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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11827 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23624/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 15/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 23624/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero in data 15 dicembre 2025 pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 23624 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'Anno 2023
e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 P.IVA_1 alla Via Macedonio Melloni n.94, presso lo studio dell'Avv. Maria Cipollaro, dalla quale è rapp.ta e difesa, come da procura in atti
OPPONENTE
E in persona del suo legale rappr.te p.t., c.f. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Fabio Lombardi, presso il suo studio elettivamente domiciliata in Benevento al viale Atlantici n. 14/A, come da procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate da ambo le parti in sostituzione dell'udienza del 15 dicembre 2025 queste concludevano come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli in data 6/10/2023 Parte_2
D.I. n. 5847/23 dell'importo di euro 12557,44, oltre interessi e spese della procedura, per il pagamento della fattura n. FPR_1- 2023 del 9-01-2023, emessa nei confronti della Parte_1 all'esito di un corso di formazione da questa fruito.
Con atto di citazione notificato a controparte, ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione al suindicato decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda ex art 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. Nel merito deduceva di non aver mai fruito di alcun corso di formazione da parte della società opposta, come già esposto nel riscontro fornito in data 10.03.2023 al sollecito di pagamento ricevuto dalla opposta. Evidenziava che, come evincibile dalla visura camerale della società, la non esercitava attività di formazione CP_1 professionale, ma quella di servizi per saloni di parrucchiere e che essa esercitava, invece, Pt_1 attività di produzione e vendita all'ingrosso di prodotti cosmetici. Sosteneva l'opponente, dunque, che i rapporti tra le parti erano, invece, originati dalla fornitura da parte di essa alla opposta Pt_1 delle extension, di cui alla fattura n. 293 del 06.06.2022, dell'importo di euro 11.531,44, consegnata in data 08.06.2022, ed anche parzialmente pagata dall'opposta, rispetto alla quale residuava una minore debito di euro € 3.531,44. Dedotto, quindi, che la fattura FPR_1- 2023 del 9-01-2023, unico atto posto a corredo del credito dall'opposta, non costituiva valida prova nel giudizio di opposizione, nonché il proprio diritto ad ottenere il pagamento del residuo del credito di cui alla fattura n. 293/2022, l'opponente concludeva chiedendo al Tribunale di Napoli, nel merito, di:
In via principale, in accoglimento della proposta opposizione, accertata l'insussistenza di alcuna ragione creditoria da parte dell'opposta, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui sopra 3) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la società opposta al pagamento in favore della della somma di € 3.531,44 oltre interessi dalla maturazione al saldo;
4) In subordine, nella Parte_1 denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dover revocare il decreto ingiuntivo, accogliere la domanda riconvenzionale e procedere al ricalcolo della somma ingiunta per un importo di € 9.026,00 oltre interessi;
5) in ogni caso non concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo vista anche l'esosità della somma richiesta, per il fumus boni iuris che risulta evidente dai motivi di cui sopra e per tutte le ragioni in fatto e diritto esplicitate;
6) condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e CPA, in virtù dei principi di soccombenza con distrazione al procuratore costituto.
Costituita in giudizio, l'opposta sosteneva, invece, che nell'ambito della propria attività di impresa si occupava, anche, di creazione e gestione di centri per l'acconciatura di capelli, nonché di formazione nella medesima materia, e che, nell'ambito della propria Academy, si era impegnata a dare dimostrazione, durante le lezioni, dell'uso, applicazione e benefici dei prodotti, venduti dalla opponente, e che tanto era avvenuto durante gli anni 2021 e 2022 allo scopo di consentire alla di vendere, tramite gli studenti e partecipanti ai corsi organizzati dalla Parte_1 CP_1
un numero di prodotti quanto più ampio possibile. Tra le parti era, quindi, intervenuto un
[...] accordo che prevedeva che una parte dei guadagni, derivante dalla vendita di tali prodotti, fosse poi riconosciuta alla e/o che quest'ultima potesse godere di prezzi più vantaggiosi Controparte_1 nell'acquisto di prodotti per sé direttamente. Riferiva, inoltre, che, oltre a ciò, sempre negli anni
2021 e 2022 si realizzava anche la collaborazione del sig. legale rappr.te p.t. della Persona_1
Società opposta ed esperto operatore del settore, con il sig. legale rappr.te p.t. Controparte_2 della Società opponente, che si avvantaggiava dell'esperienza del primo per tenere corsi di formazione.
