Sentenza breve 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2025, proposto da:
TO ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Stella Cilento, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, n. 0001889 del 14 ottobre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
il ricorrente è proprietario nel Comune di Stella Cilento dell’azienda agricola “ZO TO”, di oltre 29 ettari coltivati prevalentemente ad oliveto, all’interno della quale vi sono alcuni fabbricati;
con ordinanza di demolizione, n. 1135 del 14.6.2024, il Comune contestava l’esecuzione di lavori di “ampliamento del fabbricato al primo livello sotto strada, lato sud, composto da sei pilastri in cemento armato delle dimensioni di cm (40 x 40) per un’altezza di 3,15 m che racchiudono un perimetro di m (4,55 x 5,80)…. che sorreggono un solaio piano sempre in cemento armato delle dimensioni di m (5,80 x 6,30). La struttura è posta in aderenza al fabbricato esistente ed in elevazione ad un terrazzo preesistente, il lato ovest risulta essere stato chiuso mediante la posa in opera di due porte in ferro zincato mentre gli altri due lati sono aperti”;
con nota del 16.09.2024, prot. n. 1688, il ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 del D.P.R. 380/2001;
con provvedimento, n. 0001889 del 14 ottobre 2024, notificato al ricorrente il 15.11.2024, il Comune la rigettava, in quanto: -Non viene dimostrato lo stato legittimo del fabbricato al foglio 8, p.lla 232; -Non viene dimostrato il rispetto del vigente strumento urbanistico e più precisamente alle norme di attuazione della zona B1, zona in cui la tettoia in oggetto ricade; inoltre nella zona B-residenziale, non sono previste attività/pertinenze a destinazione agricola come dichiarate nella documentazione allegata alla pratica edilizia che ci occupa”;
avverso l’atto de quo, unitamente all’ordinanza demolitoria, insorge il ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, RG 2025/178, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso;
non resiste in giudizio il Comune intimato;
nell’udienza camerale del 12 febbraio 2025, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è manifestamente fondato;
la materia del contendere verte sulla legittimità o meno dell’impugnato rigetto dell’istanza di sanatoria;
ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento, oggetto del presente gravame, si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione del riscontrato vizio di inosservanza dell’art. 10 bis L. 241/1990;
sul punto è d’obbligo una premessa ricostruttiva;
la giurisprudenza è chiara;
la previsione di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa (Consiglio di Stato sez. III, 28/03/2023, n.3140);
l'art. 10-bis L. n. 241 del 1990, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, non va interpretato, dunque, in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione;
l'istituto del preavviso di rigetto, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis l. n. 241 del 1990, in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e, dunque, della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda; tuttavia, affinché la violazione dell'art. 10-bis comporti l'illegittimità del provvedimento di diniego, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma è anche tenuto ad indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (T.A.R. Campobasso, sez. I, 08/04/2024, n.105);
ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie, sottoposta allo scrutinio del Collegio, ne discende che il gravato provvedimento si appalesa illegittimo, stante l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nei termini giurisprudenzialmente profilati;
la vulnerazione delle garanzie partecipative è inequivoca e, perciò solo, inficia inevitabilmente l’atto de quo sub specie di illegittimità;
e tanto basta al Collegio;
la natura dirimente del vizio riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata;
stante la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento, n. 0001889 del 14 ottobre 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO