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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4737/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3433/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 12222/2020, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 16.05.2025, pendente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Luisa Galdiero C.F._2
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._3
APPELLANTI
E
società appartenente al Controparte_1 Controparte_2
(P. Iva: ) in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avvocato Marcello Frediani (C.F.: ) in virtù di procura C.F._4
alle liti in calce all'atto di precetto
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: per gli appellanti: “A) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto. Controparte_1
1 Nel merito
B) Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito azionato da parte di
e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della Controparte_1
società opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg. Parte_1
e .
[...] Parte_2
In subordine, accogliere il proposto appello per il motivo secondario relativo alla statuizione delle spese e, per l'effetto e, in riforma della sentenza n. 3433/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott. Cirma nell'ambito del giudizio
N.R.G. 1222/2020 dichiarare compensate le spese di giudizio di primo grado e/o procedere ad una cospicua riduzione, e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In subordine, in caso di non accoglimento dell'appello in ordine ai suesposti motivi, principale e secondari, dichiarare compensate le spese del presente giudizio.
Si chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per l'appellata: “… richiamato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.1.2023, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della predetta comparsa di costituzione, da aversi in questa sede per integralmente trascritte e riportate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 17.12.2020 e Parte_1 Parte_2
convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Controparte_1
esponendo che: il 27/11/2020, ad istanza di veniva Controparte_1
notificato atto di precetto, per la somma di Euro 207.582,46 oltre interessi e spese a mentre ne aveva conoscenza tramite Parte_1 Parte_2
quest'ultima; a fondamento dell'atto di precetto la Controparte_3
[...] deduceva che, in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, stipulato inter partes in data 04/12/2018, la aveva ceduto Parte_3
pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., in suo favore, un portafoglio di crediti per canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione dei contratti;
tra tali crediti oggetto di cessione vi era incluso anche quello già vantato dalla
[...]
nei confronti di e di Controparte_4 Parte_1
rinveniente nel decreto ingiuntivo n. 1347/92 emesso dal Tribunale Parte_2
di Avellino;
con detto decreto il Tribunale di Avellino aveva ingiunto, tra gli altri, a e a , di pagare, in solido con altri ingiunti, in Parte_1 Parte_2
favore della la somma di Lire 458.278,934 (€ 236.681,31) Controparte_4
oltre le spese;
deduceva, infine, che il suddetto decreto era stato notificato il
07/12/1992 a , reso esecutivo il 16/12/1992 e munito di formula Parte_2
esecutiva il 04/02/1993, mentre era stato notificato in data 19/12/1992 a Parte_1
reso esecutivo in data 4/3/1994 e munito di formula esecutiva il
[...]
21/03/1994.
Tanto premesso, e eccepivano la nullità del precetto ex art. 654, Parte_1 Pt_2
comma 2, c.p.c., per omessa menzione del provvedimento di esecutorietà; la carenza di legittimazione attiva per l'assenza della titolarità del credito in capo alla creditrice intimante;
l'intervenuta prescrizione del credito. Concludevano chiedendo: “in via preliminare 1) Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 624 c.p.c. dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione sussistendo gravi motivi di cui in narrativa anche in considerazione dell'entità della somma precettata, delle precarie condizioni economiche degli opponenti per i quali una eventuale esecuzione per il recupero di una tale somma risulterebbe oltremodo pregiudizievole e per la chiara nullità ed illegittimità del precetto. 2) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto ex art. 654 c.p.c. II comma per omessa notificazione del titolo esecutivo. 3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e per l'effetto dichiarare la Controparte_1
3 nullità dell'atto di precetto. Nel merito, 4) Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito azionato da parte di e per l'effetto Controparte_1
dichiarare l'inesistenza del diritto della società opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg. e . Parte_1 Parte_2
5) Condannare l'opposta alla refusione delle spese da attribuirsi alle sottoscritte procuratrici antistatarie”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Con ordinanza del 22.07.2021, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concedeva i termini ex art. 1836 c.p.c.
