Sentenza 6 ottobre 1976
Massime • 1
La remissione di un debito, da parte di un socio, a favore di una societa puo configurarsi, agli effetti dell'imposta di registro, sia come atto di liberalita, tassabile ai sensi dell'art 44 RD n 3269 del 1923 - quando sussistano l'animus donandi e l'obiettiva gratuita dello atto - sia come conferimento del credito in societa, tassabile ai sensi dell'art 81 tariffa allegato a legge citata - quando la remissione sia preordinata al conseguimento delle finalita sociali ed a tutelare l'interesse dei singoli soci. Qualora socio conferente sia un'altra societa, l'atto tassabile e costituito dal verbale assembleare della societa ricevente, con cui si da atto della remissione, e non dal verbale assembleare della societa conferente, da cui risulta la volonta di rimettere il debito. ( V 2215/68, mass n 334442).*
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 15/06/1984 n. 240522 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 15 giugno 1984
La ..... S.p.A. si e\' rivolta alla Scrivente per conoscere il trattamento tributario, ai fini dell\'imposta di registro, degli atti societari con cui la stessa Societa\' provvede a coprire le perdite delle proprie partecipate, sia mediante rinuncia di crediti, che mediante ricostituzione di capitale. In particolare la Societa\' istante, nel far presente che le Societa\' del Gruppo ..... rientrano nella sfera di applicazione della legge 5 dicembre 1978, n. 787, in quanto le azioni della Capogruppo ..... sono interamente possedute dal Consorzio ....., chiede di sapere se dette operazioni societarie possano rientrare tra le fattispecie regolate dall\'art. 3 della citata legge n. …
Leggi di più… - 2. Risoluzione del 01/03/1978 n. 250638 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 1 marzo 1978
Il notaio ..... proponeva, in data 24 maggio 1977, quesito a codesto Ispettorato Compartimentale TT.AA. per conoscere il regime impositivo cui assoggettare le delibere concernenti il versamento dei soci di una societa\' semplice "in conto capitale". Codesto Ispettorato ha osservato in proposito che tali atti dovrebbero essere assoggettati a tassa fissa di registro per effetto delle precisazioni contenute negli artt. 11 della Tar. All. A e dell\'art. 5 della Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nella considerazione che il mancato riferimento alla societa\' semplice da parte dell\'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si giustifica nel fatto che il suddetto tipo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/10/1976, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1976 |
Testo completo
La remissione di un debito, da parte di un socio, a favore di una societa puo configurarsi, agli effetti dell'imposta di registro, sia come atto di liberalita, tassabile ai sensi dell'art 44 RD n 3269 del 1923 - quando sussistano l'animus donandi e l'obiettiva gratuita dello atto - sia come conferimento del credito in societa, tassabile ai sensi dell'art 81 tariffa allegato a legge citata - quando la remissione sia preordinata al conseguimento delle finalita sociali ed a tutelare l'interesse dei singoli soci. Qualora socio conferente sia un'altra societa, l'atto tassabile e costituito dal verbale assembleare della societa ricevente, con cui si da atto della remissione, e non dal verbale assembleare della societa conferente, da cui risulta la volonta di rimettere il debito. ( V 2215/68, mass n 334442).*