Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 3.3.2022, riunita in camera di consiglio all'udienza del 23.1.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1057/21 R.G. lavoro vertente
T R A
(c.f. ; (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ); n. q. di eredi di (deceduto il 13.1.2023),
[...] C.F._4 Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in AP al Centro Direzionale isola A/7, presso lo studio dell'avv. Nello Silvestri ( ) che li rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine C.F._5 del presente atto, fax 0815625930, pec: Email_1
-appellanti-
E
L'AUTORITA' (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Pisacane dell'Avvocatura interna, presso cui elegge domicilio digitale all'indirizzo pec orto.salerno. e presso l'Avvocatura dell'Autorita' di Sistema Portuale Email_2 [...]
in AP al piazzale Pisacane 80133 -appellata- Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi al Tribunale di AP, in funzione di giudice del lavoro, ha Persona_1 convenuto in giudizio l per ivi sentirla Controparte_2 condannare al risarcimento “del danno non patrimoniale indotto dalle patologie asbesto-correlate via via manifestatesi”, previo accertamento della natura professionale delle stesse e della responsabilità civile in capo all'ente convenuto per inadempimento dell'obbligazione di sicurezza. Deduceva di aver lavorato per la Compagnia Lavoratori Portuali di AP (poi di cui era CP_3 socio dal 28.12.1969; che si occupava di imballaggio e stivaggio delle merci sulle navi, di disistivaggio e sbarco delle stesse;
che c'era l'amianto tra i materiali trasportati e che esso spesso CP_ fuoriusciva e veniva rimesso in altri contenitori;
che in data 13.2.2001 l riconosceva l Per_1 esposto all'amianto a causa delle mansioni di “scaricante bordo navi” svolte dal 28.2.1969 al
31.12.1990 (rendita costituita in data 14.3.2008). In data 13.10.2004 veniva sottoposto ad intervento di laringectomia totale per un carcinoma epidermoide ed il 10.4.2006 riceveva diagnosi di “aspetti di inspessimento pleurico in parte diffusi a placche da correlare ad esposizione ad CP_ asbesto”. A seguito di domanda all dell'8.5.2006, di indennizzo del danno biologico, ha
Chiedeva dunque il risarcimento del danno differenziale ex art. 2087 c.c. per comportamento colposo della convenuta, omissivo dei provvedimenti tecnici per limitare l'esposizione all'amianto. Con sentenza n. 4763 del 14.10.2020 il Tribunale adìto ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla richiamando la disciplina transitoria di cui all'art. 22 CP_2 del d.lgs. 169/2016, che prevede: “Le subentrano alle Autorità Portuali cessate nella CP_2 proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi”. Ha quindi rigettato la domanda, essendo il rapporto di lavoro tra e Persona_1 la Compagnia Lavoratori Portuali di AP cessato per quiescenza nel 2005, non essendovi stato, pertanto, alcun subingresso nel 2016 da parte dell'Autorità Portuale di Sistema, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza e controllo sulla sicurezza dei lavoratori portuali.
Con atto depositato presso questa Corte il 14.4.2021, ha proposto appello , Persona_1 ribadendo in particolare l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 2087 c.c., evidenziando l'illegittimità della condotta datoriale per non aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa in materia, nell'arco del periodo lavorativo dal 1974 al 1994 in cui l aveva svolto le suddette mansioni presso il Porto di AP, chiedendo la riforma Per_1 dell'impugnata sentenza per l'accertamento della responsabilità dell'ente appellato nella causazione della malattia professionale e la condanna del medesimo al risarcimento del danno differenziale.
Ha invocato la legittimazione passiva in capo all , nelle diverse Controparte_5 denominazioni assunte nel corso del tempo, essendo l'ente tenuto a far rispettare la sicurezza sul lavoro ex art. 2087 c.c., ancorchè il rapporto di lavoro sia cessato.
Si è ritualmente costituita la - insistendo sulla insussistenza di un rapporto di lavoro “in CP_2 corso” tra le parti e l'assenza del ruolo di datore di lavoro in capo all'Autorità portuale con conseguente difetto di legittimazione passiva - chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle avverse pretese e il rigetto del gravame.
Nel corso del presente giudizio, in data 13.1.2023, è deceduto;
con atto di Persona_1 intervento volontario ex art. 300 c.p.c. depositato presso questa Corte il 6.2.2023, si sono costituiti gli appellanti indicati in epigrafe n.q. di eredi, chiedendo il riconoscimento, iure ereditario, del risarcimento del danno non patrimoniale subito dal de cuius a seguito delle neoplasie contratte nell'esercizio delle mansioni svolte di lavoratore portuale. È stata espletata CTU medico-legale, disposta ai fini dell'accertamento della natura professionale della malattia subìta dal de cuius, dell'entità del danno biologico risentito, dell'eventuale menomazione della sua integrità psico-fisica e correlazione tra l'evento morboso e l'espletamento delle mansioni svolte con esposizione alle polveri di amianto.
Lette le note scritte, ritenuta infondata la richiesta di parte appellante di rinvio per la discussione della causa in presenza, essendoci già stata un'udienza in presenza in data 13.11.2023 ed avendo la stessa parte precisato, con note scritte del 28.10.2024, di condividere le conclusioni cui è approdata la relazione del consulente, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Va preliminarmente riconosciuta la legittimazione passiva in capo all'Autorità portuale, sulla scorta di innumerevoli precedenti della Suprema Corte, che hanno disatteso analoghi motivi sollevati dalla medesima Autorità Portuale (cfr.: Cass. n. 49 del 2017; successive conformi: Cass. n. 3333 del 2018; Cass. n. 30624 del 2018; Cass. n. 1555 del 2019; Cass. n. 4501 del 2019; Cass. n.
16043 del 2019; Cass. n. 16044 del 2019; Cass. n. 16045 del 2019; Cass. n. 16413 del 2019;
Cass. n. 16414 del 2019; Cass. n. 17577 del 2019; Cass. n. 17955 del 2019). Con essi, in particolare, si è data specifica continuità al principio, già affermato dalla stessa Corte di legittimità (v. Cass. n. 5352 del 2004; conf. Cass. n. 10977 del 2005), in base al quale: "A seguito della istituzione delle Autorità portuali, che succedono alle preesistenti organizzazioni portuali secondo la disciplina dettata dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, il personale già dipendente da tali organizzazioni è trasferito ex lege ai nuovi organismi, con la conseguenza che questi ultimi devono ritenersi inderogabilmente gli esclusivi titolari dei relativi rapporti di lavoro, a prescindere dalla ricorrenza degli elementi tipici di meccanismi negoziali quali la cessione del contratto e il trasferimento d'azienda".
Nelle pronunce citate si rammenta, poi, che la L. 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, ha istituito con effetto dal 1 gennaio 1995 le Autorità portuali, prevedendo la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante trasformazione delle stesse in società (art. 20, comma 3, nel testo originario) ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonchè in altri settori del trasporto o industriali
(art. 20, comma 2, nel testo introdotto dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, art. 2, comma 19, convertito in L. 23 dicembre 1996, n. 647).
Le Autorità portuali, non appena costituite, subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarità dei beni e nella totalità dei rapporti attivi e passivi (art. 20, comma 6, del testo originario). Tale norma è stata poi modificata dal D.L. n. 535 del 1996, art. 2, comma 19 (convertito nella L. n. 647 del 1996) e inserita dello stesso art. 20, comma 5, senza sostanziale alterazione del meccanismo successorio tra organizzazione portuale e Autorità Portuale: "le Autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso".
Inoltre "il personale delle organizzazioni portuali è trasferito alle dipendenze delle autorità portuali, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonchè, ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento" (art. 23, comma 2, della stessa Legge); pertanto si configura il trasferimento ex lege alle autorità portuali dell'intero personale dipendente delle organizzazioni portuali, con l'ulteriore previsione che l'eventuale personale in esubero è posto in soprannumero e impiegato in regime di mobilità temporanea, di comando o di distacco presso le società di cui all'art. 20, comma 3, della stessa Legge, con oneri retributivi e previdenziali gravanti sull'Autorità portuale, la quale è altresì onerata della gestione e della mobilità del personale in esubero (v., L. n. 84 del 1994, art. 23, commi 2 e 3).
In definitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legge in esame, regolando il fenomeno successorio nel complesso dei rapporti giuridici e non trovando applicazione i limiti di responsabilità propri della cessione del contratto o del trasferimento aziendale, chiama l'Autorità
Portuale a dover rispondere delle obbligazioni, anche di garanzia ex art. 2087 c.c. (v. amplius
Cass. nn. 17092, 17172 e 17334 del 2012 con la stessa Autorità Portuale di (omissis) nascenti dal rapporto di lavoro, pure per il periodo antecedente al formale trasferimento).
Tale prospettiva è stata altresì condivisa da Cass. n. 19749 del 2019 che ha valorizzato un ulteriore argomento: ai sensi della L. n. 84 del 1994, art. 6, comma 1, lett. a), (nel testo originariamente approvato), all'Autorità Portuale risultano affidati i compiti di "indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'art. 16, comma 1 e delle altre attività esercitate nell'ambito portuale, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività"; nelle versioni successive di tale norma, risulta confermata l'attribuzione, in capo all'Autorità Portuale (divenuta "Autorità di sistema portuale"), dei compiti di "indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24".
Da tale norma è dunque possibile desumere il ricorso di una significativa continuità nella successione, dalle organizzazioni portuali all'Autorità Portuale, delle responsabilità cautelari, organizzative e di controllo in materia di sicurezza delle attività esercitate in ambito portuale, con la conseguente legittima ascrizione di responsabilità risarcitorie a carico dell'Autorità Portuale, in caso di malattie derivanti, ai danni dei lavoratori del porto, dall'omesso controllo sulle condizioni di sicurezza delle attività dagli stessi esercitate.
Da ciò il precedente della Corte di Cassazione da ultimo citato ha tratto conferma della
"legittimazione passiva dell'Autorità Portuale di (omissis)... quale successore, ai sensi della L. n. 84 del 1994, nella posizione sostanziale del Provveditorato al Porto di (omissis) (cfr., in senso conforme, Sez. 3, Ordinanza del 28 settembre 2018, n. 30624)" rispetto all'azione risarcitoria di eredi di lavoratore deceduto per malattia contratta nell'esercizio di attività lavorativa cessata ben prima dell'istituzione dell'Autorità Portuale di (omissis); infatti "l'estremo patrimoniale cui occorre riferirsi, ai fini della ricostruzione della vicenda successoria, non va identificato nell'esercizio di un'attività d'impresa (che si assume non trasmissibile all'Autorità Portuale), bensì nel solo debito risarcitorio contratto in relazione al rapporto lavoro con il (lavoratore), di per sè, all'epoca dell'istituzione dell'Autorità Portuale, già integralmente esaurito" (cfr. Cassazione civile sez. lav. -
07/04/2021, n. 9308).
A fronte di tali precedenti, nella fattispecie in esame appare inadeguata la difesa dell
[...]
e la deduzione secondo cui il dante causa degli attuali eredi appellanti sarebbe Controparte_2 stato socio di una cooperativa e non dipendente della suddetta Autorità, la quale, come anzi detto,
è tenuta a dover rispondere delle obbligazioni, anche di garanzia, ex art. 2087 c.c.
Venendo al merito della controversia, il de cuius con il ricorso introduttivo, deduceva di aver lavorato presso il Porto di AP come scaricante, addetto all'imbarco e stivaggio di merci sulle navi, al disistivaggio e sbarco delle stesse, allo stoccaggio nei magazzini, nei depositi portuali, sugli autocarri e sui vagoni ferroviari.