Evidenziava che il costo concordato per tutta l'attività svolta dalla opposta teneva, dunque, già conto del residuo debito maturato nei confronti della opponente, che le parti avevano, quindi, parzialmente compensato, così addivenendo all'importo portato dalla fattura n. FPR_1-2023, che era, quindi, era già al netto di ogni altra somma precedentemente dovuta alla Parte_1
Evidenziava, a tal proposito, che l'ultima rata della fattura n. 293/2022 di controparte, pari a €
3.541,44 (ossia la somma che era stata chiesta in via riconvenzionale dalla opponente) non a caso sarebbe scaduta il 19/1/2023, successivamente alla emissione della fattura n. FPR_1/2023 di parte opposta.
Tutto ciò premesso, l'opposta concludeva chiedendo, nel merito, al Tribunale di Napoli di: accertare e dichiarare la correttezza e/o legittimità del credito vantato dalla in persona Controparte_1 del suo legale rappr.te p.t., nei confronti della in persona del suo legale rappr.te p.t. e portato dal decreto Parte_1 ingiuntivo opposto nonché dalla sottostante fattura n. FPR_1-2023; - rigettare l'opposizione formulata dalla Pt_1
in persona del suo legale rappr.te p.t., ivi compresa la domanda riconvenzionale avanzata, per infondatezza
[...] della stessa;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5847/2023 del 6/10/2023 del Tribunale di Napoli, sezione civile;
- in subordine rispetto al capo che precede, condannare controparte al pagamento della somma, maggiore
o minore, che dovesse emergere in corso di causa, nei limiti dello scaglione fino a € 26.000,00, sempre con il favore di interessi legali e moratori di cui al D.Lgs 231/2002 e ss.ii.mm. e rivalutazione monetaria, come per legge, a far data dalla maturazione del credito e del diritto alla pretesa degli interessi moratori e fino all'effettivo soddisfo;
- in via accessoria a quanto innanzi, accertare e dichiarare che l'opponente ha giudizialmente agito nei confronti della
Società convenuta, con l'odierna azione, in mala fede o con colpa grave, per quanto esposto nel corpo del presente atto
e/o per quanto emergerà in corso di giudizio, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 96 commi 1, 3 e 4 c.p.c., condannare
in persona del suo legale rappr.te p.t., oltre che alle spese di lite, al risarcimento dei danni nella misura Parte_1 di € 1.099,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore e comunque nei limiti di € 5.000,00, che il Tribunale adìto.
Espletate le verifiche preliminari e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, in corso di causa veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo. La causa, sulla documentazione in atti ( v. ordinanza del 16.05.2024, come poi confermata in data 16.01.2025), veniva, quindi, decisa in data odierna con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. L'opposizione è fondata e merita accoglimento, così come meritevole di accoglimento è altresì la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n.
12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556;
Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Nel caso di specie, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto il decreto ingiuntivo ponendo a fondamento della propria domanda la sola fattura elettronica n. 1/ 23 ed un sollecito di pagamento della stessa del 10/03/2023, il quale risulta prontamente contestato dall'opponente ( v. mail di riscontro e richiesta di annullamento della fattura del 13.3.2023, fasc. parte opponente).
Orbene se tale documentazione è risultata sufficiente, ai sensi dell'art 634 c.p.c., ai fini dell'emissione del provvedimento di ingiunzione, la stessa risulta, invece, del tutto inadeguata ai fini della prova del credito, vantato dall'opposta nell'ambito dell'odierno giudizio di opposizione.