All'udienza del 14.06.2022, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa era riservata a sentenza.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli opponenti e , in solido tra Parte_2 Parte_1
loro, al pagamento in favore dell'opposta delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in euro 8.030,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 3.10.2022 e notificata il 4.10.2022, con citazione notificata il 2.11.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., e interponevano appello - iscritto a Parte_1 Parte_2
ruolo il 10.11.2022 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi principali tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 3433/2022 emessa dal tribunale di Napoli nord, …, nel ritenere fondata la domanda degli attori accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
4 riportano: A) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto. Controparte_1
Nel merito B) Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito azionato da parte di e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto Controparte_1
della società opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg.
e . In subordine, accogliere il proposto Parte_1 Parte_2
appello per il motivo secondario relativo alla statuizione delle spese e, per l'effetto e, in riforma della sentenza n. 3433/2022 … dichiarare compensate le spese di giudizio di primo grado e/o procedere ad una cospicua riduzione, e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In subordine, in caso di non accoglimento dell'appello in ordine ai suesposti motivi, principale e secondari, dichiarare compensate le spese del presente giudizio”.
Si costituiva che resisteva chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
All'esito della prima udienza di comparizione del 10.02.2023, il Collegio rinviava per la precisazione delle conclusioni al 17.5.2024 , udienza rinviata per esigenze di ruolo.
All'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il 16.05.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda attorea, così statuito:
<< …
3. L'opposizione è infondata.
4…
5. Anche la doglianza in ordine alla carenza di legittimazione dell'opposta per mancata comunicazione della cessione è infondata.
L'art. 58 del T.U.B. prevede, infatti, che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
5 individuabili in blocco produce gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile nei confronti dei debitori ceduti, per cui non è necessaria la comunicazione della cessione ai singoli debitori ceduti. ha documentato l'avvenuta pubblicazione in GU della cessione dei crediti CP_1
e, quindi, non era tenuta alla comunicazione della cessione.
Quanto alla titolarità del credito, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 5617/2020), l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nel suo contenuto minimo non atte-sta la titolarità del credito dell'assunto cessionario dei crediti in blocco;
tuttavia la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un con-tenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse
e approfondite notizie, con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. anche Cass. n. 15884/2019, nonché Cass. n. 4334/2020 e Cass. n.
20495/2020).
Orbene con la cessione di crediti in blocco del 27.06.2002, il cui avviso è stato pubblicato pubblicata in G.U., la (soggetto in favore del Controparte_4
quale è stato rilasciato il titolo esecutivo) cedeva a tutti i crediti Parte_3
derivanti da finanziamenti “in sofferenza” che risultavano dai libri contabili al
31.05.2002, esclusi quelli che alla data del 31.12.2001 presentavano un valore lordo di libro inferiore ad Euro 20.000,00.
Il credito nei confronti degli opponenti era certamente “in sofferenza” (essendo stata richiesta ed ottenuta l'emissione di un decreto ingiuntivo), risultava nei libri contabili in data anteriore al 31.05.2002 (il titolo esecutivo è del 1992) ed alla data
6 del 31.12.2001 aveva un valore lordo a libro superiore ad Euro 20.000,00 (il titolo aveva ingiunto il pagamento di Euro 203.278,35 per la sola sorta capitale). Ne deriva che il credito nei confronti dei signori e rispondeva a tutti i Pt_2 Parte_1
requisiti per l'individuazione dei crediti ceduti.
Successivamente, con la cessione dei crediti in blocco del 4.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato in G.U., la ha acquistato dalla Controparte_1 Parte_3
tutti i crediti che essa aveva acquistato dalla Bnca Popolare dell'Irpinia.
Non vi è debbio, pertanto, che sia l'attuale titolare del Controparte_1
credito nei confronti degli opponenti.
Non senza considerare che, all'atto della costituzione, Controparte_1
ha depositato copia conforme del titolo esecutivo e la disponibilità del titolo,
[...]
secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10200/2021), costituisce elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo della inclusione del credito azionato nella cessione.
6. Infine, è infondata anche l'ultima doglianza relativa all'asserita prescrizione del credito.
La creditrice ha, infatti, documentato che, in forza del medesimo titolo (decreto ingiuntivo n. 1347/1992, emesso dal Tribunale di Avellino), l'originaria titolare del credito ( ) aveva promosso intervento nel 1993 nella Controparte_4
procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. n. 1805/1991 del Tribunale di
Napoli intrapresa nei confronti del condebitori e . CP_5 CP_6
Come noto, “Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla
“domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, a mente dell'art. 2943, comma
2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (cfr. Cass. n. 14602/2020; Cass. n. 26929/2014), per cui detto intervento ha interrotto il corso della prescrizione e lo ha sospeso fino al 23.06.2015, data di approvazione del progetto di distribuzione (cfr. schermata del PCT del
7 processo esecutivo, ove risulta che in data 17.03.2015 era stata fissata l'udienza per
l'approvazione del riparto e che il procedimento è stato definito il 23.06.2015).
Detto effetto interruttivo si è prodotto anche nei confronti degli altri condebitori in quanto, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.
7. In conclusione, l'opposizione va rigettata.
8. Le spese di lite tra gli opponenti e l'opposta seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della , che non ha fornito prova della Controparte_1
titolarità del credito azionato, nemmeno nel corso del giudizio attraverso la produzione del contratto di cessione e altra documentazione idonea;
assume che il
Tribunale disquisisce non della legittimazione attiva della , Controparte_1
ma di ossia della regolarità della cessione precedente a quella per cui è Parte_3
causa e fa leva altresì sulla presunta disponibilità del titolo esecutivo da parte della che tale non è, non avendo quest'ultima attestato la Controparte_1
conformità all'originale; deduce che non risulta delibata la posizione di
[...]
in quanto il Tribunale ha presuntivamente individuato il credito per Controparte_1
cui è causa in un avviso di cessione tra altre parti, nello specifico tra
[...]
e ad abundantiam, nemmeno rispetto a tale cessione è CP_4 Parte_3
possibile secondo il prudente apprezzamento invocato dal Tribunale rinvenire il credito per cui è causa, siccome secondo giurisprudenza costante e maggioritaria, le qualificazioni di genere come “crediti in sofferenza”, “attività finanziare deteriorate” etc. non valgano di per sé ad individuare i crediti ceduti ma solo la tipologia degli stessi, pertanto, non è rinvenibile la prova della cessione di un credito specifico, dovendosi al contrario ritenere non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo
8 riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi;
deduce che l'unico documento prodotto è stato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non sono state fornite indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche più recente di quella richiamata dal
Tribunale, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, se il debitore si limita a negare l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cartolarizzazione, senza contestare l'esistenza della cessione stessa, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" facendo riferimento anche a indicatori numerici o temporali, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (cfr. Cass. n. 4277 del
10/02/2023).
Peraltro, correttamente il Tribunale ha richiamato l'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti in blocco intervenuta tra e posto Controparte_4 Parte_3
che quella conclusa tra quest'ultima e l'odierna appellata, secondo l'allegato avviso di pubblicazione, ha ad oggetto, i crediti che abbiano formato precedentemente oggetto di cessione in virtù di contratti conclusi il 27 giugno 2002 con diverse banche cedenti, tra cui, per l'appunto, con la gli elementi valorizzati dal Parte_3
Tribunale, tratti dall'avviso di pubblicazione della cessione intervenuta tra
[...]
e ovvero, - <<in sofferenza” (essendo stata richiesta ed cp_4 parte_3< i>
ottenuta l'emissione di un decreto ingiuntivo), risultava nei libri contabili in data anteriore al 31.05.2002 (il titolo esecutivo è del 1992) ed alla data del 31.12.2001
9 aveva un valore lordo a libro superiore ad Euro 20.000,00 (il titolo aveva ingiunto il pagamento di Euro 203.278,35 per la sola sorta capitale)>> – attengono agli elementi numerici e temporali di cui discorre la Suprema Corte.
Va aggiunta la disponibilità del titolo esecutivo, quale elemento documentale rilevante a sostegno della titolarità del vantato credito, (cfr. Cass., Sez. U.,
04/05/2017, n. 10790), posto che al fascicolo di parte appellata, contrariamente alle deduzioni di parte appellante, è allegata copia conforme all'originale del decreto ingiuntivo n. 1347/92 emesso dal Tribunale di Avellino, datata 2.12.1992 e firmata dal funzionario di Cancelleria. A fronti di tali elementi è ininfluente la tardiva – perché prodotta per la prima volta nel presente grado di giudizio in spregio al disposto di cui all'art. 345 2 co. c.p.c. - dichiarazione del cedente circa l'intervenuta cessione del credito in questione in favore di , a Controparte_1
prescindere dalla controversa rilevanza probatoria della stessa.