Tra i materiali movimentati vi era l'amianto, contenuto in sacchi di carta, iuta e plastica, che veniva scaricato dalle navi o anche caricato (prodotti della Eternit di Bagnoli). Nel corso delle manovre di imbragatura, aggancio, sollevamento e scarico, avveniva che dai sacchi fuoriuscisse polvere d'amianto, essendo gli stessi soggetti a lacerazioni. CP_ Tale rischio espositivo all'amianto è stato certificato dall di AP in data 13.2.2001, ai sensi dell'art. 13 comma 8 L. 257/1992 e successive modifiche, a seguito dell'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17.11.2000 relativo al Porto di AP, che ha riconosciuto esposto all'amianto per aver svolto le mansioni di “scaricante Persona_1 bordonavi” nel periodo dal 28.2.1969 al 31.12.1990 (v. all. 1, produzione di I grado ricorrente). Il CTU incaricato nella presente fase del giudizio di accertare la patologia da cui era affetto e il nesso di causalità con la situazione ambientale e le mansioni svolte, ha Persona_1 confermato che nel mese di settembre 2004 il de cuius ricevette diagnosi di carcinoma epidermoide della laringe per cui fu sottoposto a intervento di laringectomia totale…Una tac eseguita nel mese di aprile del 2006 mise in evidenza la presenza di asbestosi polmonare con CP_ ispessimenti pleurici e calcificazioni. Per tale patologia respiratoria l accertò un grado di danno biologico permanente del 6%. Nel mese di maggio del 2006 fu diagnosticata una neoformazione del lobo superiore del polmone destro per cui il 6/10/2006 il Sig. fu operato di lobectomia Per_1 polmonare superiore destra e l'esame istologico rivelò un carcinoma epidermoide moderatamente differenziato, infiltrante, con metastasi in sede di linfonodo peribronchiale…Nel 2020 si ricoverava presso il P.O. San Paolo per riacutizzazione di BPCO e in tale sede veniva diagnosticata una arteriopatia con occlusione completa dell'arteria carotide interna destra e del 33% di quella di sinistra. Il 19/12/2022 veniva ricoverato presso la per infarto miocardico acuto Controparte_6 con evidenza angiografica di occlusione cronica dell'arteria interventricolare anteriore e doppia stenosi critica della coronaria destra trattata con 2 PTC-stent medicato. Durante il ricovero sorgevano ulteriori complicazioni fino al decesso, che avveniva il 13/1/2023 per arresto cardiocircolatorio irreversibile.
All'esito della visita e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha affermato che il de cuius era affetto da “Asbestosi con lesioni pleuriche. Pregresso k della laringe trattato con laringectomia, pregressa recidiva di k del polmone trattato con lobectomia polmonare superiore destra, chemio e radioterapia. Cardiopatia ischemica”.
Il CTU evidenzia che il carcinoma polmonare è in rapporto sicuro con l'amianto se vi è asbestosi o l'evidenza di un'affezione pleurica causata dall'amianto. In difetto di ciò il carcinoma può essere conseguenza del fumo di sigarette. Nel caso di specie erano presenti placche pleuriche, segno patognomonico di asbestosi polmonare. Pertanto, il de cuius era affetto dalle seguenti patologie per le quali esiste un nesso di causalità con la loro insorgenza, legato all'esposizione all'amianto: asbestosi polmonare sotto forma di ispessimenti e placche pleuriche, ca laringeo trattato con laringectomia e ca del polmone trattato con lobectomia superiore destra, chemio e radioterapia adiuvanti e sua recidiva trattata con radioterapia. La patologia respiratoria e neoplastica era in remissione e in follow up periodico. Per quanto riguarda il decesso, esso è avvenuto per patologia cardiovascolare per la quale non vi è nesso di causalità con le mansioni lavorative svolte.
Al fine di valutare la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione lavorativa all'amianto e la patologia oncologica che ha colpito l , il CTU, si è intrattenuto in una attenta disamina sul Per_1 determinismo delle patologie amianto correlate e sull'importanza della dose cumulativa di fibre di amianto inalate dal soggetto esposto e sul fatto che per le malattie neoplastiche non è stata accertata alcuna soglia per la dose cumulativa di esposizione al di sotto della quale escludere l'esistenza del rischio oncogeno. Ha concluso pertanto il CTU, che “1. Il de cuius era affetto da “Asbestosi con lesioni pleuriche.
Pregresso k della laringe trattato con laringectomia, pregressa recidiva di k del polmone trattato con lobectomia polmonare superiore destra, chemio e radioterapia. Cardiopatia ischemica”.
2. Tali patologie si sono rese evidenti e percepibili a partire dal mese di ottobre del 2004 (laringectomia)
e, quali tecnopatia, dal mese di aprile del 2006 (diagnosi di asbestosi polmonare), determinando una menomazione dell'integrità psico-fisica.
3. L'asbestosi, il K della laringe e quello del polmone sono eziologicamente collegati all'espletamento delle mansioni svolte con esposizione alle polveri di amianto.
4. Il danno biologico conseguente è pari all'82 (ottantadue)%.
5. Il grado consequenziale di sofferenza psicofisica, considerata la natura e l'entità degli interventi chirurgici subiti e delle terapie poste in essere, i postumi residuati (in particolare gli esiti della laringectomia)
e la limitazione nell'attività lavorativa e non lavorativa è da ritenersi di grado medio”.
In data 29.10.2024 il CTU ha depositato un supplemento di perizia relativo alla quantificazione del danno differenziale. Ha affermato che “il danno differenziale, considerando gli esiti permanenti derivati dalla malattia professionale e determinanti una menomazione dell'integrità psico-fisica del de cuius pari al 82% in termini di danno biologico, tenendo in debito conto l'età dell'assicurato all'epoca dei fatti e detraendo esclusivamente il valore della quota destinata dall a ristorare il CP_4 solo danno biologico, è pari a € 288.664,4”. Il perito, sulla base delle osservazioni critiche mosse dall'ente appellato ha poi modificato le suddette conclusioni, considerando il calcolo degli interessi devoluti al de cuius, e sottraendo la CP_ somma calcolata dall per il solo danno biologico di € 224.954,16 + interessi di € 15.359,62. Il danno differenziale è risultato pari a: 513.618,56 – (224.954,16 + 15.359,62) = € 273.304,78. Tale importo è comprensivo della quota di personalizzazione del danno pari a € 55.030,56, sulla cui sussistenza il perito ha rimesso a questa Corte la valutazione. Le conclusioni del CTU designato dal Collegio appaiono esaustive oltre che tecnicamente e logicamente corrette, sia nel primo elaborato peritale sia nella perizia integrativa.
Non ritiene il Collegio sussistenti elementi tali da giustificare il riconoscimento della personalizzazione del danno, richiesta da parte appellante.
La personalizzazione è un'“operazione” che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima. Il giudicante è tenuto a motivarla, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. 21939/2017). Il giudice deve individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe;
e poi accertare eventuali conseguenze peculiari del caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un parametro uniforme, le seconde con un criterio ad hoc scevro di automatismi (Cass. 16788/2015).
Capovolgendo la prospettiva, si può affermare che non sia ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Ord. 7513/2018). La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie.
Nella fattispecie in esame, parte appellante nulla ha allegato in ordine alle circostanze di fatto ulteriori sopra citate, tali da giustificare la liquidazione maggiorata richiesta.
Per quanto sopra esposto, dalla somma di € 273.304,78 a titolo di danno differenziale deve essere quindi detratto l'ammontare della quota di personalizzazione del danno di € 55.030,56 indicata dal CTU: sicchè deve essere riconosciuta alla parte appellante la somma complessiva pari a € 218.274,22, oltre interessi di legge e rivalutazione.
In tali termini l'appello merita accoglimento. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'appellata come in dispositivo, con attribuzione all'avv. Nello Silvestri, dichiaratosi antistatario. Le spese di C.T.U. sono poste a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che la patologia di
“Asbestosi con lesioni pleuriche. Pregresso k della laringe trattato con laringectomia, pregressa recidiva di k del polmone trattato con lobectomia polmonare superiore destra, chemio e radioterapia” che ha colpito , è derivata eziologicamente dall'attività lavorativa Persona_1 esercitata presso la Compagnia Lavoratori Portuali di AP (poi ; Controparte_7 per l'effetto dichiara il diritto degli appellanti nella qualità di eredi di e nei limiti Persona_1 delle rispettive quote, al risarcimento del conseguente danno differenziale pari all'82%, come accertato dal C.T.U., per il periodo dall'aprile 2006 al 13.1.2023; condanna l al pagamento in favore dei Controparte_2 ricorrenti in epigrafe del danno non patrimoniale (differenziale) nella misura di € 218.274,22, oltre interessi di legge e rivalutazione dal dì della maturazione sino all'effettivo soddisfo;
dichiara inoltre che la tecnopatia suindicata è malattia professionale permanentemente invalidante nella misura dell'82% a decorrere dall'aprile 2006 alla data del decesso (13.1.2023); condanna l al pagamento delle spese relative Controparte_2 al doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 4.217,00, quanto al secondo grado in euro 7.160,00, oltre per ciascun grado, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Nello Silvestri, antistatario.
AP, 23.1.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario Il Presidente