Vi è, infatti, da rilevare come la predetta fattura n. 1/23, emessa da il CP_1
9.01.2023, reca la seguente causale: Emesse fattura per corsi di formazione stilistico effettuati alla Vostra
Società Parte_1
Nel ricorso monitorio la ricorrente riferiva, poi, testualmente, in ordine ai CP_1 rapporti tra le parti, quanto segue: La Società debitrice opera nel settore delle acconciature, dei prodotti per
l'immagine e la cura dei capelli (cfr. visura camerale della – allegato n. 2) e ha fruito di un corso Parte_1 effettuato dalla ricorrente, precisando la conclusione del rapporto al gennaio 2023 epoca cui seguiva l'emissione della fattura in contestazione.
Orbene, a fronte delle contestazioni, formulate dall'opponente, la quale ha recisamente negato di aver mai fruito di alcun corso di formazione organizzato dalla e che i CP_1 rapporti tra le parti avessero tutt'altra origine e contenuto, quest'ultima, all'atto di costituirsi nel presente giudizio di opposizione, ha insisto nella domanda di pagamento proposta, tuttavia sostenendo la debenza del credito, per cui è causa, sulla base di una diversa prospettazione dei rapporti intercorsi tra le parti.
Invero, secondo l'opposta il credito discenderebbe, non dalla somministrazione di un corso di formazione, ma da un più complesso rapporto di collaborazione, in essere tra le parti nel periodo dal 2021 al 2022, in base al quale la avrebbe utilizzato prodotti forniti dall'opponente CP_1 maturando il diritto ad una parte dei ricavi della vendita. Nell'ambito di tale collaborazione, poi, avrebbe fruito della partecipazione del sig. e dei suoi collaboratori Parte_1 Persona_1 nell'ambito di workshop/corsi/incontri dalla stessa organizzati, sicché la fattura FPR_1/2023 della si riferirebbe agli importi concordati per tale partecipazione al netto della Controparte_1 compensazione operata con il credito residuo di cui alla fattura 293/2022, emessa dalla Parte_1 per i prodotti dalla stessa forniti.
Alla luce di tali difese emerge, quindi, come la stessa opposta sconfessi la causale del credito indicata della fattura posta a corredo della domanda monitoria, atteso che con le stesse riconosce che non ha mai fruito in via diretta di alcun corso di formazione, come invece Parte_1 deducibile dalle allegazioni riportate in ricorso monitorio.
Peraltro, non è sostenibile, come preteso dall'opposta, che la causale della fattura n.
FPR_1/2023 si riferirebbe ad una prestazione diversa da quella ivi riportata, posto che il dato testuale è inequivoco ( ossia: corsi di formazione stilistico effettuati alla Vostra Società ed è Parte_1 peraltro confermato dalla narrazione riportata in ricorso.
Pertanto, del tutto irrilevante è risultato il capitolo di prova testimoniale articolato dall'opposta alla lett A8 della comparsa di costituzione ( la fattura n. FPR_1/2023 della CP_1 si riferisce agli importi concordati per la partecipazione del sig. e di suoi collaboratori nell'ambito
[...] Persona_1 dei workshop/corsi/incontri organizzati dalla , posto che con lo stesso non si richiedeva di Parte_1 comprovare l'esistenza di un accordo per il pagamento di tale prestazione, ma la sola non veridicità della causale riportata in fattura: circostanza questa che deve ritenersi assodata.
Ed allora, a fronte di tutto ciò e della completa insussistenza di un benché minimo dato documentale a comprova del reclamato pagamento, l'opposta avrebbe dovuto innanzitutto spiegare e giustificare l'inesatta prospettazione dei rapporti sulla base dei quali ha richiesto il pagamento oggetto di domanda monitoria o, almeno, spiegare il perché di una descrizione degli stessi quanto meno equivoca. Nulla è stato chiarito in proposito e tale condotta processuale costituisce certamente, ai sensi dell'art 116 c.p.c., comma 2 ult. parte, un argomento di convincimento negativo a sfavore dell'accoglimento domanda formulata dall'opposta.
Ad ogni modo, l'opposta avrebbe comunque dovuto comprovare in altro modo l'esistenza del diverso rapporto di collaborazione, di cui ha dedotto l'esistenza in fase di opposizione, il suo specifico contenuto in ordine a quantità delle prestazioni dovute ed ai prezzi concordati per le stesse.