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, deducendo che elemento fornito a riprova dell'assunto secondo cui la prescrizione è stata interrotta e poi sospesa in virtù di un intervento nella procedura esecutiva R.G.E. 1805/1991, conclusasi con l'approvazione del piano di riparto nel giugno 2015, è una schermata del PCT, da cui non risulta alcun provvedimento di approvazione formale del progetto di distribuzione;
evidenzia che dalla detta schermata si evince solo che in data 17-03-2015 era stata fissata l'udienza per l'approvazione del riparto e che il procedimento era stato definito il 23-06-2015, sicché non è dato sapere se il progetto di distribuzione sia stato approvato;
deduce che nella detta schermata è riportata alla data del 23-06-2015 la dicitura
“Definizione” e nessuna notizia relativa all'eventuale approvazione del piano di riparto e la conseguente distribuzione del ricavato.
Il motivo è infondato.
Come insegna la Suprema Corte, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento - e lo stesso deve dirsi, come appena visto, per l'intervento
10 del creditore - si protrae, agli effetti dell'art. 2945 c.c., comma 2, fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo (si pensi alla perdita del bene vincolato o all'impossibilità di ottenerne ricavato utile), mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945 c.c., comma 3. Insomma, resta, resta fermo l'effetto interruttivo permanente anche quando la definizione della procedura si conclude con il diniego di accoglimento della domanda esercitata con l'azione esecutiva, posto che solo quando la definizione della procedura consegue a un'inerziale mancanza di coltivazione procedimentale della stessa all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo,; si tratta della medesima logica per cui, nel giudizio di cognizione, il rigetto della domanda proposta, nell'ambito di un instaurato rapporto processuale, non la priva dell'effetto interruttivo permanente, non potendo evincersi la rinuncia al diritto sotteso e dovendo anzi desumersi l'opposto (cfr. Cassazione civile sez. III -
09/07/2020, n. 14602).
Alla luce delle dette coordinate interpretative, non è rilevante se vi sia stata o meno approvazione del piano di riparto, quanto piuttosto che la procedura non sia estinta per comportamento imputabile al creditore, ipotesi non affatto dedotta dall'odierno appellante né desumibile ragionevolmente dagli eventi documentati nella schermata detta, stante la indiscussa fissata udienza di approvazione del progetto di riparto per il
17-03-2015 e la successiva definizione della procedura dopo tre mesi, ovvero, il 23-
06-2015.
§ 6.
Con il terzo motivo parte appellante chiede la riforma della gravata sentenza in ordine alla statuizione delle spese chiedendone la riduzione perché abnorme e iniqua la somma liquidata in considerazione dello svolgimento del processo, della natura della causa e delle responsabilità delle parti, ovvero, di disporne la compensazione
11 adducendo ragioni di equità e opportunità che avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad applicare il disposto di cui all'art. 92 2 co. c.p.c.
Il motivo è infondato.
La dedotta doglianza circa abnormità e iniquità della somma liquidata non rispetta i criteri di cui all'art. 342 c.p.c. non avendo parte appellante specificato le ragioni della lamentata abnormità - mancato rispetto dello scaglione in relazione al valore della causa o dei limiti massimi dei compensi liquidabili -.
Ai sensi dell' art. 92 c.p.c. , come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall' art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 18/02/2020 ,
n. 3977). Dunque, a seguito della modifica dell' articolo 92, del Cpc di cui alla legge
10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, non affatto dedotte dalla parte appellante.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 260.000,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum con compensi prossimi a quelli medi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria/trattazione in ragione dell'attività espletata.
12 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con citazione notificata in data 2.11.2022, Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese processuali del grado di appello, in favore di
[...]
che liquida in € 8.663,00 per compenso, oltre rimborso Controparte_1
forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4737/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3433/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 12222/2020, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 16.05.2025, pendente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Luisa Galdiero C.F._2
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._3
APPELLANTI
E
società appartenente al Controparte_1 Controparte_2
(P. Iva: ) in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avvocato Marcello Frediani (C.F.: ) in virtù di procura C.F._4
alle liti in calce all'atto di precetto
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: per gli appellanti: “A) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto. Controparte_1
1 Nel merito
B) Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito azionato da parte di
e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della Controparte_1
società opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg. Parte_1
e .
[...] Parte_2
In subordine, accogliere il proposto appello per il motivo secondario relativo alla statuizione delle spese e, per l'effetto e, in riforma della sentenza n. 3433/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott. Cirma nell'ambito del giudizio
N.R.G. 1222/2020 dichiarare compensate le spese di giudizio di primo grado e/o procedere ad una cospicua riduzione, e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In subordine, in caso di non accoglimento dell'appello in ordine ai suesposti motivi, principale e secondari, dichiarare compensate le spese del presente giudizio.
Si chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per l'appellata: “… richiamato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.1.2023, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della predetta comparsa di costituzione, da aversi in questa sede per integralmente trascritte e riportate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 17.12.2020 e Parte_1 Parte_2
convenivano, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Controparte_1
esponendo che: il 27/11/2020, ad istanza di veniva Controparte_1
notificato atto di precetto, per la somma di Euro 207.582,46 oltre interessi e spese a mentre ne aveva conoscenza tramite Parte_1 Parte_2
quest'ultima; a fondamento dell'atto di precetto la Controparte_3
[...] deduceva che, in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, stipulato inter partes in data 04/12/2018, la aveva ceduto Parte_3
pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., in suo favore, un portafoglio di crediti per canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione dei contratti;
tra tali crediti oggetto di cessione vi era incluso anche quello già vantato dalla
[...]
nei confronti di e di Controparte_4 Parte_1
rinveniente nel decreto ingiuntivo n. 1347/92 emesso dal Tribunale Parte_2
di Avellino;
con detto decreto il Tribunale di Avellino aveva ingiunto, tra gli altri, a e a , di pagare, in solido con altri ingiunti, in Parte_1 Parte_2
favore della la somma di Lire 458.278,934 (€ 236.681,31) Controparte_4
oltre le spese;
deduceva, infine, che il suddetto decreto era stato notificato il
07/12/1992 a , reso esecutivo il 16/12/1992 e munito di formula Parte_2
esecutiva il 04/02/1993, mentre era stato notificato in data 19/12/1992 a Parte_1
reso esecutivo in data 4/3/1994 e munito di formula esecutiva il
[...]
21/03/1994.
Tanto premesso, e eccepivano la nullità del precetto ex art. 654, Parte_1 Pt_2
comma 2, c.p.c., per omessa menzione del provvedimento di esecutorietà; la carenza di legittimazione attiva per l'assenza della titolarità del credito in capo alla creditrice intimante;
l'intervenuta prescrizione del credito. Concludevano chiedendo: “in via preliminare 1) Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 624 c.p.c. dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione sussistendo gravi motivi di cui in narrativa anche in considerazione dell'entità della somma precettata, delle precarie condizioni economiche degli opponenti per i quali una eventuale esecuzione per il recupero di una tale somma risulterebbe oltremodo pregiudizievole e per la chiara nullità ed illegittimità del precetto. 2) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto ex art. 654 c.p.c. II comma per omessa notificazione del titolo esecutivo. 3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e per l'effetto dichiarare la Controparte_1
3 nullità dell'atto di precetto. Nel merito, 4) Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito azionato da parte di e per l'effetto Controparte_1
dichiarare l'inesistenza del diritto della società opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg. e . Parte_1 Parte_2
5) Condannare l'opposta alla refusione delle spese da attribuirsi alle sottoscritte procuratrici antistatarie”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Con ordinanza del 22.07.2021, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concedeva i termini ex art. 1836 c.p.c.
