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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11579 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24468 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
(C.F.: , difeso e rappresentato, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luisa Tarantino, (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della C.F._2
medesima, sito in Pozzuoli, alla Via Modigliani n. 1;
opponente
CONTRO
(C.F.: ), e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F.: ), da sé stessi difesi e rappresentati, ed
[...] C.F._4
elettivamente domiciliati presso il proprio studio, sito in Giugliano in Campania, al
Corso Campano n. 139;
opposti
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 12.10.2022, e Controparte_1 Controparte_2
hanno intimato a il pagamento della somma di €
[...] Parte_1
8.408,59, sulla base della sentenza n. 369/20, pronunciata dal Tribunale di Napoli il
13.01.2020, pubblicata il 14.01.2020, divenuta esecutiva in data 15.04.2022, che ha rigettato la domanda proposta dal debitore.
Quest'ultimo si è opposto al precetto, deducendone la nullità per i seguenti motivi:
- avverso l'indicata sentenza pende giudizio di appello, dinnanzi la Corte di
Appello di Napoli, recante R.G. 2589/2020;
- il mancato adempimento, dei convenuti, degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita tra essi stipulato, ritenuto, pertanto, rescindibile ex art. 1457 c.c.
Per tali motivazioni l'opponente ha domandato: in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione; in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di inesistenza del diritto degli opposti di procedere all'esecuzione, con vittoria di spese di lite.
Resistendo alla spiegata opposizione, le parti convenute hanno contestato la fondatezza dell'opposizione domandandone il rigetto, con vittoria di spese, nonché
la condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Con decreto reso il 03.09.2025, è stata disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 09.10.2025.
Le parti, in sede d'udienza di precisazione delle conclusioni, hanno dato atto della riforma della sentenza titolo esecutivo della presente opposizione e l'opposto ha dichiarato di rinunciare al precetto.
Va dato atto dunque della cessazione della materia del contendere.
Circa le spese, esse vanno regolate sulla base del principio della soccombenza virtuale e vanno poste a carico di parte opponente. Invero, come poc'anzi indicato, il titolo posto a fondamento del precetto in questa sede opposto, è costituito dalla sentenza n. 369/20, pubblicata dal Tribunale di
Napoli il 14.01.2020, e resa esecutiva il 15.04.2022, che ha rigettato la domanda ivi proposta dall'attuale opponente.
Egli ha domandato l'accertarsi e il dichiararsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione nei suoi confronti.
La domanda, pertanto, deve qualificarsi quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma I, c.p.c.
A fondamento delle ragioni esposte, l'attore ha dedotto il mancato adempimento,
da parte dei convenuti, del contratto di compravendita tra essi stipulato, in considerazione della mancata consegna dell'immobile oggetto dello stesso.
Trattasi, in tutta evidenza, di doglianze che attengono il merito del rapporto controverso.
Occorre evidenziare che è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale
“in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione
giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata
su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo
esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi
del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il
contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il
provvedimento è stato emesso”(Cass. III, 25/2/94, n. 1935).
Invero, l'ordinanza n. 14705/2022 dei Giudici di Legittimità circoscrive la cognizione del giudice dell'opposizione ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi alla
formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze
anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.
In conclusione, in sede di opposizione all'esecuzione, quando vengono azionati titoli di origine giudiziale, possono essere oggetto di discussione “esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o
modificativi successivi alla formazione dello stesso”, non già questioni relative all'ingiustizia della decisione, su cui è basato il titolo giudiziale, che devono farsi valere nella competente sede di cognizione.
Nel caso di specie, l'opponente si duole di vizi che, attenendo il merito della pretesa, ossia il mancato adempimento del contratto, non trovano in questa sede opportuna collocazione e, pertanto, non possono essere sottoposte al vaglio dello scrivente giudicante.
A ciò si aggiunga che, come da egli dichiarato, già pende un giudizio di appello avverso il titolo esecutivo contestato, sicché sarà quella la sede opportuna per esaminare nel merito le doglianze formulate.
Infine, le parti convenute domandano la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96
c.p.c., la quale non può trovare accoglimento, atteso che nel caso in esame manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né tale sussistenza può
desumersi dagli atti di causa. Sul punto, si richiama, tra le altre, la sentenza della
Suprema Corte n. 9080/2013: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che
ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ.
richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di
ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”. Né si ravvisano i presupposti per la condanna di parte soccombente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - a) dichiara la cessata materia del contendere;
- b) condanna l'opponente alla refusione, in favore di e Controparte_1 [...]