Tale prova non è stata tuttavia fornita, posto che sul punto l'opposta ha richiesto una prova per testi del tutto inammissibile ed irrilevante, in quanto articolata per circostanze del tutto avulse da riferimenti temporali e spaziali e tali da poter connotare, con la dovuta precisione, le modalità con le quali sarebbe effettivamente stato concluso un patto avente efficacia vincolante tra le parti e del contenuto riferito dall'opposta.
Peraltro, nemmeno è stata fornito dall'opposta alcun indice presuntivo a sostegno del contenuto dei rapporti riferiti e delle prestazioni di cui avrebbe diritto al pagamento: nulla prova vendite di prodotti dell'opponente nell'ambito dei corsi di formazione tenuti dall'opposta, alcuno scambio via mail o whatsapp, o in ogni altra forma, dimostra l'accordo per la compensazione degli assunti crediti, né la partecipazione del sig a corsi tenuti dall'opposta. Per_1
Eppure, un minimo di comunicazione per organizzare tale partecipazione sarebbe dovuta intervenire tra le parti. L'opposta non ha quindi fornito prova del credito per cui agisce.
Alla luce delle osservazioni che precedono, non sussistendo contestazione alcuna in ordine, invece, alla debenza da parte di delle somme portate nella fattura n. 291 emessa da CP_1
( peraltro in parte pacificamente saldata) per il pagamento delle forniture di prodotti Parte_1 rese all'opposta, si giustifica pertanto l'accoglimento dell'opposizione e della domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente, cui consegue la revoca del decreto in giuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 ( come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata ( scaglione: causa di valore da euro 5201,00 ad euro 26.000,00)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accoglie la domanda formulata in via riconvenzionale da e per l'effetto condanna Parte_1 la al pagamento in favore della della somma di € 3.531,44 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso legale dalla scadenza della fattura n. 293/2022 e sino al soddisfo;
c) condanna alla rifusione delle spese di lite della presente fase di opposizione Controparte_1 che liquida in euro 3387,00, per compensi, euro 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Avv. Maria Cipollaro, dichiaratasi antistataria.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 15/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 23624/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero in data 15 dicembre 2025 pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 23624 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'Anno 2023
e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 P.IVA_1 alla Via Macedonio Melloni n.94, presso lo studio dell'Avv. Maria Cipollaro, dalla quale è rapp.ta e difesa, come da procura in atti
OPPONENTE
E in persona del suo legale rappr.te p.t., c.f. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Fabio Lombardi, presso il suo studio elettivamente domiciliata in Benevento al viale Atlantici n. 14/A, come da procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate da ambo le parti in sostituzione dell'udienza del 15 dicembre 2025 queste concludevano come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli in data 6/10/2023 Parte_2
D.I. n. 5847/23 dell'importo di euro 12557,44, oltre interessi e spese della procedura, per il pagamento della fattura n. FPR_1- 2023 del 9-01-2023, emessa nei confronti della Parte_1 all'esito di un corso di formazione da questa fruito.
Con atto di citazione notificato a controparte, ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione al suindicato decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda ex art 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. Nel merito deduceva di non aver mai fruito di alcun corso di formazione da parte della società opposta, come già esposto nel riscontro fornito in data 10.03.2023 al sollecito di pagamento ricevuto dalla opposta. Evidenziava che, come evincibile dalla visura camerale della società, la non esercitava attività di formazione CP_1 professionale, ma quella di servizi per saloni di parrucchiere e che essa esercitava, invece, Pt_1 attività di produzione e vendita all'ingrosso di prodotti cosmetici. Sosteneva l'opponente, dunque, che i rapporti tra le parti erano, invece, originati dalla fornitura da parte di essa alla opposta Pt_1 delle extension, di cui alla fattura n. 293 del 06.06.2022, dell'importo di euro 11.531,44, consegnata in data 08.06.2022, ed anche parzialmente pagata dall'opposta, rispetto alla quale residuava una minore debito di euro € 3.531,44. Dedotto, quindi, che la fattura FPR_1- 2023 del 9-01-2023, unico atto posto a corredo del credito dall'opposta, non costituiva valida prova nel giudizio di opposizione, nonché il proprio diritto ad ottenere il pagamento del residuo del credito di cui alla fattura n. 293/2022, l'opponente concludeva chiedendo al Tribunale di Napoli, nel merito, di:
In via principale, in accoglimento della proposta opposizione, accertata l'insussistenza di alcuna ragione creditoria da parte dell'opposta, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui sopra 3) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la società opposta al pagamento in favore della della somma di € 3.531,44 oltre interessi dalla maturazione al saldo;
4) In subordine, nella Parte_1 denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dover revocare il decreto ingiuntivo, accogliere la domanda riconvenzionale e procedere al ricalcolo della somma ingiunta per un importo di € 9.026,00 oltre interessi;
5) in ogni caso non concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo vista anche l'esosità della somma richiesta, per il fumus boni iuris che risulta evidente dai motivi di cui sopra e per tutte le ragioni in fatto e diritto esplicitate;
6) condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e CPA, in virtù dei principi di soccombenza con distrazione al procuratore costituto.
Costituita in giudizio, l'opposta sosteneva, invece, che nell'ambito della propria attività di impresa si occupava, anche, di creazione e gestione di centri per l'acconciatura di capelli, nonché di formazione nella medesima materia, e che, nell'ambito della propria Academy, si era impegnata a dare dimostrazione, durante le lezioni, dell'uso, applicazione e benefici dei prodotti, venduti dalla opponente, e che tanto era avvenuto durante gli anni 2021 e 2022 allo scopo di consentire alla di vendere, tramite gli studenti e partecipanti ai corsi organizzati dalla Parte_1 CP_1
un numero di prodotti quanto più ampio possibile. Tra le parti era, quindi, intervenuto un
[...] accordo che prevedeva che una parte dei guadagni, derivante dalla vendita di tali prodotti, fosse poi riconosciuta alla e/o che quest'ultima potesse godere di prezzi più vantaggiosi Controparte_1 nell'acquisto di prodotti per sé direttamente. Riferiva, inoltre, che, oltre a ciò, sempre negli anni
2021 e 2022 si realizzava anche la collaborazione del sig. legale rappr.te p.t. della Persona_1
Società opposta ed esperto operatore del settore, con il sig. legale rappr.te p.t. Controparte_2 della Società opponente, che si avvantaggiava dell'esperienza del primo per tenere corsi di formazione.
Evidenziava che il costo concordato per tutta l'attività svolta dalla opposta teneva, dunque, già conto del residuo debito maturato nei confronti della opponente, che le parti avevano, quindi, parzialmente compensato, così addivenendo all'importo portato dalla fattura n. FPR_1-2023, che era, quindi, era già al netto di ogni altra somma precedentemente dovuta alla Parte_1
Evidenziava, a tal proposito, che l'ultima rata della fattura n. 293/2022 di controparte, pari a €
3.541,44 (ossia la somma che era stata chiesta in via riconvenzionale dalla opponente) non a caso sarebbe scaduta il 19/1/2023, successivamente alla emissione della fattura n. FPR_1/2023 di parte opposta.
Tutto ciò premesso, l'opposta concludeva chiedendo, nel merito, al Tribunale di Napoli di: accertare e dichiarare la correttezza e/o legittimità del credito vantato dalla in persona Controparte_1 del suo legale rappr.te p.t., nei confronti della in persona del suo legale rappr.te p.t. e portato dal decreto Parte_1 ingiuntivo opposto nonché dalla sottostante fattura n. FPR_1-2023; - rigettare l'opposizione formulata dalla Pt_1
in persona del suo legale rappr.te p.t., ivi compresa la domanda riconvenzionale avanzata, per infondatezza
[...] della stessa;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5847/2023 del 6/10/2023 del Tribunale di Napoli, sezione civile;
- in subordine rispetto al capo che precede, condannare controparte al pagamento della somma, maggiore
o minore, che dovesse emergere in corso di causa, nei limiti dello scaglione fino a € 26.000,00, sempre con il favore di interessi legali e moratori di cui al D.Lgs 231/2002 e ss.ii.mm. e rivalutazione monetaria, come per legge, a far data dalla maturazione del credito e del diritto alla pretesa degli interessi moratori e fino all'effettivo soddisfo;
- in via accessoria a quanto innanzi, accertare e dichiarare che l'opponente ha giudizialmente agito nei confronti della
Società convenuta, con l'odierna azione, in mala fede o con colpa grave, per quanto esposto nel corpo del presente atto
e/o per quanto emergerà in corso di giudizio, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 96 commi 1, 3 e 4 c.p.c., condannare
in persona del suo legale rappr.te p.t., oltre che alle spese di lite, al risarcimento dei danni nella misura Parte_1 di € 1.099,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore e comunque nei limiti di € 5.000,00, che il Tribunale adìto.