All'udienza del 14.06.2022, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa era riservata a sentenza.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli opponenti e , in solido tra Parte_2 Parte_1
loro, al pagamento in favore dell'opposta delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in euro 8.030,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 3.10.2022 e notificata il 4.10.2022, con citazione notificata il 2.11.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., e interponevano appello - iscritto a Parte_1 Parte_2
ruolo il 10.11.2022 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi principali tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 3433/2022 emessa dal tribunale di Napoli nord, …, nel ritenere fondata la domanda degli attori accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
4 riportano: A) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto. Controparte_1
Nel merito B) Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito azionato da parte di e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto Controparte_1
della società opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg.
e . In subordine, accogliere il proposto Parte_1 Parte_2
appello per il motivo secondario relativo alla statuizione delle spese e, per l'effetto e, in riforma della sentenza n. 3433/2022 … dichiarare compensate le spese di giudizio di primo grado e/o procedere ad una cospicua riduzione, e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In subordine, in caso di non accoglimento dell'appello in ordine ai suesposti motivi, principale e secondari, dichiarare compensate le spese del presente giudizio”.
Si costituiva che resisteva chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
All'esito della prima udienza di comparizione del 10.02.2023, il Collegio rinviava per la precisazione delle conclusioni al 17.5.2024 , udienza rinviata per esigenze di ruolo.
All'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il 16.05.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda attorea, così statuito:
<< …
3. L'opposizione è infondata.
4…
5. Anche la doglianza in ordine alla carenza di legittimazione dell'opposta per mancata comunicazione della cessione è infondata.
L'art. 58 del T.U.B. prevede, infatti, che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
5 individuabili in blocco produce gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile nei confronti dei debitori ceduti, per cui non è necessaria la comunicazione della cessione ai singoli debitori ceduti. ha documentato l'avvenuta pubblicazione in GU della cessione dei crediti CP_1
e, quindi, non era tenuta alla comunicazione della cessione.
Quanto alla titolarità del credito, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 5617/2020), l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nel suo contenuto minimo non atte-sta la titolarità del credito dell'assunto cessionario dei crediti in blocco;
tuttavia la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un con-tenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse
e approfondite notizie, con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. anche Cass. n. 15884/2019, nonché Cass. n. 4334/2020 e Cass. n.
20495/2020).
Orbene con la cessione di crediti in blocco del 27.06.2002, il cui avviso è stato pubblicato pubblicata in G.U., la (soggetto in favore del Controparte_4
quale è stato rilasciato il titolo esecutivo) cedeva a tutti i crediti Parte_3
derivanti da finanziamenti “in sofferenza” che risultavano dai libri contabili al
31.05.2002, esclusi quelli che alla data del 31.12.2001 presentavano un valore lordo di libro inferiore ad Euro 20.000,00.
Il credito nei confronti degli opponenti era certamente “in sofferenza” (essendo stata richiesta ed ottenuta l'emissione di un decreto ingiuntivo), risultava nei libri contabili in data anteriore al 31.05.2002 (il titolo esecutivo è del 1992) ed alla data
6 del 31.12.2001 aveva un valore lordo a libro superiore ad Euro 20.000,00 (il titolo aveva ingiunto il pagamento di Euro 203.278,35 per la sola sorta capitale). Ne deriva che il credito nei confronti dei signori e rispondeva a tutti i Pt_2 Parte_1
requisiti per l'individuazione dei crediti ceduti.
Successivamente, con la cessione dei crediti in blocco del 4.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato in G.U., la ha acquistato dalla Controparte_1 Parte_3
tutti i crediti che essa aveva acquistato dalla Bnca Popolare dell'Irpinia.
Non vi è debbio, pertanto, che sia l'attuale titolare del Controparte_1
credito nei confronti degli opponenti.
Non senza considerare che, all'atto della costituzione, Controparte_1
ha depositato copia conforme del titolo esecutivo e la disponibilità del titolo,
[...]
secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10200/2021), costituisce elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo della inclusione del credito azionato nella cessione.
6. Infine, è infondata anche l'ultima doglianza relativa all'asserita prescrizione del credito.
La creditrice ha, infatti, documentato che, in forza del medesimo titolo (decreto ingiuntivo n. 1347/1992, emesso dal Tribunale di Avellino), l'originaria titolare del credito ( ) aveva promosso intervento nel 1993 nella Controparte_4
procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. n. 1805/1991 del Tribunale di
Napoli intrapresa nei confronti del condebitori e . CP_5 CP_6
Come noto, “Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla
“domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, a mente dell'art. 2943, comma
2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (cfr. Cass. n. 14602/2020; Cass. n. 26929/2014), per cui detto intervento ha interrotto il corso della prescrizione e lo ha sospeso fino al 23.06.2015, data di approvazione del progetto di distribuzione (cfr. schermata del PCT del
7 processo esecutivo, ove risulta che in data 17.03.2015 era stata fissata l'udienza per
l'approvazione del riparto e che il procedimento è stato definito il 23.06.2015).
Detto effetto interruttivo si è prodotto anche nei confronti degli altri condebitori in quanto, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.
7. In conclusione, l'opposizione va rigettata.
8. Le spese di lite tra gli opponenti e l'opposta seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della , che non ha fornito prova della Controparte_1
titolarità del credito azionato, nemmeno nel corso del giudizio attraverso la produzione del contratto di cessione e altra documentazione idonea;
assume che il
Tribunale disquisisce non della legittimazione attiva della , Controparte_1
ma di ossia della regolarità della cessione precedente a quella per cui è Parte_3
causa e fa leva altresì sulla presunta disponibilità del titolo esecutivo da parte della che tale non è, non avendo quest'ultima attestato la Controparte_1
conformità all'originale; deduce che non risulta delibata la posizione di
[...]
in quanto il Tribunale ha presuntivamente individuato il credito per Controparte_1
cui è causa in un avviso di cessione tra altre parti, nello specifico tra
[...]
e ad abundantiam, nemmeno rispetto a tale cessione è CP_4 Parte_3
possibile secondo il prudente apprezzamento invocato dal Tribunale rinvenire il credito per cui è causa, siccome secondo giurisprudenza costante e maggioritaria, le qualificazioni di genere come “crediti in sofferenza”, “attività finanziare deteriorate” etc. non valgano di per sé ad individuare i crediti ceduti ma solo la tipologia degli stessi, pertanto, non è rinvenibile la prova della cessione di un credito specifico, dovendosi al contrario ritenere non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo
8 riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi;
deduce che l'unico documento prodotto è stato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non sono state fornite indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche più recente di quella richiamata dal
Tribunale, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, se il debitore si limita a negare l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cartolarizzazione, senza contestare l'esistenza della cessione stessa, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" facendo riferimento anche a indicatori numerici o temporali, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (cfr. Cass. n. 4277 del
10/02/2023).
Peraltro, correttamente il Tribunale ha richiamato l'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti in blocco intervenuta tra e posto Controparte_4 Parte_3
che quella conclusa tra quest'ultima e l'odierna appellata, secondo l'allegato avviso di pubblicazione, ha ad oggetto, i crediti che abbiano formato precedentemente oggetto di cessione in virtù di contratti conclusi il 27 giugno 2002 con diverse banche cedenti, tra cui, per l'appunto, con la gli elementi valorizzati dal Parte_3
Tribunale, tratti dall'avviso di pubblicazione della cessione intervenuta tra
[...]
e ovvero, - <<in sofferenza” (essendo stata richiesta ed cp_4 parte_3< i>
ottenuta l'emissione di un decreto ingiuntivo), risultava nei libri contabili in data anteriore al 31.05.2002 (il titolo esecutivo è del 1992) ed alla data del 31.12.2001
9 aveva un valore lordo a libro superiore ad Euro 20.000,00 (il titolo aveva ingiunto il pagamento di Euro 203.278,35 per la sola sorta capitale)>> – attengono agli elementi numerici e temporali di cui discorre la Suprema Corte.
Va aggiunta la disponibilità del titolo esecutivo, quale elemento documentale rilevante a sostegno della titolarità del vantato credito, (cfr. Cass., Sez. U.,
04/05/2017, n. 10790), posto che al fascicolo di parte appellata, contrariamente alle deduzioni di parte appellante, è allegata copia conforme all'originale del decreto ingiuntivo n. 1347/92 emesso dal Tribunale di Avellino, datata 2.12.1992 e firmata dal funzionario di Cancelleria. A fronti di tali elementi è ininfluente la tardiva – perché prodotta per la prima volta nel presente grado di giudizio in spregio al disposto di cui all'art. 345 2 co. c.p.c. - dichiarazione del cedente circa l'intervenuta cessione del credito in questione in favore di , a Controparte_1
prescindere dalla controversa rilevanza probatoria della stessa.
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, deducendo che elemento fornito a riprova dell'assunto secondo cui la prescrizione è stata interrotta e poi sospesa in virtù di un intervento nella procedura esecutiva R.G.E. 1805/1991, conclusasi con l'approvazione del piano di riparto nel giugno 2015, è una schermata del PCT, da cui non risulta alcun provvedimento di approvazione formale del progetto di distribuzione;
evidenzia che dalla detta schermata si evince solo che in data 17-03-2015 era stata fissata l'udienza per l'approvazione del riparto e che il procedimento era stato definito il 23-06-2015, sicché non è dato sapere se il progetto di distribuzione sia stato approvato;
deduce che nella detta schermata è riportata alla data del 23-06-2015 la dicitura
“Definizione” e nessuna notizia relativa all'eventuale approvazione del piano di riparto e la conseguente distribuzione del ricavato.
Il motivo è infondato.
Come insegna la Suprema Corte, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento - e lo stesso deve dirsi, come appena visto, per l'intervento
10 del creditore - si protrae, agli effetti dell'art. 2945 c.c., comma 2, fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo (si pensi alla perdita del bene vincolato o all'impossibilità di ottenerne ricavato utile), mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945 c.c., comma 3. Insomma, resta, resta fermo l'effetto interruttivo permanente anche quando la definizione della procedura si conclude con il diniego di accoglimento della domanda esercitata con l'azione esecutiva, posto che solo quando la definizione della procedura consegue a un'inerziale mancanza di coltivazione procedimentale della stessa all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo,; si tratta della medesima logica per cui, nel giudizio di cognizione, il rigetto della domanda proposta, nell'ambito di un instaurato rapporto processuale, non la priva dell'effetto interruttivo permanente, non potendo evincersi la rinuncia al diritto sotteso e dovendo anzi desumersi l'opposto (cfr. Cassazione civile sez. III -
09/07/2020, n. 14602).
Alla luce delle dette coordinate interpretative, non è rilevante se vi sia stata o meno approvazione del piano di riparto, quanto piuttosto che la procedura non sia estinta per comportamento imputabile al creditore, ipotesi non affatto dedotta dall'odierno appellante né desumibile ragionevolmente dagli eventi documentati nella schermata detta, stante la indiscussa fissata udienza di approvazione del progetto di riparto per il
17-03-2015 e la successiva definizione della procedura dopo tre mesi, ovvero, il 23-
06-2015.
§ 6.
Con il terzo motivo parte appellante chiede la riforma della gravata sentenza in ordine alla statuizione delle spese chiedendone la riduzione perché abnorme e iniqua la somma liquidata in considerazione dello svolgimento del processo, della natura della causa e delle responsabilità delle parti, ovvero, di disporne la compensazione
11 adducendo ragioni di equità e opportunità che avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad applicare il disposto di cui all'art. 92 2 co. c.p.c.
Il motivo è infondato.
La dedotta doglianza circa abnormità e iniquità della somma liquidata non rispetta i criteri di cui all'art. 342 c.p.c. non avendo parte appellante specificato le ragioni della lamentata abnormità - mancato rispetto dello scaglione in relazione al valore della causa o dei limiti massimi dei compensi liquidabili -.
Ai sensi dell' art. 92 c.p.c. , come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall' art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 18/02/2020 ,
n. 3977). Dunque, a seguito della modifica dell' articolo 92, del Cpc di cui alla legge
10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, non affatto dedotte dalla parte appellante.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 260.000,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum con compensi prossimi a quelli medi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria/trattazione in ragione dell'attività espletata.
12 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con citazione notificata in data 2.11.2022, Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in via solidale, alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese processuali del grado di appello, in favore di
[...]
che liquida in € 8.663,00 per compenso, oltre rimborso Controparte_1
forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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