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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/01/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6250/2024 R.G. promossa da avv. ALBERTO FERRARI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha precisato come da note scritte depositate in data 21 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il ricorrente ha evocato in giudizio la ex moglie per conseguire la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , nato il [...], che era stato quantificato in euro 473,21 Per_1
dalla sentenza di divorzio n. 1469/2014 (pronunciata su domanda congiunta).
La resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate. 1 Precisate le conclusioni, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Il figlio sta per compiere ventidue anni e ha da tempo terminato gli studi (ha svolto tre anni presso gli Artigianelli, con indirizzo elettricista). Nel 2021 ha dichiarato un reddito di euro 3.685,00, mentre non risulta averne percepito alcuno per le annualità 2022 e 2023 (cfr. informativa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2025).
In questo quadro, non vi sono ragioni per conservare l'obbligazione di mantenimento a carico del padre. Infatti, il figlio non sta studiando (ad es., iscrizione ad un percorso universitario) e, come dimostra il reddito conseguito nel 2021, non soffre di alcun ostacolo rispetto al reperimento di una occupazione. Benché non siano stati acquisiti elementi per affermare che il figlio sia economicamente indipendente, si può ritenere che la carenza di autosufficienza dipenda dall'ingiustificata inerzia di
. Se la madre avesse inteso conservare l'assegno, avrebbe dovuto costituirsi e dettagliare Per_1
precise circostanze tali da impedire al figlio di trovare un impiego o, in alternativa, avrebbe dovuto documentare il persistente espletamento di un percorso formativo. In difetto di tali allegazioni, il ricorso merita accoglimento.
4.
Il contegno non oppositivo della resistente giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (22 maggio 2024), l'obbligazione del ricorrente di concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio Persona_2
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6250/2024 R.G. promossa da avv. ALBERTO FERRARI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha precisato come da note scritte depositate in data 21 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il ricorrente ha evocato in giudizio la ex moglie per conseguire la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , nato il [...], che era stato quantificato in euro 473,21 Per_1
dalla sentenza di divorzio n. 1469/2014 (pronunciata su domanda congiunta).
La resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate. 1 Precisate le conclusioni, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Il figlio sta per compiere ventidue anni e ha da tempo terminato gli studi (ha svolto tre anni presso gli Artigianelli, con indirizzo elettricista). Nel 2021 ha dichiarato un reddito di euro 3.685,00, mentre non risulta averne percepito alcuno per le annualità 2022 e 2023 (cfr. informativa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2025).
In questo quadro, non vi sono ragioni per conservare l'obbligazione di mantenimento a carico del padre. Infatti, il figlio non sta studiando (ad es., iscrizione ad un percorso universitario) e, come dimostra il reddito conseguito nel 2021, non soffre di alcun ostacolo rispetto al reperimento di una occupazione. Benché non siano stati acquisiti elementi per affermare che il figlio sia economicamente indipendente, si può ritenere che la carenza di autosufficienza dipenda dall'ingiustificata inerzia di
. Se la madre avesse inteso conservare l'assegno, avrebbe dovuto costituirsi e dettagliare Per_1
precise circostanze tali da impedire al figlio di trovare un impiego o, in alternativa, avrebbe dovuto documentare il persistente espletamento di un percorso formativo. In difetto di tali allegazioni, il ricorso merita accoglimento.
4.
Il contegno non oppositivo della resistente giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (22 maggio 2024), l'obbligazione del ricorrente di concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio Persona_2
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2