Espletate le verifiche preliminari e rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, in corso di causa veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo. La causa, sulla documentazione in atti ( v. ordinanza del 16.05.2024, come poi confermata in data 16.01.2025), veniva, quindi, decisa in data odierna con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. L'opposizione è fondata e merita accoglimento, così come meritevole di accoglimento è altresì la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n.
12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556;
Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Nel caso di specie, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto il decreto ingiuntivo ponendo a fondamento della propria domanda la sola fattura elettronica n. 1/ 23 ed un sollecito di pagamento della stessa del 10/03/2023, il quale risulta prontamente contestato dall'opponente ( v. mail di riscontro e richiesta di annullamento della fattura del 13.3.2023, fasc. parte opponente).
Orbene se tale documentazione è risultata sufficiente, ai sensi dell'art 634 c.p.c., ai fini dell'emissione del provvedimento di ingiunzione, la stessa risulta, invece, del tutto inadeguata ai fini della prova del credito, vantato dall'opposta nell'ambito dell'odierno giudizio di opposizione.
Vi è, infatti, da rilevare come la predetta fattura n. 1/23, emessa da il CP_1
9.01.2023, reca la seguente causale: Emesse fattura per corsi di formazione stilistico effettuati alla Vostra
Società Parte_1
Nel ricorso monitorio la ricorrente riferiva, poi, testualmente, in ordine ai CP_1 rapporti tra le parti, quanto segue: La Società debitrice opera nel settore delle acconciature, dei prodotti per
l'immagine e la cura dei capelli (cfr. visura camerale della – allegato n. 2) e ha fruito di un corso Parte_1 effettuato dalla ricorrente, precisando la conclusione del rapporto al gennaio 2023 epoca cui seguiva l'emissione della fattura in contestazione.
Orbene, a fronte delle contestazioni, formulate dall'opponente, la quale ha recisamente negato di aver mai fruito di alcun corso di formazione organizzato dalla e che i CP_1 rapporti tra le parti avessero tutt'altra origine e contenuto, quest'ultima, all'atto di costituirsi nel presente giudizio di opposizione, ha insisto nella domanda di pagamento proposta, tuttavia sostenendo la debenza del credito, per cui è causa, sulla base di una diversa prospettazione dei rapporti intercorsi tra le parti.
Invero, secondo l'opposta il credito discenderebbe, non dalla somministrazione di un corso di formazione, ma da un più complesso rapporto di collaborazione, in essere tra le parti nel periodo dal 2021 al 2022, in base al quale la avrebbe utilizzato prodotti forniti dall'opponente CP_1 maturando il diritto ad una parte dei ricavi della vendita. Nell'ambito di tale collaborazione, poi, avrebbe fruito della partecipazione del sig. e dei suoi collaboratori Parte_1 Persona_1 nell'ambito di workshop/corsi/incontri dalla stessa organizzati, sicché la fattura FPR_1/2023 della si riferirebbe agli importi concordati per tale partecipazione al netto della Controparte_1 compensazione operata con il credito residuo di cui alla fattura 293/2022, emessa dalla Parte_1 per i prodotti dalla stessa forniti.
Alla luce di tali difese emerge, quindi, come la stessa opposta sconfessi la causale del credito indicata della fattura posta a corredo della domanda monitoria, atteso che con le stesse riconosce che non ha mai fruito in via diretta di alcun corso di formazione, come invece Parte_1 deducibile dalle allegazioni riportate in ricorso monitorio.