, delle spese del giudizio, liquidate in un totale di € 2.540,00 (dei quali CP_2
€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24468 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
(C.F.: , difeso e rappresentato, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luisa Tarantino, (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della C.F._2
medesima, sito in Pozzuoli, alla Via Modigliani n. 1;
opponente
CONTRO
(C.F.: ), e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F.: ), da sé stessi difesi e rappresentati, ed
[...] C.F._4
elettivamente domiciliati presso il proprio studio, sito in Giugliano in Campania, al
Corso Campano n. 139;
opposti
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 12.10.2022, e Controparte_1 Controparte_2
hanno intimato a il pagamento della somma di €
[...] Parte_1
8.408,59, sulla base della sentenza n. 369/20, pronunciata dal Tribunale di Napoli il
13.01.2020, pubblicata il 14.01.2020, divenuta esecutiva in data 15.04.2022, che ha rigettato la domanda proposta dal debitore.
Quest'ultimo si è opposto al precetto, deducendone la nullità per i seguenti motivi:
- avverso l'indicata sentenza pende giudizio di appello, dinnanzi la Corte di
Appello di Napoli, recante R.G. 2589/2020;
- il mancato adempimento, dei convenuti, degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita tra essi stipulato, ritenuto, pertanto, rescindibile ex art. 1457 c.c.
Per tali motivazioni l'opponente ha domandato: in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione; in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di inesistenza del diritto degli opposti di procedere all'esecuzione, con vittoria di spese di lite.
Resistendo alla spiegata opposizione, le parti convenute hanno contestato la fondatezza dell'opposizione domandandone il rigetto, con vittoria di spese, nonché
la condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Con decreto reso il 03.09.2025, è stata disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 09.10.2025.
Le parti, in sede d'udienza di precisazione delle conclusioni, hanno dato atto della riforma della sentenza titolo esecutivo della presente opposizione e l'opposto ha dichiarato di rinunciare al precetto.
Va dato atto dunque della cessazione della materia del contendere.
Circa le spese, esse vanno regolate sulla base del principio della soccombenza virtuale e vanno poste a carico di parte opponente. Invero, come poc'anzi indicato, il titolo posto a fondamento del precetto in questa sede opposto, è costituito dalla sentenza n. 369/20, pubblicata dal Tribunale di
Napoli il 14.01.2020, e resa esecutiva il 15.04.2022, che ha rigettato la domanda ivi proposta dall'attuale opponente.
Egli ha domandato l'accertarsi e il dichiararsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione nei suoi confronti.
La domanda, pertanto, deve qualificarsi quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma I, c.p.c.
A fondamento delle ragioni esposte, l'attore ha dedotto il mancato adempimento,
da parte dei convenuti, del contratto di compravendita tra essi stipulato, in considerazione della mancata consegna dell'immobile oggetto dello stesso.
Trattasi, in tutta evidenza, di doglianze che attengono il merito del rapporto controverso.
Occorre evidenziare che è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale
“in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione
giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata
su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo
esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi
del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il
contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il
provvedimento è stato emesso”(Cass. III, 25/2/94, n. 1935).
Invero, l'ordinanza n. 14705/2022 dei Giudici di Legittimità circoscrive la cognizione del giudice dell'opposizione ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi alla
formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze
anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.
In conclusione, in sede di opposizione all'esecuzione, quando vengono azionati titoli di origine giudiziale, possono essere oggetto di discussione “esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o
modificativi successivi alla formazione dello stesso”, non già questioni relative all'ingiustizia della decisione, su cui è basato il titolo giudiziale, che devono farsi valere nella competente sede di cognizione.
Nel caso di specie, l'opponente si duole di vizi che, attenendo il merito della pretesa, ossia il mancato adempimento del contratto, non trovano in questa sede opportuna collocazione e, pertanto, non possono essere sottoposte al vaglio dello scrivente giudicante.
A ciò si aggiunga che, come da egli dichiarato, già pende un giudizio di appello avverso il titolo esecutivo contestato, sicché sarà quella la sede opportuna per esaminare nel merito le doglianze formulate.
Infine, le parti convenute domandano la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96
c.p.c., la quale non può trovare accoglimento, atteso che nel caso in esame manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né tale sussistenza può
desumersi dagli atti di causa. Sul punto, si richiama, tra le altre, la sentenza della
Suprema Corte n. 9080/2013: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che
ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ.
richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di
ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”. Né si ravvisano i presupposti per la condanna di parte soccombente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - a) dichiara la cessata materia del contendere;
- b) condanna l'opponente alla refusione, in favore di e Controparte_1 [...]
, delle spese del giudizio, liquidate in un totale di € 2.540,00 (dei quali CP_2
€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone