Articolo 2091 del Codice civile
Articolo 2090Articolo 2092
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19 aprile 1942
Art. 2091.

(Sanzioni).

La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.

Qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro puo' ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impresa o, se la sospensione e' tale da recare pregiudizio all'economia nazionale, puo' nominare un amministratore che assuma la gestione dell'impresa, scegliendolo fra le persone designate dall'imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.

Se si tratta di societa', la magistratura del lavoro, anziche' nominare un amministratore, puo' assegnare un termine entro il quale la societa' deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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