Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 870
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Sentenza 21 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, riguarda una controversia tra due società in merito all'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto su un diritto di usufrutto. L'attrice ha richiesto l'accertamento del proprio diritto di prelazione ex art. 51 d.lgs. n. 259/2003, sostenendo di essere stata pretermessa nel trasferimento del diritto di usufrutto da parte della convenuta. Quest'ultima ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la decadenza dal diritto di riscatto, sostenendo che il trasferimento di un diritto reale minore come l'usufrutto non rientrasse nella disciplina della prelazione.

Il giudice ha rigettato le domande dell'attrice, ritenendo che il diritto di prelazione si applichi esclusivamente ai trasferimenti di proprietà e non a quelli di diritti reali minori. Ha inoltre confermato che l'attrice aveva soddisfatto i requisiti per l'esercizio della mediazione, ma ha ritenuto inadeguata la comunicazione di esercizio del riscatto, in quanto non correttamente sottoscritta. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme in materia di prelazione e riscatto, escludendo la possibilità di estensione a situazioni non previste dalla legge. Il giudice ha quindi condannato l'attrice al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 870
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 870
    Data del deposito : 21 maggio 2025

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