Peraltro, non è sostenibile, come preteso dall'opposta, che la causale della fattura n.
FPR_1/2023 si riferirebbe ad una prestazione diversa da quella ivi riportata, posto che il dato testuale è inequivoco ( ossia: corsi di formazione stilistico effettuati alla Vostra Società ed è Parte_1 peraltro confermato dalla narrazione riportata in ricorso.
Pertanto, del tutto irrilevante è risultato il capitolo di prova testimoniale articolato dall'opposta alla lett A8 della comparsa di costituzione ( la fattura n. FPR_1/2023 della CP_1 si riferisce agli importi concordati per la partecipazione del sig. e di suoi collaboratori nell'ambito
[...] Persona_1 dei workshop/corsi/incontri organizzati dalla , posto che con lo stesso non si richiedeva di Parte_1 comprovare l'esistenza di un accordo per il pagamento di tale prestazione, ma la sola non veridicità della causale riportata in fattura: circostanza questa che deve ritenersi assodata.
Ed allora, a fronte di tutto ciò e della completa insussistenza di un benché minimo dato documentale a comprova del reclamato pagamento, l'opposta avrebbe dovuto innanzitutto spiegare e giustificare l'inesatta prospettazione dei rapporti sulla base dei quali ha richiesto il pagamento oggetto di domanda monitoria o, almeno, spiegare il perché di una descrizione degli stessi quanto meno equivoca. Nulla è stato chiarito in proposito e tale condotta processuale costituisce certamente, ai sensi dell'art 116 c.p.c., comma 2 ult. parte, un argomento di convincimento negativo a sfavore dell'accoglimento domanda formulata dall'opposta.
Ad ogni modo, l'opposta avrebbe comunque dovuto comprovare in altro modo l'esistenza del diverso rapporto di collaborazione, di cui ha dedotto l'esistenza in fase di opposizione, il suo specifico contenuto in ordine a quantità delle prestazioni dovute ed ai prezzi concordati per le stesse.
Tale prova non è stata tuttavia fornita, posto che sul punto l'opposta ha richiesto una prova per testi del tutto inammissibile ed irrilevante, in quanto articolata per circostanze del tutto avulse da riferimenti temporali e spaziali e tali da poter connotare, con la dovuta precisione, le modalità con le quali sarebbe effettivamente stato concluso un patto avente efficacia vincolante tra le parti e del contenuto riferito dall'opposta.
Peraltro, nemmeno è stata fornito dall'opposta alcun indice presuntivo a sostegno del contenuto dei rapporti riferiti e delle prestazioni di cui avrebbe diritto al pagamento: nulla prova vendite di prodotti dell'opponente nell'ambito dei corsi di formazione tenuti dall'opposta, alcuno scambio via mail o whatsapp, o in ogni altra forma, dimostra l'accordo per la compensazione degli assunti crediti, né la partecipazione del sig a corsi tenuti dall'opposta. Per_1
Eppure, un minimo di comunicazione per organizzare tale partecipazione sarebbe dovuta intervenire tra le parti. L'opposta non ha quindi fornito prova del credito per cui agisce.
Alla luce delle osservazioni che precedono, non sussistendo contestazione alcuna in ordine, invece, alla debenza da parte di delle somme portate nella fattura n. 291 emessa da CP_1
( peraltro in parte pacificamente saldata) per il pagamento delle forniture di prodotti Parte_1 rese all'opposta, si giustifica pertanto l'accoglimento dell'opposizione e della domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente, cui consegue la revoca del decreto in giuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 ( come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata ( scaglione: causa di valore da euro 5201,00 ad euro 26.000,00)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accoglie la domanda formulata in via riconvenzionale da e per l'effetto condanna Parte_1 la al pagamento in favore della della somma di € 3.531,44 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso legale dalla scadenza della fattura n. 293/2022 e sino al soddisfo;
c) condanna alla rifusione delle spese di lite della presente fase di opposizione Controparte_1 che liquida in euro 3387,00, per compensi, euro 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Avv. Maria Cipollaro, dichiaratasi antistataria.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero