua dante causa aveva percepito in esecuzione della sentenza di primo grado più di quanto la Corte d'Appello ha successivamente liquidato in riduzione. Risulta poi che il ha più volte diffidato il al pagamento CP_1 Pt_1 senza esito alcuno (v. diffida in data 24 maggio 2012 prot.n. 393539; diffida in data 14.08.2015 prot.n. 696496, ed infine diffida prot.n. 34468 de 18.01.2016).
Tutti tali elementi consentono quindi di escludere che possa ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione.
Consegue che l'odierno attore in quanto legittimario è tenuto, nei limiti della quota ad esso spettante, a pagare i debiti della de cuius e quindi per quanto in questa sede rileva a rimborsare pro quota nei confronti del la differenza tra quanto erogato in seguito alla Controparte_1 sentenza n. 2274/1999 emessa dal Tribunale di Palermo e quanto stabilito dalla Corte di Appello di Palermo n. 390/2003.
L'opposizione appare, altresì, infondata anche con riferimento al quantum, atteso che ai fini della determinazione del credito il
[...]
ha correttamente tenuto conto della differente CP_1 quantificazione dell'indennità di espropriazione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 390/2003 rispetto a quella inferiore individuata nella sentenza di primo grado e ha quindi decurtato le somme già corrisposte per il medesimo titolo, come specificatamente evidenziato nell'ingiunzione opposta.
In ragione di tali considerazioni quindi l'opposizione deve ritenersi infondata e va respinta.
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro in complessivi €. 2.540,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1 di ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/10 emessa dal , Controparte_1 che conferma.
Condanna a rifondere al le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in complessivi €. 2.540,00 per compenso professionale di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali se dovute come per legge.
Così deciso a Palermo il 20/11/2025.
Il Giudice
AN ZZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
AN ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3521 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio Bruno e Parte_1
RA LA, con elezione di domicilio a Palermo, via Nicolò Gallo
n. 2/E attore contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bellomo Controparte_1 con elezione di domicilio a Palermo, piazza Marina n°39 convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13.11.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento emessa dal
[...]
Controparte_2
in data 1 12 2022, con la quale gli è stato ingiunto, nella
[...] qualità di erede della madre defunta, , il Controparte_3 pagamento della complessiva somma di euro 7.005,00, comprensiva di interessi dal 31.5.2012 al 30.12.2022.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere stato istituito erede dalla madre che in vita aveva disposto delle sue sostanze mediante testamento olografo, nominando suoi eredi universali alcuni enti ecclesiastici ed in ogni caso la prescrizione della pretesa creditoria che scaturirebbe dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 390/2003 che aveva determinato l'indennità di espropriazione oggetto della pretesa senza che siano seguiti successivi atti interruttivi.
Il costituitosi ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1 per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione.
Così ricostruita la vicenda preliminarmente osserva il Tribunale che l'ordinanza di ingiunzione impugnata è riconducibile all'ingiunzione di cui al R.D. 639 /10, attraverso la quale l'amministrazione comunale ha inteso recuperare le somme anticipate per la messa in sicurezza dell'immobile di proprietà anche degli odierni opponenti.
Ed infatti, il r.d. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione non soltanto delle pretese tributarie [detto di ingiunzione fiscale] che si pone quale alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario, nel giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere di imperio della pubblica amministrazione, legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento delle somme assunte dovute, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del r.
d. n. 639 del 1910 è, dunque, un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale l'opponente assume la posizione dell'attore sia in senso formale che in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione.
In altri termini, l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di tal ché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
Di conseguenza, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione,
l'amministrazione, costituendosi, avanza una domanda consistente nel vedere riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato e, quindi, la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa sulla cui fondatezza il giudice è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica domanda riconvenzionale in tal senso, sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto.
Ciò posto, nel merito si osserva che l'esercizio dell'azione di riduzione comporta l'accettazione tacita pura e semplice dell'eredità, in quanto è un atto che presuppone la volontà di essere erede e che non si potrebbe compiere altrimenti, con la conseguenza che in seguito all'accettazione anche in forma tacita l'erede è tenuto a rispondere dei debiti ereditari, esistenti nel patrimonio del de cuius a quella data (v. tra le tante
Cassazione n.29891/2023).
L'azione di riduzione per impugnare un testamento implica, infatti, la conoscenza della massa ereditaria, ciò in quanto il legittimario che assume di essere stato leso, deve dimostrare il calcolo della propria quota di riserva e la lesione subita, il che presuppone la ricostruzione dell'intero patrimonio ereditario sia dal lato attivo che passivo.
Ora, nella specie, è incontestato oltre che dimostrato che l'attore ha proposto nel 2007, unitamente alla sorella il Persona_1 giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie della madre defunta - testamento pubblicato con atto in Notaio del Per_2
25.5.2005 -, nella parte in cui eccedevano la quota di riserva in favore dei legittimari pretermessi.
Ebbene, all'esito di tale giudizio, con sentenza nr. 182/18 il Tribunale di
Palermo ha ridotto le disposizioni testamentarie perché ritenute lesive della quota di legittima.
Non può quindi dubitarsi, sulla scorta di quanto osservato che l'attore abbia acquisito la qualità di erede né che fosse a conoscenza del debito della propria dante causa verso il . Controparte_1
Nessun elemento contrario può derivare dalla circostanza che la ctu espletata nel giudizio di riduzione di cui si è detto abbia inserito nella massa attiva dell'eredità della l'importo di euro 146.023,00 CP_3 liquidato dalla Corte d'Appello con sentenza n.390/2003, atteso che tale valore rappresenta soltanto una riduzione di quanto già liquidato e percepito dalla all'esito del giudizio di primo grado. CP_3
Consegue che l'odierno attore non può sostenere nel presente giudizio di non avere avuto cognizione dell'esistenza a carico dell'eredità (e quindi pro quota anche a suo carico), del debito del quale si discute, posto che già nel giudizio di riduzione era evidente che la sua dante causa aveva percepito in esecuzione della sentenza di primo grado più di quanto la Corte d'Appello ha successivamente liquidato in riduzione. Risulta poi che il ha più volte diffidato il al pagamento CP_1 Pt_1 senza esito alcuno (v. diffida in data 24 maggio 2012 prot.n. 393539; diffida in data 14.08.2015 prot.n. 696496, ed infine diffida prot.n. 34468 de 18.01.2016).
Tutti tali elementi consentono quindi di escludere che possa ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione.
Consegue che l'odierno attore in quanto legittimario è tenuto, nei limiti della quota ad esso spettante, a pagare i debiti della de cuius e quindi per quanto in questa sede rileva a rimborsare pro quota nei confronti del la differenza tra quanto erogato in seguito alla Controparte_1 sentenza n. 2274/1999 emessa dal Tribunale di Palermo e quanto stabilito dalla Corte di Appello di Palermo n. 390/2003.
L'opposizione appare, altresì, infondata anche con riferimento al quantum, atteso che ai fini della determinazione del credito il
[...]
ha correttamente tenuto conto della differente CP_1 quantificazione dell'indennità di espropriazione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 390/2003 rispetto a quella inferiore individuata nella sentenza di primo grado e ha quindi decurtato le somme già corrisposte per il medesimo titolo, come specificatamente evidenziato nell'ingiunzione opposta.
In ragione di tali considerazioni quindi l'opposizione deve ritenersi infondata e va respinta.
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro in complessivi €. 2.540,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1 di ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/10 emessa dal , Controparte_1 che conferma.
Condanna a rifondere al le spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in complessivi €. 2.540,00 per compenso professionale di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali se dovute come per legge.
Così deciso a Palermo il 20/11/2025.
Il Giudice
AN ZZ