TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5478 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Onorario AR AN, nella causa iscritta al N. 15316/2024 R.G.L.
______________________ promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to TONNICCHI
Parte_1 Per ___________________
ed elettivamente domiciliata in Via Libertà n. 159
Parte_2
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con gli Avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e
CP_1 Pt_2 Il Cancelliere Grazia Sparacino che lo rappresentano e difendono per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 9/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 23/10/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile d'invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “La Ricorrente
è da considerare, per le menomazioni surriferite, invalida con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 69% SENZA diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo all'assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dalla ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 15/12/2025
IL GIUDICE O.
AR AN
2
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Onorario AR AN, nella causa iscritta al N. 15316/2024 R.G.L.
______________________ promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to TONNICCHI
Parte_1 Per ___________________
ed elettivamente domiciliata in Via Libertà n. 159
Parte_2
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con gli Avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e
CP_1 Pt_2 Il Cancelliere Grazia Sparacino che lo rappresentano e difendono per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 9/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 23/10/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile d'invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “La Ricorrente
è da considerare, per le menomazioni surriferite, invalida con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 69% SENZA diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo all'assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dalla ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 15/12/2025
IL GIUDICE O.
AR AN
2